Versicherungsvertrag. No 78.
Die Klägerill kann so dann die Gültigkeit der Ver-
pfändung zu Gunsten der Beklagten auch nicht des-
wegen in Frage
zielten, weil die Anzeige an den Ver-
sicherer erst zirka vier Jahre nach Abschluss des Ver-
pfändungsvertrages erfolgte. Das Gesetz verlangt nicht
eine unitas aclus, auch eine nachträgliche Mitteilung
an
den Versicherer muss daher genügen, um das Pfand-
recht zur Entstehung zu bringen.
78. Sentenza S novembre 19 1 della IIa aedone eivile
neHa causa ( La Ginevrina )) c. Eredi tu C. B.
Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritiere dell'assi-
curato. Cadono
in considerazione anche le dichiarazioni
scritte non contenute neHa proposta d'assicurazione stessa
ma in aItro questionario, purehe riguardino fatti rilevanti
per l'apprezzamento deI rischio a sensi dell'art. 4 deHa
Iegge sul
contratto di assicurazione. -Nozione della rile-
vanza dei fattl soggetti a denunzia. -Il termine di recesso
dal coutratto di ctU all'art. 6 della Iegge decorre dal mo-
mento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza deI faUo
occultato, non da quello in cui, procedendo coll'ordinaria
diligenza,
avrebbe potuto averJa.
Ritenllto in linea di jatto:
A. --I1 3 ottobre 1918 la societa di assieurazioni
La Ginevrina in Ginevra. eonehiudeva eolI'ora de-
funto
C. R., un eontratto di assieurazione sulla vita per
50,000 franehi pagabili al decesso dell'assieurato 0, al phi
tardi, il 3 ottobre 1933. La polizza di assieurazione
menziona ehe il eontratto
e basato su una proposta
deI
20 settembre 1918 e ehe le diehiaraziolli deI propo-
neute
ivi)) eOlltenute sono eouformi aHa veritä.. Essa
e firmata dallo R. e eontiene, oltre le indicazioni sui
suoi
dati personali e sulla natura dell'assieurazione.
l'indirizzo
deI medien abituale deI proponente (Prof.
Dr C.), il quale viene dispensato dal segreto professio-
Versicherungsveruag. N° 78.
nale e autorizzato a dare (( aUa soeiela assieuratrice
J) tutte le indieaziolli ehe essa liputera neeessarie per la
formazione deI eontratto.
Il questionario eoneernente le eOlldizioui di salute
deU'assicurando, sottopostogli dal Dott.
M. in Lugano
previo esame medico,
e eontenuto in un atto separato
datato deI 29 settembre 1918 e pure firmato dal R.
Oltre
la menziolle ehe le diehiarazioni deI proponente
sono eonformi a verita e ehe esso nulla ha llascosto
) ehe possa indurre Ia eompagnia in errore
sull'apprez-
zamento deU'assiem'azione , il questionado contiene
le domaude e le risposte seguenti :
Domande:
Risposie:
3 a) Godete abitualmente bUOlla salute '?
Si.
b) Come e attualmente la vostra salute? . BUOllfl.
c) A vete qualehe malattia apparente 0
nascosta ? .. , . . .......... No.
d) A vete sofferto delle malattie, illdisposi-
zioni, infortuni
phi 0 menü grav!? . . . . . No.
c) Quale medien vi ha eurato '1 .... Nessuno.
f) Siete ogni volta perfettamente guarito? Si.
8 a) Avete avuto malattie degli organi
genito-urinari? . . . . . . . . . . . . . No.
b) Ha l'urina delle volte eontenuto dei
residui di renella, dei caleoli, deU'albumina
o dello zucehero
'? . No.
ß. -Poeo tempo dopo la stipulazione deI contratto,
nel novembre
1918, R. fu eolpito da grippe in forma
gl'ave eon fenomeni di broneo-polmonite e con gravi
eomplicazioni al euore ed al rene.
Fu rieoverato aU'o-
spedale, dove fu eurato dai
Dott! C. e M. Dimesso gua-
rito verso la fine di dieembre, ebbe, nel gennaio
1919,
una rieaduta ehe 10 porto alla morte il 23 aprile l( per
riaeutizzazione
deI proeesso nefritico e gravi fenomeni
di miocardite
.
C. -Nel frattempo, 1'11 dicembre 1918, era perve-
nuta aUa direzione deUa Ginevrina una lettera anonima
-J78
Versicherungsvertrag. N° 78.
ehe non si trova all'incarto, ma di eui l'istanza canto-
naIe aeeerta il contenuto. Diceva
10 scritto ehe l'assi-
eurato era in fin di vita, ehe la sua salute era sempre
stata preearia e ehe non si eapiva eome avesse potuto
essere assicurato. Ricevuta questa lettera, la societa
dava immediatamente incarico al suo rappresentante
generale
pel Ticino, di procedere ad una pronta inchiesta
sullo
stato di salute dell'assieurato al momento della
eonclusione deI
contratto e di esigere l'autopsia se il
deeesso fosse
gia intervenuto. n rappresentante, seu-
tito in seguito eome teste, ebbe a diehiarare ehe l'in-
ehiesta, alla quale proeedette,
era riuscita difficile e
dclieata sopratutto perehe i mediei,eui si era rivolto,
erano molto riservati. Il 14 marzo 1919
pe1'ö ottenne
dal Dott. O. il seguente eertifieato: ( Dietro riehiesta
)) dichiaro di aver curato negli anni 1915/16 e parte
') deI 1917 C. H. Il medesimo em affetto da manifesta-
i) zioni terzim'ie sifilitiehe eomplieate da nefrite paren-
) ehinatose.
)
D. -In base a questo eertificato e allegando ehe
l'assieurato si
era reso eolpevole di dichiaraziolli illve-
ritiere
la Gillevrilla, conlettera deI 3 aprile 1919, recedeva
dal eontratto a sensi dell'art. 6 della legge federale sul
eontratto di assicurazione e, morto C. R., si rifiutava
di solvere ai suoi eredi la somma di 50,000 franehi.
E. -Domle la eausa attuale, clall'istruzione della
quale risultano assodate le cireostanze di fatto seguenti:
In epoea non precisata ma non 1'eeente, C. R. aveva eOll-
tratto Ia lue. Da quali mediei esso sia stnto eurato per
questa malattia prima deI 1913, non risulta dall'inearto.
Nel 1913 e 1914 fu
eurato dal Dott. de P., nel 1916 dal
Dott. A., nel 1915 i16 e parte deI 1917 dal Dr O. Il Prof.
e. l'avcva, nel 1915, avuto in cu ra per fenomeni ner-
vosi riferibili
ad uua forma tabetiea frusta ehe gli
aVCVUllO dato il sospetto ehe fossero di origine sifiIi-
tica e l'oeulista Dott. E., ehe nel 1917 aveva eurato
il
C. H. per disturbi visivi, l'aveva rinviato ad aItro medieo
Versiehernngsvertrag. N° 78. 479
ritenendo ehe detti disturbi fossero di natura sifilitiea.
Negli
anni precitati R. era auche stato affetto da albu-
mineria.
per cuiera stato eurato dal Dott. A. Il Dott. O.
depone di aver dato le sue eure a C. R. nel 1915 e 1916,
oltre
ehe per la sifilide, anche per sintomi di nefrite
parenehinatose. Per la grippe, C. R. era stato eurato
dai Dott
i
C. e M. : ehe Ia sifilide avesse eostituito uua
eomplicazione della grippe e cOiltribuito alla morte
dell'assicurato, uomo di eostituzione eccezionalmente
robusta, non
pote essere affermato dai testi.
F. Con sentenza 4 luglio 1921, da cui e ricorso, il
Tribunale di Appello deI
Cantone Ticino condanno Ia
eonvenuta a pagare agli Eredi
C. R. Ia somma assicu-
rata di 50,000 franchl cogli aecessori, in base ai seguenti
eOllsiderandi: Le false dichiarazioni
imputate a C. R.
non sono eontenute nella proposta stessa di assieura-
zione, non eadendo
in eonsiderazione quelle ehe esso
feee il 29 settembre sul questiollario speeiale sotto-
postogli dal Dott. M. Il recesso dal contratto da parte
deU'assieuratriee era tardivo a sensi deU'art. 6 dena
legge. La lettera anoni.ma, ricevuta daHa convenuta
1'11 dicembre 1918, era tale da indurla (e I'ha realmente
indotta) a fare delle indagini, ehe deI resto erano faeili
poiehe sarebbe
bastato ehe si informasse presso il Dott. C.,
ehe
l' assieurato aveva dispensato dal segreto professio-
nale, e
il Dott. M., medien di fiducia della Compagnia,
ehe col Dott. C., nel dieembre 1918, curava C. R. alI'ospe-
dale civieo,
per esse re informata in modo indubbio sui
preeedenti dell'assieurato. Se la eonvenuta non ha voluto
proeurarsi questa eognizione rieorrendo a fonti di infor-
mazioni
tanto dirette e vieine, la eolpa e sua. Il recesso,
diehiarato solo
il 3 aprile 1919, era quindi tardivo. In
ogni easo, conehiude il giudiee eantonale, le pretese
false dichiarazioni dell'assieurato non hanno influito
sulla conclusiolle deI contratto.
E Ieeito infatti ritenere
ehe, anehe se avesse eonosciuto Ie eircostanze taciute
o falsamente denunziate, la societa avrebbe nondimeno
Versicherungsveruag. N° 78.
conchiuso i1 eontratto, poiehe al momento della stipu-
lazione le eondizioni di salute di C. R, persona robu-
stissima, erano tali da far ritenere ehe avrebbe raggiunto
Ia longevita media normale.
Considerando in diritto :
1 ° -Che l' assicurato, rispondendo al questionario
sottopostogli dal Dott.
M. il 29 settembre 1918, abbia
fatto dichiarazioni inveritiere, non
puö essere eontes-
tato. Pur ammettendo, per ipotesi, ehe, sentendosi
allora in buona salute,
C. R abbia potuto eonsiderarsi
come guarito
dne gravi malattie ehe l'avevano eolpito
(sifilide e albumineria) e ehe nel settembre 1918 potesse
eredere di godere buona salute, non gli era
pero lecito
di asserire di non aver mai sofferto di malattie
0 indis-
posizioni phi 0 meno gravi (risposta 3 d), di non essere
mai
stato eurato (3 e), di non essere mai stato amma-
lato agli organi genito-urinari (8 a) e di non aver mai
sofferto di .albumineria (8
e). Queste affermazioni erano
inveritiere e C. R. doveva saperlo (art. 4 eap. 1° della
legge). Le malattie ed infezioni
pelle quali aveva sofferto
e per eui era stato in eura per diversi anni in epoea an-
eora recente, non erano
di quelle di cui potesse faeil-
mente seordarsi,
ne puo ammettersi ehe, nel 1918, C. R.
abbia potuto dimentieare le eure subite dal 1913 in poi
e fino al principio
deI 1917 per malattie eosi gravi eome
la sifilide e l'albumineria.
Pet quali motivi C. R. si sia
reso eolpevole di false diehiarazioni. se solo per un senti-
mento ben eomprensibile trattandosi di malattia venerea
o nell'intellto di indurre Ia
societa assicuratriee in errore,
eindifferente. A stregua delI'art. 4 eap. 1° legge sul
cOlltratto di assieurazione basta ehe il proponente abbia
fatto dichiarazioni contrarie
aHa verita su fatti ehe gli
erauo
0 dovevano essere lloti, ipotesi questa ehe indubbia-
mente si verifiea nel easo in esame.
20 -Senonehe Ia parte attriee e eon essa l'istanza
cantonale sollevano, a questo riguardo, una doppia
Versicherungsvertrag. N 78.
obbiezione: anzitutto, ehe le diehiarazioni inveritiere
fatte daIl'assieurato in risposta al questionario medieo
dcl 29 settembre 1918 non possono eadere
in considera-
zione poiehe non facevano parte deI contratto, la polizza
non avendole menzionate ed essendo solo
basata sulla
proposta
deI 20 settembre 1918, in seeondo luogo, ehe
le diehiarazioni non eoneernevano
fatti ehe nella specie
potevano influire sulla determinazione dell'assieuratore,
ehe avrebbe stipulato
il contratto anehe se 1i avesse
eonoseiuti. Ambedue le obbiezioni
sonosprovviste di
fondamento.
a) L'obbligo dei proponente a pronuneiarsi, eonfor-
memente
aUa verita sui fatti rilevanti ehe gli sono 0
deyono essere noti, non e ristretto alle domande conte-
nute nell'atto di
proposta; basta ehe le domande gli
siano presentate per iscritto e nulla
vieta ehe aleune
questioni eoneernenti l'assieurazione siano eontenute
11ella proposta stessa, altre inveee, ad es., le questioni
di
natura mediea, in atto separato. Ciö risulta dal tenore
indubbio dell'art. 4
della legge: Il proponente deve
;) diehiarar per iseritto aU' assieuratore sulla seorta di
un questionario od in risposta di altre domande, i
fattL ... ) L'opinione diversa espressa dal Tribunale
,federale nella sentenza Zuberbühler deI 19 settembre
(RU 34 11 p. 533) non e piu sostenibile sotto
l'impero dell'attuale Iegge sul
contratto di assieura-
zione.
Ne si potra asserire ehe firmando il questionario
M.,
C. R. no avesse saputo ehe quell'atto stava in rela-
zione, anzi era
parte integrante della proposta di assi-
eurazione. Indarno gli
atton obbiettano ehe, per prin-
cipio, l'assieurato ed i suoi aventi causa non sono
tenuti
ehe alle eondizioni ed agli atti menzionati nella polizza
stessa. Questa tesi procede
da un falso eoneetto deHa
natura deI eontratto di assicurazione. Il quale e eon-
tratto meramente eonsensuale: Ia polizza non ne e
elemento eostitutivo, ne ineorpora i diritti e gli obblighi
dei contraenti a guisa. di un
atto di fede pubbliea e di
Versicherungsvertrag. N° 78.
una stipulazione dipendente da cartavalore. Essa non
e prescritta ad substantiam 0 ad solemnitatem per Ia
validita deI contratto,
ma costituisee solo doeumento
di prova. Ne segue ehe gli elementi costitutivi deI eon-
tratto possono risultare anehe da altre eireostanze non
espressamente menzionate nella polizza e ehe agli eredi
dell'assieurato (gli attori) sono opponibili
Ie stesse eeee-
zioni ehe
la societa avrebbe potuto opporre all'assieu-
rato stesso.
b) Per quanta edella seeonda obbiezione, oeeorre
anzitutto riflettere ehe
la rilevanza dei fatti soggetti a
denunzia non si. riferisce al loro rapporto eausale eol-
l'avvenimento
deI danno (nella speeie il deeesso dell'assi-
eurato). Sono da ritenersi rilevanti, diee l'art. 4 preci-
tato, i fatti ehe possono infInire sulla determinazione
dell'assieuratore a conehiildere
il eontratto 0 a con-
chiuderlo
neUe eondizioni eonvenute . In altri termini;
rilevante e ogni cireostanza ehe abbia sull'opinione deI
risehio influenza tale da renderlo maggiore agli oeehi
dell'impresa assieuratriee, indüferente essendo ehe la
cireostanza
taeiuta 0 falsamente diehiarata abbia in
seguito realmente infIuito sull'evento
deI danno (RöLLI,
Commento p. 56 e 104; OSTERTAG, Commento p. 33;
RU 39 II p. 309; Digeslo italiano, sotto la voee Assi-
eurazione , vol. IVo parte Ja p. 1048 e seg.). Cadono
quindi senz'altro gli argomnnti tendenti a dimostrare
ehe
le malattie sottotaciute dall'assieurato (sifilide e
aJbumineria) non abbiano eontribuito alla di lui morte.
Oeeorre inoltre rilevare ehe la legge (art. 4 ultimo eapo-
verso) erea una presunzione di rilevanza in favore di
tutti i fatti ehe sono oggetto di domanda scritta. A dis-
truggere questa presunzione non
bastava quindi di dimos-
trare, in base alle affermazioni di alcuni testi, ehe
C. R.,
uomo di fibra robustissima, avrebbe potuto raggiungere
la longe
vita media normale malgrado le malattie sud-
dette, se non fosse 8tato eolpito dalla grippe. Oeeorreva
inoltre provare ehe in easo in eui
il proponente ha eon-
Versieherungsvertrag. N 78.
tratto la Iue e sofferto di albumineria, Ie imJ l'cse di
assieurazione
80gliono assieurarlo alle medesime condi-
zioni alle quall assicurano
una persona sana, prova ehe
a ragione
gli attori non hanno nemmeno tentata.
Resta da esaminare l'eecezione di tardivita
opposta dagli attori alla disdetta deI 3 aprile 1919.
L'installza cantonale I'ha aecolta affermando ehe la
convelluta, rieevuto 10 seritto anonimo deIn 1 dicembre
1918, a Tebbe dovuto procedere immediatamente alle
opportune indagini e non solo dare incarieo di farle;
ehe se
ciö avesse fatto ne1 modo indieato dalle eireos-
tanze, vale a dire intelTogando i
Dott
C. e M., avrebbe
conosciuto molto prima
deI 14 marzo 1919, in maniera
positiva, il
vel'O stato di salute deU'assieurato nel settem-
bre
1918, eioe all'epoca della stipulazione deI eontratto.
L'argomentazione non regge; essa
e illsostenibile in
mera linea di diritto. L'art. 6 della legge dispone ehe
il
termine entro il quale l'assieuratore ha la faeolta di
recedere dal eontratto decorre dal giorno
in eui ebbe
conoscenza della retieenza. Il giudice cantonale inter-
preta questo ineiso
in senso estensivo, vale a dire eome
se la legge dicesse :
dal giofllo in cui ebbe conoseellza,
dclla retieenza
0 avrebbe dovuto averla. Questa inter-
pretazione
e illaeeettabile. Non e a easo ehe nell'ipotesi
deIrart. 6 il legislatore fa deeolTere il termine dal mo-
mento in eui l'assieuratore
ha avuto eonoscenza della
falsa diehiarazione e non
da quello in eui, proeedendo
eoll'ordinariaßeligenza, avrebbe potuto averla. Laddove
ha inteso far dipendere un effetto di legge non solo
da
un fatto positivo (eonoseenza), ma da un elemento sog-
gettivo (obbligo di averla usando rusuale diligenza).
iI legislatore I'ha detto espressamente. Cosi neU'art. 4,
eap.
1°, ove l'obbligo deI proponente alla denunzia delle
cireostanze rilevanti coneerne non solo quelle a lui
note
ma anehe quelle ehe devono essergli note ; cosi,
parimellti, nell'art. 8 eif. 3, secolldo il quale l'assieura-
tore non
puö recedere dal eontratto se eonosceva 0
AS 47 Jl -19'21
484 Versicherungsvertrag. N° 78.
doveva eOlloseere il fatto taciuto ll. Altrimenti nell'ipo-
tesi dell'art. 6: ivi l'effetto di legg (inizio deI termine
deI recesso) sorge per l'avveramento di una condizione
meramente oggettiva. la eognizione della reticenza, e
non dipende
da quella se usando l' ordinaria diligenza
l'assicuratore avrebbe dovuto
COlloscere prima il fatto
oecultato. Trattandosi dell'esercizio di un diritto limi-
tato da un termine, la eui inosservanza trae seco la per-
dita deI diritto stesso (faeoita a reeedere), le regole eomu-
nemente aeeettate in tema di ermeneutica non eonsen-
tono
ehe sia aggravato aggiungendo alla legge. Il ehe
e pure vietato dal riflesso phI generieo ehe, anche in
altri rapporti giuridiei, ehi e al benefieio di una dichia-
razione positiva della controparte,
puo farIe fidanza
senza
ehe sia tenuto, anche in ea80 di dubbio 0 di 80S-
petto, a procedere a delle indagini per controllarne
l'esattezza
(cost ad es. in materia di compera-vendita
a riguardo dei difetti espressamenteesclusi dal vendi-
tore, art. 200 cap. 2° CO).
Nel caso in esame e pacifieo ehe la convenuta non ha
avuto conoseenza positiva della falsita di aleune diehia-
razioni rilevanti se non col certifieato deI
Dott. O. deI
14 marzo
1919: il recesso da essa dichiarato il 3 aprile
seguellte,
eioe elltro tre settimane, non era quindi tar-
divo. La lettera anol1ima delI'lI dicembre precedente
non
puo, a questo riguardo, eJltrare in linea di. cont .
A prescindere dalla eireostallza ehe e1'8 anOlllma, il
suo contenuto era troppo vago ed inconcludente per
costituire Ia conoscenza di una violazione da parte del-
l'assieurato delI'art.
4. L'asserzione ehe l'assicurato aveva
sempre
avuto una salute precaria concerneva un apprez-
zamento meramente soggettivo non lleeessariamente
antitetico delle dichiarazion.i corrispondenti dell'assieu-
rato (3 a e 3 b). Ne puo indurre a conclusione diverna
la eircostanza ehe, di fatto, la convenuta ha preso In
qualehe considerazione 10 snritto anonimo in p.arola
ingiungendo al suo agente dl procedere a delle
mda-
Kranken-und Unfallversicherung. " 79. 4lil;
ginisul suo contenuto. A. questo non era tenuta ese essa
ha eeceduto neUa diligenza ehe 'le ineombeva, cio non
puotornarle di noeumento. Che le ricel'che praticate
dall'agente gli abbiallo procurato prima deI 14 marzo
1919 conoscenza positiva dei
fatti sottotaciuti, non e
dimostrato.
Il Tribunale ledemle JNmunda :
L'appello e ammesso e vien quindi riformata Ia que-
relata sentenza 4 luglio
1921 deI Tribunale di App ,no
deI Cantone Tieino.
Vg1. auch Nr. 68. -Voiraussi n° 68.
VI.
KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG
,ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS ET MALADlES
79. Urteil der Ir. Zivilabtei1ung vom 19. Oktober 1921
i. S. Xanton Basel-Stadt
gegen Schweiz. U'nfallversicherungsanatalt.
Bei der Subrogation (Art. 166 OR) der Schweizer. Kranken-
und Unfallversicherungsanstalt in Luzern, gemäss Art. 100
KUVG in die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinter-
bliebenen gegenüber einem Dritten, der für den Unfall
haftet. findet der Haftungsausgleich nach Art. 51 OR keine
Anwendung.
A. -In der Mittagszeit des 2. Januar 1919 verUll-
glückte der ledige, 18 3/4. Jahre alte Arbeiter Max Kesten-
holz
auf dem Heimweg von der Arbeit in der Sankt