BGE 41 III 198
BGE 41 III 198Bge20.05.1915Originalquelle öffnen →
198 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grün- stein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinter- leger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der Rekurrentin zu. Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungs- massnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben. Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Re- kurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grün- stein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle Rayowers die Kaution herauszuverlangen ; die Heraus- gabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die Bedingungen für die Rückgabe -Hinfall der Nieder- lassungsbewilligung oder Ersatz der Kaution -erfüllt seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Vorausset- zungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu, sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläu- biger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der' Erwägungen abgewiesen. 40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori. Art, 132 LEF. Non e ledto vendere all'incanto i beni appar- tenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto 3] pagamento deI debito escusso. Prima di procedere aH'incanto l' Autorite. di vigilanza deve determinare se la parte indivisa deI d e bit 0 r e debba venir venduta comme tale oppure se l'ufficio debba procedere aHa divisione per realizzare poi solo Ia parte attribuita al debitore" A,. -Nell'esecuzione N° 1362 promossa dagli Eredi fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu und Konkurskammer • N° 40. t~ Ernesta Mariinetti in Iragna per una somma di 2225 fra 65 ed· accessori,l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile 1913: a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli Eredi fu Ernesta Martinetti. b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi stabili inscritti aHa mappa di Iragna sotto il nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la parte indivisa pignorata comprende la meta di detti stabili, l' altra meta appartenendo agli Eredi fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che r attuale ricorrente eilsolo erede della Gioconda Vanetti. B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti l'Ufficio domandava all' Autorita di vigilanza di deter- minare a mente delI'art. 132 LEF il modo di realizza- zione della parte indivisa degli immobili deHa sucees- sione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorita di vigilanza, valendosi della facolta concessale dall'art. 12 al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF, incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare gli interessati per intendere la loro opinione sul modo di realizzazione. In questa adunanza. che ebbe luogo il 31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti (Marioni Costante) fece osservare ehe, a suo parere, era superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi. Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cine il minorenne Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo neUa sua qualita di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti, sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa. Vero e che l' esecuzione non fu finora promossa ehe contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona deI minorenne Andrea ; ma siccome la sostanza degli escussi non bastern a coprire l'ammontare deI debito, i creditori dovranno agire anche contro l'aUro dei' coniugi Vanetti, Carlo Sartori, contro il quale deI re.sto e gia spieeato precetto esecutivo.
200 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- L'Uffieiale di esecuzione, il euratore deI minorenne Martinetti ed il rappresentante den' Autorita tutoria di Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condivi- dere l'opinione deI rappresentante dei ereditori ed aIlora l' Autorita di vigilanza, aHa quale il verbale dalla riunione era stato trasmesso, ritenuto ehe daIla situazione esposta risultasse « la neeessita della vendita dei beni indivisi sino a concorrenza deI eredito escusso)), eon decisione 20 aprile 1914ordino all'Ufficio di procedervi. C. -Conforman dosi a quest'ordine, l'Uffieio della Riviera publieava nel bollettino uffieiale degli atti di esecuzione e fallimenti deI 26 gennaio 1915 l'avviso di primo ineanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile 1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti e eioe anche la meta indivisa di spettan'Za degli Eredi fu Gioconda Valletti. Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori eon reelamo 2 febbraio 1915 presso l' Autorita di vigi- Ianza. Il ricorrente adduceva ehe in qualita di unieo erede di sua moglie fu Gioeonda nata Vanetti, sorella di Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario della meta indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma ehe ne lui ne la sua defunta moglie erano tenuli a1 pagamento dei debiti eseussi. D. - Con decisione 8 marzo 1915l'Autorita di vigi- lanza respinse il rieorso, ritenendo ehe, nel pubblieare il bando di primo incanto, I'Uffieio altro non aveva fatto che conformarsi aUa decisione surriferita 14 aprile 1914. Donde il presente ricorso di Cario Sartori al Tribu- nale federale, col quale esso domanda ehe venga esclusa dalla vendita la meta degli immobili Giuseppe ed Anna- Maria Vanetti che gli appartiene; - Considerando in diritto: 1 0 Il rieorso, inteso unieamente a far escludere dalla vendita publieata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli und Konkufskammer. N° 40. 201 Eredi Giuseppeed Anna-Mar:a Vanetti, per quanto essi appartengono al rieorrente, si appalesa fondato per il riflesso, ehe condizione essenziale della realizzazione di un oggeUo in una esecuzione e ehe questo oggetto sia stato precedentemente pignorato in favore dei ereditore istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti non venne pignorata. se non la quota parte spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in ragione della meta. La parte indivisa di spettanza degli Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto deI pignora- mento 10 aprile 1913 e non puo quindi essere realizzata nell'eseeuzione di cui si tratta. Questa soluzione non sarebbe diversa anehe se, sulle semplici affermazioni deI rappresentante dei creditori all'adunanza deI 31 marzo 1914, si volesse ammettere ehe il rieorrente debba venir considerato come tenuto personalmente e solidalmente eoi debitori Martinetli al pagamento deI debito escusso, poiche e evidentemente inammissibi1e ehe vengano realizzati dei beni in un'ese- euzione nella quale il loro proprietario non fu escusso. E ehe neUa presente eseeuzione Carlo Sartori 0 gli Eredi della fu Gioeonda Vanetti non furono eseussi e inco;t- testato e risulta, deI resto, in modo certo dal preeetto esecutivo N° 1362 agli atti e dalle surriferite dichiara- zioni deI rappresentante dei ereditori. 2° A torto dunque l'Autoritä di vigilanza ha ordi- nato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di tutti i beni indivisi comprendendovi anche Ia meta indi- visa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza deI rieorrente. A norma delI'art. 133 LEF l'Autorita di vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indi- visa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di proprieta dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir realizzata qua I e era stata pignorata, oppure se l'Ufficio doveva procedere aHa divisione di detti stabili per poi realizzare unieamente Ia parte attribuita ai debitori eseussi. In nessun caso inveee era leeito all' Autorita di
20'2 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa spet-
tante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressa-
mente eonsentito, ciö che nOQ venne neanche addotto.
La decisione 20 aprile 1915 ehe preseriveva questa
vendita
e dunque illegale. Essa non puö iar stato nei
rapporti
dei ricorrente, al quale non venne communieata
e ehe non ne ebbe eontezza se non dalla decisione.
8 marzo
1915, da lui deferita al Tribunale federale ; -
Pronuncia:
Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata deci-
sione, vien esclusa della vendita nell'esecuzione N0 1362
(Ufficio deHa Riviera) la
parte indivisa spettante ag1i
redi fu Giocona Vanetti degli stabili inseritti aHa mappa
dl Iragna sotto
Il norne degli Eredi fu Giuseppe ed Anna-
Maria
Vanetti. .
41. Auszug a.us dem Entscheid vom 10. Juni 1915
i. S. Weibel.
Art .. 63 SchKG findet auf alle dem Schuldner zur Wahrung
semer Interessen gesetzten Fristen also auch auf die für
ihn laufenden Beschwerdefristen A~wendung.
Das Bundesgericht hat frühl}r die Auffassung vertreten,
dass Art. 63
SchKG sich nur auf die dem Amt e zur
Vornahme gewisser Betreibungshandlungen gesetzten
Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Oppliger vom
13.
September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61 ) hat· es jedoch diesen Standpunkt verlassen und entschieden, dass Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte. Nun treffen aber die im genannten Entscheide für diese Auslegung des Alt. 63 ScbKG angeführten Gründe nicht bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fris- Ges.-Ausg. 18 I No 105.
und KOllknnkammer. N· 41-42. I0Il
tenzu. Art.6S :SohKG mUslsomit auch auf die für den
Schuldner laufenden Beschwerdefristen Anwendung
fin ..
den. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an das
Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht
worden; denn das
Ende der zehntägigen Rekursfrist
wäre für den Rekurrenten
in die Pfingst-Betreibungs-
ferien gefallen,
und somit wurde die Frist bis zum Ablauf
von drei Tagen nach dem Schluss der Ferien, also bis zum
2.
Juni 1915, verlängert.
42.
Arrit. du 11 juin 1916 dans la cause WegeUn fils.
Notification, art. 64 al. 2. -Notification par remise de racte
a un agent de la police acharge de le faire parvenir an
debiteur. Effet de cette remise.
A. -La maison C. Pourrat fIls a Geneve a requis 1e
14 avril 1915 de l'office des poursuites de Geneve notifi-
cation d'un commandement de payer contre les recourants
Wegelin
fIls a Geneve, pour une somme da 560 fr. Le com-
mandement a ete redige par l'office le 14 avril; apres
avoir tente vainement d'atteindre les debiteurs, celui-ci l'a
notifie le lendemain «a Monsieur Baur, commissariat de
police
», a Geneve. n a ete transmis par ce dernier au
Parquet genevois, qui a adresse le 20 avril une convoca-
tion aux debiteurs, les invitant a venir retirer le comman-
dement qui les concernait.
Puis, cette eonvocation n' eta nt
pas revenue en retour, le Parquet a estime qu'eHe etait
parvenue a destination bien que les debiteurs n'aient pas
don
ne signe de vie. et a envoye en retour le commandement
a l'office.
Le 7 mai 1915, l'office a notifie commination de faillite
a Wegelin fIls de la meme maniere. Mais la convocation
expediee par le Parquet a eu pour resultat le retrait de Ia
notification aupres de cette auto
rite le 17 du meme mois.
B. -Le 20 mai 1915, la societe en nom collectif Wegelin
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