BGE 43 III 103
BGE 43 III 103Bge31.12.1916Originalquelle öffnen →
102 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann. dass
ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht
hätte. Mit Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe
für und gegen die Richtigkeit der Behauptungen der
Vorinstanz sowohl, als auch des Rekurrenten die Wage
halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis
abzuschneiden. Viebnehr ist die Bilanz hinsichtlich der
Liegenschaften von Sachverständigen zu überprüfen;.
denn Art.
3 der VO vom 16. Dezember 1916 sieht dieses
Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage erfor-
derlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise
rechtfertigt sich umsomehr, als die
Vorlnstanz früher
gestützt auf die nämliche Bilanz dem Impetranten die
Stundung bewilligt hat.
Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung
durch Sachverständige, um festzustcllen, ob die von der
Vorinstanz beanstandeten Abschreibungen, welche auf
den Maschinen vorgenommen worden sind, den Grund-
sätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung entsprechen.
Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde
bei ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in
dieser Hinsicht Aussetzungen anzubringen, kann die
Frage, ob eine Amortisation' von
25% auf Bobinenma-
schillen zu gering ist, nur dureh Experten beantwortet
werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise
dafür zugelassen· werden,
-dass die Maschinen vor dem
Kriege den
Wt·rt hatten. zu welchem er sie in die Bilanz
eingestellt hat.
und Konkurskammer. N° 19.
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19. Sentenze. 16 me.rzo 1917 nella causa Credito 'l'icinese.
Nell'allestimento della graduatoria l'amministrazione deI
fallimento non deve tener conto se non delle ragioni insi-
nuate. L'azione in contestazione della graduatoria avendo
per oggetto la decisione dell'amministrazion~ ui crediti
insinuati essa non potra concernere delle rag10m non pro-
dotte e slle quali I'amministrazione non ha deciso. -Insi-
nuazione tardiva a sensi dell'art. 251 LEF.
A. -Con lettera deI 23 gennaio 1914 l'ufficio dei
fallimenti di Locarno invitava la Banca della
Svizzera
Italiana in Lugano ad indicargli il saldo, senza interessi,
deI conto da essa aperto al fallito
Credito Ticinese in
Locarno.
La Banca rispondeva il 24 gennaio che il saldo
in suo favore verso
la sede di Locarno era di fr. 53826,45
e verso la suceursale di Lugano di fr. 44 950,23, non
compresi gli interessi, aggiungeudo di essere in possesso
di 8 obligazioni
deI Credito per l'importo di r. 9500,
par il quale intendeva far vaiere .Ja eompensazlOne. I
seguito, questi crediti sembrano aver fatto. ogetto dl
due produzioni separate, classificate sotto
I NI. 13505
e 13764, colle quali la Banca creditrice domandava ehe
essi venissero iscritti in graduatoria in anticlasse
perche garantiti da titoli
costitutile in pegno cn con-
. tratti 9 dieembre 1912.3 gennalo e 9-10 gennalo 1914.
Vamministrazione deI fallimento, avendo comunieato
alla notificante con lettera deI
15 aprile 1915 di non
ammettere in sede privilegiata il credito di fr.
9300 e di
contestare
il diritto di privilegio deI eredito preesistente
verso
la suceursale di Lugano sui titoli eostituiti in pegno
cegli
atti 3 e 9 gennaio 1914, ne segui una causa in
contestazione della graduatoria, nella quale 1a Banca della
Svizzera Italiana con petizione 21 aprile 1915 Jomandava,
tra altro ehe il suoeredito verso la sede di Loearno
ehe,
comresi gli interessi, eomputava in fr. 54336,10
e quello verso la succursale di Lugo (fr: 47588,60,
compresi gli interessi) fossero eollocatI In anbclasse eome
104 Entscheidungen der SchuldbetrelDungs- crediti garantiti da pegno confonnemente ai contratti sunnominati « il tutto coi relativi interessi fino a saldo effettivo ». La convenuta amministrazione nel suo alle- gato di risposta ammetteva il diritto di pegno sui ·titoli indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito verso la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto deI 9 di· cembre 1912 per il credito verso la succursale di Lugano e conchiudeva per il resto al rigetto della petizione. Circa gli interessi la convenuta dichiarava sotto il N° 9 della risposta : « Gli interessi possono decorrere in quanto il rispettivo capitale sia garantito da pegno. » B. -Con sentenza deI 16 maggio 1916 il Tribunale di Appello deI Canto ne Ticino pronuneiava: . 10 Il credito di fr. 44950,23 dell'attrice verso la succursale deI Credito Ticinese in Lugano deve essere iscritto fmo alla concorrenza di fr. 25000 come garantito da pegno sui titoli rimessi all'attrice il 9 gennaio 1914. 2° L'importo rimanente deI credito verso la succursale di Lugano in fr. 19930,23 ed il montante integrale di quello verso la sede di Locarno in Ir. 53826,45 debbono essere collocati come garantiti da pegno sui titoli indi- cati negli atti dei 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914. 3° Per 10 scoperto i ,crediti sono collocati in quinta classe. La sentenza non fa menzione di interessi. C. -Questo giudizio esse:mdo stato confermato dal Tribunale federale dietro appellazione della convenuta amministrazione, questa si accinse ad eseguirlo modi- ficando 10 stato primitivo di collocazione nel senso ehe vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nelloro importo totale di Ir. 98776,68, senza menzione di interessi, e, ultimata la liquidazione dei relativi titoli di pegno, comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca uno stato di riparto conforme alla collocazione, nel quale eioe essa non teneva caicolo degli interessi decorsi su detta somina dal giorno dell'apertura dei fallimento. D. -Con reclamo deI 6 dicembre 1916 la creditrice ~nsorse presso r Autorita cantonale di vigilanza contro undKonkurskammer. N° 19. 105 questo 8tato di riparto domandandone la rettifiea nel senso ehe sulla somma di fr. 98776,68 garantita da pegno venissere computati, pure in anticlasse, i relativi interessi al 5 % dal giorno dell'apertura deI falIimento a quello deI pagamento effettivo giusta 1'art. 209 LFF. L' Autorita. di vigilanza avendo accolto il reclamo per motivi ehe, per quanto oeeorre, saranno esaminati nei seguenti considerandi, l' Amministrazione eon rieorso deI 27 febbraio 1917 se ne aggrava presso il Tribunale federale eonehiudendo ehe in rifonna della querelata decisione venga dichiarato respinto il ricorso 6 deeembre 1916 della Banca Svizzera Italiana; - Considerando in diritto:
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altri istituti bancari e creditori di maggior eonto), era
solamente quello di determinare approssimativamente la
situazione dei prineipali ereditori verso il fallito in vista
dell'imminente loro prima adunanza: essa era dunque una
semplice riehiesta di informazione e la risposta della Banea
deI 24 gennaio
non' eostituiva ne poteva costituire 0 sosti-
tuire una vera e propria notifiea delle sue ragioni in base
a formale ingiunzione degli organi deI fallimento,
quala
venne pubblicata nel foglio ufficiale contemporaneamente
alla Iettera 23 gennaio 1914 (vedi eonsiderando 1
0
della
querelata decizione), giusta l'art. 232 eil. 3 LFF. Non
altrimenti deI resto ha inteso la Banca stessa il signifieato
di quella domanda,
poiehe, per far valere le sue ragioni
nel fallimento, non si limito alla eomunieazione deI 24
gennaio,
ma produsse in seguito (in data non desumibile
dagli
atti) della vere e proprie notifiche. Cio risulta dal-
l'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate,
sotto i numeri 13505 e 13764, due notifiche della Banca,
e
piiI ancora della eircostanza ehe la creditrice ha noti-
fieato nel fallimento dei' diritti di pegno di eui non e
cenno nella lettera 24 gennaio e che, in parte, furono
accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse
considerare
la communicazione 24 gennaio come la sola
notifica della Banca, non
per' questo la situazione' si
muterebbe in suo favore. Anche in questo caso
infatti
dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto noti-
fica valida e sufficiente una.communicazione di semplice
informazione, affatto generica e sprovvista di documenti
giustificativi di sorta, e se essa,
pur attribuendole questo
carattere, non
vi fece menzione degli interessi; colpa
ehe non sarebbe eliminata neanche dall'invito deU'Uffieio
23 gennaio, qualunque ne sia
il significato, poiehe
esso non poteva dispensare la Banea di
attenersialla
legge e di ottemperare aHa grid~ di insinuazione regolar-
mente pubblicata, negli organi u(fieiali.
2. -Posto dunque ehe la Banca si e limitata a noti-
fieare i saldi dei suoi erediti in capitale senza domandare
und Konkurskammer. N° 19. 107
1a coUoeazione degli interessi e che nulla sta a giustificare
questa omissione,
ne segne ehe l'amministrazione deI
fallimento, dal canto suo, decidendo sui crediti insinuati
aHo scopo di allestire la graduatoria. non aveva a tener
.conto -ed a ragione non ha tenuto conto -degii inte-
ess.i (ar:. 246 LEF) : donde risulta ancora ehe, poiche
I
aZlOne m eontestazione deUa graduatoria non puo con-
.cernere se non una decisione deU'amministrazione falli-
mentare eolla quale un credito insinuato 'e aecQIto 0 res-
pinto (art. 250 LEF; J.EGER osserv. 5 a questo disposto),
la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe
potuto far oggeto della petizione 21 aprile 1915 deUa
peUo coUa sua sentenza deI 16 maggio 1916 (ehe il
Tfl~unale federale non feee che confermare dietro appel-
lazlOne della eonvenuta, vedi sua sentenza 18 ottobre
1916), e oggetto di disputa tra le parti. La ricorrente
sostiene ehe poiche
il dispositivo della sentenza non fa
.cenno se non della eolloeazione dei capitali, senza inte-
ressi (fr. 25 000 + fr. 19950 = fr. 44 950,23 e 33826
francs 45), il giudice abbia inteso respingerli defini-
tivamente.
Per contro Ia Banea opina ehe se il giudice
non feee menzione degli interessi
ne nei motivi, ne nel
-dispositivo della sentenza, si fu perche essi erano stati
.espressamente riconoseinti in causa (risposta eif. 9) e
posti cosi fuori di contestazione.
La questione e dubbia,
ma non occore deciderla : ai fini deI presente giudizio
basta constatare, da un lato, ehe la Banca della Svizzera
Italiana,
al momento in eui l' Amministrazione ebbe a
decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora notificati
gli interessi,e dall'altro, ehe
neUa sua sentenza deI 16 mag-
gin
1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notifi-
.cati
e dei pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste
-due circostanze risulta ehe, allo stato odierno degli atti,alCa: Su questo punto l'azione era dunque irricevibile
In ordine e l' Autorita giudiziaria avreobe dovuto rifiu-
tarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realta
abbia fatto od inteso fare a questo riguardo ilgiudiee di
A
108 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia Banea delIa Svizzera Italiana pretende a torto che gli interessi vengano iseritti nel presente stato di riparto. Ma siccome ]a legge consente Ia notifiea di un credito fino alIa chiusura delfallimento e ehe il fallimento deI Credito non e ancora chiuso, e poiche l'insinuazione tar- diva degli interessi pub ritenersi avvenuta colle misure prese daUa Banca onde farli collocare e menzio~are nel riparto (petizione 21 aprile 1915, reclamo 6 dlCembre 1916 all'Autorita di vigilanza ecc.), l'amministrazione dovra anzitutto esaminare questa notifiea tardiva e decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa viene ammessa, lagraduatoria dovra venir completata. deposta e pubblicata a' sensi di legge; se essa vien respinta basten\ un semplice avviso alla creditrice giusta l'art. 69 deI Regolamento 13 luglio 1911 concer- nente l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito, sorgera contesa sull'ammissibilita di questo nuovo cre- dito, l'autorita giudiziaria avra campo di decidere come sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza 16 inaggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa opporsi alla nuova domanda di collocazione l'eccezione della cosa giudieata. Lo 8tato di riparto dovra poscia essere conformato al comp1emento della graduatoria passato in giudicato; - La camera esecuzioni e fallimenti pron-uncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 20. 1090 20. Entscheid vom 16. Mirz 1917 i. S. Grillet. Legitimation eines Bürgen zum Rekurs gegen einen Entscheid,. wodurch dem Hauptschuldner eine allgemeine Betreibungs- stundung bewilligt wird. -Art. 1 Stundungsverordnung und. 657 OR. Eine Aktiengesellschaft kann keine allgemeine Betreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind. A. -Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Ja-· nuar 1916, 18. Juli 1816 hatte der Gerichtspräsident von Interlaken der heutigen Rekursgegnerin A.-G. Hotel Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmäch.;. tigter, Fürsprech Lutz in Interlaken, gestützt auf einen Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 1916, das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum 30. Juni 1917, indem er geltend machte: Die Gründe, welche seinerzeit zur Bewilligung der Stundung geführt. bestünden immer noch fort; denn auch im Sommer 191& sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am meisten frequentierte, ausgeblieben, 80 dass man von der Eröffnung des Betriebes habe absehen müssen. Die Aus- sichten für die kommende Saison seien indessen bedeu- tend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine grössere Zahl Internierter im Hotel untergebracht würde,I. Unter allen Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte die Liquidation vermieden werden, was im Interesse der Hypothekar-wie auch der Kurrentgläubiger liege ;. denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbe- tracht der herrschenden Krise zum wahren Werte des Unternehmens in keinem Verhältnisse. Die eingereichte- Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember 1916 weist einen Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien 661,207 Fr. 45 Cts. ; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts.; Keller.;. Vorräte 9600 Fr.; Bahnanlage 240,714 Fr.; übrige- Aktiven 13,805 Fr. 40 Cts.), einen Passivenbestand von.
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