BGE 47 III 22
BGE 47 III 22Bge06.03.1921Originalquelle öffnen →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
als es sich darum handelt, dass er als Vertreter der Gläur
bigergemeinschaft gegenüber solchen Weisungen
und
Verfügungen die Interessen der Gemeinschaft wahrnimmt.
Diese Voraussetzungen treffen
im vorliegenden Falle
nicht zu. Das Konkursamt will lediglich feststellen lassen,
dass es
in seiner Eigenschaft als im Rechtshülfedienst
beauftragtes
Amt die Steigerung in korrekter Weise
vorgenommen,
und dass die Aufsichtsbehörde in seinem
Verhalten
zu Unrecht einen Verstoss gegen die beste-
henden V örschriften erblickt habe.
In Fragen solcher
Art ist der Konkursbeamte den Aufsichtsbehörden
untergeordnet .und kann
so wenig als der Betreibungs-
beamte ihre Anordnungen weiterziehen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Auf. den Rekurs wird nicht eingetreten~
9. Sentenza 21 aprile 1921 nella causa Banca Popolare
di Lugano contro 't1ijicio di Lugano.
Esecuzione in via di realizzazione deI pegno inunobiliare. _
Contestazione in fase di riparto deI credito pignoratizio per
cui fu promossa l'esecuzione. -Ove un diritto di pegno
iscritto nell'elenco oneri nqn sia stato impugnato, l'iscri-
zione
fara stato non solo per il grado deI credito, ma anche
per n suo importo. L'ufficio e tenuto ad iscrivere nella
graduatoria-riparto i crediti garantiti da pegno Come essi
risultano dall'elenco oneri passato in forza, e ciö non solo per
i capitali, ma anche per gli accessori. -Obbligo delI'uUicio
di comunicare l'eienco oneri anche ai creditori pignoranti
(art. 37,43, 81, 102 edel regolamento deI Tribunale federale
23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi, RRF).
A. -Nell'esecuzione in via di realizzazione deI pegno
(ipoteca)
N° 4089, promossa dalla Banca Popolare di
Lugano. contro Domenico Tidoni in Agra,
il credito della
.. creditrice veniva iscritto nell'elenco oneri, deposto i1
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1
und Konkurskammer. N° 9.
,23 '
18 novembre 1920, per la somma totale di 20329 Ir.' 80 c.
compresi gli accessori al 30 giugno 1917 (17500 fr. pet
capitale e 2829 fr. 80 c. per accessori). Fu irioltre is-
critto nell'elenco oneri ehe
la Banea pretendeva gli inte-
ressi e le eommissioni bancarie d'uso dal
30 giugno 117
in avanti. Questa iscrizione non venne impugnata. .
Gli stabili, ehe anteriormtmte e eontemporaneente
alla procedura seguita dalla Banea erano stati pignorati
a favore di diversi creditori ehirografari,
vennero· realiz-
zati
in base a domanda della Banca Popolare in data
deI 20 giugno 1920. In seguito di ehe l'ufficio di Lugano
notificava
il 13 febbraio 1921 alla Banea Popolare il
deposito deHo stato di riparto e le eomunicava ehe il suo
eredito, eompresi gli accessori sueeessivi a quelli eonteg-
giati nell'eleneo' oneri, ammontava a
25630 fr. posto
in classe ipoteearia per l'importo di fr.23 398 55
(rettifieato poscia
in 23 793 fr. 10 e.) e per la rimanenza
in Va classe.,
B. -La Banea Popolare protestava controquesta
comunicazione e, basandosi sull'art. 43 deI ,Regola-
mento deI Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realiz-:-
zazione forzata di fondi(RRF), chiedeva all' Aut6rita
captonale
di Vigilanza ehe il suo eredito dell'importo
di
26690 fr. fosse per la sua totalita iscritto in sede
lpoteearia.
C. -Colla decisione di cui a ricorso il gravame venne
respinto in base ai seguenti
motivi : L'art. 43 al. 1
0
RRF
non entra in' linea di conto peretie non e applicabile
se non alle eseeuzioni in via di pignoramento. Non
e
esatto il dire che l'elenco oneri creseiuto in giudicato
faecia· stato anehe per Ie iscrizioni nella graduatoria-
riparto. L'elenco oneri
e il semplice eleneo delle noti-
fiche dei ereditori, senza
faeolta di ingerenza da parte
dell'ufficio. L'elenco· oneri non pud essere decisivo ne-
anehe per
la eonsiderazioneche nella procedura di realiz-
zazione deI pegno immobiliare esso non
vien eomunicato
ai creditori pignoranti, di modo ehe
i medesimi, non
24 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sono in grado di impugnarlo. La Banea Popolare ha notifieato un eredito di 25 890 fr. Seeondo l'art. 188 eif. 3 CCS, e tenendo eonto della cireostanza ehe la domanda di realizzazione deI pegno .Iu introdotta il 20 giugno 1919, gli interessi sul eapitale di 17600 ante- riori al 31 dieembre 1915 (1897 fr. 90 e.) non fruiseono deI diritto di pegno e, eome rettamente ritenne l'ufficio, deveno essere posti in Va classe. D. - Da questa decisione Ia Banea Popolare ha inter- posto gravame presso il Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Consideralldo in diritto : 1 0 -Il ragionamento dell'istanza eantonale pecea dalla base e riposa evidentemente su una svista. Non ä vero infatti ehe l'art. 43 al. 1 0 RRF non sia appliea- bile aHa proeedura in via di realizzazione deI pegno. Sta bene ehe questo disposto figura sotto la' suddivisione. Adel RRF: « Realizzazione nell'eseeuzione in via di pignoramento )) art. 8 e seg. Ma l'art. 102 ibidem, ehe e eompreso sotto Ia rubriea B « Realizzazione nella pro- eedura di realizzazione deI pegno )) art. 85 e seg. richiama espressamente l'art. 43 al. 10 precitato e 10 diehiara applieabile anehe a quell'eseeuzione. Ciö posto, Ia fondatezza deI rieorso non puö essere dubbia. Seeondo l'art. 43 aL 1 0 RRF il grado e l'importo dei erediti pignoratizi iseritti nell'eleneo oneri non pos- sono phI essere eontestati in sede di ripartizione da ehi ebbe l'oceazione di farIo nella procedura di appuramento. D'altro canto l'art. 112 RRF dispone ehe 10 stato di riparto deve essere allestito sulla base deI risultato della proeedura di appuramento dell'eleneo-oneri. Il ehe vuol dire ehe ove un diritto di pegno iseritto nell'eleneo-oneri non sia stato impugnato, questa iserizione fa stato non solo per il grado deI eredito, ma anehe per il suo importo : in altri termini, l'ufficio sara tenuto di iserivere i ere- diti garantiti da pegno nella graduatoria-riparto eome und Konkurskammer. N° 9. 25 essi risultano dall'eleneo-oneri e, eio non solo per il eapi- tale, ma anehe per gli aeeessori (interessi eec., cfr. art. 31 RRF). DeI resto i principi posti nei precitati art. 43 e 102RRF non eostituiseono diritto nuovo, ma eonsaerano . solo la giurisprudenza deI Tribunale federale (efr. RU 43 III N° 64). La quale interpreta i disposti delI 'art. 157 al. 3 e 4 in senso restrittivo, vale a dire nel senso ehe in una esecuzione in via di realizzazione deI pegno l'eleneo oneri deve essere eonsiderato, per quanto eoneerne il grado e l'importo dei erediti iserittivi, eome 10 stato di eolloeazione (graduatoria) nella proeedura di fallimento e farne, entro questi limiti, le veci: ehe quindi le eontestazioni eoncernenti il grado e l'importo dei ere- diti devono essere liquidate in sede di appuramento delI'eleneo oneri e non possono venir rinviate alla fase di ripartizione. Cio per un doppio motivo: anzitutto per la neeessita di fissare in modo esatto, prima dell- aggiudieazione, l'importo ed il rango dei erediti garan- titi da pegno onde determinare le eondizioni della ven- dita seeondo gli art. 141 e 142 LEF (cfr. JAEGER, OS8. 7 all'art. 140 e oss. 8 all'art. 141). In seeondo Iuogo, per, la eonsiderazione ehe nella proeedura di realizzazione come in quella ordinaria, l'ufficiale di eseeuzione non iiveste Ia medesima posizione giuridiea dell'ufficiale in una eseeuzione in via di fallimento. In questa l'uffi- ciale rappresenta l'universalita dei ereditori e Ia massa ; come tale ha ,la faeolta di opporsi, anehe in giudizio, ad una insinuazione ehe reputa infondata. Non eosi nell'e- eseeuzione in via di pignoramento e di realizzazione deI pegno. L'uffieiale non vi rappresenta ne il debi- tore ne i ereditori. Ha posizione neutra; si deve quindi limitare ad iscrivere i erediti eome risultano dai pubblici registri e eome furono insinuati (art. 42 e 102 RRf), ne ha qualita di eontestarli e di stare in causa per sostenerne l'infondatezza. Donde Ia eonseguenza, ehe, eome ha stabilito la RRF in base alla giurisprudenza deI Tribu-
E parimenti erroneo il dire, eome fa l'instanza
cant6nale, ehe nella procedura di realizzazione deI
pegno immobiliare l'eleneo oneri
non vien eohlUnieato
ai ereditori pignoranti, eosieehe non sarebbero in' grado
di impugnarlo. Cio e contrario ai disposti degli art. 37
e 102
RRF seeondo i quali, neU'ipotesi ehe l'immobije
sia eolpito simultaneamente da una eseeuziou'e in: via
di ralizzazione e da una esecuzione irtvia di pignora-:
und Konkurskammer. N° 10
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mento, l'eleneo oneri deveessere eomunieato anehe ai
ereditori pignoranti, i quali pertanto saranno posti in
grado di eontestarlo (cfr. form. 9 deUe istruzioni 7 ot-
tobre 1920 per l'applieazione della RRF).
L'ufficio di Lugano asserisee ehe l'eleneo oneri non
fu eomunieato
ai ereditori pignoranti (vedi suo ufficio
1
0
marzo 1921 all' Autorita cantonale di Vigilanza). Se
cosi
e, questa comunicazione, tassativamente pres-
critta dai disposti precitati, deve essere eseguita e il
ricorso non pUD essere aeeolto se non colla esplicita ri-
serva ehe ai
creditoripignoranti, i quall non avessero
avuto comunicazione deU'elenco oneri, spetta ancora
il diritto di impugnarlo.
La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
I1 ricorso e ammesso colla riserva di cui al conside-
rando 3 cap. 2.
10. Entscheid vom 6. Kai 1921 i. S. \Vmkler.
Art. 149 Abs. 1 SchKG. Aus 1 ä n der a r res t recht-
• fertigt nicht die Ausstellung eines Ver I u s t s c h ein es.
A. -Der Rekurrent Winkler kam in einer vom
Betreibungsamt Buchs durchgeführten Arrestbetreibung
gegen den Rekursgegner Liebeskind,
der in Krakau
domiziliert iSt, mit 1014 Fr. 65 Cts. zu VrIust.
Am 22. Januar 1921 stellte ihm das Betreibungsamt
einen Verlustschein zu. Hiegegen führte Dr. Martin
Bloch namens des Rekursgegners
mit Eingabe vom
6. März 1921 Beschwerde und verlangte Aufhebung des
Verlustscheines.
Sein' Begehren wurde erstinstanzlieh
abgewiesen, dagegen
hat die zweite kantonale Auf-
sichtsbehärde. den Verlustschein als nichtig erklärt.
Die zweite
Instanz ist davon ausgegangen, die Aus-
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