BGE 43 III 179
BGE 43 III 179Bge17.09.1916Originalquelle öffnen →
178 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- über die Person der betreibenden Gläubiger nicht den erforderlichen klaren Aufschluss gibt. Wie das Bundes- gericht im Entscheid i. S. Moroni vom 2. Juli 1915 (AS 41 III N0 50) ausgeführt hat, ist eine derartige Kollektiv- . bezeichnung für eine Mehrheit von Gläubigern in einer Betreibung nur dann zulässig, wenn es sich um eine Ge- seIlschaftsfirma handelt, unter der die in Frage stehenden Gläubiger nach dem Zivilrechte als Inhaber eines beson- dern Gesellschaftsvermögens Rechte erwerben. und Ver-. bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden können. Eine derartige Firma, unter der die Mitglieder von Gesellschaften als Inhaber des Gesell- schaftsvermögens rechtlich eine besondere, von ihren übrigen Beziehungen getrennte Existenz führen, besteht aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht nur für die Kollektiv-und Kommandit-, nicht für die einfache Gesellschaft. Bloss bei jenen Handelsgesellschaften gibt denn auch das Handelsregister authentischen Aufschluss darüber, welche einzelnen Personen mit der Gesellschafts- firma bezeichnet werden. Eine einfache Gesellschaft kann daher im Rechtsleben, insbesondere im Prozess-und Betreibungsverfahren formell nicht als solche, sondern nur unter dem Namen der einzelnen Mitglieder, aus denen sie besteht, auftreten. Die von der Reklamekommission des zugerischen kantonalen Verkehrsverbandes einge- leitete Betreibung ist demgmäss absolut nichtig. Demilach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und der vom Betreibungs- amt Zug in der Betreibung N° 1304 am 25. November 1916 erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben. und Konkurskammer. N° 37 179' 37. Stntenza 16 giupo 1917 nelle cause IItorganti e SalvL L'usufrutto spettante-al marito su beni di proprieta della mogUe e. come tale, e cioe come diritto, incessibile e quindi inoppignorabile. Nullita radicale deI pignoramento. -Le spese di cancelleria della deeisione di un' autorita di vigi-· lanza non possono venir messe a carico deI ricorrente se- non in caso di ricorso abusivo. A. -Nell'esecuzione No. 1838 promossa dalle sorelle Morganti in Someo contro Tomasini Erminio da Someo in California, l'ufficio di Vallemaggia pignorava il 15 prile 1916 i beni seguenti :
110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Romilda Salvi, usufruente dei beni menzionati al No. 2, ,eontesto ehe al debitore spettasse diritto qualsiasi sui beni staggiti : el'avvoeato Bezz.ola in Locarno domando, in nome delle ereditrici, ehe si vendesse all'ineanto la quota parte pro indiviso dei beni pignorati spettanti al debitore. n Pretore, eonstatato ehe la moglie deI debitore era erede per 1/6 delle sostanze materne e paterne, si pronuneiava in favore della loro divisione prima ehe si proeedesse aHa realizzazione dei diritti staggiti. Di queste avviso fu pure l'autorit!\ di vigilanza, la quale, con sentenza deI 28 marzo 1917 deeretava :
182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer. N° 37.
dell'usufruttario in virtil. deU'avvenuto pignoramento,
avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi
(interessi, affitti, frutti separati eee.) e
in quale misura
(vedi sulla questione
JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92
e osserv. 2 all'art. 93 ; osserv.
1, 5 e 6 all'art. 104 LEF ;
WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN,
diritti reali deI CCS, eommento all 'art. 758 CCS, No. 4e 11),
deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel ca
so
attuale, per la eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto
deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio
e neanehe i suoi redditi, sibbene
il diritto di usufrutto eome
tale.
Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916
e nulle e ehe questa nullitä. eradicale, assoluta e deve
pronunciarsi d'ufficio, perehe
e insita nella natura stessa
deI bene pignorato eorn'essa
e determinata dalla legge,
ovvio deI
reste essendo ehe un bene per sua essenza non
eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir
escluso d'ufficio dall'eseeuzione.
Da queste eonsiderazioni risulta ehe, eaduto il pigno-
ramento, eade pure
il dispositivo primo della querelata
sentenza, ehe ordina la divisione dei
« beni pignorati»
e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonclusioni dei
rieorrenti tendenti
adeterminare il 'modo di vendita
o l'esereizio delle ragioni
« pignorate )}a mente dell'art. 131
LEF.
3. -Ma la denunciata sel]tenza e inammissibile anche
nel suo dispositive
secOndo eoneernente le spese. Le spese
di cancelleria non possono venir messe a carico di
un
ricorrente se non ove il ricorso sia abusive (art. 57 della
Tariffa), circostanza questa evidentemente esclusa nella
fattispecie in cui
la. decisione cantonale dovette essere
presa d'ufficio in virtil dell'art. 132 LEF, e non in seguito
a ricorso di parte.
La Camera Esecuzioni e Fallumenti
pronuncia:
La querelata decisione viene annullata.
Entscheidunen der Schuldhetreibuns. und Konkurskammer.
ArrAts de Ia Chambre des poursuites et des failütes.
38. Sentenza 3 aprile 1917
nelIa causa Amm;nistramone dei fallimento S. Ac
Stabilimento tipolitografico Colombi e consorti.
(Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimatoaricorrere
contro r~soluzioni delI' adunanza dei creditori, quando
quest' ultlme implicano una disposizione in merito alla riven-
dicazione sollevata.
Inalienabilita di eose rivendieate prima delI' esaurimento
della procedura dell' alinea 2
0
delI' art. 242.
La S. A. Stabilimento tipo-litografico gia Colombi in
Bellinzona essende stata dichiarata in fallimento con de-
creto
17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano
si presentava
il giorno stesso all' Uffieio di fallimento
diehiarando
di rivendicare la proprietä. di tutte le attivita
mobiliari della S. A. falIita. eccetto i crediti, e cio in base
a due
contratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre
1916
per effetto dei quali le attivita in questione. quali
risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916
e 17 settembre 1916, erano
state cedute alla Ditta riven-
dicante pel prezzo eomplessivo di
132,000 fr., sul quale
si pretendeva essere stato ver&ato un acconto di 20,000 fr.
presso la Banca Popolare
di Lugano.
La situazione ereata da questa rivendieazione si
eomplicava, a seeonda delle dichiarazioni delI' Ufficio,
anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di
un vero
e proprio
contratto di eessione, la Ditta Grassi, ehe si
AS 43 IH -1917
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