Staatsrecht
. 8. -Die. in doppelter Form ergriffene Weiterziehung
gegen das m der
Sache ergangene Urteil des soIothur-
nischen Obergerichtes wird durch die Anhandnahme
der Klage seitens des Bundesgerichtes gegenstandslos.
Eine Rückweisung
an das solothurnische Obergericht
kont cht. mehr .!n Frag , und die Kostenauflage
an dIe Klagerm begrundet kem genügendes Interesse an
der
Beuneilung. der Weiterziehung, da die Klägerin
durch
glelchzeitIge Anrufung des Bundesgerichtes und
des Obergerichtes die Gefahr widersprechender
Ent-
scheid.ungen auf sich genommen hat. .
Demnach' erkennt das Bundesgericht:
.. 1. Die u: nzustän?igkeitseinrede des Beklagten gegen-
er der ekt beIm Bundesgericht erhobenen Klage
WIrd abgeWiesen und es wird die Klage an die Hand
genomIllen. .
2. Die Weiterziehung gegenüber dem Urteile des
solo-
thurnischen Obergerichts vom 22. Juni 1921 wird als
dadurch gegenstandslos geworden abgeschrieben.
Derogatorisehe Kraft des Bundesrechts. l' 8.
VII. DEROGATORISCHE KRAFI'
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
28. Sentenza.9 guigno 1922
nella causa Odom contro Stato deI Cantone 'neino.
Esecutivita di una decisione de Consiglio Stato deI Cantone
Ticino colla quale
vien fissato l'importo di una tassa di succes-
sione (legge cantona1e 6 decembre 1917, art. 25). Questa
tassazione costituisce tito10 esecutivo a sensi delI'art. a LEF. L'azione in contestazione deHa tassazione governativa
prevista delI'art. 26 di detta legge e un rimedio di diritto
straordinario e non ha quindi effetto sospensivo.
A. -La legge ticinese 6 dicembre 1917 sulle tasse
di successione, dopo aver stabilito (art. 25) che esse sono
fissate dal Consiglio di stato, dispone all'art.
26 : ce Quando
il contribuente si trovi aggravato dalla tassazione
( governativa, deve spiegare la sua azione contro 10
Stato entro un mese dall'intimazione della tassazione
stessa, davanti l'autorita giudiziaria competente colla
( procedura ordinaria stabilita dal codice di procedura'
civile, ritenuto come valore della causa l'importo
della tassa imposta. Art. 27: La tassazione diventa
esecutiva colla decisione governativa e dovra essere'
pagata nel termine di un mese, a meno ehe non venga
( aceordata proroga dal Consiglio di Stato.
B. -Con deereto 12 Iuglio 1921 i1 Consiglio di Stato
deI Cantone Tieino stabiliva in 10,082 fehi. 10 la tassa
sulla successione della fu Bontadelli
Paolina ved. fu
Celestino. L'erede, Giovanni
Odoni in Bellinzona, rite-
nendosi aggravato, introduceva. azione contro 10 Stato
in conformita delI'art. 26 precitato ma, pendente causa.
versava il 28 ottobre
1921 nelle mani dell'Ufficiale
dei registri di Bellinzona l'importo non contestato di
7673 fehi. 98, ritirandone la ricevuta seguente : Pagato
per acconto dei
diritti spettanti allo Stato 7673 fchi. 98,
restando convenuto che. per
i1 resto sanI atteso la de-
cisione della causa
in corso. Co nondimeno 10 Stato
promuoveva esecuzione contro Giovanni
Odoni per il
pagamento dell'importo residuo. L'opposizione da questi
interposta contro
il precetto esecutivo N0 58,249 per il
motivo ehe
la tassazione governativa non era decisione
definitiva
ed esecutiva a sensi delI'art. a LEF ed era
in opposizione all' accordo intervenuto col rappresentante
dello Stato,
I'Ufficiale dei registri di Bellinzona, fu
scartata dalla Camera Esecuzioni e Fallimenti deI Tri-
bunale di Appello con sentenza deI
14 marzo 1922, la
quale pronunciava
il rigetto definitivo deU'opposizione.
C. -Da questo giudizio Odoni ricorre al Tribunale
federale per diniego di giustizia. Malgrado
l' art. 27
legge sulle tasse di suecessione,
il decreto governativo
non costituisce sentenza esecutiva a mente delI'
art. a capoverso 1
LEF, poiche esso era impugnabile, ed e
stato impugnato, coll'azione eoneessa al contribuente
dall'art.
26.
Considerando in diritto :
"2
-Per quanto edel secondo argomento, si e a
torto che il ricorrente 10 basa suU'art. 4 CF, credendo
che si
tratti di un diniego di giustizia. Di siffatto
addebito non
puo essere parola perehe la decisione
querelata
e senza dubbio conforme aHa lettera ed
allo spirito deU'art. 27 (v.
stato di fatto A). Tratte-
rebbesi piuttosto di sapere se, poiche dichiara ese-
cutiva una decisione contro la quale e previsto un
rimedio di diritto (l'azione giudiziaria deU'art. 27),il
disposto cantonale delI'art. 26 non sia inconciliabile
eoll'art.
a della Iegge /ederme sulle esecuzioni, seeondo
il quale il creditore puo ottenere il rigetto definitivo
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 28.
delI'opposizione solo contro sentenze 0 decisioni animini-
strative eseeutive , cioe passate in forza. Si agirebbe
pertanto, non di un atto arbitrario a sensi delI'art. 4
CF, sibben di una vioiazione dell'art. 2 delle dispo
sizioni transitorie della CF, ehe sancisce
il principio
della forza derogatoria deI diritto federale.
Considerata la vertenz3 sotto questo aspetto, occorre
osservare: A conforto della sua tesi
il ricorrente si limita
ad invocare la sentenza deI Tribunale federale nella
causa Helphand contro
il Cantone di Zurigo deI 23 aprile
1921 (RU 47 I 184 e seg.). Ma a torto.Se, come non puo
essere contestato, tra i due casi esiste quaiche analogia,
essi
differiseono tuttavia in punti decisivi e Ia soluzione
adottata in quella sentenza non e applicabile al easo
attuale. Analoghi sono
i casi nel senso che anche nella
causa Helphand si
trattava di una decisione amminis-
trativa fiscale (della Commissione delle imposte deI
Comune di Wädenswil), cui l'art. 71legge fiscale zurighese,
analogamente a quanto prescrive
l'art. 27 della legge
tieinese, dava carattere esecutivo
in quanta che il con-
tribuente non
era dispensato, malgrado il suo diritto a
ricorrere presso
autorita amministrativa superiore (la
Commissione cantonale dei ricorsi), di pagare
intanto
il tributo contestato. Ma i due casi si diversificano
sostanzialIi1.ente in quanto ehe giuridicamente diversa
e la natura deI rimedio ehe le due leggi consentono al
contribuente e in cio consiste il punto saliente della,
vertenza. Nel
ca,so di Zurigo il ricorso e di natura pretta-:"
mente ammiriistrativa: e diretto contro decisioni di
istanza amministrativa ad altra sede pure amministrativa
superiore. Il procedimento per esso previsto rimane
la
procedura semplice e sommaria che le leggi zurighesi
prevedono per
il contenzioso amministrativo. Ne segue,
eome
ha ammesso questa Corte nel caso Helphand
precitato, che
il rimedio di diritto previsto dalla legis-
lazione zurighese
ha qualita di rimedio ordinario, cioe
di un rimedio ehe, a guisa dell'appello in materiacivile,
ha carattere sospensivo, vale a dire hnpedisce l'esecu-
A AR T -lA-22
tivita della decisione impugnata e quindi esc1ude l'appli-
cazione deli'art.
a LEF. Diversa e la natura dei rimedio
che la legge ticinese prevede contro la tassazione gover-
nativa in materia di tassa di successione. Trattandosi
di azione civile
da proporsi nei modi ordinari previsti
dalla procedura civile,
la vertenza vien deferita dalI' or-
dine amministrativo a quello giudiziario. Nella causa 10
Stato assume la parte di convenuto; la procedura e
quella, phI esatto e meno sommaria ma altresi phI com-
plicata e
piu lunga, delle cause civile : la base stessa deI
procedimento
e quindi mutata. . Il nesso tra il pro ce-
dimento
ammin .strativo precedente ed il suceessivo
giudiziario
e sciolto 0 almeno non e tale da potersi dire
ehe
la procedura giudiziaria costituisea, rispetto alla
proeedura anteeedente. amministrativa, un semplice
rimedio ordinario di diritto. Deve invece essere consi-
derata come mezzo straordinario, llna procedura per se
stante, allo scopo di rimettere in esame' davanti l' au-
torita giudiziaria una questione gia definitivamente
decisa
in sede amministrativa.
Ora, a mente della dottrina edella giurisprudenza
(RU 47 I 191 e 192 eons.2; JAEGER, Oss. 2all'art. a eie
sentenze ivi citate) solo un rimedio ordinario di diritto
ha effetto sospensivo, eioe impedisee ehe una sentenza
aequisti forza di eosa giudieata e diventi esecutiva nel
senso delI'art.
a LEF. Si e quindi a ragione ehe, trattan-
dosi nel easo in esame non' di un rimedio ordinario
ma di un mezzo straordinario di diritto, il querelato
giudizio
ha pronunciato il rigetto definitivo dell'oppo-
sizione sollevata dal rieorrente nell'esecuzione
N0 58,249,
salvo, bene inteso, l'obbligo dello
Stato a restituire
quanto percepira in via esecutiva nella misura ehe
l'azione spiegata
da Odoni sara per ridurre la tassazion::'
govemativa.
11 Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso e respinto.
Organisation der Bundesrechtspßege. N° 29.
VIII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
29. Orteil vom 18. März 1922
i. S. Ton Rettlingen gegen Schwyz.
Anfechtuug einer 'Vasserrechtskonzession bezw. der Zu-
stimmung der Verleihungsbehörde zu ihrer Uebertragung
auf einen anderen Unternehmer durch einen einzelnen
Bürger wegen materieller Verfassungswidrigkeit des Kon-
zessionsinhalts bezw. der Ausdehnung gewisser dem ursprüng-
lichen Bewerber zugestandener Vergünstigungen auch auf
den neuen Inhaber. Nichteintreten, soweit sich die bei
Anlass des
Uebertragungsbeschlusses erhobene Beschwerde
gegen den ursprünglichen Konzessionsinhalt richtet, wegen
Verspätung und im übrigen wegen fehlender Legitimation
ungeachtet einer aus den angefochtenen Vergünstigungen
eventuell folgenden Rückwirkung auf d.ie allgemeinen
Steuerlasten.
A. -Am 20. Januar 1918 erteilte die Bezirksgemeinde
March den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich die
Konzession
zur Ausnützung der Wasserkräfte der Wäggi-
thaler Aa und des Trebsenbaches auf Grund der von
der Konzessionsbewerberin dem Bezirksrat eingereichten
Pläne
und Berechnungen. 5, 15, 19, 21 und 23 der
Konzession
bestimmen:
5. Bei der Staumauer (des künstlichen Stausees im
Hinter-Wäggithal) darf der Wasserspiegel nicht höher
als auf die Quote 883 (schweizerisches Präzisionsnivelle-
ment) aufgestaut werden.
Für eine weitere Aufstauung
ist eine besondere Bewilligung des Bezirksrates erforder-
lich. Diese darf nicht verweigert werden, wenn nicht
zwingende Gründe technischer
Natur dagegen sprechen.
15. Falls die Konzessiünsinhaber Gemeinwesen
sind, haben sie ausser der Wasserkraftsteuer
( 14) einen