Art. 19 CO; essential error in life insurance contracts induced by misleading explanations of the insurer’s general agent; where the Insurance Contract Act contains no special rule on defects of consent, the general provisions of the Code of Obligations remain applicable. An error is essential when the promised performance differs substantially from the obligor’s true undertaking and the mistake was causally decisive for consent, especially where the insured believed the surrender clause permitted exit with only a minor deduction but in truth entailed the loss of the major part of the premiums. Article 12 of the special insurance statute is inapposite absent a discrepancy between policy and prior agreement. Personal liability of the agent requires a distinct unlawful tort; mere representation of the company is insufficient. Default interest follows the ordinary rules of the CO (consid. 2-5).
geben, wenn es inzwischen nicht verkauft sei. Ob Um- bricht, der unbestrittenermassen der Bevollmächtigte der Beklagten zur Vornahme der Stallrevision war, vom Kläger auch als Ag e n t angesehen werden konnte, weil ihm ein Erlöschen seiner Agenten vollmacht nicht mitgeteiltworden war, kann dahingestellt bleiben. Denn auch auf die Ratschläge eines Agenten darf sich der Versicherungs- nehmer jedenfalls dan n nicht verlassen, wenn diese mit unverkennbaren VertragspfliclIten im Widerspruch stehen. Im vorliegenden Falle aber konnte nicht zweifelhaft sein, dass die Ratschläge des Umbricht dem Vertrag direkt zuwiderliefen. Hätte der Kläger allenfalls noch die Auf- fassung haben können, dass er berechtigt sei, mit der Anmeldung eines Tieres zuzuwarten, bis das Resultat ob- schwebender Verkaufsverhandlungen feststehe, so konnte er doch in guten Treuen nicht annehmen. dass ihm gestattet sei, mit Rücksicht auf VerkaufsverhandlungeIl, die vielleicht einige Tage Gder höchstens Wochen gedauert baben mochten, eine ganze Jahresprämie zu um- gehen. Nachdem er mehrmals auf seine Pflicht zu ge- treuer Angabe aufmerksam gemacht worden war, konnte er sich nicht mehr durch die Konnivenz des Umbricht für gedeckt erachten. Unrichtig ist auch die Auffassung des Klägers, dass schon die K e n nt n i s des Umbricht von der Anwesenheit des Tieres ihn. den Kläger, entlastelhabe. Es handelt sich hier, wie bereins in anderm ZusaJ1lmenhang konstatiert wurde, nicht um eine A n z e i g e pflicht. -bei welcher übrigens die schriftliche Anzeige sei- tens des Versicherungsnehmers an den Versicherer selbst nicht durch die blosne Kenntnis eines Agenten ersetzt werden könnte, -sondern verletzt vurde die dem Versicherungsnehmer kraft einer besondern Vertrags- bestimmung obliegende Ver sie her u n g s pflicht; diese Verletzung wurde aber nicht dadurch entschuldbar, dass sie im Einverständnis mit dem Tierarzt erfolgte, selbst wenn dieser vom Kläger einem Agenten gleichgestellt werden konnte.
Demnach hat das Bundesgerifht erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. März 1915 bestätigt. 59. Sentenza. 30 giugno 19l5 della. IIa sezione civile nella causa Cristini e Consorti, attori, contro La. Genevoise e Buzzini, convenuti. Causa in annullazione di contratti di assicurazione e in restituzione dei premi pagati alla societa. -Determinazione del valore litigioso. -Contratti di assicurazione viziati. Relazione t1"a rart. 12 deUa Iegge sul contratto di assicu- .'azionc 2 aprile 1908 ed i motivi generali di annuIlabiIita dei contratti di cui agli art. 23 e seg. CO. Errore essenziale o dolo? Responsabilita della Societa per l'errore causato dal suo agente generale. A. -n 17 dicembre 1909 Cristini Giovanni in Giarnico, elettricista, contraeva con la societa di assi- curazione La Genevoise un' assicurazione sulla vita di fr. 5000 col premio annuale di fr. 197. Nello stesso giorno stipulava simile contratto (fr. 5000, premio fr. 195.70) anche Umberto Bertolini, fabbro, pure in Giornico. Giovannina Romerio-Giudici, commerciante in Giornico, conchiudeva il 25 novembre 1911 analogo contratto, ma per la somma di fr. 10000 (premio annuale fr. 386.50) eil 5 dicembre 1911 anche Ernesto Maffes- santi, fabbro in Giornico, si assicurava presso Ia detta societä per una somma di fr. 10000 (premio fr. 384.80). Le proposte di assicurazione, che stanno alIa base di questi contratti, contengono la clausola seguente : Dietro domanda degli assicurati la compagnia riscatta i suoi contratti purcM siano stati pagati almeno tre premi annuali. Il valore deI riscatto e calcolato sulla AS 41 Il -1915
base della riserva matematica al giorno deI riscatto" I) sotto deduzione di una somma che non oltrepassera ) il 3 % deI capitale assicurato. 11 valore deI riscatto non potra essere inferiore al 60 % della riserva . Questa clausola si ritrova sostanzialmente identiea neHe polizze e cioe colla sola differenza ehe neUe polizze si stabilisee una scala per il prezzo di riscatto seeondo ehe esso vien ehiesto dopo tre 0 piiI anni dalla stipu- Iazione deI contratto, restando invariato che il prezzo deI riscatto non deve essere in nessun caso inferiore deI 60 % della riserva deI eontratto Trascorsi tre anni dalla conclusione deI contratto, gli assieurati Cristini e Bertolini notifieavano aU'assicura- zione di volersi vaiere deI diritto di riseatto e chiede- vano il rimborso dei premi pagati nei tre anni (fr. 596 e fr. 581.30). Eliseo Buzzini, agente generale della societa assicuratrice, eomunieava allora agli istanti ehe iI valore deI riscalto delle polizze era stabilito in fr. 205 ciaseuna, Ia qual somma sarebbe Ioro versata a saldo ed in annullazione dei contratti. B. -Con petizione 24gennaio 1910 Cristini Giovanni, Bertolini Umberto, Giovanna Romerio-Giudici ed Ernesto Maffessanti convennero iu giudizio La Genevoise ed Eliseo Buzzini colle seguenti domande ;
I contratti di assieurazione sulla vita conchiusi dagli attori colla convenuta La Genevoise) sono annullati. . 2° I convenuti sono solidalmente tenuti a rifondere agIi attori l'importo integrale dei premi pagati eoll'interesse deI 5 % dalla data della petizione ed a indennizzarli con fr. 300 per ulteriori danni, Ie spese a carico dei convenuti. I eonvenuti, dal canto Ioro, conchiudevano nella Ioro risposta: 1 ° Le domande della petizione sono respinte. 2° In via riconvenzionale : Gli attori sono solidal- mente tenuti a rifondere ai eonvenuti fr. 1000 a
titolo di risarcimento, restando riservate ed im- pregiudicate le ragioni ulteriori deUa Compagnia conseguenti all'inadempimento degli obblighi legali e contrattuali degli attori, protestate le spese. C. -La prima istanza (il Pretore di Bellinzona) respinse tanto la petizione quanto Ia reeonvenzionale. Il Tribunale di Appello invece, con sentenza 18 set- tembre 1914, respinta la riconvenzionale, annullava i contratti in questione e condannava la eonvenuta a rifondere agli attori i premi da loro pagati (fr. 596 a Cristini, fr. 581.30 a Bertolini, fr. 386.a aHa Romerio e fr. 384.80 a Maffessanti), le spese giudiziarie di prima e seconda istanza a earieo della convenuta, compensat e le ripetibili. Questo giudizio poggia sulle considerazio ni seguenti : Emerge dagli atti ehe le cireostanze di fatto preeedenti la conclusione dei eontratti sono in sostanza identiehe in tutti in easi, quantunque i contratti siano stati stipulati in epoche diverse. Ora il teste Vella, sotto-agente deHa convenuta in Giornico, il quale ha messo gli attori in relazione col Buzzini, depone ehe, all'atto della firma della proposta, l'agente Buzzini ebbe a dichiarare agli attori che (i passati i primi tre an ni essi avrebbero potuto reeedere dal eontratto rieevendo i premi pagati meno una piccola deduzione I). Il teste aggiunge ehe egli per propria conto non eomprende bene neppur oggi l'articolo della polizza di eui si tratta. Queste diehiarazioni dell'agente generale Buzzini, ehe risultarono poi fallaci, poicM gli at tori, per poter reeedere dal contratto dovrebbero consentire non sola- mente in una pieeola deduzione, ma nel sacrifieio deI 60 % circa dei loro versamenti, erano tali, conchiude l'istanza cantonale, da indurre gli attori in errore sulla portata degli obblighi da loro assunti : e queste errore deve venir considerato come essenziale a mente del- l'art. 19 COv, poicM gli assicurati, di modesta condi- zione finanzaria e ridotti, per il pagamento dei premi. ad un guadagno professionale incerto e limitato, dove-
470 Obligationenrecht. N° 59. vano annettere importanza decisiva alla presunta facoltä di recedere dal contratto senz' altro rischio se non quello della perdita di una piccola parte deI capitale versato. Ammesso cosi l' errore essenziale, l'istanza eantonale respinge Ia tesi sostenuta dagli attori, ehe Buzzini, dando Ioro le suaccennate spiegazioni sulla clausola di riseatto, avesse agito con mala fede : essa esclude quindi il dolo e respinge l'azione in suo. eonfronto e la somma di fr. 300 vantata dagli attori a titolo di indennizzo. quest'ultima per il motivo che gli attori non hanno fornito la prova di aver suhito danno qualsiasi. D. -Contro questa sentenza i eonvenuti si appellano per via di arringa al Tribunale federale riproponendogli a giudieare le domande sottoposte al giudice di prima istanza. Gli attori contestano che il valore della causa rag- giunga fr. 4000 e ehe in virtil delI'art. 67 lemma 4 OG sia ammissibile l'appellazione per via di arringa : eventualmente dichiarano di aderire al rimedio e pro- pongono l'ammissione della petizione nel suo integrale tenore. Considerando ion didtto:
A torto la parte attrice sostiene l'inammissibilita dei rimedio in ordine pretendendo che il valore della causa non raggiunga illimite previsto dalla OG per la procedura in via di arringa art. 67 al. 1 e 2, 71 al. 3 OG). Vero e ehe se illitigio non concernesse se non le somme versate dagli attori aHa convenuta in eseeuzione dei contratti e sul risarcimento di un preteso danno di fr. 300, questo valore non sarebbe raggiunto (fr. 596 581.30 386.80 384.80 300 fr. 2248.90), pure. considerando gli attori quali lite-eonsorti a mente del- l'art. 60 OG, come ammise la sentenza appellata, in base al diritto cantonale (e quindi in modo vincolativo per il Tribunale federale ; vedi RU 23 pag. 1680; 25 II p. 980; Weiss, die Berufung an das Bundesgericht in Zivil-
sachen, p. 63 e 64) Ma la domanda di restituzione dei premi pagati dagli attori non e se non il corollario della domanda principale tendente all' an null az ion e dei eontratti e, se la rifusione di quei premi e la conse- gnenza immediata dell'annullamento deI eontratto, non e la sola che entri in linea di conto a stabilire il valore dellitigio. E ovvio infatti ehe se il eontratto sani annullato la convenuta ( Genevoise) non solo dovra restituire le somme percepite in eseeuzione deHo stesso, ma perdera il diritto di esigere il versamento dei premi futuri. D'altro canto, se I'azione venisse respinta e quindi i1 contratto dichiarato valido, nulla fa supporre che gli attori persisterebbero nel prevalersi della clau- sola di riscatto in eondizioni tanto diverse e molto piil onerose di quello ehe supponevano : e dunque possibile ehe, inveee, essi preferiscano adempire il contratto continu3ndo aversare i premi. Donde risulta che il valore della ca usa e uguale ai premi per c e p i ti e da per c ep i r si dalla convenuta. Esso supera dunque la somma di fr. 4000. 20 Altra questione preliminare e quella di sapere quali disposti di legge siano applicabih al caso in esame. I primi due contratti, stipulati nel 1909, cadono sotto l'antico CO: gli altri due (Romerio e Maffessanti), conchiusi nel novembre e nel dicembre 1911, dipen- dono daHa legge federale sul eontratto di assicurazione deI 2 aprile 1908, entrata in vigore il 1
gennaio 1910. Ora l'art. 100 di quella legge riserva il CO (per tutto quello ehe non sia previsto nella nuova legge,. la nuova legge non eontiene disposti speciali sul VlZI deI contratto e quindi non deroga ai relativi disposti deI CO (art. 19 e seg. CO v; 21 e seg. CO n; ROELLI, Com- mentario della legge sul eontratto di assicurazione vss. 4 agli, art. 11-13 pag. 179). Indarno i convenuti obbiet- tano che il caso in esame cade sotto la sanzione del- rart. 12 della legge speciale dei 1908 (discordanza tra il contenuto della polizza e le convenzioni intervenute) e
he in :ix:tiI di questo disposto l'azione si appalesa msostemblle, almeno per quanto essa eoneeme i eon- tratti retti da quella legge. La speeie non ha nulla di eomune eol easo previsto da quell' artieolo. poiebe la clausola di riseatto della proposta e perfettamente eonforme all'analogo artieolo 7 della polizza e non esiste divergenza tra la polizza ed altre eonvenzioni intervenute . Si tratta, nel easo in esame, non di rettifiea della polizza (ved. art. 12 leg. eiL) e di mantenere pOl il contratto rettifieato, ma di sapere se esso sia affetto da vizio (dolo od errore essen- ziale) deI eonsenso ehe 10 renda an null a b il e.
Su questo punto il Tribunale federale eondivide l'opinione e approva, in sostanza, i motivi della sentenza denunciata. Che Buzzini, dando agli assicurati una spiegazione oggettivamente falsa sul senso della clausola di riseatto, abbia agito senza intenzione dolosa, suppone ehe esso stesso non ne abbia eonosc:uto la vera portata; eosa ehe invero sarebbe diffieile ad ammettersi se fosse provato ehe Buzzini avesse gia liquidato altri riscatti di polizze aHa base di quel disposto 0 almeno ehe esso fosse gia da qualehe tempo agente di societa di assicurazioni o se altro indizio di simile natura risultasse dagli atti. Ma gli attori nulla addusseroin proposito (vedi le 10ro eonelusioni). di modo ehe non e punto inconc:Iiabile coUe risultanze proeessuali l'ammettere, eome fa l'istanza eantonale. ehe l'inearto non otfre prova assoluta ed irrefragabile di un inganno da parte deI Buzzini. E invnee evidente ehe dopo le spiegazioni deI Buzzilli, gli asslCurati credettero ehe, eessando essi di pagare i premi dopo tre anni. altra eonseguenza non avrebbero dovuto subire se non quella della perdita di una pi c- e 0 I a parte dei premi versati, mentre invece risulto ehe faeendo uso deI diritto di riseatto, essi perderebber circa il 60 % e eioe la mag g i 0 r parte dei loro versa- menti. Ricorre dunque il disposto deU'art. 19, 4 v CO : l'el'rore e essenziale quando una prestazione. che una
parte ha promesso 0 si e fatta prornettere. sia di una estensione notevolmente maggiore di quella eui era diretta la sua volonta. Nel caso in esame questa diffe- renza. avuto riguardo alle somme di eui si tratta ed alle eondizioni deg i assicurati, e certamente notevole : l' errore sta in rapporto di causa col consenso da loro dato ai contratti poiche e da ammettersi ehe senza questo errore. il consenso non si sarebbe manifestato. I contratti sono dunque viziati da errore essenziale. Da queste considerazioni risulta : a) Che l'errore nel quale gli attori furono indotti vizia il loro consenso al eontratto : i contratti sono dunque annullabili, donde l' obbligo della societa di restituire agli attori tutto quello che eSS:l ha percepito in forza delle annullate convenzionL Non oeeorre invece ricercare se aHa societa appartenga il diritto di dedurre e ritenere una parte dei premi per il rischio sopportato fino all' annullazione dei contratti, perehe essa non ha fatto capo a questo argomento neanche in via subordinata. b) Che invece l' azione e da respingrrsi nei rapporti dei Buzzini, il quale, agendo non in suo norne ma in norne della societa da Iui rappresentata. non si e obbligato ne poteva obbligarsi personalmente. mentre, escluso il dolo, non si puo rinvenire nei fatti della speeie gli estremi di un atto illecito fuori contra tto che potrebbe dare origine ad una responsabilita estra-eon- trattuale di Buzzini a mente dtgli art. 50 e seg. v CO (art. 41 e seg. n CO). 50 La domanda di indennizzo di fr. 300 degli attori verso i eonvenuti e quella reconvenzionale di fr. 1000 dei convenuti verso gli attori risultano infondate per il semplice riflesso ehe ne gli uni ne gli altri hanno fornito la prova di un danno. Inveee v'ha luogo di accordare agli attori gli interessi moratori deI 5 % sul somme loro aggiudicate, come emerge senz'altro dai disposti di legge sulla mora deI debitore (art. 104 e :eg. CO);
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il Tribun ale federale pronuncia: L'appellazione principale dei convenuti e respinta ammessa invece l'adesiva degli attori neI senso che agli attori vit-n accordato l'interesse deI 5 % apartire dal 28 gennaio 1913 sul somme loro dovute a mente della querelata, sentenza, la quale viene deI resto confermata su tutti gli altri punti. 60. 'Urteil der I. Zivilabtellung vom 3. Juli 1915 i. S. Dr.lIaass, Beklagter, gegen Leopold Wyler, Kläger. Rechtsverhältnis zwischen Anwnlt und Klient ist regelmässig das des zivilrechtlichen Auftrages. Befugnis der K an ton e, es zu regeln, soweit die In te- ressen der Rechtspfl ege in Betracht kommen, nament- lich betreffend die H 0 n 0 r i er u n g des Anwaltes. Begriff der An w al ts t ä ti gk ei t; Verhältnis zur Tätigkeit des M ä k I e r s bei der aussergerichtlichen Geltendmachung bestrittener Ansprüche. -Kantonales Verbot des pa c- tu m d e q u 0 tal it i s. Die ftechtsfolgen der Ucbertre- tung kantonaler Verbotsgesetze richten sich grundsätzlich nach Art. 20 0 R. -Rückforderung nach Ar t. 63 0 R der vom Klienten indebite bezahlten quota litis. Frage, ob Art. 66 0 R entgegenstehe. A. -Der Ehefrau des Beklagten Dr. Haass-Sterchi, Frieda Sterchi, waren während ihrer Minderjährigkeit zwei Erbschaften angefallen: im Jahre 1901 die ihrer Tante ElisabethSeiler-Sterchi zu '/6 und im Jahre 1904 die des Rudolf Sterchi zu 1/
. Nach Anfall der ersten bestellte die Vormundschaftsbehörde der Frieda Sterchi einen Vogt in der Person des Wilhelm Stoll-Sttrchi. Die bei- den Erbschaftsmassen verwaltete ein Miterbe, Gustav Reber-Sterchi, Handelsmann in Interlaken. Am 4. August 1908 verheiratete sich Frieda Sterchi mit dem Beklagten. Dieser drang auf Teilung der Erbschaften, begegnete-
aber bedeutenden Schwierigkeiten, indem der Erbschafts- verwalter Reber dazu nicht Hand bieten wollte und der frühere Vogt mit der Rechnungsabiegung säumte. Mit der Wahrung seiner und seiner Ehefrau Interessen be- traute der Beklagte zunächst Fürsprecher Lohnerund dann Fürsprecher Scheurer, und nachdem beide infolge ihrer Wabl in den Regierungsrat ihr Mandat nicht mehr erfüllen konnten, den heutigen Kläger, Fürsprecher WyJer in Bem. Nach verschiedenen Verhandlungen er- strebte man eine Erledigung der Angelegenheit durch Verkauf der Erbschaftsansprüche des Beklagten und seiner Ehefrau an den Miterben Reber. Es fanden mehr- fach Erörterungen hierüber statt. Nachdem dann abnr Reber die von ihm verlangte Offerte nicht innert Frist gestellt hatte, drohte der Kläger am 19. September 1910 mit einem Prozesse. Reber antwortete durch seinen An- walt mit einem Auskaufsangebot von 300,000 Fr., das nicht angenommen wurde. Bei dieser Gelegenheit machte auch der Kläger dem Beklagten eine Offerte und zwar von 301,000 Fr. und es wurde zwischen ihnen sogar ein Kaufvertrag über den Erbteil abgeschlossen. Die Parteien machten aber diesen Vertrag wieder rück- gängig und es schlug nach weitem Verhandlungen der Beklagte dem Kläger mit Brief vom 28. September 1910 vor, ihm, wenn ein Prozess gegen Reber vermieden würde, für Vermittlung des mit diesem abzuschliessenden Auskaufes
/'11 % Provision von dem 340,000 Fr. über- steigenden Betrage der Auskaufssumme zu bezahlen, also z. B. bei einer Auskaufssumme von 400,000 Fr. eine Provision von 20,000 Fr. Der Kläger scheint diesen Vor- schlag nicht angenommen zu haben. Am 7. Oktober machte ihm nämJich der Beklagte einen andern, wonach dem Kläger bei einer Auskaufssumme von 330,000 Fr. 20,000 Fr. zukommen sollten, bei einer 340,000 Fr. über- steigenden Auskaufssumme die Hälfte des 300,000 Fr. übersteigenden Betrages, ebenso bei einer Auskaufs- summe unter 330,000 Fr., letzteres falls der Beklagte