I. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe
nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti.
La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es-
pressione nipoti eomprende anche i figli dei figli di fra-
telli e sorelle deI testatore ( pronipoti in senso proprio)
e una questione di fatto ehe sfugge all' esame deI Tribu-
nale federale. -Quesito di diritto e inveee, se, in un 'aso
speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es-
pressione
di senso generieo, il testatore abbia inteso es-
c1udere dalla sueeessione i pronipoti. -Nella fatispeeie
la risposta e negativa.
A. -Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing.
Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes-
tamento deI seguente tenore:
COMOLOGNO, 13 ottobre 1919.
Memore di quanto feee per la famiglia lascio aHa
. signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto
posseggo nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080
a
,
346, 347 %.
AHa medesima in usufrutto sua vita natural
durante quanto posseggo nel monte Ligunei Ni di
mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella
N° di mappa 2218.
Avra pure diritto ad un appartemento nella easa
della Barea eon relativo appezzamento di orto.
)
Potra seegliere tra i miei vestiti, bianeheria, eal-
zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di
panno ehe si trova eucita nei giornali).
Cappella Ronehetti 1571.
AS 47 II -1921
Erbrecht. o 83.
AHa terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella
)) Cappellania. .
) Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.))
Eredi Iegittimi delde cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS
sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico)
e di
due sorelle (Clara e Costantinta) premorti, vale
a dire 6 nipoti (gli
attuali convenuti) e 8 pronipoti
(gli
attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8
febbraio 1921, citavano i primi
direttamente davanti
il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino proponendo
si giudicasse:
1
E riconosciuta negli attori Ia qualita di eredi
) deI fu Ing. Modesto Bezzola, gia in Comologno.
) 2
Il riparto dell'eredita sara fatto per stirpe, tra
) i discendenti delle sorelle edel fratello deI de cuius,
)) premorti.
3
Subordinatamente: Detto riparto sara fatto per
) teste, tra gli attori e i convenuti.
) 4
Piu subordinatamente: Il riparto sara fatto
)) per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi
)) rappresentati dai Ioro discendenti.
La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel
dire ehe
tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti)
devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario
dovendo
anzi1:utto essere diviso in stirpi, vale a dire
in tre parti eguali tra gli ere!ii del fratello (Federico)
e delle sorelle
(Clara e Costantina) premorti.
Con risposta deI 15 febbraio 1921 i convenuti con-
chiudevano domandando
il rigetto della petizione. A
Ioro modo di vedere,essi soli hanno diritto a succedere
secondo
il tenore letterale deI testamento.
B. -Con sentenza deI 18 maggio u. s. il Tribunale
di Appello deI
Cantone Ticino giudicava:
La petizione di causa e ammessa nel senso ehe
e ricor;osciuta agli attori Ia qualita di eredi deI testa-
tore.
L'eredita deve essere divisa per stirpe secondo
Erbreo.:hL N° 83.
Ie norme den'art. 458 ces, spese e ripetibili a carico
dei convenuti.
I motivi della sentenza sono
in sostanza i seguenti :
Seeondo il linguaggio comune ticinese l'espressionc
nipoti ) significa non solo i figli e le figIie di sorelle
e
fratelli,ma anche i discendenti dei primi (pronipoti
maschiIi e femminili). Che nel caso in esame il testatore
non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla
sueeessione i pronipoti,
e dimostrato dagli atti e prin-
cipalmente dalle deposizioni dei
testi Pedrotta e Ter-
silia Tonaeini.
C. -Da questa sentenza i eonvenuti hanno pro-
dotto appellazione al Tribunale federale nei termini
e nei modi di legge.
Considerando in diriltl) :
(Questioni di forma).
Nel merito il punto cardinale della causa, vale
a dire
la questione di sapere se nel linguaggio volgare
tieinese l'espressione
nipoti II eomprenda non solo
i figIi di fratelli e sorelle (nipoti
in senso strettamente
proprio), ma anehe i figli di questi figli (pronipoti in
senso teenieo e proprio)
e una questione di mero fatto
ehe sfugge all'esame di questa Corte in virtu dell'art.
81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso
disposto di legge ehe, su questo
punto, obbliga la Corte
ad accettare senz'altro l'opinione deI primo giudice,
e evidente ehe il Tribunale federale non potrebbe seos-
tarsene
poiche si tratta di determinare Ia portata di
una espressione seeondo il senso attribuitole dal lin-
guaggio
Ioeale, ovvio essendo ehe dell'uso Ioeale niuno
e meglio in grado di eonoscere ehe appunto il giudice
deI luogo.
Ci6 pasto, la sola questione da decidersi e quella di
sapere se nel easo particolare
il testatore abbia inteso
usare il termine nipoti nel senso comunemente ae-
eettato nel Cantone Ticino (vale a dire in sense esten-
sivo) 0 piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. eioe
eonforme alla lettera : in altri termini, oeeorre deeidere
se esistono motivi eoneludenti per ammettere ehe
il
testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte
delle persone ehe nel linguaggio eomune eadono sotto
l' espressione in questione (vale a dire i nipoti propria-
mente detti) ed eseluderne
l'altra (eioe gli attori, pro-
nipoti).
Di
tale questione, ehe e questione di diritto come
quella ehe eoneerne l'interpretazione della volonta deI
testatore, questa Corte
pub invero eonoseere libera-
mente e sovranamente: ma anehe su questo punto
non ha motivo per dissentire dalla soluzione aceolta
in sede eantonale. Dato
infatti ehe, secondo una inter-
pretazione insindacabile,
il termine nipoti usato
dal
testatore abbraeeerebbe tanto i discendenti di primo
corne quelli di seeondo grado di fratelli
0 sorelle, spet-
tava aHa parte ehe intendeva eseludere l'altra dall'ere-
dita (vale a dire ai nipoti eonvenuti) il dimostrare ehe
malgrado
il termine di senso generieo usato, il testatore,
per motivi speeiali, aveva inteso favorire solo i nipoti e
privare della sueeessione i pronipoti. Ma tale prova
i
eonvenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno
seriamente tentata. Per il eonverso, oeeorre ritenere
ehe agli
attori e rieseita la prova ehe il testatore ha
voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. De-
pongono
infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia To-
naeini, assunti dalla parte attriee, ehe il de euius, per-
sona
10ro ben nota, affezionava egualmente nipoti
e pronipoti e se pure qual ehe preferenza aveva, era a
favore di alcuni dei
piceolinil , eioe dei pronipoti. M-
serisee inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli
attori, ehe all'epoea della morte
deI testatore tutti
i parenti si trovavano in buone relazioni seeo lui, cir-
eostanza questa ehe pure
sta a conforto dell'opinione
deI giudiee cantonale ehe nessuna emergenza proeessuale
permette di asserire ehe
il testatore abbia inteso esclu-
dere i pronipoti dalla sueeessione per devolverIa uni-
eamente ai nipoti.
Meno eerta
e la soIuzione deI quesito se l'istanza
cantonale abbia fatto della legge buon governo di-
ehiarando ehe
il riparto della suecessione dovesse av-
venire per stirpi a senso dell'art. 458
CCS. Ma questa
questione sfugge all'indagine di questa Corte
per volonta
delle parti. Gli
attori infatti hanno proposto eome do-
manda prineipale questo rnodo di divisione ehe, aecet-
tatoldall'istanza cantonale, non hanno fatto ne pote-
vano fare oggetto di rieorso. I eonvenuti dal canto loro
si,sono limitati a proporre
1a reiezione pura e sernplice
della petizione, senza proporre la questione subordi-
nata deI modo di divisione della suecessione per il easo
in cui gli
attori dovessero venir ritenuti coeredi;
11 Tribunale federale prononcia:
L'appellazione e respinta.