308 ObUgatlonenreeht. N 53.
Verrechnungs einrede erhobenen Einwendungen sind des-
halb noch auf ihre Begründetheit zu
untersuchen;
die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines
neuen Urteils
unter Zugrundelegung der obigen Aus-
führungen an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird in dem Sinne begründet erldärt,
dass das Urteil des Appellationshofes des
Kantons
Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu
neuer Entscheidung
im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen wird.
53. Sentenza. 7 luglio 19S1 deUa. seconda. sezione civUe
neUa ca.usa. Cooperativa. di Bellinzona contro Xartignoni.
Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla
quale essa faad nn socio non presente offerta di remissione
di
un debito.
Distinzione
tra la formazione e la manifestazione della vo-
lonta : nozione della manifestazione della volonta di una
persona morale 0 collettiva. Invalidita delI' offerta di
remissione e susseguente
nullita deIl'accettaziolle da parte
deI beneficiario.
A. -La ( Cooperativa di Consumo in Bellinzona e
una societa costituita in conformita deI XXVIIo titolo
deI
CO (delle societa cooperative), allo scopo di ( promuo-
vere la prosperita sodale e migliorare le condizioni
economiche dei propri soci
) (art. 1 adello statuto). La
dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra
altro, di ( convocare l'assemblea generale e di dar seguito
alle decisioni di essa
(art. 32 cif. 10). Organo supremo
e l' assemblea generale, le cui deliberazioni vengono
consegnate a verbale,
il quale deve essere firmato dal
presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25).
ObligaUonenrecht. N° 53. 30 )
Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali La
Cooperazione ed il ( Genossenschaftliches Volksblatt ))
(art. 8 e 24).
B. -Con sentenza deI 15 marzo 1918 il Tribunale di
Appello deI Cantone Ticino condannava solidalmente
Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis-
Vittuoni,
gia
venditrici della Cooperativa, a rifondere alla societa
5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di
cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni,
veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale
per
tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la
Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo
lVIartignoni, ottenendo a di lui carico
il pignoramento
di diversi beni.
In pendenza delle operazioni di esecu-
zione, ostacolata
da diverse rivendicazioni dei beni
staggiti, intervennero delle
trattative di transazione. Il
consiglio di amministrazione della creditrice pro pose a
Martignoni
il pagamento a saldo di franehi 3800 e
questi consenti a deporre
la summa alla condizione ehe
la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale,
naUa quale egli sperava ottenere condizioni migliori.
L'assemblea fu convocata
per il 16 dicembre 1918.
L' avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali
sodali summenzionati :
ma mentre La Cooperazione ),
nel N° deI 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 di-
eembre come giorno dell'assemblea,
il ( Genossenschaft-
linhes Volksblatt 10 indicava per il 16 settembre 1918,
elOe per circa. due mesi prima della pubblicazione stessa.
Altro errore, di minor conto, concernente le
trattande
era incorso nella pubblicazione della ( Cooperazione ).
Tali errori vennern rilevati all'apertura dell'assemblea
dal Dr. Bobbia, membro deI Consiglio di amministrazione
scelto a presiederla,
ma l' assemblea non sollevo obbie-
zioni e
passo oltre. AHa trattanda va la proposta di con-
donare a Martignoni
tutto il suo debito fu accolta a
maggioranza di
voti (61 contre 23) ma lasciö, a quanta
pare, vivo malcontento nel seno dellaminoranza. Il
310 ObUgatlonenrecht. N° 53.
verbale dell'assemblea e finnato solo dal segretario
(Lucehini).
La risoluzione venne a eonoscenza di Marti-
gnoni, ehe non assisteva all'assemblea. non
per il tramite
degli organi della soeieta, ma per eommunicazione privata
(Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non uffieiali
sull' assemblea apparse nei giornali loeali.
Con lettera
deI 24 dieembre Martignoni si affretto di prelldere
atto
dell'offerta di eondollo e di aeeettarla. Ma il eOllsiglio
di amministrazione della Cooperativa gli rispolldeva il
29 seguente eontestando la validita dell' offerta, nessun
organo della
Sodeta avendogliela eomunicata e aggiun-
gendo ehe nei prossimi giorni sarebbe
stata eonvocata
una nuova assemblea generale per pronuneiare la nullita
della preeedente; non eonvoeata in conformita degli
statuti. Infatti una nuova assemblea dell'll gennaio
1919 con 258 voti eontro 44 diehiarava nulla l'assemblea
deI
16 dieembre annullando pertanto anehe la risoluzione
deI eondono di debito a favore di Martignoni.
C. -Con petizione 3 luglio 1919 Martiglloni eitava la
Cooperativa
davanti il Pretore di Loearno per farIe
rieonoseere l'estinzione deI
suo debito per remissione.
L'azione e basata sulla risoluzione deI 16 dicembre 1918,
ehe
l'attore eonsidera vineoIati:va per la societa e quindi
non annullabile
per dedsione posteriore.
La convenuta si oppone aHa domanda sostanzialmente
per i motivi seguenti ; L'assemblea deI 16 dieembre e
.
affetta da nullita per vizio di convocazione (aeeenna
agli errori precitati ineorsi nelle pubblieazioni).
E nulla
ancora perehe
il processo verbale dell'adunanza non fu
finnato ehe dal segretario e perehel'assembleaera com-
petente solo a transigere, non a condonare. Nel merito,
conehiudeva
la convenuta, la risoluzione non fu ope-
rativa di effetti giuridiei e non poteva validamente essere
aeeettata da Martignoni, perehe non gli fu regolannente
notifieata dagli organi eompetenti della Societa.
D. -Respinte queste eeeezioni, il giudice di prime
eure accolse
la petizione in toto. La sentellza fu eonfennata
in appello con giudizio deI
14 marzo 1921 da eui e ricorso ;
Considerando in dirilto
-Le ecceziollisollevate dalla eonvenuta sono quali
di forma e quali di sostanza. Quelle
eoncernOllO la regola-
rita della convocaziolle e deI verbale dell'assemblea deI
16 dieembre 1918, i limiti delle sue eompetenze ecc. ;
in
Ulla parola, la validita in ordine della risoluzionc presa
daU'assemblea in quel giorno : queste, l'effieacia materiale
della eOlltrattazione di eondollo ehe, al dire dell'attore,
avvenne
in seguito aHa precitata risoluzione. L'obbiezione
di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva
occorre dunque esaminarla
in primo luogo, la sua ammis-
sione rendendo superflua ogni ulteriore indagine.
-A ragione sostiene anzitutto l'attore ehe ove la
risoluzione di remissione deI debito deI 16 dieembre avesse
sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe
phi
avuta la facolta di annullarla in assemblea susseguente,
perehe,
eiö faeendo, avrebbe leso un diritto aequisito e,
da parte sua, in evocabile. La conclusione di questo
ragionamento
e certamellte inoppugnabile. Ma la COll-
venuta ne eontesta le premesse, sosteneudo ehe per
maneanza di regolare eomunicaziolle all'attore, la dso-
Iuzione precitata non pote formare base effieace di Ulla
contrattazione dalla quale l'attore possa ripetere il
condono deI suo debito. Occorre osservare : Il eondono
di
un debito eostituisee atto di donazione e la donazione
e contratto bilaterale ehe per la sua costituzione esige
l'aceettazione
di valida offerta. Il contratto non e perfetto
(art.
CO) s"e non quando i eontraenti abbiano mani-
jestato coneordemente la 10ro volonta. Da parte di chi
prende l'iniziativa di eontrarre,
questa mallifestaziolle
della volonta consiste nell'offerta, la eui eomunieaziolle
all'altra
parte deve parimenti procedere dalla volonta
delI'offerente, non bastando ehe sia l'effetto di caso
fortuito e ehe derivi
da persona non legittimata a farla.
Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, eOllsegna
nelle sue earte la menzione di voler assumere un deter-
lninato obbligo verso
una detenninata persona, non e
ObIigationenreeht.
N° 53
vincolato e non ha fatto offerta valida finehe tale atto di
volonta esso non abbia deliberatamente manifestato alla
persona verso eui intende obbligarsi. Occorre, in altri
termini, distinguere
tra la formazione della volonta e la
sua manifestazione : solo questa, se regolarmente fatta,
eproduttiva di effetti giuridici e pUD essere validamente
aeeettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove
si
tratti di offerta fatta da persona eollettiva 0 morale.
Nella persona fisica la formazione della volonta
e proeesso
puramente interno ed ineontrollabile.
La persona morale
o collettiva inveee, ehe non
pUD agire se non per "'ezzo
dei suoi organi
y
non pUD formare la sua volonta se non
per
atto esterno, eioe mediante decisione di una pluralita
di persone, per eonstatare la quale oceorre necessaria-
mente ehe
la volonta. delle singole persone, da cui gli
organi sono composti, si appalesi esteriormente.
Ma
questa formazione della volonta, quantunque palese, non
va confusa colla manifestazione della volonta a stregua
dell'art.
CO, ehe e atto di volonta suecessivo alla for-
mazione : quella (la formazione della volonta) rimane
affare meramente interno delI' assoeiazione, non
ha earat-
tere di offerta e non e operativa di effetti guiridici finehe
non sia, deliberatamente e per
il tramite degli organi
competenti, portata a conoscenza della persona eolla
quale la persona eollettiva intende contrarre.
Questo estremo di validit.a dell'offerta non si verifica
nella iattispecie. Coll' adozione della proposta della maggio-
ranza,
la Cooperativa aveva bensi formata la volontil
di fare atto di eondono a favore dell' attore. Ma questo
atto non assunse il earattere di offerta perehe non venne
regolarmente eomunieato,
ne gli organi eompetenti
intesero ehe venisse eommunieato a Martignoni. A stregua
delI'art. 55 CCS la volonta delle persone morali vien vali-
damente espressa solo dai suoi organi seeondo
10 eompe-
tenze ehe loro ineombono per virtit di legge 0 di statuto.
Questo principio vale anehe per le persone eollettive in
geIlere e per le soeieta eooperative in ispecie (efr. art. 695
Obligationenreeht. N° 53.
CO). Lo statuto della eonvenuta (art. 32 eif. 10) attribuisce
eselusivamente al Consiglio di amministrazione la faeolta
di
dar seguito alle deeisioni dell'assemblea. E dunqul'
per il tramite di questo organo ehe la risoluzione avrebbc
dovuto essere portata a eonoseenza delI' attore. Essendo
paeifieo in
atti ehe ciD non avvenne, la risoluzione deI
16 dieembre non assunse il carattere di valida offerta,
Ia cui aeeettazione avrebbe
potuto essere operativa di
eontrattazione di condono.
L'attore obbietta non potersi contestare la validita
dell'offerta
per un dupliee motivo : anzitutto perehe, di
fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono
e la
aceettD prima ehe fosse ritirata e annullata e, in
secondo luogo,
perebe, come membro della Cooperativa,
avrebbe potuto assistere all'assemblea deI 16 dieembre
e rendere la risoluzione definitiva
eolla sua immediata
accettazione. Le obbiezioni non reggono. Non la prima
perebe -e fu detto -la comunieazione della risolu-
zione non
iu l'opera della volonta dell'offerente neavven'ne
per i1 tramite delI'organo ehe solo era ehiamata a farla ;
non la seeollda perehe
la premessa ehe l' attore sia inter-
venuto all'assemblea ed abbia immediatamenteaderitoalla
risoluzione,
e una pura ipotesi e ehe neU'opera deI giudice
e ozioso diseutere uno stato di fatto meramente supposto
od immaginario 0 una eventualita ehe non trova riscontro
nel easo da decidersi.
Da quanta precede risulta ehe la risoluzione deI 16 di-
eembre 1918 non fu
produttiva di un diritto aequisito
a favore deI convenuto : nulla dunque ostava a ehe fosse
annullata nella successiva assemblea
dell'tl gennaio 1919.
Il Tribunale lederale pronuncia :
L'appello e accolto.