BGE 46 III 11
BGE 46 III 11Bge03.11.1916Originalquelle öffnen →
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Verwaltung und Verwertung handelt, sondern um Kos-
ten, die infolge der Konkurseröffnung und derdadureh
. notwendig gewordenen inveritarisierung der Aktiv-
masse (Art. 221 SehKG) entstanden sind, weshalb sie
zu den allgemeinen Massekosten geschlagen werden müs-
sen (JAEGER, Note 1 zu Art. 262 SchKG). Aus der bei den
Akten liegenden Gebühren-und Auslagenrechnung geht
bervor, dass das
Amt für die Inventaraufnahme insgesamt
523 Fr. berechnet hat, nämlich 13 mal 20 Fr. Gebühren
für 13 Tage Inventarisierung plus
13 mal 10 Fr. Auslagen
plus
120 Fr. (Rechnung Bäker für Mithilfe bei der Inventur)
plus 7
Fr. (Aufstellung des Inventars) plus 6 Fr. (Grund-
buchauszug). Von diesen 523
Fr. hat die-Vorinstanz
einen Betrag von 154 Fr. gestrichen, freilich ohne den
Grund hiefür anzugeben, .sodass also noch 369
Fr. ver-
bleiben, die in die allgemeinen Massekosten einzustellen
sind.
Ob diese Inventarisationskosten überzetzt seien,
braucht heute nicht geprüft zu werden ...
4. Estratto de11a aentenza aa aprile 19aO
nella causa Huber.
Non e ammissibile una domanda di proroga per interessi a
scadenze posteriori al 31 dicenlbre 1919. Art. 1
0
ordinanza
5 gennajo 1917 e art. 4 e 5 ordinanza 2 novembrc 1915.
n Dr Huber in Wallenstadt, proprietario dell'albergo
Villa
Cannen in Lugano, aveva chiesto una proproga a
fine 1923, tra altro, per interessi maturandi negli anni
1921922. .
La Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale
TeSpinse questa domanda per i motivi seguenti :
L'art. 1° dell'ordinanza 5 gennaio 1917, ehe modifica
l'art 4 dell'ordinanza del 2 novembre 1915, limita l'am-
missibilita di una proroga per capitali al 31 dicembre
und Konkurskammer. No 5. 11
1919. Se cio.r~ ale pr i capitali, deve, ron maggior ragione,
,:"alr I lr~ mteressi. Stabilendo nel 1917 questi
hmrti,
il ConslglIo federale riteneva evidentemente ehe
entro
la fine deI 1919 le condizioni economiche create
d?lla. erra si sareb.bero talmente migliorate da non piit
gIStiflcae la protezlOne speciale concessa agli albergatori
Cl decreti dei 2 ovembre 1915 e 5 gennaio 1917. Epossi-
bile che questa lpotesi non siasi pienamente avverata :
non stta. al. giudice il deciderne. E principio di
dmtto, ehe il gIudlCe non puö indagare sulla fondatezza
o l'opportunita delle ragioni ehe indussero
il legislatore
ardettare un disposto di legge.
5. Eatratto della. sentenza aa aprile 1920 nella causa Nacke.
Dom.anda di roroa 3 sensi delle ordinanze 2 nov. 1915 e 5 gen-
naw 1917 mterposta dopo la conclusione della pace fra le
potenze maggiori. Sua ammissibilita. E proponibile anche
per capitali ed interessi scaduti dopo la cessazione delle osti-
lita, ma prima deI 31 dicembre 1919. Estremi deI disposto
de1l'art. 1, cU. 1 e 2 dell'ordinanza deI 2 nov. 1915.
. Con istanza 25 ottobre 1918 Carlo Nacke, proprietario
della Pensione Graf
in Minusio, chiedeva una proroga:
10 di sei mesi a datare dalla fiile ottobre 1918 per un
pagamente di 420 fr. scaduto il 7 lu gli 0 1917 in favore
di Guglielmo Graf
in Zurigo su un prestito ipotecario di
18,000 fr.;
2° di un anno, dalla data delle scadenze, per
(I) 775 fr., interessi seadutiil 30 giugno 1918, credi-
trice ipoteearia
la Banea dello Stato deI Cantone Ticino
sul capitale .di
14,000 fr. ; . ,
b) 31 fr. 50, interessi scaduti il 30 giugno 1918, eredi-
trice
la Banca Svizzera-Americana in Loearno
j
sul capi-
tale di 9650 fr.
.
Respinta in sede eantonall'. l'istanza fu a('colta dl
12
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Tribunale federale con sentenza deI 26 febbraio 1919.
Nei motivi di questo giudizio
il Tribunale federale con-
stata ehe si verifieano a favore dei debitore le eondizioni
. generali di proroga previste dall'art. 1° eif. 1 e 2 del-
l'ordinanza federale deI 2 novembre 1915. Vi si fa rilevare
inoltre ehe,
in base ad un bilancio a fine giugno 1918 ri-
masto ineontestato, il debitore non puo ritenersi oberato,
poiche possiede
uno attivo di 7000 a 9000 fr. Esser quindi
da presumere ehe a guerra finita il debitore sam in istato
di far fronte ai suoi im.pegni.
Connuova istanza
deI 15 gennaio 1920 Naeke ha ehiesto
che in base alle .ordinanze federali 2· novembre 1915 e
27 ottobre 1917 gli fosse accordato :
1° una proroga di due anni dalla data della scadenza
per
il pagamento c;lei seguenti interessi dipendenti da
eapitali garantiti da pegno :
a) 319 fr. 50, scaduti il 3Ogiq.gno 1918 sul capitale
ipoteeario di 9650 fr. a favore della
Banca Svizzera-Ame-
ricana in Locarno ; .
b) 530 fr. 75, seaduti il 30 giugno 1919 verso Ia mede-
sima ereditrice;
.
c) 923 fr. SO, seaduti il 30 giugno 1919 sul eapitale di
14,000 fr. a favore della Banea dello Stato deI Cantone
Tieino;
d) 720 fr. 10, scaduti il30 giugno 1919 sul eapitale di
16,000 fr. a favore di Guglieho Graf in Zurigo.
2° Una proroga a fine dicembre 1922 per la restituzione
dei capitali ipotecari :
a) di 9650 fr. a favore della Banea Svizzera-Amerieana;
b) di 14,000 fr. a favore della Banea dello Stato.
Con sentenza deI 12 febbraio 1920, l'istanza eantonale
respinse
1a domanda addricendo in sostanza : La proroga
otteuta dal debitore con sentenza del Tribunale federale
deI 26 febbraio 1919 e traseorsa infruttuosamente; Jil
debitore non ha pagato un centesimo. Non eseguendo .
i pagamenti gia statigli prorogati, il debitore . ha dimo-
strato di non poter adempiere ai suoi impegui. In queste
und Konkurskammer. Ne 5.
13
eondizioni l'istanza de'v'essere respinta eome eontraria
a1la lettera ad allo spirito dell'ordinanza 2 novembre 1915
<art 3 e 15) .
Considerando in
diritto:
1°
(Inapplieabilita delI' ordinanza deI 27ottobre 1917.)
20 La questione di sapere, se l'ordinanza del 2 novembre
1915 possa trovare applieazione nel easo in esame, puo
essere discusSa
: ma motivi prevalenti militano per l'af-
fermativa.
Vero si e ehe il debitore, ehe domanda la proroga a
ssi di quest'ordinanza, deve giustificare ehe l'impos-
sibilita nella quale si
trova di adempiere ai suoi impegni
deriva dagli avvenimenti di guerra e ehe
«a guerra
finita» sara presumibilmente in istato di pagare inte-
gralmente le somme Per lequali la proroga gli e stata
aecordata (art. 1° cif. 1 e 2 dell"ordinanza) : donde si
potrebbe
conchiuderee:pe ove si tratti, eome nella fatti-
specie, di scadenze intervenute dopo
la guerra (30 giugno
1919), l'ordinanza non possa essere applieata,
poiche
appunto « a guerra finita » il debitore dovrebbe trovarsi
in istato
di adempiere i suoi impegni. Ma ehiedesi quale
Sla stato il vero intento dellegislatore parlando di « guerra
finita
» ; in altri temrirti, se esso abbia realmente voluto
eScludere la proroga per gli interessi scaduti dopo la ces-
sazione
delle ostilita .. L'ordinanza deI 2 novembre 1915
non offre elementi di interpretazione a questo riguardo ;
indizi sulla
volonta dellegislatore possono invece dedursi
dall'ordinanza eomplementare deI 5 gennaio 1917.
L'art.
1
0
infatti dispone che la proroga puo essere chiesta per
la restituzione dei capitali, « il eui termine sia scaduto 0
scada fra i1 1° gennaio 1917 e il 31 dicembre 1919».
Da questo. disposto e lecito arguire che il legislatore
riteneva ehe le eonseguenze degli avvenimenti di guerra,
le
quali 10 avevano indotto a prendere delle misure spe-
ciali per proteggere l'industria degli alberghi, dovessero
perdurare almeno fino
alHi fine deI 1919 : in altri termini,
Entscheidungell der Schuldbetreibungs- il legislatore supponeva ehe, non' ostante la cessaziono delle ostilita, ehe potesse per avventura sopravvenire. la guerra non dovesse ritenersi «( finita » agli effetti deUa . ordinanza in questione prima deI 31 dieembre 1919. Vero si e ehe l'art. 1° dell' ordinanza del 5 gennaio 1917 non parIa ehe della proroga per ]a restituzione dei eapitali ; ma e fuori di dubbio ehe essa debba estendersi anehe agli interessi seaduti nell'intervallo, perehe le stesse ragioni ehe militano in favore deUa proroga dei pagamenti deI eapitale, militano in favore di una dilazione deI versa- mento degli interessi. E neanche pun essert di ostacolo alla rieevibilita della domanda la cireosianza, ehe essa fu interposta posterior- mente all' epoca in cui, fra le potenze maggiori. le osti- lita erano chiuse e la pace e intervenuta. E fuori di dubbir· ehe le difficolta economiclie eeeezionali, di eui l'industria degli alberghi ebbe a patire durante la guerra, perdurarono 01tre la stagione estiva dei 1919. Ove poi si consideri ehe la proroga degli interessi scaduti a fine giugno 1919 avrebbe potuto esser chiesta nel 1918 0 al prineipio deI 1919 (dunque prima della eonclusione della pace), non si rav- vede ragione alcuna per dichiarare irricevibile una domanda per il solo motivo ehe il debitore asp ett 0, per introdurla, ehe gli int{'ressi da prorogarsi fossero seaduti. Per quanto ha tra1.to alle altre eondizioni di anunis- sione deUa proroga giova osservare : ehe l'impossibilita, neUa quale il debitOl'e si trova di adempiere i suoi impcgni sia dovuta agli avvenimenti di guerra, e gia sta10 COllstatato dal Tribunale federale neUa sentenza precitata del 26 febbraio 1919 e non e, deI resto, contestato. Il fatto, che Nacke non ebbe a pagare gli interessi scaduti nel 1918 entro i termini prorogati. non costituisee prova assoluta ehe esso sia definitivamente insolvente (art. 1° eif. 2 ordinanza 2 novembre 1915). Sta in fatto ehe il suo bilancio, a fine giugno 1918. era attivo per 7000 a 9000 fr., somma ehe puo riternersi ragguardevole data la poea importanza della sua azienda. D'altro canto, und Konkurskammer. N0 6. 15 a. prescindere dagJi interessi seaduti nel frattempo, non risulta dagli atti ehe la sua posizione siasi dal febbraio 1919 talmente peggiorata da renderlo definitivamente oberato. Giova inoltre rilevare ehe Naeke. malgrado le persistenti difficoltä. dei tempi, ha potuto pagare, neIrin- tervaIlo, tutto il debito suo verso la Banca dello Stato per gli interessi seaduti a giugno 1918 e gran parte di quelli dovuti a Guglielmo Graf. 30 • . • . • • • • • • . • • . • • • . • . . . . Gli interessi scaduti il 30 giugno 1919 a favore di Gu- glielmo Graf edella Banea deUo Stato possono senz'alcun dllbbio essere prorogati al 30 giugno 1921 (art. 5 dell'or- dinanza 5 novembre 1915). Inveee gli interessi di 580 fr. 75 a favore della Banca Svizzera-Americana non possono essere prorogati a di la deI 31 dicembre 1920, poichC !'interesse seaduto j} 30 giugno 1918 e tuttora insoluto. Gli interessi sugli interessi prorogatj saranno da pagarsi al 5 % in conformitä. delI' art. 10 a1. 1 c 2 ordinanza 2 no- vembre 1915. La Camera esecuziolli e fallimenli prolluncia: Il ricorso e ammesso e Ia domanda di proroga del 15 gen- naio 1920 accolta nel senso eCCe 6. Sentenza. S maggio 1920 neHa eausa Siebenmann. L'azione di constatazione dell'inesistenza deI debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEF sospende il decorso deI termine per chiedere la dichia.razione deI fallimento,·non quello delI'art. 88 al. 2 LEF per chiedere il pignoramen to. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione deI fallimento iI creditore non e tenuto a domandare I'allestimento delI' in- ventario secondo gli art.83 e 162 LEF. r1. -Il 3 novembre 1916 Marta Siebenmann promuo- veva esecuzione in via di pignoramen to 0 di concorso contro
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