BGE 48 II 31
BGE 48 II 31Bge18.04.1919Originalquelle öffnen →
30 Familienrecht. N° 3. sam seien, sei es bei Prozessunfähigkeit des Klägers von der Einreichung der Klage, bei Prozess unfähigkeit des Beklagten von deren Zustellung, oder aber von einem gewissen spätern Zeitpunkt an. Vorbringen du Parteien aber, welches die nähere Prüfung von Verhältnissen anregt, die von Amtes wegen zu berücksichtig'~n sind, werden durch das Verbot des Art. 80 OG nicht betroffen (AS 41 II S. 173 f. Erw. 1). 4. - Ist die Prozessfähigkeit nach dem Ausgeführten ein Teil der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit, so bedarf es dazu der Urteilsfähigkeit und können Urteils- unfähige nicht selbst, sondern für sie nur ihre gesetz- lichen Vertreter prozessual wirksam handeln (Art. 17 u. 407 ZGB). Wenn es auch dem kantonalen Prozessrechte freisteht, die Vertretung vor Gericht durch gerichtlich bestellte Anwälte vorzuschreiben, so beschlägt dies nur die « Postulationsfähigkeit »), während die Prozessfähig- keit und die Art der Bestellung des gesetzlichen Vertreters des Prozessunfähigen ausschliesslich vom eidgenössischen Recht beherrscht wird. Nun spricht sich freilich das Gutachten Ladame über die Urteilsfähigkeit der Be- klagten nicht ausdrücklich aus. Indessen ergibt sich aus ihm, dass, wenn auch die intellektuellen Kräfte der Beklagten nicht erheblich vermindert sind, doch ihr Gemütsleben stark gestört ist, ja jeden Gleichgewichts entbehrt. Dieser Zustand schliesst vernunftgemässes Handeln zweifellos aus, und zwar war dies mindestens schon zur Zeit der Anhebung der Klage der Fall, wif es denn ihrem Offizialanwalt deshalb ja auch verwehrt wurde, sich mit ihr wegen des Scheidungsprozesses ins Benehmen zu setzen. Bedurfte sie infolgedessen für den Scheidungsprozess eines gesetzlichen Vertreters, für dessen Ernennung nach den massgebenden Vorschriften des ZGB allein die Vormundschaftsbehörde zuständig ist, so genügte die blosse Bestellung eines Offizialanwaltes durch das Prozessgericht nicht und waren dessen Pro- zesshandlungen daher ebenso unwirksam, wie es die- Erbrecht. N° 4. 31 jenigen der handlungsunfähigen Beklagten selbst gewesen wären. Dieser Mangel wurde nicht etwa dadurch geheilt dass er vor den kantonalen Instanzen nicht g, rügt wurde; auch ergibt sich aus dem Verhalten des Beistandes der Beklagten, dass er die Prozesshandlungen ihres Offi- zialanwaltes nicht genehmigt.· Somit erweist sich das ganze Prozessverfahren von der Zustellung der Klage an als nichtig. Die Sache ist daher zu neuer Durchführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bnndesgericht : Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 17. Januar aufgehoben und die Sache zu neuer Behand- lung an die Vorinstanz zurückgewiesen. III. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4. Sentanze. aa marzo 19aa della IIa sezione civile nella causa Peverada, contro Peverada.-Schira. Chi invoca un testamento orale deve dimostrare ehe il tes- tatore non era in ista.to di ricorrere alle forme ordinarie, vale a dire al testamento pubblico od all'olografo. La eon- segna dell'atto aHa posta all'indirizzo deI magistrato (Pretore), non soddisfa all'art. 507 ces, secondo il quale il testamento deve essere «deposto » presso l'autorita dai due testi. Anche Ie dichiarazioni ehe, a stregua dell'art. 507 i testi debbono fare al magistrato, sono elementi es- senziaIi deI testamento orale. A. -Il 18 aprile 1919 (Venerdi Santo) i sigg. Silvio Mella e Basilio Buzzilli, trovandosi al capezzale di Peve- rada Silvio in Loco, ammalato di grippe, redigevano i1 seguente testamento :
:32 Erbrecht. N° 4. « Loeo, 18 aprile 1919. )) In oggi alle ore 6 % pomeridiane al eapezzale delI'am- I) malato Peverada Silvio fu Vineenzo, ai sottoseritti ) ha diehiarato ehe lascia erede universale la propria » moglie Peverada Severa nata Sehira eoll'obbligo ehe ) la prefata adempia ai legati diehiarati verbalmente sia » eoi enti mora1i eome eoi parenti ehe hanno diritto all'e- l) reditä.. Assolutamente esclude dalla parte d'ereditä. » quelli ehe non sono eontenti di eio ehe la moglie sta- » bilisee e ehe e eonforme all'idea dellegatario proprio ) marito. » In fede : firmati : » Testimonio Silvio Mella fu Paolo. » Testimonio Basilio Buzzini fu Giov. Maria. » In un'aggiunta allo stesso atto, immediatamente dopo la loro firma, i due' testimoni attestavano quanto segue : «( Loeo, 18 aprile 1919. )) I sottoseritti testi diehiarano ehe il testatore ha di- » ehiarato quanto retro eome sua ultima volontä. testa- » mentaria autorizzandoli a provvedere per la debita )) doeumentaziQne legale. Diehiarano in fine ehe il testa- )) tore si trovava in istato di piena e eompleta eapacitä. ») a disporre e nel perieolo immin'ente di morte. » In fede i testimoni : » firmati: ») Silvio MeUa fu Paolo. » Buzzini Basilio fu Giov. Maria. » SuIle eondizioni neHe quali questi atti furono redatti il Silvio Mella sopranominato, ehe aveva assistito il ma- lato durante la malattia, sentito in seguito eome teste, ebbe a diehiarlfre : « 11 Peverada stette a letto sei giorni » e la malattia aveva un eorso normale. Il medieo aveva » buone speranze. La antivigilia di Pasqua » (18 aprile), » giorno nel quale il testamento orale fu redatto, l'amma- » lato si sentiva bene. Solo verso la sera il suo stato si » aggravo. Il testamento era giä. stato steso due giorni ) prima di Pasqua, quando l'ammalato si sentiva bene ... » Erbrecht. N° 4. 33 » In quel giorrro » (18 aprile) « il Peverada disse ) (indi- rizzandosi ai testi): « Visto ehe siete presenti voi due )) amici, approfitto per dettarvi le mie uItime volonta )) ehe esposi giä. alla Severa » (sua moglie, l'attuale eon- venuta). « Noi stendemmo il testamento, ehe venne )) poi letto al Silvio, ehe 10 trovo eonforme e noi .10 ») firmammo, poi ehiamammo la Severa per - fargliene » parte ... ») « Il Peverada stesso ci disse ehe il testamento )) eosi steso era valido in eonformitä. dei CCS, » aveva letto a suo tempo. » Il Peverada moriva alle ore 7 % ant. deI 20 apri e (giorno di Pasqua). B. -Il giorno stesso della eonfezione (18 aprile), il testamento era stato chiuso in una busta ehe il teste Mella SilviQ eonsegnava non raeeomandata, il 19 aprile, alla posta di Loeo all'indirizzo deI Pretore di Loearno. 11 21 aprile il sig. Degiorgi Daniele, segretario-assessore deI Pretore di Loearno, ehe si trovava per easo in Loeo, ritirava dalla posta il plico e 10 portava a Loearno, dove fu pubblieato dal Pretore il 25 aprile, alla presenza de Peverada Attilio e Peverada Angelo, nipoti dei testato. C. -Con petizione deI 23 maggio 1919 Peverada Nieolo fu Vincenzo, fratello dei defunto Angelo ed Attilio Pio Peverada, suoi nipoti ed eredi legali (come eonstata l'istanza eantonale), per se ed a nome deI fratello Franceseo, assente, ehiedevano in linea principale ehe il testamento fosse dichiarato nullo e ehe la vedova Severa Peverada fosse tenuta aprestarsi aHa divisione dei beni relitti dal de euius, previo inventario e stima a mezzo di notaio. Chiedevano, in linea subordinata, ehe la convenuta fosse ritenuta erede universale eon vineolo di sostituzione e eonseguentemente obbligata a prestarsi a quanto e prescritto dall'art. 490 CCS e quanto meno ad eseguire i legati di cui nel testamento e parola. D. -Il Pretore di Loearno respinse tutte le domande di petizione. AS 48 II -1922
34 Erbrecht N° 4. La sentenza fu confermata, dal Tribunale di Appello dei Cantone Ticino con giudizio deI 17 gennaio 1922, dal quale Angelo ed Attilio Peverada si appellano al Tribunale federale nei termini e nei modi di rito, ripro- ponendo a giudicare Ie conclusioni dedotte in sede cantonale. Considerando in diritto : Da deddersi e Ia questione di sapere se il testamento soddisfi alle condizioni prescritte dagli art. 506 e 507 ces per Ia validita deI testamento orale.
36 Erbret',ht. N° 4. persone. Il prineipio posto dalla sentenza precitata trova applieazione anehe nel easo attuale. La Iegge non eonosee intermediario tra i testi testamentari ed il magistrato 0 il suo uffieio. Per un seguito uninterrotto di operazioni affidate ai soli testi e sueeedentesi senza soluzione di eontinuita, la legge ha inteso impedire ehe 10 seritto sia alterato per opera di un terzo. A questo seopo non soddisfa Ia trasmissione deI testamento per mezzo postale. U n plieo eonsegnato alla posta passa di regola per diverse, qualehe volta per molte mani, e taluni mezzi deI trasporto postale offrono, in date eondizioni (in momenti ai disservizio post ale 0 ferroviario eec.), searsa garanzia ehe arrivi ineolume a destinazione. La consegna deIl'atto per mezzo postale non e quindi eoneiliabile eolle eautele ehe Ia legge affida ai soli testi, gli obblighi dei quaii, per l'importanza della loro missione, devono essere interpretati eon rigore. Oltre ehe in tali ragioni, questa tesi trova conforto anehe nella lettera della legge. L'espressione tedesea « niederlegen» signi- fiea, in sense proprio, l'azione deI trasporto diretto della eosa al luogo di destinazione. Non essenzialmente diverso e il sense dei termine « deporre » di eui fa uso il testo italiano, non potendos! dire, ove si voglia espri- mersi in termini propri ed esatti, ehe si {( depone» qualche eosa inviandola al destinatorio per mezzo postale. Eil testo franeese e ancora meno du~bio poiehe parIa di «remettre l'ecriture entre les mains d'une auto rite judieiaire.» Aggiungasi ehe secondo l'art. 507 il deposita den'atto presso il magistrate deve essere fatto dai due testi (( La disposizione orale ... e firmata da ambedue i testi e poscia deposta dagli stessi... »), condizione ehe sembra prati- eamente ineoneiliabile con una eonsegna aHa posta e ehe, eomunque, non si verifiea nel easo in esame in eui l'impostazione venne fatta da un teste solo. b) Seeondo l'art. 507 i testi debbono dichiarare all'au- torita eompetente ehe il testatore ha manifestato loro Ia sua ultima volonta « nelIe particolari cireostanze da Erbrecht NO 4. 37 loro indicate ». Questo proeedimento fu omesso deI tutto. I testi non comparvero davanti al Pretore, non vi fecero nessuna dichiarazione e l' autorita proeedette semplicemente aHa pubblicazione deI testamento, come se si trattasse di un testamente notarile od olografo. Questa inosservanza di un preciso preeetto di legge basterebbe da sola a rendere il testamento irrito e nullo. 3. -L'istanza cantonale pur, riconoseendo implici- tamente ehe alcuni preeetti delI'art. 507 non sono stati osservati, attribuisce loro solo valore di disposizioni d'ordine, la eui trasgressione non infirmerebbe la validita deI testamento. Questa opinione, gia. espressa dallo stesso giudiee in altra sentenza (causa precitata Schulze contro Pizzorno, RU 44 II p. 345 e seg.) fu diehiarata erronea da questa Corte. Il testamento orale e atto so- lenne e tutte le formalita ehe la legge per esso prevede sono di rigore ed eguaimente indispensabili aHa sua validita. 4. -Per i motivi ehe preeedono il testamento Peve- rada deI 18 aprile 1919 deve quindi venir annullato senza che oceorra esaminare Ie altre obbiezioni sollevate dagli appelIanti (per es. esistenza di un pericolo di morte nel senso delI'art. 506; ammissibilita dei deposito deI testamento presso il segretario deI magistrato 0 la sua Caneelleria, anzicche direttamente presso il magistrato stesso ecc.). Tutte queste questioni devono essere riser- vate. 11 Tribunale federale pronuncia : L'appello e ammesso.
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