BGE 41 I 328
BGE 41 I 328Bge11.06.1915Originalquelle öffnen →
328 Staatsrecht. solches Verhältnis des Mündels zu dem betreffenden Orte beziehe, das für eine handlungsfähige Person einCiL Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ZGB begründen würde. Da dies nach dem Gesagten hier angesichts der Er- klärungen der Vormundschaftsbehörde Wahlern vom Juni und August 1911 nicht zutrifft, muss das Be- gehren des 'Waisenamtes Seen um Uebertragung der Vormundschaft daher mit dem bernischen Regierungs- rat als unbegründet angesehen und abgewiesen werden. Ob Rosina Jenni selbst die Absicht gehabt habe und noch habe, dauernd in Seen zu bleiben, ist unerheblich. weil es für die Frage, ob die Voraussetzungen eines Wohnsitzwechsels im Sinne von Art. 377 ZGB vorliegen. nicht auf den Willen des Bevormundeten, sondern auf denjenigen der Vormundschaftsbehörde ankommt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt Der Rekurs wird abgewiesen. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 47. Sentenza 1 ottobre 1915 nella causa G. Una rogatoria per assunzione di teste richiesta da uno stato ehe ha aderito aHa convenzione delI' Aja 17 luglio 1905 e da eseguirsi anche quando Ia legislazione dello stato richiesto non ammette d'ufficio il teste. -Art. 11 eif. 3 di detta con- venzione. _'1. -L'art. 321 deI codice di procedura civile austriaco dispone che un teste p u 6 rifiutarsi a rispondere qualora le risposte possono tornare di disdoro a lui, al conjuge od Staatsverträge. No 47. 32iJ ai figli 0 puo esporre queste persone ad un procedimento penale od ad un danno patrimoniale. L'art. 203 PC tici- nese dichiara ehe non {) 0 S S 0 n 0 esser sentiti come testi : a) 11 fidanzato 0 conjuge di una parte, ancorche di- vorziato. b) Gli ascelldenti 0 discendenti legitimi, adottivi e na- 1 urali di una delle parti .... eccettoche nelle questioni di stato, separazione 0 divorzio .... NeUa causa intentata dal prof. Hans G. in Graz in nome deI figlio tutelato Otto G. contro la bambina Eva Verena G. in contestazione di legittimitä, il Tribunale di Graz, COIl rogaloria 23 maggio 1914, invitava il Pretore di Locarno ad assumere come teste Frieda G. nata Sch. moglie di Otto G., sulla seguente domanda: {i Se e quando la teste ebbe relazioni carnali col pro- » prio marito nel periodo di tempo intrcedente fra il 1-1. » novembre 1913 ed il 14 marzo 1914 >. :\ell'udienza deI 23 giugno 1914 davanti il Pretore di Locarno, Ia teste, <.topo aver dichiarato di lIon valersi deI diritto di non ris- pondere concessole dal citato art. 321 PCA, rispose di esser stata neU' epoca critica col marito in diverse localita ehe precisava : ma poi, interpelIata dal pretore se in quel- le occasioni essa a,"esse avuto relazioni carnali col marito, <liede Ia seguente risposta: « Ho avuto rappocti molto illtimi COll mio marito.» InterpeUata nuovamente se colla frase « rapporti molto intimi» essa intendeva alludere a rapporti carnali, dichiaro di non voler rispondere oe si ri- fiuto di dare ulteriori spiegazioni suna natura di quei rapporti. Il Tribunale di Graz, cui la rogatoria fu trasmessa, non ne rimase soddisfatto e COll ufficio 11 luglio 1914 invitava il Pretore di Locarno a riassumere in esame Ja teste G. osservando ehe essa doveva rispondere in modo preciso aHa domanda fattale oppure dichiarare quali mo- tivi dell'art. 321 PCA essa invocava per declinare la ris- posta. La rogatoria aggiungeva ehe qualm a Ia teste G.
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Staatsrecht.
si rifiutasse nuovamente a rispondere senza indiearne iJ.
motivo, essa dovesse V'enir sottoposta ai mezzi coercitivi
previsti dalla legislazione ticinese contro
i testi reni-
tenti.
Nella nuova udienza pretoriale 17
ottobre 1914 i}'Pre-
tore avvisava anzitutto nuovamente la teste ehe poteva
rifiutarsi a rispondere per uno dei motivi menzionati
dall'art. 321 PCA eie sottopose nuovamente la domanda
succitata. A questo
punto il rappresentante della eon-
venuta bambina Eva G. sollevo un incidente eon eui
chiedeva .
ee il Pretore non desse eorso· alla rogatoria,
ostandoVl I
art. 203 PCT. Essendosi l'avv
o
•
della parte
Hans G. opposto per motivi di ordine e di merito, il
pretore deeideva ehe
la rogatoria dovesse avere libero
corso ed allora
Frieda G. ehiedeva ehe la sua escussione
fos scpesa fin aHa decisione dei Tribunale di Appello
cd, m VIa subordmata, ehe 1e sue deposizioni fossero rac-
co1te in busta suggellata eome all'art. 207 PCT. II Pre-
tore respinse la domanda prineipale, aecolse la subordi-
nata e, riproposta la domanda di cui sopra alla teste,
qusta llo ammise l'appellazione e dichiara quindi inese-
gwbIle nel Cantone Ticino la rogatoria partendo dal con-
cetto ehe I'art. 203 PCT ostasse aHa sua esecuzione.
Quando
un disposto legale dello stato richiesto vieta in
modo assoluto al giudice -eome fa
l' art. 203 PCT -di
assumere
in esame un determinato teste, la rogatoria non
puo aver luogo: non si puo obbligare 10 Stato riehiesto
a sacrifieare gli interessi ideali insiti nel suo organismo
Staatsverträge. N° 47.
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giuridico interno al beneplacito dello Stato estero. L' art.
203 PCT fu dettato per considerazioni di ordine pubblieo :
esso vieta d' u f f i ci 0 l'assunzione di eerti testi. La
sua violazione costituirebbe quin4i una violazione delle
basi su eui poggia
l' ordine interno dello Stato « si da eom-
prometterne la sua soV'ranita l) : si andrebbe eos! oltre gli
obblighi ehe la Convenzione dell'Aja 171uglio 1905 rela-
tiva aHa proeedura civile (cui ha aderito tanto la Sviz-
zera ehe I'Austria) impone agli
stati eontraenti, perehe.
a mente dell'art. 11 eif. 3 di quella convenzione, 10 Stato
richiestoichiaro finalmente di non voler rispondere per-
ehe la
nsposta avrebbe potuto intaecare il suo onore.
In questo stato gli atti furono deferiti al Tribunale di
Appello (Camera CiviIe) presso
il quale il rappresentante
della .bambina
Eva G. aveva impugnato il deereto
pretonale 17 ottobre 1914 ehe dava seguito alla ro-
gatoria.
B. -Con senLenza 21 novembre 1914 il Tribunale di
Apha i. diritto di rieusare l'eseeuzione della roga-
toria quando esso la giudichi di natura tale «da portar
pregiudizio alla sua sovranita 1).
C. -Contro questa sentenza il Dottore Hans G.,
agendo
in nome del figlio Otto, ha interposto rcrso ~
diritto pubblico presso il Tribunale federale per dllllego dl
giustizia (art. 4 CF) e violazione della Convenzione del-
I' Aja preeitata.
Considerando in diritto:
1.1-.... (competenza dellTribual f.edere).. ., .
2. -.... (eoncerne il gravame dl duuego dl glUstlzla).
3. -Nel merito la questione da decidersi ;puö esser
posta in questi termini : esistono nella fattispecie gli es-
tremi di uno dei (;asi ehe a mente delI'art. 11:'della ctlll-
venzione autorizzano 10 Stato riehiesto a ficusare l'eSeCl.l-
zione della eommissione rogatoria ? Trattalldosi delI'illter-
pretazione di
un trattato internazionale la cognizione deI
Tribunale federale
in questa questione e affatto libera e
indipendente dalla nozione deI diniego di giustizia
per
atto arbitrario : in altri termini, bastera ehe il giudice fe-
derale non eondivida l'opinione deI giudiee eantonale sul-
l'interpretazione delle eccezioni previste dall'art.
11 e non
oceorrera, a diehiarare
il rieorso fondato'che esso ravveda
neUa denunziata decisione un atto arbitrario 0 diniego di
giustizia.
332 Staatsrecht.
Ci<'> premesso si osserva : l'istanza eantonale ha rieo-
nosciuto applicabile
l'art. 11 eif. 3 della convenzione
essenzialmente
per il motivo ehe in rignardo al sistema
adottato dal legislatore cantonale l'assunzione a testi-
mone deI conjuge di una delle parti (dunque nel easo
in esame deHa
Frieda G.) significherebbe violazione della
sovranitä eantonale (vedi art, 11 eil. 3 deHa conven-
zione). Questa tesi non
regae. Come Meili e Mamelok (das
internationale Privat-und Zivilprozessrecht auf Grund
der Haager Konventioll, pag. 328 und 335) rettamente
osservano, Ia eonvenzione internazionale ha eonsiderevol-
mente protratti i limiti enlro i quali gli Stab erano sino
aHora
telluti a prestarsi vicendevole ajulo nell'amministra-
zione rlellagiustizia.
Essa ha inleso diminuire i motivi di
(i ordine pubblico » per i quali gli Stati eredevano poter
ricusare il loro ausilio. Infatti. a norma deHa convenzionc,
non basta invoeare semplieemente la pertnrbazione ehe
a
mente deno Stato riehiesto J' eseeuzioue della rogatoria
potrebbe per avventura eausare all'ordine pubblieo: bi-
sogna ehe
ratto da eseguirsi sia tale da « portal' pregiudizio
aBa
sun sieurezza od aHa sua sovranitä ». Ora i motivi
iuvoeati
dall'autoritä cantonale varranno forse a dimo-
strare ehe l'escussione della Frieda G. e contraria
all'ordine pubblieo ticinese, inquantoehe viola Ull pre-
ei so disposto di diritto procedurale da applicarsi
fl'ufficio (art. 203) : ma essi !'ono affatto insuffieienti a
provare ehe raUo richiesto eomprometterebbe addirit-
tura la sovranitä deHo Stato 0 eome si esprime quel giu-
dice
{< seuote Ie basi sn cui poggia l' ordinamento interno l)
deI Cantone TicillO. Questa illazione non sta certamente
ill rapporto adeguato coll'indole e l'importanza dei prill-
cipi giuridici
interni ehe si troverebbero lesi dall'esecu-
zione della rogatoria. Si
tratta, al postutto, deH' obbligo
legale a eontribuire colla testimonial1za
all'accertamento
di Ul1 fatto contestato in una causa quando questa test i-
mOllianza pun entrare in conflitto colle affezioni e col-
•
Staatsverträge. N° 47.
}'interesse deI teste: questione questa diversamen,te
sciolta· nelle diverse legislazioni.
Le moderne legIs-
lazioni sono intese a far prevalere in questo eOll~
mtto la ricerca deI fatto e le esigenze procedurah
agli interessi ed alle affezioni dei singli: (almeno
per quanto COlleerne le questioni sse ten-
dono ad ammettere sempre piü 1a testJmOlllanza deI
conjuge in cause in eui raltro eOlljuge e implicto: eosi
non solamente
la legislazioue tedesea ed austnaea ma
diverse leggi eantonali e la legge italiani sttO). ?ll sembra
quindi ammissibile ehe la determll1aZlne lU 0 meno
larga delle persolle escluse dalla testlmolllaJ.1z,a dossa
comecchessia mettere a repentaglio Ia sovramta na non
lede ne piil ne meno la sovl'anitä deHo Stato dl quando
il giudice deve applicare (in. forza anehl uno
Stato. Ne si comprende q II ale dei diritti sovram deHo
Stato l'ammissione di una rogatoria eome la plesente
possa eompromettere. L'esecuzione deHa rogatlle sole 1l00:me
dei diritto internaziollale pnvato senza Il vmeolo speClale
cli UHa convenzione interuaziouale) dei disp?sti strn.ier,
cli diritto privato di preferenza ai precettl del dmtto
privato nazionaie. E in quanto nella prsellte C011-
testazione si avrebbe potuto 0 dovuto aver rIgual'do all,a
protezione personale deHa leste Frieda G., solo la POSI-
zione ehe e s s a ha assunto neUa vertenza avrebbe
dovuto essere deeisiva. Ora ia teste medesima 1l0 si
e. mai opposta all'eseeuzione deHa rogatoria. ella prIma
udienza essa si e anzi diehiarata pronta a l'lspondere e
nella
seconda si prevalse H Ilalmente deI diritto a lei nu 0 ~
v a m e 11 t e concesso di non rispondere, ma non ha mal
domandato ehe la rogatoria nOll venisse eseguita.
-1, -Da queste considerazioni risulta ehe Ia sentenza
impugnata e contraria aHa eonvenzione dll' Aja : qes.a
sentenza deve quindi venir annullata ed ~l Pretore m\ 1-
tato a trasmettere alt' autorita requirente 11 verbale den.a
seconda udienza (17
ott. 1914) nella quale Ia teste dl-
334 Staatsrecht. chiaro di rifiutarsi a rispondere: con ehe la rogatoria e definitivamente evasa. 11 Tribunale federale pro nuncia : n ricorso e ammesso. 48. Orteil vom 22. Oktober 1915 i. S. Billinger-Buh gegen Billlnger und Obergerioht Soha.ft'hausen. Zuständigkeit des S t a a t s gerichtshofs, gemäss Art. 1 8 2 Ab s. 2 0 G, zur Beu.rteilung von Staatsvertragsbesthll- mungen, die materielles Zivilrecht undZivilprozessrecht zugleich enthalten. -Ger ich t s s t a n d der Erbschafts- streitigkeiten nach Art. 6 Abs. 2 des schweizerisch-badischen Staatsvertrages vom 6. Dezember 1856 : Bestimmung des Ortes, wo der Nachlass beweglichen Vermögens ~ liegt -. A. -Am 3. Januar 1912 verstarb an seinem Wohn- ort Schaffhausen der in ArIen (Grossherzogtum Baden) heimatberechtigte Baumeister Ernst Billinger unter Hin- terlassung von Liegenschaftsbesitz im Kanton SchaU- hausen und beweglichem Vermögen, worunter ein Spar- buch der Bezirkssparkasse Singen (GrossherzogtumBaden) . mit 1726 Mk. 20 Pfg. Über diese Verlassenschaft entstand zwischen der Witwe und den' verwandschaftIichen Intes- taterben des Verstorbenen Streit, indem die erstere (die Rekurrentin) gestützt auf das Recht des Deutschen Reiches die Verlassenschaft ganz für sich beanspruchte, während die letzteren (die Rekursbeklagten) das schweizerische Recht als massgebend bezeichneten. wonach sie in Kon- kurrenz mit jener zur Hälfte darauf Anspruch hätten. Gegenüber der auf dieses schweizerische Recht ab- stellenden Teilungsverfügung der Waisenbehörde VOll Schafihausen erhob die Witwe in Schaffhausen gericht- liche Klage mit dem Begehren um Zuweisung des ge- Staatsverträge. N° 48. 335 samten Nachlasses an sie als Alleinerbin. Sie berief sich zur Begründung ihres Standpunktes, dass der Erbfall dem deutschen Rechte unterstehe, auf Art. 6 des Staatsvertrages zwischen der Schweizerischen Eidgenos- senschaft und dem Grossherzogtum Baden betreffend die gegenseitigen Bedingungen über Freizügigkeit und wei- tere nachbarliche Verhältnisse, vom 6. Dezember 1856, ,vorin bestimmt ist : « Sollte unter denjenigen, welche auf die gleiche Ver- » lassen schaft Anspruch machen. über die Erbsberechti" » gung Streit entstehen, so wird nach den Gesetzen und
} durch die Gerichte desjenigen Landes entschieden wer- » den, in welchem das Eigentum sich befindet. «( Liegt der Nachlass in beiden Staaten, so sind die » Behörden desjenigen Staates kompetent, dem der Erb- » lasser bürgerrechtlich angehört.. .. » Die Argumentation der Klage geht dahin, es treUe vorliegend die letzterwähnte Bestimmung des Abs. 2 VOll Art. 6 zu, weil das zur Erbschaft gehörende Guthaben bei der Bezirkssparkasse Singen als ein in Singen gele- genes Vermögensstück zu betrachten sei, da es eine Hol- schuld darstelle und bei Forderungen der Erfüllungsort als der Ort gelten müsse, wo die Forderung «liege >i. Mit Urteil vom 11. Juni 1915 wies das Obergericht des Kantons Schaffhausen in Bestätigung des erstinstanz- lichen Entscheides des Bezirksgerichts Schafihausen die K1age ab. Es verwarf zwar den Einwand der beklagten Intestaterben, dass die angerufene Staatsvertragsbestim- mung nicht mehr zu Recht bestehe, trat jedoch der Ar- gumentation der Klägerin mit der Erwägung entgegen, im Sinne jener Bestimmung müsse das Mobiliarver- mögen als einheitlich am letzten Wohnsitze des Erblas- sers liegend angesehen werden. B. -Gegen dieses Urteil des Obergerichts hat Witwe Billinger-Ruh unter Berufung auf Art. 182Abs. 2 OG recht- zeitig den staatsrechtlichen Rekurs an das Bundesgericht ergriffen und beantragt, das Urteil sei aufzuheben und
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