BGE 44 III 163
BGE 44 III 163Bge27.10.1917Originalquelle öffnen →
162 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- haupt nicht als SachwalteJ hätte ernannt werden dürfen (AS 43 III Nr. 9 Erw. 2 Nr. 10 Erw. 3) -wohl auf Drängen des Schuldners hin am 3. Juni, also nach Ab- haltung der Gläubigerversammlung, dem Inventar vom 2. April einen « Nachtrag » beigdügt, in welchem der Jetztwert der Liegenschaften samt Mobiliar auf 165,000 Fr. herabgesetzt wurde. Dieser Naclltrag ist aber nichtig und kann keinerlei Rechtswirkungen äussern, gleichgültig ob er den Gläubigern zur Kenntnis gebracht worden ist oder nicht ; denn nachdf-m {'inmal die Schätzung des Sachwalters rechtskräftig geworden ist, können den Gläubigern die gestützt auf sie erworbenen Rechte nicht mehr genommen werden. Ebenso ist die von den Vor- experten abgegebene neue Schätzung des Jetztwertes, welche noch um 50,000 Fr. tiefer geht, als diejenige des Nachtrages, rechtlich irrelevant. Abgesehen davon. dass den Sachverständigen hiezu kein Auftrag erteilt wurde, indem die Nachlassbehörde von ihnen nur ihre Ansichts- äusserung über das Vorliegen der Voraussetzungen der Art. 2 und 10 verlangt hat, so hätte ihnen ein solcher Auftrag auch nicht in rechtsgültiger Weise übertragen werden können. weil ein dahingehendes Begehren (Art. 16 VO) von keinem der Beteiligten'gestellt worden ist. Auf das vorliegende Gesuch ist somit nach dem Gesag- ten nicht einzutreten, weil die Schätzung des Sachwalters vom 2. April rechtskräftig geworden ist und demnach die in der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen für die Bestellung von Oberexperten durch das Bundesgericht ni eilt vorliegen., Die Sc h ätz u n g vom 2. A P r i1 ist daher als in R e c h t s k r a f t erwachsen zu erklären und es hat die Nachlassbehörde unter diesen Umständen ausschliesslich auf sie abzustellen und weder den « Nach- trag)} vom 3. Juni, noch die von denVorexperten abgege- bene Schätzung in Berücksichtigung zu ziehen. Demnach beschliessl die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Die Schätzung des Sachwalters vom 2. April 1918 wird -8Js in Rechtskraft erwachsen erklärt und daher alÜ das und Konkurskammer. N° 44. lbJ Gesuch um Ernennung \Ion Oberexperten zur Ueber- prüfung der später ergangenen Schätzungen, weil gegen- standslos. ,nicht eingetreten. 44. SentenIl as ottobre 1918 neJla ca usa :Eredi BianchettL ApplieabiJita delI 'art. 242 LEF anche a contestazioni su cre- ditl. Cessione di ercditi prima dell'apcrtura deI fallimento. Trapasso deUa detenzione in favore deI eessionario. A. -Nel fallimento della ditta C. Degiorgi, il padre degli attuali ricorrenti. ora defunto, notificava il pro- prio subingresso in un credito spettante aHa ditta De- giorgi verso la Soeieta di assicurazione (I La Mobiliare _ in Berna, sino a coneorrenza di 10000 fr. ,e ne ehie- deva il versamento in proprio favore nel caso ehe la detta Societa avesse pagato direttamente all'Amministrazione deI fallimento. In apppggio di ehe egli allegava: di aver mutuato il31 dieembre 1917 alla ditta Degiorgi la somma di 4000 fr. ed aUra somma di 6000 fr. il28 gennaio 1918; ehe quest'ultima somma era stata riehiesta aHo seopo di pagare macehine aequistate dopo l'incendio dell'of- fieina Degiorgi. ritenendosi ehe il mutuo doveva eosti- tuire un antieipo su quanto dovuto dalla Societa sul premio di assicurazione ; ehe i1 24 gennaio 1918, con- formernente a quanta stabilito, la ditta Degiorgi faceva cessione a Bianehetti deI suo eredito verso la Soeieta «La Mobiliare » sino a eoncorrenza di 10 000 fr. ed interessi, cessione ehe veniva confermata il 31 gennaio 1918 e ehe la ditta Degiorgi si assunse di notificare, eome notifico. alla Societa « La Mobiliare » in Berna. . Con atto 5 agosto 1918 l' Amministrazione deI falli- mento eomunieava a Bianchetti, e per esso ai suoi eredi, ehe la pretesa soHevata non era ammessa e diffidava gli interessati in base all'art. 242 LEF ad agire giudi- zialrnente.
1.6. Entscheidungfll) der SdltreibJJngs-
GIt erew Bianchetti ricorsero contro questo pr.Qvv
dimento an' Autorita. cantonale d~ vigilanza, la quak-.
respingeva i1 ricorso colla motivazione : .
La notifica Bianchetti di essere diventato proprie-
tario deI credito spettante a Degiorgi verso la Mobi-
Iiare
equivale. ad una rivendicazione. La cessione De-
giorgi.
a, BncI:etti non venne. ammessa dal:minir
trazione dei fallimento, la quale ha iscritto all'attivo
Ia somma dovuta dalla Societa. di assicurazione ... Di fatti
l'eventuale indennizzo dovuto daHa Mo;hiliare fa llart,e
dell'attivo della fallita. n ehe stabilito, e stabilito ehe
la diffida Bianchetti equivale ad una rivendicazione,
deve ritenersi conforme a legge
i1 provvedimento qt1.e-
relato e respinto percio i1 ricorso Bianchetti.
B. -E contro questa risoluzione ehe gli eredi Bian..,
chetti rieorr.ono attuaJmente aUa Camera Esecuzioni.
& Fallimenti deI Tribunale federale.
Considerando in diritto:
L'art. 242 LEF e applicabile, secondo giurisprudenza.
(r.
u. ed. sep. XVI, N° 4*), anehe alle eontestazioni di,
erediti.
La questione da deeidere e. quindi unicamente,
di sapere, chi deve ritenersi detentore deI credito per.
rimporto indicato aHa cessio!}e. Nel quale esame non
puo attribuirsi importanza al fatto deH'iscrizione deI,
credito ad inventario, trattandosi di un atto unilaterale·
dell' ministrazione deI fallimento ehe non puo pre-
giudicare Ia situazione giuridica.
L'atto di cessione, al quale fanno capo i. ricorrenti,
non sembra in se sufficiente per contestare la deten-
zione alla Massa fallimentare. Solo dopo ehe la cessione
venne portata a conoscenza della Societa assieuratriee.
si puo ritenere raggiunta una separazione deI credito
dal patrimonio deI fallimento
in modo da giustificare
un trapasso della detenzione in favore deI, cessionari.
• RU 33 I Nr. 18.
und Konkurskammer. N:o 45.
16;'
Fin tanto ehe eio non avvenne, poteva l'assicurante,
pagando alla Massa, svineolarsi
dai propri obblighi,il
ehe non era pagando al cessionario. Colla dichiarazione
deI faHimento
il eredito venne pero adibito in favore
della massa nello stesso modo ehe eio sarebbe avvenuto
in forza dell'art. 99 in una procedura per pignorazione.
Perehe il eessionario possa ritenersi detentore deI ere-
dito
e quindi necessario di stabilire se la notifica delle
cessione all'assicurante avvenne 0 no prima dell'aper-
tura deI fallimento. Cio deve richiedersi anche come
garanzia generale, onde evitare possibili manovre in
danno della massa,
data la faeolta di erigere e produrre
. ulteriormente eventuali aUi di cessione.
Ora,
i rieorrenti pretendono bensl ehe Ia cessione
deI credito venne notificata aHa Societa «La Mobiliare •
giä
prima deI faUimento, ma tale cireostanza non risulta
dagli atti, ne venne constatata dall' Autoritä cantonale.
E quindi necessario un rinvio degli atti a questa Auto-
rita perehe abbia a pronunciarsi su tale allegazione.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Gli aUi sono rinviati all' Autoritä superiore cantonale
perehe abbia a constatare se la cessione el credito
giorgi in favore Bianchetti venne ffettIvamente n?tI
ficata prima dell'apertura deI falhmel1to aUa SoCleta
di assieurazione, nel qual easo dovra essere annullata
la diffida a Bianchetti per agire giudizialmente.
45. Beschluss vom G. November 1918 i. S. Schrimll.
Stellung des Bundesgerichtes in Pfandstundungssachen nach
der VO vom 27. Oktober 1917. Ueberprüfung des Experten-
gutachtens durch' das Bundesgericht. Korrektur von in
der Expertise enthaltenen rechtsirrtümlichen Schlussfolge-
'rungen. Erteilung einer Wegleitung an die Nachlassbehörde.
-Auslegung von Art. 2 Ziff. 1 der VO.
A. -Auf ein Gesuch des Impetranten A. Schrämli-
Bueher,
Hotel Montana in Luzern, hat die Schuldbetrei-
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