BGE 42 II 505
BGE 42 II 505Bge25.05.1914Originalquelle öffnen →
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Obligationenr.echt. N0 76.
brochen hätte, nicht· aber, wenn die Erwartungen • .die
der Beklagte an die Schenkung knüpfte, sich nicht· E'Z,..
füllen. :,:
2. -Wenn aber auch angenommen werden wollte, es
liege eine Schenknng mit der Auflage an die KIägerfu
vor, die schwachsinnige Tochter des Beklagten zu pflegen..:
so
müsste der Rückforderungsanspruch des Beklagten
doch aus den von der Vorinstanz genannten Gründen
abgewiesen werden. Diese Auflage konnte nur den Sinn
haben, dass die KIägerin in ihrer Eigenschaft als Ehe ..
fra u des Beklagten, neben ihm und nicht etwa an seiner
Stelle, diese Pflege auszuüben habe. Die Erfüllung dieser
Auflage ist nun allerdings durch die Scheidung der Ehe
der Parteien unmöglich geworden. Gemäss Art. 249
Ziff. 3 OR genügt jedoch die Tatsache allein, dass eine
Auflage nicht erfüllt wird, nicht zum Widerruf der Sehen·
kUllg, sondern es muss sich dabei um eine ungerecht.,
f t l' t i g t e Nichterfüllung handeln, was hier nicht der
Fall ist. Zwar beruht dieSeheidung zunächst auf dem
freien 'Villensentschluss der Klägerin d. h. auf dem Von
ihr. gestellten Scheidungsbegehren. Allein nach dem
rechtskräftigen Scheidungsurteil der ersten Instanz· ist
der B e k 1 ag t e als der al der Zerrüttung der Ehe schul-
dige Teil erklärt und die Scheidung bezw. die Unmög":
1ichkeit der Erfüllung der Auflage durch .die Klägerin
daher von ihm und nicht von der Klägerin schuldhafter ..
weise herbeigeführt worden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. Mai 1916
bestätigt.
Obllgationenrecht. N° 77.
77 Sentenza 18 ottobre 1916 della IIa sezione civlle
nella causa Akkumulatorenfabrik Oerlikon
. contra Massa. Rabbi.
:\ccordo deHc parti sul valorc deI I1tigio c sua influenza
süW appellabilita della causa. '-La stipulazionc di otibli
gazione cambiaria non c per se stessa produttiva di
novazione .. -Di fronte aregolare iscrizione a pubblico
registro iJ credito iscritto cd il diritto di pegno debbono
ritenersi validi fino a prova deI contrario. -Art. :'9, al. 2
OG; 116 CO; 9 e n:n ces.
.{. --Per garantire uu debito di 22000 fr. verso diversi
ereditori.
Roberto Rabbi in Lugano costituiva ipotec
sui suoi stabili, impianti elettriei ed aecessori siti in Isone
l' MedegIia eon brevetto notarile deI 25 ottobre 1912 nel
quäle sono indieati i creditori nominativamente eoll'am
montare delloro credito. Il debito (prestito) fu diviso iu
ubligazioni parziali nominative di 500 fr. al 4% % ehe iI
debitore rimise ai suoi creditori in proporzione deI loro
:lVtre : l' Akkul11ulatorenfabrik ne ricevette dodici (N° 21-
:
preteridendo ehe Ia creditriee possedesse garanzia ipote-:-
caria per tutto l'importo di 6000 fr.2), corrispOlldenti a 6000 fr. L'iscrizione delI' ipoteca
l'blfe luogo il 15 novembre 1912 : essa porta sul capitale
l'omplessivo di 22000 fr. e nOll fa menzione di interessL
i Jn impiegato della Akkumulatorenfabrik. certo Dressel.
assunto come teste, ebbe H dichiarare ehe il credito dell'at-
trjte. I)reesistcnte aU'emissione dei titoli. era in origine di
:-)900 fr.· per il quale il debitore aveva rilasciato delle
eümbiali ehe, insolute, venivano poi rillIlovate a sca-
denza.
Al 28 llovembre 1913 i1 debito Rabbi era ridotto
a 3000 fr. per la qual somma il debitore rinnovo uua cam-
hiale
a tre mesi (28 fcbbraio 1914), ehe poi cadde in pro-
ksto per maneallza di pagamento. Per questo importo
awndo la creditrice escusso il debitore in via ordinaria di
pignoramento, questi, COll leUere dei 29 aprile edel
25·maggio 1914 si lagnavadi questo modo di procedere
506 Obügationenreeht. N0 77. B. -Nel settembre 1914 intervenne il fallimento der debitore e I'Akkumulatorenfabrik, ehe nell'esecu:ziolle aveva ottenuto un certificato di earenza di ben i a mente delI'art. 115 LEF, insinuava il credito di 3000 fr. cogli interessi al 6 % dal 28 febbraio 1914 al giorno dei fallimento e 77 fr. per spese di esecuzione, e reclamava collocazione in sede ipotecaria, facendo capo all'effetto cambiario e ad un estratto deI registro ipotecario COll- cernente l'iscrizione deI 15 novembre 1912. L'aIll- ministrazione deI fallimento ammetteva il credito solo in V classe, contestando ehe Iosse assistito da pegno ipotecario. Donde la petizione 6 giugno 1915 coUa quale l'attriee domandava ehe la cOllvenuta Amminis- trazione dei fallimento Rabbi avesse a colloeare iI suo credito in alltielasse siccome garantito da ipoteca c, subordinatamente, che Ie venisse concesso congruo ter- mine per iniziare Ia procedura di ammortamento delle obbligazioni parziali summentovate, gifl in suo possesso, e ehe essa diehiarava di avere smarrite. C. --Con sentenza deI 19 maggio 1916 il Tribunale di Appello deI Cantolle Tieino respingeva )a petizione, in sostanza per il motivo ehe l'attriee non ha fornito la proya ehe l'ipoteea eostituita a garanziä di uu eredito eomples- sivo di 22000 fr. assistesse anche il credito di 3000 fr. , derivante dalla eambialc. D. -Da questa sentellza l:attriee si appella al Tribu- --nale federale eon appellazione motivata deI 15luglio 1 ~16. La eonvenuta propone il rigetto deI rimedio. 11 Tribunale federale cOllsidemndo in diritto:
ObligatiOnenrecht. N° 77.
il ehe vale a (lire ehe il credito isctitto -nel caso
'('onereto
ammesso per l'importo originario di ?OOO' fr.
-ed il diritto di, pegno debbono ritenersi validi fino'a
prova deI cOlllrario da fornirsi da ehi li contesta. Ora, 'äd
-inHrmare
i diriUi risultanti dall'iscrizione in favore dell'at-
-iriee, Ia convenula. oltre all'eccezione di novazione so-
praccenllala,
11a sollevato due obbiezioni: ha contestato
iUlzitutto l'identita deI credito originario di 6000 fr. 'col
lredito di 3000 rr. insinuato in graduatoria in base atIä
('::unbiale
scaduia il 28 febbraio 1914, cd ha, 111 Secolldo
IHOgO, a(eisamcntc quell~'
deU'attricc. E dunque inutlle esamillare se Ia nOll dimos-
rrata restituzione del1e obbligaziolli al fallilo avrcbbe
PfltutO, per se sola, produlTt' J'estinziollc deI lTcdito,
Da quer.te consideraziolli risulla ehe, inammissibih
('sscndo
le eccezioni accampate dalla convenuta {'ünll'o hi
validita dell'iscrizionc ipotecarin, questa fa rede da soJa
dei' diritto di pegllo immobiliare in litigio c ehe, a dimos-
trame Ja consistenza, all'attrice non occorreva produrre
h? obJigazioni parziali, qnalunque He sia Ia natma ghlrj':'
dica, , ,campata l'estinzione deI eredito e con esso della
garanzia ipotecaria, desumendola dall'asserzioneche I'at-
lrice avesse restituito al debitore Rabbi Ie obbligazioni
IH1f7iali e aUribuelldo a questo preteso faUo presunzione
Rabbi ebbe a Iar 101'0 allalog
diclrlarazioni e ehe essi videro aleune obligazionj nelle
sue
mani : ma nOll S311HO sc fossern prIi estillzio1l{' tlel erediLo r1w detti titoli erano destinati a
inuazionc l' ath ice ha alle-
4a.lo
un estratlo coneerncnte l'iscrizione ipotecaria dei
1;, novembre 1912 t' ehe, intim', data ]a presunziolle di
vülidita deI credito ipotecario, Ia sua identit:i con
'juello vantuto dalI'attrice nel fallimento deve venir
ammessa, almeno fintanto non sia dimostrato ehe,
:lll'infuori di
quelli ehe diedero origille al ereditü garan-
lito da ipoteca, altri rapporti di diritto tra le parti
i:ncorsero ehe poterono dar luogo ad altro credito. Ora,
non
solo tale prova IIOH fu raggiunta, ma llemmeno ten-
i ala: dana dcposizione deI teste Dressel c duUe lettere
"tesse di Rabbi deI 29 aprile e 25 maggio 1914, di poco
aralltire,
a) L'infondatczza dellH prima ecceziOlte si appalesa
t j)sLocIH si (',onsideri ehe ne l'indicazione deHa causa di
Ull credHo Ilell'atto di insinuazione, ue i documcntf ehe
I'accompagnuno
sono base irremovibile di un giudizio di
l'5raduazione (art. 232 df. 2
e
nole relative deI c6mmento
,bEGER) : ehe, deI rcsto, a11' ini.nleriori al fallimento, risulLa inveee in modo evidente
i a dimo-
strarlo de,pongono bensi ehche il eredito notificato nel fallimento aItro non puö essere
he Ia parte rcstata illsoJuta di quello di 6000 fr. garantito
da ipoteca. "
Obligatloneiirecht; NQ'77;
b) All'eccezione di estinzione vieH meno il fondamento
stessodi JaUo. I, testi (l;Jarcacci e Gali). assuu
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