BGE 44 II 391
BGE 44 II 391Bge15.01.1918Originalquelle öffnen →
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Sachenrecht. N° 65.
tenkauf » im oben umschriebenen Sinne zu tun hat, zeigt
schliesslich auch der
Inhalt des « Kaufvertrages ({ selbst.
Bilden schon Bestimmungen wie diejenige über die lebens-
längliche Nutzniessung der
« Verkäufer» an den Kaufoh-
jekten
und die Unverzinslichkeit und Stundung der Kauf-
summe bis zlLihrem Tode etwas durchaus Ungewöhnliches
und weisen zwingend darauf hin, dass das ausschlagge-
bende Motiv
für die Veräusserung in erbrecht lichen Rück-
sichten lag,
so wird diese Annahme vollends unabweislich,
wenn
man erwägt, dass der Kaufpreis von 50,000 Fr. um
volle 37,000 Fr. unter der Grundsteuerschatzung und,
wie der Kläger heute. selbst ausführenliess, um einen
noch weit höheren Betrag
unter dem Verkehrswerte"des
ganzen Heimwesens st~ht. Da irgend eine andere Et:k}ä-
rung für diese auffallende Preisfestsetzung fehlt, kann sie
nur auf die Absicht der Begünstigung des Beklagten als
künftigen
Erben zurückgeführt werden. Es hat denn
auch der Kläger dies in der Replik im Grunde nicht be-
stritten, sondern lediglich geltend gemacht, darin bestehe
eben
das Wesen des Vorkaufsrechts dass der Berechtigte
die einem
dritten Erwerber gestellten Bedingungen; bezw.
eingeräumten Vorteile
auch für sich beanspruchen könne,
ein Standpuukt, der indessen nach dem Gesagten in
solcher Allgemeinheit
und in seiner Anwendung auf Ver-
äusserungen der hier in Frage 'stehenden Art nicht richtig
ist.
Da überhaupt kein die Vorkaufsberechtigung auslö-
sendes Veräusserungsgeschäft vorliegt, brauchen deshalb
die weiteren eventuellen,
auf die Festsetzung der Vor-
kaufssumme bezüglichen Einwendungen des Beklagten
nicht geprüft zu werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appel-
lationshofs des
Kantons Bern II. Zivilkammer vom 23.
April 1918 aufgehoben
und die Klage abgewiesen.
Sachenreeht. o "66
66. Sentenla. as Bettembre 1918 clella. IIa semus civile
nella causa Ia.ppe contro ma.ssa. Küller.
PereM si verifiehino i requisiti delI' art. 642 eap. 2 ce non
basta ehe le due eose siano eonnesse : oceorre ehe i1 rapporto
tra l'una e l'altra abbia earattere di stabilita in base all' in-
tenzione delle parti, e sia tale, ehe la separazion produea
una {( alterazione ) della cosa principale nel seuso di quel
disposto.
In una casa presa in affitto dal proprietario Antonio
Müller in Muralto,
l'attore Guglielmo Rappe installava un
impianto completo di bagni. L'impianto era stato ese-
guito dalla
ditta Frigerio e Brunschwyler in Locarno,
ehe
si era riservato il diritto di proprieta sull'intiera
installazione fino
al pagamento completo deI prezzo.
Nel susseguente fallimento
di Antonio Müller, Rappe,
COll petizione 3 giugno 1916, rivendicava l'impianto
suddetto, stimato a
4050 fr. La pretesa fu respinta dal
giudice di prima grado (Pretore di Locarno) e, con sen-
tenza
15 gennaio 1918, anche dal Tribunale di Appello
deI Cantone Ticino, in base
all'art. 642 CC e sulla scorta
dei seguenti considerandi:
Le caldaie, co me i radia-
tori,
le vasche e gran parte delle tubazioni dell'impianto
sono amovibili, materialmente. senza la distruzione
delI 'immobile e sono utilizzabili
altrimenti: tuttavia,
cosi scomposti, perdono il loro carattere di opera uni-
taria, creata e voluta per una determinata utilizzazione.
Siffatto impianto deve essere ritenuto parte costitutiva
dello stabile con eui si immedesima : esso non
puo quindi
avere
un proprietario diverso da quello dell'immobile
in cui
e costrutto.
Da questa sentenza l'attore appella al Tribunale fede-
rale nei modi e termini di
legge; -
Considerando in diritto:
1° ..... (eccezioni d'ordine).
20 Nel merlto si osserva: Perehe una eosa diventi
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Sachenreeht; N° 66.
parte costitutiva di altra a mente dell'art. 642 CC, non
basta ehe essa sia connesta coUa prinäpale 0 ad essa
• fissata 0 com.e d. iC8 la legge; eon essa si iinmedesimi :
, , --~
occorre. inoltre, ehe questo rapporto abbia un ca rattere
di stabilita e sia 8tato, eome tale, voluto dalle parti:
oceorre, in altri termini, ehe le parti abbiano . inteso
ehe Ia cosa seeondaria debba servire durevolmente, e
non solo
in modo transeunte, aUo seopo eui e destinata
Ia cosa prineipale. Questa massima, invero, non e san-
eita
in termini espressi daUa nostra legge, a difierenza
deUa legge germanica
(§ 94 codiee eivile germanieo);
ma risulta dalla nozione stessa della « parte eostitu-
tiva I) come essa e intesa daU'art. 642 CC e, aneor meglio
~ piiI chiaramente dall'art. 677 CC, ehe proeede dal
prineipio stesso ehe sta-
aUa base deI disposto del-
l'al't.
642 il quale preserive ehe, perehe una cosa possa
considerarsi
parte eostitutiva di un'altra occorre, tra
altro, ehe non possa essere separata da quella senza
ehe quest'ultima (eosa principale) ne resti
«alterata»
(testo tedeseo: « ohne Veränderung »). Sifiatta «alte-
razione » non potra ravvedersi se non ove Ia eosa
principale aequisti. per il fatto della separazione,
Ull
carattere economico e commereiale diverso da quello
cui era durevolmente
destinata: ove, ad esempio,
uno stabile, privato dall' impianto di
bagni, diventi
oggetto economicamente
diverßO da quello eui era de-
stinato secondo la sua eostruzio-ne ed il suo seopo.
Donde il coneetto di stabilita deI rapporto
tra la eosa
principale e la secondaria, in relazione
eoll'intenzion~
ehe tale rapporto sia durevole: concetto ehe non SI
verifichera. se non quando Ia eosa secondaria dia alla
principale, durevolmente, Ia sua
qualita earatteristica.
di maniera ehe la separazione
appaia come «altera-
zione » della eosa principale : per l'opposto, quel rap-
porto non potra considetarsi come avverato, ove, mal-
grado la separazione,
1a eosa principale conservi il carat-
tere datole dalla sua costruzione e dalla sua destina-
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zione (vedi in questo senso WIELAND, diritti reali, osserv.
t all 'art. 642 CC p. 14 e 15; confr. LEHMANN, p. 28,
marginale
N0 14) .
Neleaso in esame le parti (Rappe e Müller) non inte-
sero ehe Ia connessione dell'impiallto di bagni eollo sta-
bile fosse durevole. 'Rappe non e e non era proprietario
della easa in cui
10 fece costrurre : Ia easa era, origina-
riamente, uua easa loeativa e Rappe la prese in affitto
ud uno scopo determinatoe transeunte. Quale fosse Ia
durata deI eontratto non emerge in modo preciso dal-
l'incarlo : l'attore assevera (vedi petizione N° 2) ehe l'af-
flUo deveva scaderc nel 1919. I1 convenuto non ha COll-
lestato quest'asserzione se non neUa risposta (risposta
N°
1), e anehe ivi in modo affatto generico, non facendo
piiI menzione di questa eontestazione negli allegati
ultcriori.
Comunque, e da ritcnersi in base agli atti,
ühe loeatore e eonduttore iniendevano ehe la casa
fosse adibita solo in modo transeunte a stabilimente
di
bagni: il ehe cmerge allche dalla circostanza, consta-
tutu in sede di appello, ehe l'impianto e, per se stesso,
quasi completamente amovibile,
e risulta ancora dal
patto di riserva della proprietu. suaceennato, il quale
non avrebbe senso, se ali interessati avessero ritenuto
ehe l'impianto fosse detinato arestare durcvolmente
eOlllleSSO collo stabile. Donde segue ehc, quantunque
materialmente collegalo
coHa easa, l'impianto non ha
meno
cOl1servata Ia l1atura giuridica sua propria di
eosa mobile, perche appunto Rappe e Müller, ehe erea-
rono quel rapporto di eOllllessione, intesero limitarne
la
durata a termine assai breve; e per'ehe, tolto l'impianto.
10 stabile MüHe! , conserveru nondlmeno il ca rattere orii
nario di casa locativa, e 10 scopo cui era destil1ato.
3
0
.: ••• ' (eccezione dedolta dal patto di riserva della
prQprietu). .
11 Tribllnale federale pronllflcza :
L'appello e ammesso.
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