102 Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt'(ZivilabteUungen), No 28. nichts zu rechtfertigender Weise erschweren. Dem Schuldner kann nicht zugemutet werden, die Legitima- tion desjenigen, der sich ihm auf dem Bureau des Be- treibungsbeamten zur Entgegennahme von Mitteilungen bereit erklärt, jeweilenerst noch näher zu untersuchen. Demnach erkennt die Schultlbetr.-und KQnkurskammer: Der Rekurs wird gutgeheissen, der Rechtsvorschlag gültig erklärt und die Konkursandrohung aufgehoben. II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARMTS DES SECTIONS CIVILES 28. Estratto clella sentenza 99 marzo 1999 clena lI-Bezione einle nelIa causa Tononi contro J'urger. Ipoteca 'degli imprenditori ed operai iscritta a favore deI subappaltatore. -TI concordato ottenuto dall'imprendi- tore principale e opponibile al suo subappaltatore, il quale dovra quindi, nei confronä dell'imprenditore, subire la riduzione concordataria, quantunque il suo credito sia validamente assistito dall'ipoteca sullo stabile 'costruito a sensi delI'art. 837 elf. 3 ces. A. -Bernarda Guerino in Castione inearicava l'im- presario Tononi della eostruzione di una easa ad uso albergo seeondo i piani delI' Areh. Rusconi in Bellinzona, in base ad un preventivo deI 24 marzo e ad un eapitolato generale deI 10 aprile 1916. Tononi assumeva l'opera a forfait per il prezzo globale di 25,000 fehi. Con contratto 8 maggio 1916 basato, per eerte eategorie di lavori, su prezzi unitari, Tononi subappaltava a Furger Gaspare in Mesoceo l' eseeuzione delle opere da falegname. Verso la fine di quell'anno, i lavori essendo quasi finiti, Schuldbetrelbungs-und Konkursreeht (Zivilabte1lungen). No 28. 103 il proprietario oeeupava la parte ultimata, riell'altra maneavano ancora, tra altri lavori meno importanti, i pavimenti, i quali furono eollocati dal Furger solo nel febbraio 1917. In questo turno di tempo Tononi ehiedeva, sulla base deI 20 0/0' un eoneordato ehe fu omologato il 2 aprile 1917 e al quale Furger non aderi; il suo eredito vi fu iseritto per 4140 fchi. 45 dietro indieazioni deI debitore. B. -Con petizione 10 maggio 1917 Furger conveniva in giudizio davanti il Pretore di Bellinzona l'impresario Tononi ed il proprietario Bernarda, ehiedendo loro il pagamento solidale di 5619 fehi. 92 cogli aecessori a dipendenza dei lavori loro prestati. Contemporaneamente, in via provvisionale, esso domandava ed otteneva l'auto- rizzazione di far iserivere, per la somma suddetta, l'ipo- teea legale degli imprenditori sullo stabile in base agli art. 883 e 839 CCS. L'iserizione avvenne eon deereto provvisionale deI 4 maggio 1917. Nel eorso dell'istanza, l'attore modifiea.va le sue eonelusioni nel senso ehe, rinunciando alla pretesa di solidarieta dei eonvenuti, chiedeva ehe il eredito di complessivi 5619 fehi. 92 fosse ripartito, per 5175 fehL 69 a earieo di lTononi, e per 444 fehi. 23 a earico di Bernarda. Il eonvenuto Tononi ammetteva subito di dovere all'at- tore 4140 fehi. 54, vale a dire l'importo rieonoseiuto nel coneordato, ma domandava ehe questa somma dovesse essere pagata solo nella ragione della pereennuale eon- eordataria deI 20 0/0; contestava in seeondo luogo ehe il eredito Furger fosse validamente assistito dall'ipoteea provvisoriamente iseritta il4 maggio 1917, di eui doman- dava la eaneellazione asserendo, tra altro, ehe essa era stata iseritta tardivamente a sensi dell'art. 839 CCS. Bernarda, dal canto suo, rispondeva allegando :, A ver esso nulla ordinato a Furger, ne aver mai eontritttato eon lui ne per forniture ne per lavori ; non essergli quindi debitore di nulla. Conehiudeva domandando il rigetto puro e sempliee della petizione.
104 Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht (ZivUabteilungen). No 28. C. --'-Con sentenza 14 dieembre 1920 il Pretore di Bellinzona pronunciava :
La petizione 1
maggio 1917 e ammessa nei eon- fronti di Tononi Iimitatamente aHa somma di 4140 fehi. 54, da pagarsi in ragione dei 20 % previsto dal coneordato Tononi.
Furger e riconosciuto creditore di Bernarda di 1479 fchi. 38 eogli interessi.
L'ipoteea aceesa sullo stabile Bernarda e ridotta aHa somma di 1479 fehi. 38 ed accessori. Dietro rieorso da parte dell'attore Furger edel conve- nuto Bernarda,.il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, eon sentenza 20 giugno 1921, in parziale riforma deI giu- dizio di primo grado, statuiva :
Furger e riconoseiuto creditore verso Tononi Bat- tista di 4888 fern. 29 e verso Guerino Bernarda di 731 fchi. 63, coll'interesse legale sulle due somme a datare dal
maggio 1917 (data dell'intimazione della peti- zione).
Entrambi i erediti sono assistiti dall'ipoteca aecesa il 4 maggio 1917 a favore deIl'attore Furger. D.-Solo il eonvenuto Tononi e l'attore Furger hanno deferito questa sentenza al Tribunale federale. Il primo,. eon appeHo principale, domanda ehe, nei suoi eonfronti, il eredito Furger sia ridotto da 4888 fchi. 29 a 4140 fehi. 54; seeondariamente, ehe quest'Jmporto sia da pagarsi solo in ragione deI 20 0/0' eioe della pereentuale eoneordataria, e, da ultimo, ehe l'ipoteea iseritta il 4 maggio 1917 a favore dell'attore Furger sia diehiarata nulla e di nessun effetto. Questi conchiude domandando ehe, eonfermata in tutto il resto, la sentenza eantonale, il suo credito verso Tononi venga portato da 4888 fehi. 29 a 5175 fehi. 69. Considerando in dirittQ : 1. 2 .. Sehuldbetreibwats . und Konkurarecht (Zivllabtellungen). N0 28. 105 3. -'-Rimane da esaminare il quesito se, per effetto deI .eoncordato da esso conseguito Tononi non possa liberarsi verso Furger versandoglisul debito di 4888 fehi. 29 solo Ia percentuale eoneordataria deI 20 %' n giudice cantonale non ha esaminato questa questione ritenendola irrilevante. Ma a torto. Esso non ha posto mente a distinguere tra i diritti spettanti al subappal- tatore verso l'imprenditore principale in virtit deicon- tratto di subappalto, e quelli ehe gli competono di fronte al proprietario in virtil dell'ipoteea legale aecesa in suo favore. A prescindere dall'ipotesi dell'art. 303 LEF concer- nente i eondebitori deI debitore, i suoi fideiussori ecc. (ipotesi che non entra in linea di conto) e di quella dell'art.
LEF (erediti garantiti da pegno), di eui si tratten in seguito, il eoncordato non e operativo di effetti se non nei rapporti deI debitore e dei suoi creditori. n eoneordato Tononi laseiava quindi intatti i diritti dell'attore Furger verso il proprietario dipendenti dall'art. 837 eif. 3 CCS, in virtil deI quale esso aveva la facoita di ottenere (eome ha ottenuto) un pegno immobiliare sullo stabile edifieato a garanzia di tutto l'importo deI suo credito e non solo della percentuale eoneordataria. Ma l'istanza eantonale, davanti alla quale rattore aveva proposto ehe ambedue i convenuti (Tononi eBernarda) fossero tenuti al paga- mento dell'intiero importo, non doveva statuire sola- mente sui rapporti fra Furger e Bernarda ma altresi su quelli tra il primo e l'imprenditore Tononi, nei eonfronti deI quale Furger doveva essere eonsiderato indubbia- mente come creditore ehlrografario, poiche il bene sul quale esso possedeva l'ipoteea (il pegno), non spettava al debitore ehe aveva eonseguito il coneordato (Tononi) ma ad un terzo (Bernarda). Infatti gli art. 293 al. 2 e 305 al. 2 LEF, ehe eseludono i ereditori pignoratizi dal computo delle maggioranze riehieste per l' ottenimento della moratoria deI concordato (salvo per l'ammontare scoperto, ove trattasi dell'omologazione) e l'art. 311
106 Schuldbetrelbungs-und Konkursrecht (ZlvUabteUungen). N° 28. ibidem, che dichiara il coneordato obbligatorio per tutti i creditori all'infuori di quelli garantiti da pegno per l' ammontare coperto da questo , non si riferiseono che ai creditori garantiti da pegno spettante al debitore (JiEGER, oss. 4 all' art. 311 in fine e oss. 7 all'art. 305). Ne segne ehe se, invece. il pegno appartiene, non al debitore, ma ad un terzo, il . credito da esso assistito sara eompreso nel coneordato e dovra quindi subire, nei confronti deI debitore che l'ha ottenuto, la riduzione eoncordataria, riservati i diritti verso il proprietario deI pegno. In altri termini: alla gnisa dei creditori assistiti da garanzia per- sonale, i creditori garantiti da pegno' di proprieiO. di un terzo partecipario al concordato in qualitä. di ereditori chirografari. e non potranno pretendere dal debitore (nella fattispecie Tononi) ehe la percentuale coneorda- taria, la quale pel'Ö, dovra essere calcolata sull'intiero credito, senza tener conto deli 'eventuale copertura deI pegno. Analoga e, deI resto, la soluzione in caso di fal- lirnento : ove il pegno appartenga ad un terzo, il credito deve essere considerato come chirografario e colloeato per tutto il suo importo in V. classe, la liquidazione deI pegno dovendo avvenire separatarnente (art. 61 deI rego- lamento 13 luglio 1911 sull' inistrazione degli uffiei di fallimento). Da quanto precede risulta ehe la quereiata sentenza dev'essere riformata nel senso che Tononi potra liberarsi deI suo debito verso Furger versandogliene il 20 0/0' Non oceorre avvertire ehe questa deeisionenon vale se non nei rapporti di Tononi eon Furger, cioe delle parti che sole restano in causa. Di fronte a Bernarda il diritto di Furger al pagamento dell'initiero suo eredito garantito da ipoteca resta impregiudicato; corne e specialmente e impregiudicata la questione di sapere se la riduzione dell'a % sul credito Furger verso Tononi potra da queseultimo essere opposta al proprietario Bernarda per il easo in cui questi, in forza dell'ipoteea legale ehe grava il flUO stabile, dovesse pagare a Furger anehe la parte di Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Kreisschreiben). N0 29. 107 debito ehe ineombe a Tononi e intendesse poi esereitare verso quest'ultimo l' azione di regresso dipendente dal pagamento di debito altrui. 11 Tribunale federale pronuncia : 10 L'appellazione adesiva dell'attore e respinta. 20 L'appellazione principale deI eonvenuto e respinta nel senso ehe esso vien diehiarato debitore verso Furger della somma di 4888 fehi. 29 eoll'interesse legale a far tempo dal
rnaggio 1917. E invece ammessa nel senso ehe in virtil dei eoneor- dato ottenuto da Tononi 10 stesso potra liberarsi nei rapporti dell'attore Furger pagandogli il 20 % della comma precitata di 4888 fehi. 29 ed interessi. Le altre eonelusioni dell'appellazione principale ven- gono respinte. 111. 29. Xreisschreiben Nr 14 vom 11. Mai 199a. Pfändung von dem betriebenen Schuldner unter Eigen- tumsvorbehalt verkauftenLVermögensobjekten; Konkurrenz des Pfändungspfandrechts und des Eigentums tdes Ver- käufers. Im Kreisschreiben INr 29 vom 31. März 1911 haben wir angeordnet, dass die dem betriebenen Schuldner unter Eigentumsvorbehalt verkauften'Sachen in analoger Anwendung der für die Pfändung und Verwertung ver- pfändeter Sachen geltenden estimmungen zu (pfänden nnd zu verwerten sind. HieraUs. wurde fnun, wie wir einem kürzlich an uns weitergezogenen Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde entnehmen mussten, der Schluss gezogen, dass durch die Pfändung solcher Gegen-