BGE 43 III 48
BGE 43 III 48Bge21.01.1915Originalquelle öffnen →
48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 9. Februar in Sachen Schwyter ausgesprochen hat, - die Verhältnisse des Schuldners in tatsächlicher und recht- licher Hinsicht einer neuen Würdigung zu. unterziehen sind, um das Vorhandensein der Voraussetzungen nach- zuprüfen, an welche die VO die Bewilligung der Rechts- wohltat knüpft. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 10. Sentenza. 27 febbra.jo 1917 in causa Ca.ssani. Proroga generale delle esecuzioni a norma dell'ordinanza fede- rale 16 dicembre 1916. -L'inventario previsto all'art. 5 dell'ordinanza e base deI giudizio di proroga: esso deve quindi precederlo. -Obbligo deI giusdicente di esaminare tlibri di commercio deI debitore. Inammissibilita della no- mina a commissario deI rappresentante deI debitore. A. -Giuseppe Fisse, negoziante :di antichitä e di oggetti d'arte in Lugano eon succursali in Ginevra e St. Moritz, ehiedeva il 17 gennaio 1917 alla Pretura di Lugano-Cittä che gli venisse' concessa Ia proroga generale delle eseeuzioni fino al 30 giugno 1917 confonnemente all'ordinanza 16 dicembre 1916 deI Consiglio federale. All'istanza, firmata in suo norne da E. Bernaseoni, ragio- niere in Lugano, il debitore Fisse univa un inventario delle merci deI suo magazzeno in Lugano, ehe aceusava on attivo di 40,238 fr., ed un elen co dei suoi creditori indicante un passivo di 19,784 fr. 05 ct. : bilancio attivo 20,453 fr. 95 ct. All'udienza deI 14 febbrajo 1917, nella quale il debitore era assistito dal soprannominato sig. N°. 7 in diesem Bande. unu Konkurskammer. N° 10. 49 Bernasconi, la ditta Edoardo Cassani in Treviglio faceva opposizione alla domanda di proroga adducendQ : che non risultava che l'inventario fosse stato eretto dall'uf- ficio delle esecuzioni, ehe il debitore non aveva prodotto i suoi libri e registri di commercio, ehe nell'inventario non figurava rimporto degli oggetti che Fisse aveva in deposito 0 consegna per conto Cassani di un valore di 17,674 fr., in riguardo dei quali a Cassani spetterebbe eventualmente un credito dello stesso importo, qualora gli oggetti fossero stati alienati 0 non potessero phi venir rivendieati; ehe, parimenti, non erano stato indicate nell'inventario le merci deI debitore esistenti nelle sue- cursali di Ginevra e di St. Moritz e che, finalmente, neU' elen co dei creditori allestito dal debitore e presen- tante quindi nessuna garanzia, il credito Cassani dipen- dente da circolazione cambiaria non flgurava ehe per 4048 fr., mentre in realta esso era di 4677 fr. 40 ct. B. -Nella sua risposta il debitore non contestava in sostanza le allegazioni di Cassani: ammetteva ehe l'in- ventario era opera sua, ehe esso non conteneva gli oggetti avuti in consegna da Cassani e neanche le merci delle succursali di St. Moritz e di Ginevra, ma riten eva ehe l'inventario potesse poi essere eompletato da! Commis- sario delegato. Ammetteva pure che il credito Cassani fosse superiore di circa 600 fr. a quello indicato neU' elenco dei creditori, ma faceva osservare ehe esso non alterava in modo essenziale il bilancio ehe accusava un attivo di 20,000 fr. Il debitore conehiudeva domandando il rigetto dell'opposizione sollevata da Cassani. C. -n Pretore di Lugano-Cittä, accogliendo gli argo- menti addotti dal debitore, c~n deereto deI 14 febbrajo 1917 deeideva: 1° L'istanza di Giuseppe Fisse a ammessa e di eonse- guenza gli e coneessa la proroga generale delle esecuzioni fino a1 30 giugn.o p. v. 20 E nominato corumissario dell'istante, ron le attri- buzioni di cui alle ordinanze feder ale, il sig. Bernaoconi AS 43 111 -1917
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Enrico in Lugano. Il commissario erigera immediatamente un accurato inventario di tutte le merci di proprieta di Fisse 0 in deposito presso 10 stesso nei -magazzeni di Lugano, St. Moritz e Ginevra ecc. _ D. -Contro questa deeisione CassalJi rieorre al Tribu- nale federale a mente dell'art. 4 dell'ordinanza precitata. Rieonfermandosi nei motivi addotti davanti all'istanza cantonale. il -rieorrente conchiude domandando ehe, annullato i1 deereto querelato 14 febbrajo. il Pretore di Lugano abbia : 1° Ad ordinare immediatamente: a) L'allestimento, a mezzo dell'ufficio di Lugano e. per sua delegazione, degli uf:fici di St. Moritz e di Ginevra. dell'inventario di tutte le attivita e merci in possesso deI debitore, siano esse sua proprieta od in semplice deposito; b) l'immediata produzione in Pretore da parte del Fisse deI suo bilancio completo e dei suoi registri di eommereio. 2° A eonvoeare al piiI presto una nuova adunanza dei ereditori per Ia presentazione della situazione esatta deI debitore e par Ia deliberazione sulla di Iui domanda . di proroga. Considerando -in diritto: 1° -L'art. 5 dell'ordinanza deI Consiglio federale 16 dicembre 1916 concernente Ia proroga generale delle esecuzioni fa obbligo all'Autorita di eoncordato (nel Cantone Ticino, il Pretore) di «ordinare. l'inventario dei beni deI debitore, tostoche essa abbia rieevuto la domanda di proroga. Quest'inventario e da erigersi dall'ufficio delle esecuzioni (art. 163 e 164 LEF) e forma base e requisito essenziale (e non solamente provvedi- mento facoltativo, eome prevedeva r ordinanza preee- dente del 28 settembre 1914, arte 15) di tutto il procedi- mento di proroga, come ha diehiarato recentemente il Tribunale federale nella sentenza 23 febbrajo 1917 in causa Baerlocher & Co. contro Presidente deI Tribunale di Vevey. L'inventario di eui all'art. 5 deU'ordinanza und Konkurskammer. N° 10. 51 non pub quindi venir sostituito, ne da inventario eretto dal debitore -ehe non darebbe affidamento di essere completo e di contenere una stima imparziale delle atti- vita -neo come ammette erroneamente il Pretore, da un inventario eretto dal commissario delegato dopo ehe Ia proroga e stata accordata. Infatti, l'inven- tario di eui all'art. 6 dell'ordinanza non va confuso con quello di cui e parola neU' art. 5. I1 primo. pos- teriore all'ammissione della proroga, non e richiesto in modo assoluto, ma solamente ove si reputi opportuna Ia nomina di un commissario delegato, e deve abbraceiare anche le passivitd deI debitore. Il seeondo invece non comprende ehe le attivita e deve precedere Ia decisione sulla proroga, di eui forma base. Ond'e ehe ove, come nel· ca so in esame, l'inventario den'art. 5 eretto dal- l'ufficio delle eseeuzioni faeeia difetto, la deeisione e effetta da vizio radicale e deve quindi essere annullata. NeUa fattispecie l'erezione di un inventario colle eau- tele volute dalla legge era tanto piiI necessaria in quanto ehe quello presentato dal debitore era incontestatamente ineompleto. poiehe non comprendeva le merei delle suc- eursali : inoltre, l'esame della questione, se il debitore fosse nell'impossibilita di soddisfare i suoi ereditori 801- tanto momentaneamente e solo per effetto degli avveni,. menti di guerra (art. 1 0 dell'ordinanza), esigeva ulla stima imparziale delle merci (antichita e oggetti d'arte) inven- tariate, come quelle ehe non hanno prezzo corrente 0 di mereato, ma non possono essere vaIutate se non da periti. 2° -L'operato deI Pretore e censurabile per altri motivi aneora. L'ordinanza prescrive (art. 1 al. 2 e art.17) ehe Ia domanda debba essere corredata dalle « prove necessarie
5 Entscheidungen der Schuidbetreibungs- contestato e la contestazione era stata parzialmente am- messa dal debitore stesso anche per riguardo a11' ammon- tare dei debiti ivi menzionati. In queste condizioni l'esame dei libri e registri di commercio deldel;>itore era mezzo di indagine indispensabile afjinche il Pretore potesse formarsi un'opinione oggettivaed indipendente delle stato patrimoniale di quest'ultimo : esso non avrebbe dunque dovuto pronuneiare prima di avere assunto questo mezzo di prova. 3 0 -Inammissibile e finalmente la nomina deI rap- presentante deI debitore E. Bernaseoni. a eommissario delegato. Nell'intento della legge (ordinanza art.6, 7 e 15) il commissario deve anzitutto curare gli interessi dei creditori di fronte al debitore : esso veglia a ehe il debi- tore non commetta atti a loro detrimento ed· e persino tenuto a provocare la revoca della proroga, qualora gli consti ehe il debitore viola gli obblighi ehe la legge gli impone 0 ehe la proroga fu da esso ottenuta con false indicazioni ece. Non e dunque conforme a110 spirito della legge ne allo seopo ehe essa si prefigge il nominare a curatore una persona ehe per riguardo ai suoi rapporti personali 0 contrattuali col debitore sara proclive a favorirne gli interessi. 4° -Da questi motivi risulta ehe il decreto querelato 14 febbrajo 1917 deve essere annullato. Il Pretore dovra anzitutto ordinare l'immediata erezione di un inventario completo all'ufficio di esecuione di Lugano, il quale avra ricorso agli uffici di Ginevra e di St. Moritz per l'in- ventario delle succursali: esso esigera dal debitore Ia produzione dei libri e dei registri di commercio e di un bilaneio completo ed esatto e quindi convochera una nuova adunanza dei creditori coniormemente agli art.2 e 3 dell' ordinanza per la discussione e per nuova delibera- zione. Gli oggetti dati in deposito 0 consegna al debitore dovranno essere menzionati neU'inventario come attivita appartenenti a terzi e non entreranno quindi in linea di conto per il computo dei bilancio, poiche la proroga \·'·1 Konkurskammer. N° 11. non ha tratto che alla sospensione di atti esecutivi e laseia intatte le ragioni ehe terzi possono avere sugli oggetti in possesso deI debitore. Pronuncia: I1 ricorso e ammesso nel senso dei motivi. 11. Entscheid vom a7. Februar 1917 i. S. Itonkursamt St. Gallen. Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden in Gebührenstrei!ig- keiten. -Grundsätze über die Verlegung der Inkassogebuhr i. S. von Art. 19 GT z. SchKG. A. -Der heutige Rekursgegner J. F. Seeger in St. Gal- len hatte am 21. Januar 1915 aus der Konkursmasse Theodor Seeger die Liegenschaft Cafe Xeumanll, Oberer Graben 2 in St. Gallen ersteigert. Sämtliche auf dieser haftenden (Eigentümer-) Grundpfalldtitel waren bei der Eidgen. Bank St. Gallen als Faustpfand hinterlegt. Nach den Steigerungsbedingungen hätte für gewisse auf grund- versicherte Forderungen entfallende Beträge Barzahlung erfolgen sollen, doch unterblieb diese, weil die Faustpfand- gläubigerin sich mit dem Ersteigerer dahin verständigt hatte, dass der ihr zukommende Betrag mit einem jenem bewilligten Darlehen verrechnet werde und die Eidg.Bank die Grundpfandtitel weiterhin als Faustpfänder behalte. Das Konkursamt verrechnete für die Beträge, für welche Barzahlung vorgesehen war, eine Illkassogebühr VOll 160 Fr. und deckte diese aus dem allgemeinen Massever- mögen. Als 'der kantollalen Aufsichtsbehörde die Rechnullg des Konkursamtes als Konkursverwaltung im Konkurse Th. Seeger zur Genehmigung unterbreitet wurde, beanstan- dete diese die Verlegung der Gebühr auf die Masse und teilte dem Amte mit, dass damit der Ersteigerer edel' die
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