BGE 48 III 111
BGE 48 III 111Bge23.11.1918Originalquelle öffnen →
110 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Kreisschrein). N° 29.
prüfen. in welcher Höhe sie ihm begründet erscheint
(wobei der Schuldner verpflichtet ist,
ihm Auskunft
über alle hiefür
in Betracht .fallenden Verhältnisse zu
erteilen), und dem Verkäufer eine kurze Frist zur Hinter-
leguug dieser Summe (bezw. Zahlung des anerkannten
Teiles derselben) gegen Herausgabe der Sache anzusetzen.
mit der Androhung, dass nach unbenütztem Ablauf der-
selben die Betreibung ungeachtet der Geltendmachung
seines Eigentums ihren Fortgang nähme, sein Anspruch
auf Herausgabe der Sache in dieser Betreibung. also nicht
mehr berücksichtigt würde. Soweit der vom Schuldner
oder allfällig
vt?m Gläubiger erhobene Rückforderungs-
anspruch den vom Verkäufer anerkannten
Betrag über-
steigt,
ist er als bestrittene Forderung zu verwerten,
wobei dem Erwerber eine angemessene
Frist zur gericht-
lichen Geltendmachung anzusetzen ist,
mit der An-
drohung, dass nach deren unbenütztem Ablauf das
Depositum dem Verkäufer zurückgegeben werde.
Er-
achtet das Betreibungsamt den Rückforderungsanspruch
nur im Umfange des vom Verkäufer anerkannten Be-
trages für begründet und sieht es daher von der AnorG-
nung der Hinterlegung eines höheren Betrages ab. so
besteht natürlich keine Veranlassung zur Fristansetzung
an den Erwerber des Rückfoderungsanspruches.
Sanierung von Hoteluntemehmungen. No 30. 111
B. SanierungYOn Hotelunternehmungen.
AssainissemenL des enLreprises höLeli~res.
[30. Sentenza 14 aprile 192a
neUa causa Banoa popolare svizzera e Consorti.
Ordinanza 18 dicembre 1920 sul concordato ipotecario per gli
stabili destinati ad uso albergo. -Imprenditori beneficiarl
di ipoteca legale secondo l'art. 837 eil. 3 CCS, i cui crediti
non sono coperti dalla stima e, in seguito di cio, subiscono
perdita secondo gli art. 6 cap. 1 e 14 dell'ordinanza. -La
questione, se questi imprenditori debbano venir posti
in grade di rivalersi per queste perdite, alle condizioni
previste dall'art. 841 CCS sui creditori ipotecari coperti,
e prematura, se il concordato non e ancora omologato e,
in ogni caso, di competenza deI giudice. -I crediti degli
imprenditori garantiti da ipoteca legale devono essere collo-
cati, per i1 computo dello scoperto, come gli altri pegni
secondo i1 grade ehe hanno in ordine di data e imputati
sul valore totale degli stabili gravati. -E quind in am-
missibile un complemento distima per opera della Com-
missione
di stima, onde determinare l'aumento di valore
ehe gli stabili possono aver conseguito per le prestazioni
degli imprenditori e alle scopo di assegnare loro un privi-
legio su tale aumento a meute dell'art. 841 CCS.
A. -Con decisione 27 giugno 1921 la Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti deI Cantone Ticino accordava
alla
ditta G. L. Siebenmann, proprietaria deU'albergo
e pensione omonimi
in Orselina, il beneficio della mo-
ratoria ai fini deI concordato
COlllune ed ipotecario
secondo l'ordinanza 18 dicembre
1920 deI Consiglio
federale. Tra i creditori figurano le ditte « Fratelli Mer-
lini
I), impresari in Minusio, ed « I Figli fu Alessandro
Broggini»,
fabbricanti di mobili in Losone. L'ipoteca
che assiste
i loro crediti e l'ipoteca legale degli impren-
ditori
(art. 837 cÜ. 3 CCS) per lavori eseguiti e mobilio
112 Sanierung von Hotelunternehmungen. N0 30.
fornito ad uno degli stabili (l'albergo, stabile prin-
eipale) eostituenti la prima categoria dei beni formanti
il pegno ipotecario. Questi stabili di Ia eategoria furono,
eon perizia
10 novembre 1921 istituta in
scoperto, occorre trovare il modo di conciliare gli. opposti
interessi ed il sistema
piu equo per ottenere questo
scopo
sara quello di calcolare separatamente il valore
dell'alzamento, ampliamente ed arredamento dell'al~
bergo proeurati eselusivamente dall'opera ase .
graduatoria allestita dal Commissario, ehe mette dettl
erediti a110 scoperto e la perdita e certa per la falcidio
cui detti crediti soggiaciono in virtu degli art. 6, 7 e
14 dell'ordinanza. D'altro canto, non essendo con-
testabile ehe
il va]ore dei pegno per i lavori prestati
dai Merlini e l'arredamento fornito dai Broggini, non
abbia subito notevolo aumento, senza deI quale taluni
dei creditori precedenti si troverebbero anch'essi
allli
art. 27 e relativi delI' ordinanza preCltata, sbmatl In
fehl. 260,000 (fabricato ad uso albergo eoi terrern aeees-
sori fehi.
200,000, mobili ed annessi fehl. 60,000) e le
ipoteche' ehe li gravano e ehe preeedono q.uelle. delle
ditte Merlini e Broggini vennero dal
COIllIlllssano deI
coneordato, eon deereto 11 giugno 1922, elassifi-
eate in ordine di data per
un ammontare di fehl. 270,000
in eapitali, piu 44,502 fchi. 60 in interessi. Fra queste
ipoteche figura la Banea popolare svizzera in Zurigo per
tre prestiti (1
0
a IIlo grado) di complessivi fehl. 200,000
in capitali e 36,666 .fehL 70 in interessi e gli cred fu
R.
Zuber-Bcesch iIi Rorsehach (IVo grado) per obbliga-
zione ipoteearia di fehl.
30,000 in capitale e 4228 fehl. 35
in interessi ed, infine. la Spar-und Leihkasse di
Berna, con obbligazione ipoteearia di fehi
40.000 (in-
teressi
3627 fehl. SO). Vengone in seguito, in ordine
di data, i figli Merlini eolla loro ipoteca legale deI
31
luglio /6 oetobre 1915 deI eapitale di fehl. 15,381
(interessi 1217 fchi. 65) e la' ditta Broggini, parimenti
con ipoteca legale degli imprenditori, in
data deI 17 e 18
marzo 1916, eon fehl. 66,500 (interessi 309 fehi. 65)
Queste due ipoteche legali non sono dunque coperte
dalla stima.
.
B. -Con rieorso 18 gennaio 1922 'Ie ditte Merlini
e Broggini domandavano alla Camera Eseeuzioni e
Fallimenti deI Cantone Tieino, quale autorita cantonale
in
materia, di coneordati, ehe in riforma deI deereto
deI Commissario avesse a pronunciare :
1
0
I crediti dei ricorrenti devono essere iseritti ante-
riormente a
tutti i erediti ipoteeari eonvenzionali e
diehlarati intieramente eoperti.
20 Subordinatamente: E ordinato un supplemento
di stima uffieiale
aglieffetti di una separata valuta-
Sanierung von }Jotelunternehmungen. N° 30. 113
zione deI suolo, nonehe di tutte le opere dovute al fatto
degli imprenditori rieorrenti;
i quali sono rieonoseiuti
ereditori
per privilegio sull'importo di queste ultime.
I ereditori ipoteeari antecedenti,
la Banca popolare
svizzera
in Zurigo e gli credi fu R. Zuber in Rorsehach.
si opposero ad ogni modifieazione deI prefato decreto.
C. -Con decisione, 11 marzo 1922 Ia Camera
cantonale Eseeuzioni e Fallimenti, ammessa
la domanda
subordinata, invitava
il Commissario deI concordato
a procedere ad
un supplemento della perizia ufficiale
nel senso ehlesto dai rieorrenti. Motivi: rart. 841 CCS
non entra in linea di conto, poiehe Ia sua applieazione
e subordinata alla realizzazione deI pegno ehe la pro-
eedura deI eoncordato ipoteeario
ha appunto per ef-
fetto di evitare. Se la debitri<;e non avesse ottenuto il
eoneordato, i sigg. Merlini e Broggini avrebbero potuto
ehledere la realizzazione deI pegno. Tale
faeol1;a resta
paralizzata e non
pub essere esercitata per tutta la
durata de11a moratoria. Ma Ia moratoria tiene luogo
della realizzazione e deve essere a questa equiparata.
Non oeeorre quindi aspettare la realizzazione
dei pegno
per vedere
se i erediti degli imprenditeri Merlini e Brog-
gini subiseono
una perdita. La prova e fornita dall. dall
prestazioni degli imprenditori Merlini e Broggml e dl
AS 48 IIJ -1922
8
114 Sanierung von ltotelunternehmungen. No SO.
colloeare i crediti loro iseritti tempestivamente aU'ipo-
teea
eon grado e privilegio sul detto maggior valore.
D. -
La Banea popolare svizzera in Zurigo egli
eredi fu R. Zuber-Breseh rieorrono da questa decisiona
al Tribunale federale nei termini di
Iegge domandan-
done l'annullamento.
Considerando in diritto :
1 ° -E fuori di dubbio ehe il eoneordato ipotecario
fa subire agli operai ed imprenditori, i eui erediti non
sono coperti
daUa stirna, un pregiudizio definitiva ; subira-
ranno anzitutto una perdita sui erediti in interessi
ehe si trasformano,
in virtu deI eoneordato, in ere-
dti. chirografari e soggiaeiono quindi aUa legge dei
dIVIdendo (art. 6 al. 1°, dell'ordinanza); ne subiranno
altra in base all'art. 14 per la eessazione della
eorris-
ponsione di interessi durante Ia moratoria. Potrebbe
quindi ehiedersi se non dovrebbero questi ereditori
essere messi in grado di rivalersi per queste perdite,
alle condizioni previste dall'art.
841 CCS, sui credi-
tori ipotecari anteriori eoperti dalla stirna. Analol;a-
mente a quanta prevede queste disposto, i creditori
precedenti sarebbere tenuti a risarcire gli imprenditori
seoperti nel
sense ehe dovrebbere devolvere a questi
ultimi i vantaggi
Ioro derivanti dalla cireostanza ehe i
101'0. cediti ono coperti. (versamento dei tre quarti
degli mteressI arretrati ad estinzione degli interessi,
art.
16 dell'ordinanza). .
Ma tale decisione, ehe suppone l'omologazione del
eoncordato,
e evidentemente prematura in fase di mo-
ratoria; inoltre, essa non pub spettare alle Autorita
di concordato. Tutt'al piu si potrebbe ammettere ehe
nel giudizio di omologazione venisse ingiunto al
commis-
sano di applicare per analogia l'art. 117 deI Regola-
mento 23 aprile 1920 deI Tribunale federale eoncernente
Ia realizzazione forzata dei fondi.
La vertenza dovrebbe
dunque essere portata davanti al giudiee ordinario
Sanierung von Hotelunternehmungen. N° 30. 115
al quale spetterebbe di decidere se, per prineipio, I'art.
841 CCS possa essere applieato in tema di eoneordato
ipotecario e, in easo affermativo,
se si verifiehino le
eondizioni alle qualiquel disposto sottopone l'esereizio deI
privilegio
da esso contemplato a favore deU'ipoteea
legale degli operai ed imprenditori. Donde segue ehe
l'istanza eantonale avrebbe dovuto respingere
il gra-
vame Merlini e Broggini riservando 10ro Ia faeolta,
omologato
il coneordato, di adire il giudiee per sotto-
porgli la questione dell'applieazione per analogia deI
disposto dell'art. 841 CCS nel sense suindicato.
2
0
-Per Ie operazioni stesse deI eoneordato inveee
e affatto indifferente ehe i titolari di ipoteehe legali
a sensi delI'art.
837 eif. 3 CCS possano 0 non possano
prevalersi dell'art.
841 CCS. Per allestire 10 stato dei
crediti coperti e di quelli scoperti a mente dell'art. 38
delI'ordinanza
18 dieembre 1920 il commissario deve
classifieare
i diritti di pegno neU'ordine legale eome
se si trattasse di allestire l'eleneo oneri (in una pro-
cedura di realizzazione di pegno) 0 uno stato di collo-
cazione (nel fallimento). Le ipoteehe di imprenditori
ed operai devono quindi essere eolJoeate, eome avvenne
nel easo in esame, seeondo
il grado ehe hanno nel registro
fondiario.
Ove esistano piu ipoteehe legali di tal genere,
il Commissario deve tuttavia tener conto deI disposto
dell'art.
840, il quale prevede ehe nei rapporti tra loro
(ma non di fronte agli altri creditori ipotecari),
gli operai ed imprenditori hanno diritti eguali, anche se
l'iserizione
delle loro ipoteche sia di data diversa. Nel
easo in esame tuttavia il disposto dell'art. 840 ces
non potrebbe entrare in linea di conto perehe le due
ipoteehe legali in coneorrenza sono completamente
seoperte.
DeI rimanente, per determinare l'importo
scoperto, i crediti devono essere imputati sul valore
totale di stima degli stabili gravati nell'ordine
deUa
loro elassifieazione, nella stessa guisa ehe, in caso di
realizzazione,
si imputerebbero sull'intiero rieavo. La
116 Sanierung von Hotelunternehmungen. N0 31.
decisione deI COlnmissario deveessere basata
come
10 fu nella fattispecie -sul prezzo di stima de-
terminato dalla 'Commis.sione federale. Quindi
e ehe,
contrariamente all'avviso dell'istanza cantonale, non
e ammissibile un complemento della stima per deter-
minare l'aumento di valore che
i fondi possano aver
conseguito per le prestazioni delle ditte Merlini e Brog-
gini e allo scopo di assegnare
ai loro crediti un privi-
legio su tale aumento. Questa operazione
e in ogni
modo prematura e non
puo spettare alle Commissioni
di stima istituite dall' ordinanza.
Potra spettare solo,
omologato
il 0!lcordato, al giudice, premesso ehe esso
abbia, per giudizio, riconosciuto agli imprenditori
il
diritto di opporre· ai creditori pignoratizi anteriori in
grado I'azione prevista dall'art.
841 CCS.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
I ricorsi sono ammessi, e vien quindi annullata la
querelata decisione
11 marzo 1922 della Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti
dei Cantone Ticino.
31. Entscheid vom 22. Mai 1922 i. S. Häfiiger c. Stelgerfonda,
Rekurslegitimation des Sachwalters im Nachlassverfahren
(Erw. 2).
Die Wirkungen der Pfandstundung gem der PfStV vom
27. Oktober 1917 fallen dahin, sobald an deren Stelle ein
Pfandnachlass gemäss
der HPfNV vom 18. Dezember 1920
tritt. Hierauf ist schon im Laufe des Pfandnachlassver-
fahrens
Rücksicht zu nehmen (Erw. 3).
SchKG Art. 31 U. gelten auch für die Fristen des Nachlass-
und Pfandnachlassverfahrens (Erw. 4).
A. -Im Pfandnachlassverfahrenüber Emil Meyer,
Hotel Rössli, Luzern, liess der Sachwalter Häfliger als
ungedeckte Forderungen u. a.
zu: 11 Gülten des Steiger-
Sanierung von Hotelunternehmungen. N° 31. 11 7
fonds im Betrage von je 5000 Fr., welche sic. nach
der
SchätzuI1g in dem im Jahre 1918 durchgefuhrten
Pfandstundungsverfahren gemäss der Verordnung vorn
27. Oktober 1917 (PfStV) als ungedeckt erwiesen hatten
und daher als bis Ende 1922 unverzinslich erklärt worden
waren nebst den im September 1915, 1916, 1917
und
1918 ;erfallenen Zinsen mit 9900 Fr., sowie dem Mark-
zins bis 23. November 1918
mit 474 Fr. 66 Cts., unter
Ausschluss der im September 1919,
1920 und 1921 ver-
fallenen Zinsen. Die betreffende Verfügung wurde dem
Steigerfonds am 24. Februar zugestellt. Durch am 6. März
nach 6 Uhr abends· zur
Post gegebene Beschwerde ver-
langte der Steigerfond
auch die Zulassung dieser dre~
Jahreszinse mit 8250 Fr., mit der Begründung, ?eI
Durchführung des Pfandnachlassverfahrens könne SICh
der Schuldner nicht mehr auf die infolge der Pfand-
stundung eingetretene
Unverzinsliceit be:men.
B. -Durch Entscheid vom 26. Apnl hat die Nachlass-
behörde (der Vizepräsident des Amtsgerichts von Luzern-
Stadt) die Beschwerde begründet erklärt. . ..
C. -Diesen am 5. Mai zugestellten EntscheId hat,..
Häfliger am 10. Mai « als Sachwalter bezw. Vertreter
der Gläubigergesamtheit und im Auftrage des
Schuld-
ners » an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht
in Erwägung:
1 • . • • . . . . . . . . • . . .
2: .:.-' Idm' dreh den Entscheid der Nachlass':
behörde die am Nachlassvertrag teilnehmende Schulden-
masse vergrössert wird, gefährdet er die gemeinsamen
Interessen der Gläubiger. Infolgedessen kann dem
Sach-
walter die Rekurslegitimation nicht abgesprochen wer-
den (vgl.
AS 39 I S. 280 f. Erw. 1 = Sep.-Ausg. 18
S. 96 f. Erw. 1 und besonders AS 41 III S. 97~. Erw.1).
3. -Sachlich erweist sich die EntscheIdung der
Vorinstanz ohne weiteres als zutreffend.
GemässArt. 12
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