Art. 74 der Verordnung vom 13. Juli 1911; Art. 156, 157 und 85 SchKG; Frage der Prozessführungsbefugnis und des Titeldeposits im Betreibungsverfahren auf Grundpfandverwertung: Die Betreibungsbehörde hat nicht von Amtes wegen zu prüfen, ob der die Betreibung einleitende Vertreter des Gläubigers tatsächlich bevollmächtigt sei; bestreitet der Schuldner die Vollmacht, hat er dies durch Rechtsvorschlag geltend zu machen. Der Deposit des Hypothekartitels ist keine Realisierungsvoraussetzung; er wird erst nach erfolgter Verwertung für die Löschung bzw. die weiteren grundbuchlichen Schritte relevant. Die analoge Anwendung von Art. 74 der Verordnung auf die Grundpfandverwertung ist zulässig.
172 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sie nur durch Eintragung des Eigentumsvorbehalts vorbeugen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
erklärung als genügend geschützt zu betrachten, für die spätere Zeit aber die Eintragung deshalb zu verweigern wäre, weil es ja im Belieben des Verkäufers gestanden hätte, die Perfektion des Kaufvertrages von der vor- herigen oder gleichzeitigen Bezahlung des Kaufpreises abhängig zu machen. Im vorliegenden Falle braucht jedoch diese Frage deshalb nicht entschieden zu werden, weil die Rekurrentin jene Vorsichtnmassregel erfüllt hat, indem sie dem Vertrag die unzweideutige Bestimmung beifügte, dass, bevor der Kaufpreis inkl. Zins bezahlt oder gerichtlich hinterlegt sei, der Mieter kein Recht auf käufliche Uebernahme des Mietobjektes habe. So lange also der Kaufpreis nicht bezahlt ist, liegt bloss ein Mi e t vertrag vor. Der Vermieter aber bedarf, wie bereits bemerkt, keines Eigentumsvorbehalts. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 35. Sentenza aa ma.ggio 1917 nella causa Piaoni.' Il debitore, che. voglia eccepire della ma,ncanza di veste di colui che ha promosso l'esecuzione asserendosi mandatario deI creditore, deve farlo sollevando opposizione. -In un 'esecuzione in via di realizzazione di ipoteca, il deposito deI titolo ipotecario non e necessario per procedere aHa vendita. -Applicabilita anche in tema di esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare dell'art. 74 deI regola- mento 13 luglio 1911. NeU' esecuzione in via di realizzazione di ipoteca pro- mossa da Edoardo PiSOlli in Ascona contro Paolo Gunzel in Ascona. nella quale il creditore era rappresentato. secondo il precetto esecutivo deI 18 maggio 1916, dalI'av- vocato Bezzola in Locarno, I'Ufficio di Locarno dichiaro di non poter dar seguito aHa domanda di realizzazione
Entscheidungen der Schuldbeuelbungs- finche il creditore istante non avesse deposto iI titolo Ipotecario di credito, che si trovava presso il Procura- tore pubblico sopracenerino. Il creditore sollevo reclamo contro questo rifiuto. Nella risposta il debitore sosteneva, tra altro, che il rappre- sentante deI creditore avvoeato Be'zzoIa non aveva veste per introdurre I'esecuzione. Con decisione deI 4 aprile 1917, di cui e rieorso. l'autorita. di vigilanza respinse il reclamo per seguenti motivi: essere pratica eostante degli uffici di esecuzioni e fallimenti deI Cantone (praticadel resto conforme ai disposti degli art. 156 e 157 LEF), di non dar corso ad una domanda di realizzazione di pegno se non corredata ,dal relativa titolo di credito : nel caso in esame essere inoltre il rifiuto dell'ufficio giustificato dalla eontestazione della veste dell'avvocato Bezzola sollevata dal debitore. Considerando in diritto:
Che se il debitore, 0 piuttosto il suo asserto proeuratore avvocato Modini, pretendendo che la vertenza sia liqui- data, intende dire che il debito escusso e estinto; il debitore dovra. procedere a stregua delI 'art. 85 LEF: finche. non avra. ottenuto la sospensione dell'esecuzione ivi prevista anche quest'affermazione non varra. a motivare il rifiuto dell 'uf ficio. 2. -Ma es so non e ammissibile neanche per il non susseguito deposito deI titolo ipotecario, la consegna deI quale non potrebbe validamente essere richiesta se non a110 scopo di far cancellare l'ipoteca dai registri pubbIici a sensi dell'art. 157 LEF. Se poi, invece di una ipoteca, si trattasse di una cartella ipotecaria 0 di tma rendita fon- diaria, questi titoli dovrebbero venir consegnati all'uf- ficio affinehe siano altresi annullati prima della loro cancellazione dal registro fondiario. Ma tutte queste operazioni debbono avvenire d 0 P 0 la vendita degli stabili : ond'e ehe il deposito deI titolo non puo essere requisito di realizzazione. Se, avvenuta la realizzazione, il creditore si rifiuta di produrre il titolo ipoteeario, l'ufficio potra astringervelo, ritenendo il ricavo della' realizzazione e procedendo dei resto nel senso deIl'art. 74 deI regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli ufficii dei fallinieilti, ehe non vi ha motivo di non osser- vare, per quanta oecorra, anche in tema di esecuzione per realizzazione di pegno immobiliare. Il ricorso deve dunque venir ammesso e l'ufficio invi- tato a dar seguito aHa domanda di realizzazione senza farla dipendere dalla consegna deI titolo ipotecario, la quale dovra avvenire solo dopo la vendita. La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuneia: Il ricorso e ammesso.