BGE 42 III 475
BGE 42 III 475Bge22.05.1915Originalquelle öffnen →
474 Ent8dteldlU18eD der Schuldbet.relbunp- Forderung· fällt, für den er im günstigsten Falle aus den Pfändern Deckung erhalten kann, bei der Gerichtskasse hinterlegt. Das Bundesgericht ist allerdings :nicht in der • Lage, den genauen Betrag anzugeben, der nunmehr dem Rekurrenten ausgehändigt werden muss, da die Forde- rungssumme in Franken-. die Summe der Guthaben in Markwährung ausgedrückt ist. Es muss daher dem Kon- kursamte obliegen, die Umrechnung vorzunehmen. Kann der Rekurrent die arrestierten Forderungen in vollem Umfange eintreiben, so hat er keinen Anspruch mehr, aus dem inländischen Konkurs eine Dividende zu beziehen ; erleidet er jedoch einen Pfandausfall, so kann er dafür in der V. Klasse verhältnismässige Befriedigung erlangen. Ob das Pfand im In-oder Auslande liegt, ist demnach für die Höhe der Gesamtdividende ohne Belang ; denn, wenn auch das Pfand im inländischen Konkurse nicht liquidiert werden kann, weil es vom schweizerischen Kon- kursbeschlag nicht erfasst wird, so ist es nichtsdesto- weniger grundsätzlich Bestandteil der inländischen Masse (Art. 27 KV) nnd das Ergebnis ist das nämliche, '\'ie wenn der Gläubiger mit seiner ganzen Forderung als pfandver- sichert kolloziert worden wäre ; denn auch dann hätte er aus dem Pfanderlös vorweg Befriedigung erhalten und wäre fÜr den Ausfall in die V. Klasse verwiesen worden. Der einzige Unterschied besteht ·darin, dass, so lange als nur der Höchstbetrag des Pfanderlöses und damit der Mindestbetrag des Pfandausfalls feststeht, nur die diesem entsprechende Dividende ausgerichtet werden darf und der Rest der Dividende zurückbehalten werden muss, bis die Pfänder liquidiert sind, weil erst dann ersichtlich ist, , ob sich noch ein weiterer Ausfall ergibt. ' Gestützt auf diese Erwägungen bedarf es daher, um zu entscheiden, ob die Dividende zu Recht hinterlegt worden ist -entgegen der Ansicht der kantonalen Aufsichts- behörde -keiner Nachtragskollokation ; denn es han- delt sich dabei um eine blosse Verteilungsfrage. und Konkuniulmmer. N° 1:>3. 475 Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der Erwägnngen teilweise gutgeheissen. • 83. Sentenza a1 c1icembre 1916 nella causa maasaCrec1ito Tioinese. Nel fallimento dei fideiussore semplice il credito derivante dalia fideiussione deve essere iscrltto in graduatoria e men- zionato anche nello stato di riparto, ma il creditore non potra esigere il versamento della percentuale se non dopo aver escusso infruttuosamente il debitore principale (0 realizzati i pegni) a sensi dell'art. 495 CO. A. -Con istromento 25 febbraio 1909, i sigg. Angelo Mauri, Giovanni Paleari ed Emilio Conti, avvocati in Milano, si professavano debitori solidali verso la signo- rina Agnese Pasta, in Mendrisio, di 225,000 fr. A garan- ziadi questo loro debito, i debitori costituivano in pegno N0 2250 azioni della Societä deI Monte Generoso in Ca- polago ; inoltre la Banca Credito Ticinese in Locarno as- sumeva l~ fideiussione semplice dei debitori, ma limita- tamente alla somma di 100,000 fr. B. -In dipendenza di questa fideiussione, la signorina Pasta notificava nel fallimento deI Credito Ticinese il credito di 100,000 fr., che dall' amministrazione non fu ammesso in graduatoria (i perehe non sufficientemente provato » : onde la creditrice, con petizione 20 aprile 1915, promuoveva azione di contestazione della graduatoria domandando ehe delto eredito fosse iseritto in va classe. In questa causa la convenuta amministrazione aveva, tra altro, opposto aHa domanda d'iserizione ehe l'attrice non aveva fornito laprova che i debitori prineipali non avessero soddisfatto ai Ioro obblighi 0 non fossero in grado di farIo. Ma quest'eccezione venne respinta, in sede
476 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- di appello eon sentenza 10 febbraio 1916, per il motivo ehe, nel fallimento, rart. 215 LEF permette di far va- lero senz' altro, eioe senza eseussione pre1iminare deI debitore principale, i crediti per i quall il fallito si e por- tato fideiussore. Il Tribunale di Appello ordinava quindi l'iscrizione incondizionata in va cIasse deI cre- dito di 100,000 fr. e. -Avendo nel frattempo l'amministrazione proce- duto ad un riparto provvisorio deI 40 %. la creditrice le ehiedeva, eon lettera deI 22 luglio 1916, ir versamento della percentuale spettante al suo credito, ed avendo ottenuta 1a risposta ehe. malgrado l'iserizione deI credito in graduatoria, il dividendo non le sarebbe stato pagato prima ehe avesse fornito la prova di aver escusso infruttuosamente i debitori principali, la creditrice, eon reclamo deI 13 settembre 1916, domandava all'Autoritä. di vigilanza ehe venisse ordinato all'amministrazione de1 fallimento: a) la ineondizionata iserizione deI credito eapitale di 100,000 fr. tanto nella graduatoria ehe neUo stato di riparto provvisorio; b) l'immediato versamento della relativa pereentuale nella somma di 40,000 cog:i interessi legali dal 22 marzo 1916. A sostegno di queste domande la signorina Pasta fa- ceva capo alla succitata selltenza deI 10 febbraio 1916 dedueendone ehe, poirhe il giudice aveva ordinata l'iscri- zione deI credito in graduatoria. l'amministrazione fosse senz'altro tenuta ad iscriverlo an ehe nel riparto provvisorio e qüindi a versarle il dividendo ehe Ie spet- tava. D. --eon deeisione deI 16 novembre 1916, l'autoritä eantonale di vigilanza ammise il reelamo sulla seorta dei seguenti motivi: L'iscrizione deI credito di 100,000 fr. della creditriee Pasta, quale fu ordinata coDa sentenza deI Tribunale di Appello deI 10 febbraio 1916, ha carat- tere definitivo nel senso ehe comporta senz'altro tutti i und Konkurskammer. NI> 83. .477 diritti ehe possono derivate ad un creditore dall' ammis- sione deI suo eredito e quindi an ehe quello di parteeipare ai riparti provvisori 0 definitivi. E' erroneo far capoin eO:ltrario all'eeeezione di pag~mento 0 d'inesistenza de1 eredito principale ~llevat8 dall' amministrazione: quest' ec- cezione ur ta direttamente co11a sentenza ~el Tribunale di Appello ehe ha stabilito l'esistenza deI eredito Pasta' in confronto della massa falliment are. E. -Contro questa deeizione l'amministrazione deI fallimento rieorre al Tribunale federale domandandone l'annullazione. Essa allega: Una pretesa dipendente da fideiussione semplice non puö, quantunque iscritta in graduatoria, eomportare l'obbligo di iserizione ineondi- zionata ne110 stato di riparto, perehe non havvi ragione aleUlla ehe il fallito abbia ad essere privato deI benefi- eium exeussionis di cui all'art. 495 CO. Ma quan- d'anche fosse ordinata l'iserizione della pretesa nello stato di riparto dovrebbesi non di meno respingere la da- manda di immediato pagamento della percentuale. Il prlneipio ehe l'iscrizione in graduatoria comporti iscri- zione neUo stato di riparto deve sofirire le eccezioni im- poste da motivi di equitä. : allorehe per es. i1 eredito iseritto in graduatoria sia in seguito estinto parzialmente 0 total- mente. Nel caso in esame l'ammbistrazione e venuta a sapere ehe il credito della signorina Pasta verso i debi- tori principali fu in parte soluto, e ehe, per l'altra parte, quest'uHima feee espressa rinuncia; - Considerando in diritto: 1 0 -La questione di sapere se alla iscrizione in gra- dualoria della pretesa della signorina Pasta derivante dalla fideiussione sia di ostaeolo la circostanza ehe la creditriee non ha ancora eseussi infruttuosamente i debi- tori principali (e realizzati i pegni) fu definitivamente decisa dal giudiee colla sentenza deI 10 febbraio 1916. Infatti l'eccezione deI beneficium excussionis (art. 495 CO) fu ivi sollevata dalla convenuta ammi-
·78 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- nistrazione appunto per opporsi aHa domanda di colloca- zione vantata dall'attriee: l'eccezione fu respinta. la sen- tenza non fu appellata e divenne definitiva. Si e dunque a ragione ehe l' Autorita eantonale di vigilanza ha ordi- nata l'iserizione ineondizionata deI eredito di 100,000 fra nella graduatoria: donde segue ehe esso deve altres) ve- nir menzionato nello st8to di riparto. 2° -Chiedesi, in seeondo luogo, se Ia eol1oeazione deI eredito nelIa graduatoria e la sua menzione nello stato di riparto eomporti sellz'altro l'obbligo della massa di vers are alla creditrice Ia percentuale corrispondente al 8UO eredito. La ricorrente 10 contesta, ed a suffragio delIa sua tesi pretende anzitutto essere venuta a eOnoseenza ehe il de- bito e estinto, in parte per pagamento diretto dei debi- tori Paleari e Cons., in parte per rinunzia della credi- trice; Ia ricorrente ne deduce ehe Ia Cl editriee, a pro- vare la sussistenza deI suo eredito, debba essere rinviata davanti il giudiee e ehe, pendente il giudizio, spetti ad essa, rieorrente, il diritto di ritenere la pereentuale di eui la ereditrice domanda l'immediata eonsegna. Questa tesi e erronea. 11 Tribunale feder ale ha bensi deeiso a diverse riprese (vedi sentenza 19 maggio '1904 nella causa ufficio dei fallimenti di Olten, RU 30 p. 438; ed sep. 7 p. 138) ehe la massima secondo Ia quale la graduatoria forma la base dello stato di riparto edel diritto deI ereditore col- Ioeato al dividendo, non e applicabile ove la massa sia in istato, se non di fornire la prova ass01uta ed inecee- pibile (il ehe non potrebbe farsi se non davanti al giu- dice), almeno di dimostrare in modo verosimile ehe il credito iseritto e estinto in tutto od in parte dopo ehe la graduatoria e diventata definitiva. In questo caso si fara luogo ad un procedimento giudiziario speciale allo scopo di aecertare l' estinzione 0 Ia modificazione deI eredito iscritto e la massa potra sospendere il versamento deI dividendo spettante al eredito eontestato fino a deci- sione. Ma nel easo in esame l'allegazione della rieorrente und Konkurskammer. N° 83. . ·17~ coneeruente l'inesistenza deI credito principale e affatlo sfornita di prova; essa non ha nemmeno tentata di ren- derla verosimile e non indica neanehe se la pretesa estin- zione deI debit. prineipale sia avvenuta prima 0 dopo la sentenza deI 10 febbraio 1916 colla quale vt;niva ordinata Ia sua iscrizione al passiva deI fallimento: circoatanza questa decisiva ad esc1udere il procedimento suaccennato tendente alla modificazione deUa graduatoria, il quale suppone appunto ehe Ia massa abbia reso verosimile, non solo l'estinzione totale e parziale deI credito iscritto, ma anche ehe questa estinzione sia avvenuta dopo elle la gra- duatoria e diventata definitiva. 30 -Resta ad esaminare se il rifiuto dell'immediato pagamento deI dividendo non sia ammissibile per altri motivi. Sorge infatti nel caso in esame Ia questiolle se il creditore iscritto in graduatoria per un eredito dipendente da fideiussione semplice prestata dal faUito possa esigere dalla massa il versamento deI-dividendo spettantegIi prima di avere escusso il debitore princi- pale a mente dell'art. 495 nCO, 0 se inveee la massa possa opporsi alla eonsegna deI dividendo e ritenerlo a sensi dell'art: 264 LEF finche il creditore non abbia ot- temperato alla prescrizione di detto disposto. Questa questione e di eselusiva eompetenza delI' Autorita di Vigilanza come quella ehe ha tratto soltanto al riparto delle attivitä. della massa: essa quindi non fu ne poteva venir decisa dal giudiee eoUa sentenza dal! 0 febbraio 1916. Se in quel procedimento iJ giudiee ebbe arespingere l' ec- eezione dei beneficio di escussione accampata dalla massa, esso non 10 feee ne poteva farlo se non nell'ambito ed ai fini di quella causa, ehe era una pura contesa di graduatoria e verliva solo sull'ammissibilita deI credito Pasta. Nel merito si osserva: A mente deU'art. 264 LEF i riparti spettanti acrediti sottoposti a condizione sospen- siva od a scadenza ineerta sono da depositarsi presso 10 stabilimento dei depositi: essi non saranno versati al ere- ditore se non al verifiearsi deUa condizione od a termine
480 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- scaduto. E' quindi fuor di dubbio ehe se i1 debito prinei- pale garantito dalla fideiussione semplice fosse sottoposto a condizione sospensiva, il creditore non potrebbe recIa- • mare il versamento deI riparto prima deIl'adempimento della condizione. Chiedesi se Ia stessa soluzione sia da ammettersi per analogia nella fattispecie e 1a risposta non pub essere che affermativa. A men~e infatti deli' art. 495 CO il credito derivante da fideiussione semplice non e, per se slesso, titolo liquido ed esecutivo: il creditore non puö chiederne il pagamento se non dopo avere escusso infrut- tuosamente il debitore principale a stregua di quel disposto. Il suo diritto verso iI fideiussore dipende dun- que da un avvenimento futuro -l'escussione deI debi- tore principale -ed ineerto -l'infruttuosita della stessa; esso puo quindi, giuridieamente, venir considerato come sottoposto ad una vera e propria condizione sospensiva od a termine incerto nel sense dell'art. 264 LEF (vedi anche art. 210). Indarno la creditriee fa capo in contra- rio aU'art. 215 LEF. Preserivendo ehe i crediti derivanti da fideiussioni deI fallito possano, ancorche non scaduti, essere « fatti valere nel fallimento)} quel disposto a null'altro tende se non a ordinarne l'iserizione in gra- duatoria, affinche l'amministrazione deI fallimento non li ignori nelle susseguenti operl!zioni fallimentari e in ispecial modo riservi Ia percentuale Ioro' spettante in easo di scadenza (vedi la sentenza succitata nella cauSa contro l'ufficio dei fallimenti Olten, RU 30 p. 447); per contro, l'art. 215 non tocca aHa questione ben diversa di sapere se Ia pereentuale riservata debba venir versata a1 creditore anehe prima della scadenza deI termine 0 del- l'adt'mpimento della condizione. A suffragio di questa interpretazione delI' art. 215 sta la circostanza ehe il suo 1 enore « i crediti derivanti da fideiussione deI fallito )) e affatto generico ; esso eomprende quindi tanto il caso in cui l'obbligo a fideiussione non sia ancora seaduto perehe iI debito prineipale e sotto- messo a condizione non aneora avverata, quanta quello und Konkl11'Skammer. N° 83. . 481 in cui il eredito verso il fideiussore nop. sia ancora eSIgI- bile per non l\rvenuta escussione deI debitore principale. Ne segue ehe, se la tesi avversa fosst' ammissibile, anche nel primo caso la massa dovrebbe versare a1 creditore il dividendo spettante al ('redito iscritto senza attendere l'avveramento della eondizione dalla .quale dipende la sua esistenza : eonseguenza questa siffattamente eontraria ai principi generali di diritto ehe reggono i rapporti deI creditore verso il fideiussore da appalesarsi manifesta- mente inaccettabile. Si obbietta ancora in eontrario ehe, interpretato nel . senso suesposto, I'art. 215 sarebbe superfluo, Ia legge avendo gia saneito all'art. 210 il principio dell'ammis- sione in graduatoria dei crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza ineerta. Ma anche quest'argo- menta non e convincente. Non e infatti eseluso ehe il legislatore abbia inte:>so riaffermare neU'art. 215, a pro- posito dei crediti derivanti da fideiussione, un principio da esso gia sancito in via di massima in altri disposti, non per dettare 11el caso speciale una soluzione diversa dalla. comune, ma per la sua importanza pratiea,la questione non essendo deI resto affatto ovvia, se un cre- dito derivante da fideiussione deI fallito debba essere trattato nella graduatoria nella stessa guisa di un cre- dito sottomesso a condizione sospensiva od a scadenza ineerta. E, finalmente, se illegisiatore avesse inteso adot- tare la soluzione propugnata dalla ereditricc (e non accettata da nessuna legge straniera), ehe significherebbe modifieazione radicale e oltremodo sfavorevole aHa massa dei diritti spettanti al fideiussore semplice prima deI suo fallimento, e fuor di dubbio ehe si troverebbe traccia di questa sua intenzione nei lavori preparatori della legge: il ehe non e. 4 0 -Da queste eonsiderazioni risulta ehe aHa ricor- rente e leeito ritenere il dividendo spettante al credito di 100,000 fr. finche la creditrice non abbia dimostrato ehe i debitori principali Paleari e Consorti siano caduti
482 Entscheidungen der Sehuldbetrelbunga- in fallimento 0 siano stati escusl>i infruttuosamente 0 ehe non sia possibile convenirli giudizialmente in Isviz- zera. e non abbia proceduto sui pegni ai sensi del- rart. 495 nCO; - La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: II ricorso e ammesso parzialmente nel senso dei coo· siderandi. 84. Entscheid. vom as. Dezember 1916 i. S. Weiss und GrämJger. Der Verzicht der Konkursverwaltung auf die Bestreitung der an einem Gegenstand geltend gemachten Eigentumsan- sprache berührt den Bestand an ihm angemeldeter Pfand- rechte nicht. Erstreiten einzelne Gläubiger auf Grund eIner Abtretung nach Art. 260 SchKG den Gegenstand ftlr die Masse, so steht ihnen ein Vorrecht im Sinne von Ahs.2 ebenda auf dessen Erlös nur hinsichtlich des Ueberschusses über den zur Deckung der darauf kollozierten Pfandrechte erforderlichen Betrag zu. A. -Die heutigen Rekurrenten, Paul Weiss in Ess- lingen und Jakob Grämiger in Bazenheid, sind Gläubiger eines im vierten Range stehenden Versicherungsbriefes N° 11124 von 1300 Fr., hafterrd auf der Liegenschaft des Konkursiten Traugott Spörry in Ba~nheid. Ihrem Pfandrechte gehen vor: 1. ein Pfandbrief N0 11106 von 6500 Fr. zu Gunsten der Spar-und Leihkasse Kirchberg ; 2. ein Versicherungsbrief von 1300 Fr. zu Gunsten der gleichen Gläubigerin ; 3. ein Versicherungsbrief von 1900 Franken zu Gunsten des Martin Weibel in Uznach. Nach der Errichtung dieser Grundpfandrechte hatte der Ge-. meinschuldner in der verpfändeten Liegenschaft eine Stickmaschine aufgestellt, welche sich zur Zeit der Kon- kurseröffnung noch dort befand. Da zwei Schwäger des und Konkurskammer. ND 84. " 483 Kridaren, die Brüder Vollenweider, an der Maschine einen Eigentumsvorbehalt zu ihren Gunsten geltend machten, führte das Konkursamt diese im Kollokationsplan nicht als Pfandgegenstand auf. Infolgedessen erhoben die Spar- und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekurrenten Klage nach Art. 250 SchKG mit dem Antrage, ihr Grund- pfandrecht sei auch auf die Stickmaschine zu erstrecken. Der Prozess endete im Vermittlungsvorstand durch Aner- kennung der Klage seitens der Konkursverwaltung, worauf diese im Kollokationsplan bei den Titeln 1. und 4. Ranges die Bemerkung beifügte: «Ins Pfand gehört neb"en der Liegenschaft (lnv. N° 1) auch die mech. Stick- maschine samt Zugehör. )} Auf ein -ob vor oder nach diesen Vorgängen ist aus den Akten nicht ersichtlich - vom Konkursamt erlassenes Zirkular, womit es den Gläu- bigern anzeigte, dass es unter Vorbehalt ihrer Rechte aus Art. 260 SchKG auf die Bestreitung der Eigentumsan- sprache der Brüder Vollenweider verzichte, erwirkten die Spar- und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekur- renten für sich die Abtretung der Ansprüche der Masse im Sinne des zitierten Artikels. Die darauf den Ansprechern Gebr. Vollenweider vom Konkursamt gemäss Art. 242 SchKG angesetzte Frist zur Klage gegen die Zessionare lief unbenützt ab. An der am 22. Mai 1915 abgehaltenen Steigerung bot das Konkursamt die Liegenschaft und die Maschine zunächst gesondert und sodann zusammen aus und schlug, da das Angebot beim Gesamtausruf (10,050 Franken) die Summe der Einzelangebote (8600 Fr. für die Liegenschaft
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