BGE 43 II 257
BGE 43 II 257Bge10.03.1915Originalquelle öffnen →
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Versicherungsvertragsrecht. N° 37.1
Ziff. 6 -welche Vorschrift zwingender Natur ist (vergl.
OSTERTAG, Note 4 zu Art. 8 und Note 1 zu Art. 97,
RÖLLI, Note 1 zu Art. 8) -ungültig.
Ob die Fernsichtigkeit und Sehschwäche des linken
Auges des Klägers
ans ich eine « erhebliche )} Gefahr-
tatsache darstellte, und ob der Kläger sie {( kannte oder
kennen
musste », braucht bei dieser Sachlage nicht
entschieden zu werden.
2 .. -Was den Umfang der Versicherungsleistungen
betnfft, so ist nur die Invaliditätsentschädigung streitig.
ach den: massgebenden ärztlichen Gutachten beträgt
dIe Vermmderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers
unter Berücksichtigung seines Alters und seiner Berufs-
verhälnisse, sowie namentlich auch der Fernsichtigkeit
des
mcht verletzten Auges mindestens 60%. Gemäss
§ 1 Abs. 3 der Police· darf aber nur derjenige Schaden
berücksichtigt werden, den der Unfall dan n bewirkt
h.ben ,:ürde, wenn das nicht verletzte Auge normal
ware. DIeser Schaden wäre
auf Grund des Gutachtens
wie
auch der 'Praxis nicht höher als auf 33 1/
3
% anzu:
setzen, wenn nicht im vorliegenden Falle, weil es sich
um einen Dachdecker handelt, der Verlust des bino-
kulare ehe?s und die dadurc bedingte Verminderung
der FahigkeIt
zur Abschätzung der Distanzen ganz
besonders hoch anzuschlagen· wäre. Es kann deshalb
darin, dass die Vorinstanz
mit Rücksicht auf den Beruf
des
.läers.den aus dem VeFlust des rechten Auges ohne
BeruckslChhgung der Fernsichtigkeit des linken Auges
resultierenden Schaden
auf 40% veranschlagt hat, eine
Rechtsverletzung nicht gefunden werden.
Demnach
hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
zürcherischen Obergerichts
vom 30. September 1916
bestätigt.
Versicherungsvertragsrecht. N° 88.
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38. Sentenza. della IIa sezione civile dellO maggio 1917
nella. causa Korandi.
Interpretazione della clausola di una polizza per riguardo
all'art. 85 della Iegge federale sul contratto di assicurazione·
-Il diritto all'assicurazione fa parte deI patrimonio deI
de-cujus e cade quindi nella massa ereditaria anche quando
non sia esigibile prima della morte dell'assicurato.
A. -Il 26 marzo 1889 il defunto Raimondo Morandi
di Lugano conchiudeva coll'Union Assurance Society
di
Londra un'assicurazione sulla vita per l'importo
di fr.
10,000. La polizza dispone che in caso di mOrte
questa somma deve venir versata agli «esecutori 0
amministratori.» (Executors or Administrators.)
Gli eredi di Morandi ripudiarono I'ereditä, la cui
liquidazione
fu devoluta all'ufficio dei fallimenti di
Lugano
in virtil dell'art. 193 LEF. Nell ' intervallo , fra
il decesso di Morandi e la dichiarazione di ripudio, gli
eredi avevano incaricato Ia
Banca Popolare di Lugano
di incassare l'importo della polizza.
La Banca esegui il
mandato : Ia somma le fu versata contro presentazione
di certificati uffi.ciali
constatanti chi fossero gli eredi
diretti Morandi ed i loro rappresentanti legali. In se-
guito la Banca, aHa quale la polizza
era stata data in
pegno dal defunto, dichiarö all 'Ufficio dei fallimenti
di Lugano di
tenere a disposizione di «chi· di diritto »
iI residuo importo di fr. 7218, differenza tra l'ammontare
da essa percepito ed il suo credito.
B. -A vendo gli eredi Morandi rivendicata questa
somma come loro proprietä domandando inoltre che la
Banca venisse autorizzata a versarla in lin'o mani, ne
segni una causa contro la Massa Morandi, nella quale
gli
attori fecero capo, tra altro, aHa testimonianza
dell'agente
in Berna della societa assicuratrice sig. Wat-
tenwyl, il quale aveva dichiarato come teste, che in
mancanza di esecutori testamentari, la Societä usi
258 Versicberungsvertragsrecbt. No 38.
interpretare la clausola in questione nel senso ehe iI
pagamento debba farsi neUe mani degli eredi diretti
dell'assicurato.
AHa domanda, se nel caso in esame
non siano
stati considerati dalla Societa. i figli co me
diretti benefieiarii della polizza, il teflte rispose negati-
vamente.
C. -Con sentenza deI 9 febbraio 1917 il Tribunale
di AppelIo dei Cantone Ticino, eonfermando iI giudizio
di primo grado, aceoglieva la petizione, mettendo spese
e ripetibili a earico della massa eonvenuta.
D. -Contro questa sentenza la convenuta ha pro-
dotto appello al Tribunale federale nei termini e nei
modi di legge.
Considerando in diritto:
1
0
-Le parti sono concordi neIl'ammettere ehe la
presente causa
e retta dal diritto svizzero (vedi le con-
clusioni degli
attori 30 ottobre 1916 e quelle della con-
venuta 25 luglio 1916) : il ehe edel resto incontestabiIe,
attesoehe
il eontratto di assicurazione venne adem-
piuto in Svizzera ed
e sottoposto aHa giurisdizione dei
tribunali svizzeri giusta
rart. 2, cif. 4 della legge 25 giu-
gno 1885 sulla sorveglianza delle
imprese di assicura-
zione. D'aItro canto, la legge
-2 aprile 1908 sul contratto
di assicurazione e applieabile anche ai contratti eon-
ehiusi prima ehe essa
entrasse in vigore, per quanta
eoncerne i patti relativi all'assieurazione a beneficio
di terzi (Art. 76-86 e
102) : si e dunque in base all 'art.
85 delIa legge dei 2 aprile 1908 ehe la presente eontro-
versia dev'essere risolta.
2
0
-A mente di questo disposto, quando i discen-
denti,
{( ehe hanno diritto aHa sueeessione i) (0 il conjuge,
i genitori eee.), hanno ripudiata l'eredita dell'assicurato,
l'importo dell'assieurazione non
e devoluto in loro favore
se non ove essi siano
da eonsiderarsi come i beneficiari
della polizza. II concetto cui s'informa questo disposto
. e quindi iI seguente : in via di massima, gli eredi come
Versicherungsvertragsrecht. N° 38. 259
tali e eioe. de jure hereditorio, non possono rivendicare
I'assicurazione se non quando abbiano accettato l'ere-
ditä: se· I'hanno ripudiata, l'assieurazione spettera loro
soItan.to
. se . posono valersi di un titolo speeiale (jus
proprzum), mdlpendente dalla loro qualita di discendenti
od eredi : iI quale titolo la legge ravvede nella lorD desi-
gnazione a beneficiari
della polizza.
Nel easo in esame non e contestato ehe gli attori non
siano
i discendenti prossimi deI de-cujus ehe avft3bbero
diritto aHa sua successione se non l'avessero ripudiata:
d'altro canto, essi non pretendono nemmeno di essere
designati beneficiari neIla polizza
0 in altro atto equi-
valente (Vedi
OSTERTAG, Commentario deHa legge sul
contratto di. assicurazione p. 56), ne esplicitamente per
nome e neanche solo in modo generico a sensi delI'art. 83
della citata legge:
ma essi ravvedono una designazione
sufficiente in Ioro favore nella circostanza ehe, l'importo
dell'assicurazione era
da consegnarsi agli esecutori od
amministratori e ne deducono ehe, poiche gli esecutori
?d amministratori di una suceessione non possono vantare
m norne proprio dei diritti sui beni della successione, l'im-
porto della
pOlizza avrebbe dovuto essere loro versalo uni-
camente come rappresentanti dei discendenti prossimi
deI de-cujus, dunque degli attori, i quali pertanto dovreb-
bero essere considerati come
i beneficiarii dell'assicura-
zione. Ma
il ragionamento non regge. Ammesso pure
ch gli -:secutori testamentari non abbiano diritti proprii
Sul bem deHa sueeessione ehe amministrano, non ne
segue
punto ehe essi rappresentino le persone ehe, avendo
defmitivamente ripudiata l'eredita, non ponno,
vantare
delle ragioni se non in virtil di un titolo indipendente
dalla
101"0 qualita di eredi, e eioe come terze persone.
Questi
({ esecutori » debbono piuttosto ritenersi rappresen-
~ti.anziche degli eredi ripudianti, della massa dere-
litta, di eui essi curano gli interessi, e qualora,
co me
nel caso in esame, Ia suecessione sia
da liquidarsi dal-
l'ufficio dei fallimenti, questo ufficio e certamente l' organo
260 ~ Versicherungsvertragsrecht. N° 38.
II!: --
ehe piiI si avvicina aHa funzione di esecutore 0 amminis-
tratore di cui aHa polizza. Ora e affatto inammissibile
ehe l'uffieio,
i1 quale e istituzione statale e-agisce diret-
tamente in forza della Iegge e non per incarico degli eredi,
possa venir considerato come rappresentante di que-
st'ultimi. Invano gli attori e con essi l'istanza cantonale
adducono che a norma deI diritto illglese, ogni succes-
sione sia devoluta dapprima agliesecutori testamentarii
od amministratori delegati dalI'autorita, i quali avreb-
bero poi l'obbligo di trasmetterla agli eredi. L'argomento
non vale,
anzitutto perche Ia causa e retta dal diritto
svizzero: ed
e poi anche inconcludente avvegnache,
comunque, non serve a dimostrare l'assunto e
eioe che
questi esecutori deI diritto inglese
rappresetino gli eredi
ripudianti anziehe la massa ereditaria 0 gli interessi di.
terzi nei confronti di una credita giacente. In queste
condizioni
e affatto indifferente ricercare quaIe sia stata
l'intenzione deI de-cujus, costituendo l'assicurazione.
Anche ammettendo che egli avesse inteso favorire
i
suoi discendenti diretti, la sua intenzione non e espressa
nelle forme di Iegge (Ioro designazione come beneficiari)
ed e quindi inefficace.
Ne miglior conforto trova la-tesi degli attori nell'as-
serzione che nessun diritto
possa vantare la convenuta
sull'importo
del1a polizza per il fatto ehe, giuridicamente,
esso non
puo essere ritenuto parte deI patrimonio succes-
sorale. Il diritto al versamento della somma assicurata,
dicono gli attori, non nacque e non divenne esigibile se
non colla morte deI de-cujus: non avendo quindi
mai
appartenuto alsuo patrimono, esso non potra neppure
venir considerato come bene della sueeessione.
Ma questa
tesi -ehe invero
e sostenuta da qualche autore (vedi
ad es. per il diritto svizzero Curti-Forrer, il CCS, com-
mento 1
all'art. 476), non e prevalente : essa e ripudiata
dalla
dottrina piiI autorevole (vedi sentenza deI Tri-
bunale federale deI 19 gennaio 1894 nella causa Conradin
contra Conradin, RU 20 p. 115 egli autori citati a pagina.
-!ersicherungsvertragsrecht. N° 38.
2dl
llö) e non tu accolta nemmeno dalla giurisprudenza di
questacorte (RU 20 p.190e 191,31 II p. 80ece.), Ia quale
ha costantemente ammesso ehe anche i diritti esigibili
dopo la morte deI de-cujus e specialmente
iI diritto all'as:
sicurazione fanno
parte deI suo patrimonio e quindi
delI'asse ereditario e sono acquisiti dagli eredi, se
ess1
hanno accettato la successione, eome eOntinuatori della
persona deI defunto e non quali terze persone.
Che tale
sia anche
il principio aecettato dal ces risulta in modo
non dubbio dagli
art. 476 e 529 i quali dispongono che
le polizze di assicurazione sono da computarsi nella
suecessione per
il valore deI riscatto e soggiaciono all'a-
zione di riduzione per pregiudizio della Iegittima nella
misura di questo valore
anche quando furono eostituite
a favore di
terzi; disposti questi ineomprensibili ove
non si voglia ammettere ehe nel eoneetto della nostra
Iegge i diritti seatenti da
una polizza di assicurazione
sulla
vita fanno parte deI patrimonio suecessorale anche
se esigibili solo dopo la morte dell'assicurato.
A torto in fine gli appellanti rilevano la circostanza
che fu a Ioro in carico che la Banca Popolare di
Lugano procedette all'incasso. Il
latto che, giacente la
successione, gli eredi credettero poter compiere opera
di amministrazione 0 gestione (che tale si appalesa il
mandato da essi cOllferito aHa Banca) non vale punto
a dimostrare che, ripudiata l'eredita,
es si possano
vantare un diritto qualsiasi sull'assicurazione, che fa
parte della massa ereditaria. Parimente inconcludente
e I'argomento ehe gli attori credono poter dedurre
dalla summenzionata testimonianza deI rappresen-
tante della Societa assicuratriee in Berna (eostituto
WattenwyI). Occorre appena rilevare ehe l'opinione di
un teste in eontroversia di diritto non ha valore ed e
poi affatto indifferente eome la societa sia usa inter-
pretare la cIausola in questione e in quale modo essa
abbia creduto di
dover agire onde tenersi sollevata da
ogni responsabilita per la consegna dell'importo aHa_
'262
Eisenbahntransportrecht. No 39.
Banca «per chi diritto.)} DeI resto, dalla citata testi-
monianza non risulta ehe Ia
societä avrebhe considerato
gIi attori come beneficiari pur sapendo. ehe avessero
ripudiato
I'ereditä 0 intendessero farIo.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione e accolta.
VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER
39. Arret de 1a. Ire seetion civile du ler juin1917
dans Ia cause Na.tura.l. Lecoultre et (Jie, S. A.,
contre
Chemins de fer federa.ux et Fourchet, fils a.ine.
0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours -en reforme depose par un
mter,:,enant au proces. -Convent. intern. de transport par
chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destinataire de la
march.andise et fixation du moment Oll l'expediteur ne peut
p.lus dlsposer de ceIle-ci. -on application des regles spe-
clale du contrat de transport par chemin de fer aux con-
ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar-
tenallt pas au transporteur.
A. -Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508370
cnteIiant de Ia benzine et expedie par Ia Societe Colum-
bm ä Cernavoda (Roumanie) ä Ia Societe anonyme Natu-
ral, Leoultre et Oe ä Geneve" arrivait dans Ia gare de
cette
:llle ; Ie lendemain, un autre wagon de meme mar-
ehandlse portant Ie N° 502278 expedie par la Societe
Saturne ä Buzan (Roumanie) arrivait ä la meme gare et
pour les memes destinataires. Les Iettres de voiture qui
Eisenbahntransportrecht. N° 39.
263
accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient
etre reexpedies ä Fourehet fIls aine, a Lyon. La benzine
contenue dans ces deux wagons fut requisitionnee par le
Departement militaire
fMeral selon Iettres adressees aux
C.F.F. les 3 ef: 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et
oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait
dejäete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour-
sement des frais de
transport qu'elle avait acquittes ;
elle
n'a jamais eu en main la leUre de voiture relative au
deuxitme wagon.
Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont
reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la
valeur de Ia marchandise requisitionnee, et l'Etat-major
de l'armee suisse a annonce le 31 octobre 1914 que Ie
Serviee des transportseffectuerait ce paiement aux C.F.F.
etant bien entendu que, sauf la substitution d'une somme
d'argent ä la marchandise, la situation juridique des par-
ties
etait toujours celle existant lors de la requisition. Une
somme de 10,571 fr. a ete effectivement versee aux defen-
deurs acette epoque.
B. -Par exploit du 28 novembre 1914 Ia Societe ano-
nyme
Natural, Lecoultre et oe a Geneve a intente action
aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de
la dite somme avec
interets et accessoires, comme contra
valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite
de destinataires des deux wagons-citernes
requisitionnes ;
elle a ensuite amplifie ses conclusions le 22 decembre de
la
meme annee en rec1amanten outre 680 fr. avec interet
de droit pour Ioeation des deux wagons. Les defendeurs
-ont
conc1u ä. l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu-
sions des demandeurs,
tout en se declarant prets a verser
en mins de qui Justice connaitra la somme remise par
I'Etat-major. Fourehet flls aine a Lyon est intervenu au
proces le 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de
la. marchandise expediee et en alleguant en outre que les
deuxexpMitrices (les Societes Saturne et Colombia) lui
avaient
cecte leurs droits eventuels. Il a. produit, en effet,
AS 43 II -1917
18
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