Art. 11 federal extradition law of 22 January 1892; Art. 2 cif. 8 extradition treaty; extradition and fiscal offenses; distinction between fiscal contravention and common offense. The extradition judge does not examine guilt or factual contestation. A narrowly defined customs offense based solely on an objective discrepancy between declaration and goods is a fiscal offense excluded from extradition. By contrast, fraud, corruption of officials, and forgery remain extraditable common offenses when the requested person, though not a public official, uses customs mechanisms and officials as instruments. Complicity or instigation does not alter the legal nature of the principal offense for extradition purposes; questions of mitigating punishment under the foreign criminal law are reserved to the foreign criminal court.
Wahrscheinlichkeit bestehe, so handelt es sich dabei .offenbar um ein praktisch unvermeidliches, gewissermas- .sen natürlich gegebenes Risiko, das als solches vom Nach- bar im streitigen staatsrechtlichen Verhältnis (analog den nicht übermässigen nachbarlichen Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB) von Rechtswegen in Kauf genommen werden muss .. Demnach ist in der Tat die Ursache des Schiessverbotes im Urteil vom
luglio 1872 al trattato di estra- dizione; trattato Art. 2, cU. 8. A. -Con domanda deI 29 gemaio 1915 la R. Legazione d'Italia in Berna richiedeva l'estradizione di Rapallo Et- tore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizio- niere, ehe, riparato in Isvizzera, era stato arrestato in Loearno il giorno 8 gennaio 1915. L'estradizione vien domandata: a) Per il delitto previsto dall'art. 413 eü. 2 deI codice penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato di cattura, in diversi casi, dal dicembre 1912 al dicembre 1913, di correita con diversi impiegati doganali, con raggiri ed artifici, indotto l' amministrazione doganale di Genova in eff()re facendo figura re in n° 28 dichiarazioni e bollette di esportazione diverse merci, mentre tale merce non esisteva in esportazione, onde ottenere Ia restituzione dei diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all' entrata di detta merce, procurandosi cosi l'ingiusto profitto dei diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oitre lire diecimila.
b) DeI delitto di ehe all'art. 275 e 276 c. p. i., per avere .. sempre di corrnita eon altri, formato in tutto false le dichiarazioni e bollette di esportazione summenzionate. c) DeI delitto dell'art. 173 e. p. L, per avere a diverse riprese indotto i pubbliei uffieiali di dogana Costa, An- ghessa e Chiti a eommettere il delitto previsto dagli art. 171 e 172 ibidem. d) DeHa eontravvenzione di eui all'art. 83 deHa legge doganale italiana 26 gennaio 1890, per essersi nelle sud- dette cireostanze verificate differenze fra le diehiarazioni e la meree di esportaziolle preselltate per ottenere Ia re- stituzione dei diritti pagati per le materie prime. B. -Con istanza 6 febbraio 19151'estradando si oppone all'estradizione. Esso eontesta di aver commesso i delitti addebitatigli e sostiene poi, snbordinatamente, ehe pure ammettendo l' esposizione dei fatti riferiti nel mandato di eattura, essi non potrebbero eostituire se non uua vio- Iazioue deHa Iegge doganaIe, duuque un reato di semplice eontrabbando, per il quale l'estradizione non e eonseutita. C. -Il rapporto deI proeuratore pubblieo federale pro- pone di negare l'estradizione per il reato di violazione deHa Iegge doganale e per il titolo di truffa : quello, poiehe escluso a mente delI' art. 11 della legge federale deI 22 gen- naio 1892 e dal trattato di estradizione italo-svizzero . questo, perehe i raggiri ed artiftei imputati al Rapallo nOl eostituirebbero, a modo di vedere deHa proeura federale, un delitto per se staute, diverso dal reato doganaIe, ma solamente un mezzo per eompiere questa eontravvenzione. Considerando in diritto:
142 Staatsrecht. cattura e le spiegazioni supplementari che in proposito diede a questo giudice con ufficio deI 2 marzo 1915 il giudice istruttore di Genova. Dal prima di questi atti sembrerebbe risultare ehe il danneggiato fosse 10 Stato, mentre il complemento di informazione pretende che truf- fate siano le ditte di spedizione. Comunque, chi sia il danneggiato. non e elemento essenziale e caratteristico a definire !'indole dei crimini in esame. Sta di fatto che Rapallo non e agente 0 funzionario fiscale 0 doganale ; ehe esso, personalmente e nel proprio interesse, nuHa aveva da ehe fare colla dogana, non aveva da deporre ne da ritirare tasse qualsiasi preventivamente deposte : ne segue che, se l'ipotesi delI' autorita riehiedente e eonforme aHa veritä. e se i fatti ehe essa assevera possono essergli addebitati, Rapallo si servi delle istituzioni doganali e dei funzionari doganali come di un semplice mezzo a com- mettere una truffa, Ia quale, in suo coufronto, non puö essere se non un reato di natura eomune (vedi sentenza di questa Corte sull'estradizione Bauer-Moser-Germania. RU 39 I p. 113). 3. - Resta da esaminare se, prescindendo dalla eon- travvenzione doganale, l'estradizione deve essere eoncessa per i singoli reati per i quali essa viene domandata. a) n delitto di truffa e previsto dall'art. 413 c. p. i. ed e delitto che da luogo ad estradizione conformemente alla diehiarazione ra la Svizzera e l' Italia deI 30 marzo 1909 (vedi Foglio Ufficiale svizzero Vol. 25 nuova serie p. 357). Il pregiudizio eausato viene indicato nel mandato di cattura con franchi 10,000 : esso e dunque da conside- rarsi superiore al limite stabilito da detta dichiarazione, cif. 7. n delitto di truffa e pure previsto dalla legge penale deI paese richiesto deHa estradizione, e eioe dal codice penale deI Cantone Ticino Art. 384 e 385 (sotto il norne di frode ). b) Il reato di ehe all'art. 173 c. p. i. (corruzione di pub- blico funzionario), che si riscontra negli art. 118 e seg. c. p. ticinese, e pure passibile di estradizione (vedi aggiunta Auslieferung. N° 19.
deI 1 0 luglio 1872 al trattato di estradizione italo-svizzero).
(art. 2
eif. 8). Invero, i disposti degni art. 275 e 276 deI
eodiee penale italiano contemplano Il solo caso deI falso
commesso
da parte di un pubblico funzionario, mentre
Rapallo non riveste questa qualita. Ma esso ene impu-
tato di correitä. nel delitto di falso : il reato da 1m commesso
eome correo (complice, istigatore),
rivestirala stessa indole
giuridiea di quello di cui si resero colpevoli gli esecutori
diretti e principali (funzionari pubblici), che, con il suo
ajuto 0 a sua istigazione, commisero il delitto. La que-
stione di sapere
se Ie qualita inerenti alIa persona delI' estra-
dando dovranno condurre
ad uua diminuzionedi pena in
suo confronto (art. 65
c. p. L) concerne il solo giudice
penale italiano, che
giudicnera deHa c?Ipevnlnzz delI 'in:-
putato e dovra applieargli la pena : I autonta dl estradl-
zione non
ha da conoscerne.
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'opposizione dell'estradando e respinta e l'estradi-
zione di
Ettore Rapallo e consentita con Ia riserva ehe
esso non sia oggetto di proeedimento
ne passibile di pena
per la contravvenzione fiseale a lni imputata a ente del-
rart. 83 deHa legge doganale itahana 26 gennruo 1890.
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