BGE 44 II 145
BGE 44 II 145Bge24.09.1916Originalquelle öffnen →
146 ObUgatlonenreeht. Ne 25. hiaria, oppure dia vita ad una obbligazione per se stante, indipendente, cumulativa e solidale, la quale pertanto potra essere valida, sibbene invalida sia per motivi di nullita materiale (ad. es. incapacita 0 falso), non soltanto alcuna obbligazioneeambiaria preeedente, ma pur quella ehe eoll'avallo si vuol garantire. La prima opinione prevale nella dottrina e nella giu- risprudenza franeese ed anehe in quella italiana (droit commerciaI, 2 a ed. vol. IV N° 250; VIDARI, diritto eommerciale vol. 7 N° 3959 pag. 397 e seg.) : la seeonda nel diritto tedeseo (vedi' STAUB, eommentario della Iegge germaniea sulla cambiale, 8 8 ed. osserv. 15 all'art. 81 eIe sentenze egli autori eitati in quel capitolo). Per quanto eoncerne il CO, deeisivo eil tenore delI'art. 808, il quale, eome e noto, e una riproduzione testuale dei § 81 della legge germaniea 'sulla eambiale (deutsche Wechsel- ordnung deI 5 giugno 1869, riformata eolla novella deI 30 maggio 1908). Quest'artieolo dispone ehe « sono ohbli- ({ gati in via eambiaria tutti eoloro ehe abbiano aggiunto l) la propria firma aHa cambiale, alla eopia, all'aeeeUa- » zione od aHa girata, sebbene si siano indieati soltanto » eome fideiussori (per avallo) ». Di fronte a questo testo, e\le non ammette, sembra, diversa interpretazione, e difficile il sostenere ehe, seeondo il diritto svizzero, l'avallo altro non sia ehe una fideius- sione : se il rigore eambiario eolpisce anehe chi' abbia solo sottoseritto eome fideinssore, ciö significa ehe il CO intende, per prineipio, equiparare l'avallante ad ogni altro obhligato in via eambiaria, traente, accettante, girante ece: come ognuno di essi, l'avallante assume quindi, non una obbligazione aeeessoria 0 una fideius- sione degli altri obbligati cambiari, ma una obbligazione propria, eumulativa e solidale : onde e ehe, per principio, l'avallante non potra invocare Ie eeeezioni ehe, come quelle delI'art; 509 CO, stanno di eonforto al solo fideius- sore. . Questa interpretazione trova sostegno anche nella Obligationenrecht. N° 25. 147 eonsiderazione ehe nel diritto moderno eambiario tende a prevalere il principio posto dall'art. 808. Infatti l'art. 31 delIa convenzione internazionale dell' Aja sul diritto cam- biario deI 29 l11g1io 1912 diehiara ehe l'avallante «e obbligato nello stesso modo in eui e tenuto eolui per il quale ha prestato garanzia)} e (capov. 2 dell'art. 31), (! ehe la Bua obbligazione e valida anehe se invalido sia l'obbligo dell'avallato, salvo si tratti di nullitä. formale &: la convenzione ammette quindi ehe l'av?llante non e fideiussor, ma eobbligato solidale e cumulativo. , Invano l'istanza cantonale fa ca po in contrario all'art. 809 CO, seeondo il quale le azioni di regreso verso l'aval- lato 0 eofideiussori di eolui ehe ha fJ,fmato per avallo sono regolate dalle disposizioni eoneernenti la fideills- sione. L'argomento non regge, e appare senz'altro errato qualora si eonsideri ehe il disposto suddetto non eoneerne ehe le azioni di regresso, onde sembrerebbe piu consen- taneo con retta interpretazione delle leggi l'argomento « e eontrario » : se la legge in un ca so specialmente deter- mi nato (eioe per le azioni di regresso) assimila l'avallante al fideiussore, ciö significa ehe di regola e per principio essa non 10 eonsidera tale. E, invero, il disposto delI'art. 809 ha una portata affatto speciale : esso non mira se non a sciogliere l'antica eontroversia, diversamente risolta neHe diverse Iegislazioni, se il rapporto giuridico dell'aval- lante ehe ha pagato sia, di fronte all'avallato ed eventuali eoavallanti, di indole eambiaria oppure da regolarsi secondo le norme della fideiussione. L'art. 809 intende rispondere a qllesta sofa questione. Esso ha dunque una portata affatto limitata e non e leeito dedurre daesso delle conseguenze generali sulla natura giuridica dell'avallo. Non intendesi sostenere con eiö ehe in nessun easo il rapporto tra il creditore cambiario e l'avallante non possa soggiacere alle norme ehe reggono la fideiussione di diritto civile. La natura giuridica deI rapporto fra l'avallante ed iI ereditore cambiario e anzitutto regolata dalla loro volonta e eioe dalle speeiali pattuizioni ehe fra
148 ObUgaUonenrecht. Ne 25. di loro possono sussistere. In questo ordine di idee il eonvenuto ha preteso che il5 settembre 1912, al momento della firma dell'effetto, il debitore Banchini, presente ed annuente il Vice-direttore dell'attrice, avesse dichiarato non trattarsi che di una pura formalita voluta dai rego- lamenti della Spar-und Leihkasse, il debito essendo largamente eoperto dai pegni. Ma di questa allegazione (ehe, se provata, non sarebbe indifferente, avvegIiacche, se l'attriee avesse veramente indotto il convenuto aHa firma di avallo garantendogli la suffieienza dei pegni, difficile sarebbe svineolarla dalla responsabilita dell'art. 509), il eonvenuto non ha nemmeno tentata laprova : eadono quindi senz'altro le illazioni che esso ha inteso dedurne. 2. Esclusa l'applicazione delI 'art. 509 CO sostanzial- mente per il motivo ehe l'avallante non e fideiussore dell'avallato ma, eon esso, debitore solidale deI creditore eambiario, chiedesi se la tesi deI convenuto non possa trovare eonforto nell'art. 149 CO. A prima vista se mb re- rebbe sussistere qualche analogia tra il caso in esame e quello in cui il creditore abbia dimesso un eodebitore solidale, ehe ha costituito dei pegni, dal suo obbligo (art. 149 a1. 2) : collo svincolo di questo debitore cadranno, anehe di fronte ai codebitori, le garanzie reali da esso prestate (OSER, oss. 2 all'art. 149) : ma l'analogia e meramente apparente. In realta altro e dimettere un debitore dal suo obbligo, rinunciando, co!). atto positivo, ai pegni da esso costituiti, alt1'o il diminuire le garanzie esistenti per omissione 0 negligenza : l'un caso e l'altro sono previsti da disposti speciali di legge (art. 149 e 509 CO), ehe non possono venir interpretati estensivamente ne applicati sussidiariamen te. Obliptionenrecht. N-26. 26. Orteil dar I. Zi1'i1a.bteilung vom 27. Kirz 1918 i. S. Kosima.nn gegen Tanner. 149 Art. 52 OR. Begriff der berechtigten Notwehr und der sog. Putativnotwehr. Schadenersatz. Rektifikationsvorbehalt nach Art. 46 Abs. 2 OR. A. -Der Kläger Mosimann, der die Käserei auf der Mutten zu Signau leitet, nahm jeweilen die Milch in Emp- fang, die ihm der Beklagte Tanner als Knecht des Christian Neuenschwander brachte. Am 24. September 1916, als der Beklagte vor der Käserei mit einem Mädchen sprach, bevor er die Milch dem Kläger übergab, rief ihm dieser, ungeduldig über die Verzögerung der Milchabgabe, zu : « Chum Gödel du Möff. » Es entstand infolgedessen ein Wortwechsel zwischen den beiden. Einige Tage nachher. am 28. September, reizte die Ehefrau des Klägers den Beklagten, indem sie ihm u. a. vorhielt, dass seine Gross- eltern von ihrem Vater unterstützt worden seien. Schon am folgenden Tage erneuerte sie ihre Sticheleien, als der Beklagte abends in die Käserei kam; sie sagte ihm u. u., « er gebe nicht die Füeteri zu ihrem Manne )}. Infolge- dessen ballte der Beklagte im Zorn die Faust gt:,gen sie. Dies veranlasste den Kläger, ihn am Kragen zu packen und von hinten zu umfa&Sen. Dje beiden Männer rangen mit einander, da sich der BEklagte gegen die Umklam- merung wehrte. Der HüttenknechtBaur. von der Ehefrau des Kläge:,s zu Hilfe gerufen, trennte die Streitenden und beförderte den Beklagten zur Türe hinaus und über die davor liegende Treppe hinunter. Der Beklagte Tanner leistete dabei keinen ernstlichen \Viderstand, ergriff aber, nachdem ihn Baur losgela~sen hatte, ein grosses, scharf- kantiges, buchenes Scheit und versetzte damit dem Kläger einen Schlag auf den Kopf. Dieser war ihm und Baur nachgefolgt und stand gerade auf der obersten Treppenstufe, als er den Schlag erhielt. Er erlitt eine Verletzung und eine Gehirnerschütterung, die für ihn
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