BGE 41 III 13
BGE 41 III 13Bge11.07.1914Originalquelle öffnen →
12 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- bemerkt dass ihr Entscheid sich nur auf die Entschädi- gung fü; Benützung des Bureaus von Labhart zu betrei- bungsamtlichen Funktionen beziehe. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung: Die betreibungsrechtliche Beschwerde an das Bundes- gericht ist nur zulässig gegenüber solchen Entscheidungen kantonaler Aufsichtsbehörden, die auf der Anwendung des eidgenössischen Betreibungsrechtes beruhen oder be- ruhen sollen, und sie kann nur auf Verletzung von Bundes- recht gestützt werden. Im vorliegenden Falle kommt nun aber die Anwendung eidgenössischen Rechtes in keiner Beziehung in Frage. Ob dem Stellvertreter eines Betreibungsbeamten oder an seiner Stelle direkt demjenigen, der ihm ein Bureau zur Verfügnng gestellt hat, vom Staate für die Inanspruch- nahme des Bureaus eine Entschädigung zu bezahlen sei. ist eine Frage der Organisation des Betreibungsamtes, die nach Art. 2 SchKG Sache der Kantone ist. Der Gebühren- tarif zum SchKG regelt das Verhältnis des Stellvertreters zum ordentlichen Betreibungsbeamten oder zum Staate in Beziehung auf die Frage der Entschädigung nicht; er setzt lediglich die Gebühren und Entschädigungen fest, die von den Par t eie n im Betreibungs-und Konkurs- verfahren zu entrichten sind, und schliesst keineswegs aus, dass ein Kanton über die im Tarif vorgesehenen Ge- bühren hinaus dem Betreibungsbeamten oder seinem Stellvertreter noch weitere Entschädigungen zuerkennt. Es gibt ja auch Kantone, die ihre Betreibungs-und Kon- kursbeamten fest besolden und dafür die Gebühren für
13 bungsbeamten oder deren Stellvertreter zu verpflichten, ist ebenfalls eine Frage des kantonalen Staatsrechtes, die sich der Überprüfung des Bundesgerichtes als Oberauf- sichtsbehörde im Schuldbetreibungs-und Konkurswesen entzieht. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. 4. Sentenza. 30 genna.io 1916 nella causa· Delnota.ro. La eircostanza ehe eerti beni deI debitore furono da esso ce- duti ad un terzo non esclude iI loro pignoramento, sulla proprieta di questi beni (e quindi anche sulla validita della vendita) dovendo decidere il giudice a norma degli art. 106- 109 LEF. A. -Con precetti esecutivi 16 gennaio e 19 febbraio 1914 Delnotaro Giuseppe chiedeva alle debitrici Maria ed Assunta Tagliaferri in Coglio il pagamento di 316,10 fr. con interessi espese. Le debitrici avendo ritirata l' opposizione interposta, il creditore domandava la prosecuzione dell'esecuzione. L'ufficiale di esecuzione di Vallemaggia, recatosi al domicilio delle debitrici ed avendo esse dichiarato di non possedere bene qualsiasi perche con istromento vitalizio 25 aprile 1913 avevano ceduto ogni 101'0 sostanza a certo Salucci Augusto, invece di procedere al pignoramento, stendeva 1'11 luglio 1914 verbale di questa dichiarazione e rilasciava al creditore atto di pignoramento infruttuoso quale certificato di ca- renza di beni a sensi dell'art. 115 LEF. B. -Contro questo provvedimento il creditore si ag- gravava presso l' Autoritä cantonale di vigilanza doman- dando: a) che detto atto di carenza di beni fosse annullato ;
14 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- b) ehe all'ufficio di Vallemaggia venisse ingiunto di procedere al pignoramento dei beni esistenti presso le debitrici. II ricorrellte faceva capo, a sostegllo delle sue COll- clusioni, ad una dichiarazione 26 luglio 1914 deHa Muni- dpalita di Coglio, dalla quale si desume ehe dette sgrelle Tagliafcrri sono iseritte nelle tabelle di imposta eallto- nale e eomunale di Coglio per una sostal1za stabile di ,1200 Ir. e per mobili e semoventi di 210 fr : che tuttavia risulterebbe da atto di vitalizio 25 aprile 1913 avere le debitriei ceduto le 101'0 proprieta, meno il bestiame, a detto Salucci, il quale abitcrebbe neHa casa delle debitrici accudelldo con esse ai lavori agricoli e di pastorizia. COll decisiol1e 22 settembre 1914 l'autorita cantonale di vigilallza respinse il_ ricorso. A suo modo di vedere i beni, di cui il creditore domanda il pignoramellto, ap- paiollo ({ apriori illuegabile proprieta di terzi I> e non delle debitriei. Non esserc quindi possibile il pignorarli : al cre- ditore istante, ehe crede avere delle ragioni per impugnare l'istromento di vitalizio, non restar dunque altra via se non quella di domandarne l'annullamellto con quell'azione giudiziaria ehe meglio trovi deI caso (l'azione rivocato- ria, co me crede l'Ufficio di esecuzioni). C. -Donde il rieorso deI creditore Delnotaro al Tri- bunale federale. Esso invoca davanti a questo giudice in sostallza i motivi addotti presso l' Autorita cantonale dai quali esso deduce Ie stesse conclusioni : Considerando in diritto: Le Autorita di vigilanza non so no competenti a deci- dere se i beni, di eui il creditore chiede il pignoramento. non siano di proprieta delle debitriei. A stregua degli art. 106-109 LEF Ia decisione di questa questione com- pete al giudice, non all'ufficio od alle Autorita di vigi- lanza. Il proeedimento poi dell'art. 106 e seg. suppone necessariamente il pignoramento degli oggetti contestati. L'uffieio dovrä. dunque anzitutto eseguire il pignoramellto i -I i I und Konkurskammer. N° 4. 15 e dovra poi procedere a norma dell'art. 106 0 delI'art. 109, seeondo ehe a suo modo di vedere gli oggetti staggiti si trovano in possesso (detenzione) delle debitriei 0 in quello del terzo. Nel primo easo, rart. 107 dispone ehe la parte di attore nella causa sulla pretesa deI terzo incombe a quest'ultimo. non al creditore istante : questi avra dunque Ia parte di eonvenuto e di questa posizione phI favorevüle che Ia legge gli eoncede il creditore non pub vepir frustrato, come succederebbe se non gli si accordasseche il solo diritto di agire giudizialmente di propria iniziativa per mezzo dell'azione rivocatoria. Ma anche ove il terzo rivendicante fosse detentore degli oggetti pignorati e qUilldi il rieorrente dovesse farsi attore nella contesta- zione (art. 109 LEF), quest'ultimo avrebbe nondimeno evidente interesse a ehe si proceda regolarmente a norma degli art. 106-109. Infatti, a prescindere da altri motivl~ l'azione rivocatoria non e se non azione persom>le (vedi art. 285 e 291 LEF), meutre quella deU'art. 109 verte sulle eose stesse pignorate e sui diritti acquisiti coll'ese- guito pignoramento; - pronuneia: I1 ricorso e ammesso e, annullato l'atto di carenza di beni 11 luglio 1914, viene ingiunto all'Ufficio di Valle- maggia di procedere al pignoramento e poi al procedi- mento previsto dagli art. 106-109 LEF.
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