BGE 41 I 110
BGE 41 I 110Bge31.12.1913Originalquelle öffnen →
110 Staatsrecht. im Sinne der letzteren Vorschrift und damit auch die Fä- higkeit, einen eigenen Wohnsitz zu begründen, seit dem Wegfall des frühereu Scheidungsprozesses nicht mehr zu- stand. Ist dem so, so muss sie aber die Scheidungsklage nach Art. 1441. c. in Lugano anheben, weil in diesem Falle der Wohnsitz des Ehemanns auch als der ihre gilt. Es braucht daher auf die weitere Frage, ob die sons- tigen Voraussetzungen für die Begründung eines W ohn- sitzes in Zürich nach Massgabe von Art. 23 ZGB -Auf- enthalt mit der Absicht dauernden Verbleibens (vgl. dazu EGGER zu Art. 25 Nr. 2 litt. d letzter Absatz) -gegeben wären, nicht eingetreten zu werden. Demnach hat das Bundesgericht e_r k a n nt : Der Rekurs wird gutgeheissen und es werden dem- gemäss die zürcherischen Gerichte als zu Behandlung der vorliegenden Ehescheidungsklage unzuständig erklärt. 16. Sentenza 18 ma.rzo 1915. Causa Balestra.-Binda contro De Agostini. Negata esecuzione di sentenze estere prolate in confronto di cittadini svizzeri aventi il loro domiciUo in Isvizzera. - Facolta deI giudice di exequatur di controllare I'esistenza dei requisiti dell'art. 59 CF e l'invocazione di eventuali contratti di revoca di foro. -Competenza deI Tribunale federale per esaminare simili ricorsi. A. -Con istanza 16 giugno 1914 Ia Ditta Balestra- Binda chiedeva aHa Camera civile di Appello deI Can- tone Ticino ehe venisse aceordata forza eseeutiva nel Ticino ad una sentenza 26 febbraio-5 marzo 1914 deI Tribunale civile epenale di Milano, colla quale l'impie- gato deHa Ditta istante e suo rappresentante per il Sud dell' America, De Agostini Augusto, era stato rico- Gerichtsstand. N° 16. 111 noseiuto debitore e condannato a pagare a Balestra la somma di lire 3220.29, oltre gli interessi e let spese, somma dipendente da liquidazione di conti. Davanti il Tribunale di Milano il eonvenuto aveva opposto, oltre all'impugnativa deI credito, l'eecezione di incompetenza deI giudice adito, afiermando di avere il proprio domi- cilio in Bellinzona e di non poter quindi essere conve- nuto davanti il giudiee italiano. n Tribunale civile di Milano respingeva tale eecezione faeendo capo, prima al disposto dell'art. 105 della Proc. eiv. it., il quale sta- bilisce che «Lo straniero ehe non ha residenza nel regno pub » essere eonvenuto davanti le autorita giudiziarie del » regno, aneorehe non vi si trovi : )} 1°. )} 20 Se si tratti di obbligazioni, ehe abbiano ongme » da eontratti 0 fatti seguiti nel regno, 0 che debbano » avere eseeuzione nel regno », ed invoeando in seeondo luogo una clausola di eompe- tenza eonvenzionale eontenuta nel contratto di rappre- sentanza, conehiuso a suo tempo fra la Ditta Balestra- Binda ed il proprio impiegato. A proposito di questo contratto (ehe non figura in atti) il Tribunale di Milano aggiungeva, essere vero bens! ehe 10 stesso era stato revocato eon stipulazione sueeessiva eonchiusa a Cara- cos, ma ehe eio nondimeno la clausola di competenza continuava a spiegare i suoi effetti ai fini della liquida- zione delle reciproche partite di dare ed avere, ne aveva quindi cessato di determinare la competenza deI giudiee italiano. Chiamata a statuire sulla domanda di exequatur, la Camera eivile deI Tribunale di Appello deI Ticino si rifiutava di aeeordare al giudizio forza eseeutiva ed invoeava in favore di questa sua tesi gli argomenti seguenti: Vart. 59 CF garantisce al debitore solvibile, avente domicilio stabile in Isvizzera, il diritto di essere conve-
112 Staatsrecht. nuto per pretese personali davanti il giudice dei Iuogo deI suo domicili9. üra, la materialita deI domieilio De Agostini in Bellinzona e rieonosciuta implicitamente tanto dalla sentenza deI Tribunale di Milan 0, quanto dalla. Ditta Balestra nella propria domanda di exe- quatur. Fuori di discussione e pure la solvabilita del debitore ed il fatto ehe trattasi in concreto di pretese personali. In virtu di questa garanzia costituzionale non puö quindi venir diehiarata eseeutiva la sentenza deI Tri- bunale di Milano, ostandovi il disposto dell'art. 528, al. 1°, C P eiv. tie., per ragione di rieonoseiuta incompe- tenza deI giudice estero ehe ha pronunciato. La deci- sione eontraria deI giudiee di Milano non vineoia questa Corte. I1 Tribunale di .Milano si e pronunciato eompe- tente basandosi sui disposti degli art. 105 e 107 della Proe. eiv. it., in forza dei quali 10 straniero, aneorehe non residente nel regno, puö essere ivi eonvenuto quando trattasi di obbligazioni, ehe abbiano origine da contratti 0 fatti seguiti nel regno. Ma questa deeisione non puö essere rieonosciuta efficaee nel Cantone, perehe i disposti d~lla legge proc. ital., sui quali si appoggia, so no in urto coll'imperante art; 59 deI nostro diritto eost. fed. Il giudiee italiano sLe diehiarato inoltre eom- petente per effetto di una pretesa clausola eontrattuale stipulata fra le parti col eontratto di rappresentanza 21 febbraio 1911, ehe avrebbe stabilito fra le parti il foro convenzionale nel regno. Ma Ia sentenza in que- stione aeeenna essa stessa al fatto della revoea di tale eontratto in seguito a stipulazione posteriore di Caraeos dei 5 marzo 1912 e quantunque non attribuisea a tale revoca un effetto risolutivo per la questione di foro, pure, dovendo questa Corte pronunciare· un giudizio di delibazione sugli .atti, sarebbe stato obbligo deIl'istante di produrre tutti quei documenti ehe comprovassero r esistenza fra le parti di una convenzione di deroga di ioro,per mettere il giudiee in istato di pronuneiarsi Gerichtsstand. N° 16. 113 sulla domanda di exequatur. In difetto di questi eIe..; menti, non puö ritenersi ehe il De Agostini· abbia fatto rinuneia al foro di domieilio, garantitogli dall'art. 59, e non puö di conseguenza la sentenza prodotta riguar- darsi eome corrispondente al requisito dell'art. 528, al. 1°, C. P. civ. tie. B. -E eontto questa decisione, in data 26 giugno 1914, intimata alle parti il 19 gennaio 1915, ehe la Ditta Balestra ricorre attualmente, eon rieorso di diritto pubblieo, al Tribunale federale. Essa afferina : Non essere esatto ehe il De Agostini il quale, come i com- ponenti della Ditta Balestra, e eittadino ticinese, avesse il suo domicilio effettivo a Bellinzona. Quivi egli non era ehe residente, ma all'apertura della causa il suo domicilio e quello della famiglia era a Milano. Ciö risulta dalla sentenza deI Tribunale di Milano e da questa sen- tenza risulta pure ehe il De Agostini e tutt'altro ehe persona solvibile. In ogni caso questi due fatti avrebbero dovuto essere provati dall'eccipiente per poter far capo aHa garanzia di cui all'art. 59 CF. Checche ne sia, il Tribunale di Milano aver ritenuto la propria competenza anehe perehe a Milano era, i1 foro convenzionale flssato dalle parti. Ora, l' art. 59 CF non e invocabile quando le parti hanno fissato un foro speciale per liquidare giudi- ziahnente i loro rapporti commerciali; anzi e molto discutibile se rart. 59 possa essere invocato nei rapporti commerciali dipendenti da operazioni compiute e da liquidare in uno Stato estero. Il giudizio quereiato sopprime il foro eontratluale col dire ehe non furono prodotti gli atti relativi a tale stipulazione, i1 giudice di delibazione avendo il diritto di eontrollare i fatti e le deduzioni stabilite dal giudice estero per giustificare la propria competenza. Ma questa motivazione non e ·consona ne alla dottrina ne alla legge. La dottrina e la giurisprudenza insegnano ehe il giudice di delibazione non puö entrare nella disamiua deI merito della sentenza, ne controllare i documenti ed i mezzi di prova ehe ser- AS 41 I -1915 8
114 _ Staatsrecht. virono per formare il convineimento deI giudiee estero. ma-deve puramente rilevare dalle emergenze della sen- tenza, se si riscontrano gli estremi di cui aU'art. 528_ C. P. eiv. tie. La sentenza diehiarava in fatto ehe era stato _ deposto un contratto ehe portava un domieilio eonvenzionale. Ora questo fatto e vineolante, ne pub: essere diseusso dal giudiee di delibazione. L'art. 529 PC seonfessa la pretesa iseritta nel giudizio querelato, poiehe stabilisee ehe il petente deve solo produrre: la sentenza e la diehiarazione ehe questa e eresciuta in eosa giudi- eata, non gli altri atti dell'inearto. Stabilito un domi- eilio eonvenzionale, non puö il De Agostini far eapo all'art. 59 CF ed in base all'art. 528 PC la domanda di exequatur non poteva quindi essere rifiutata. La Ditta rieorrente eonehiude -di eonseguenza aHa riforma in questo sense della deeisione querelata, eventualmente al rinvio degli atti per nuovo giudizio aHa Camera eivile di Appello deI Ticino, eolla eondanna del- I' Agostini neUe spese. C. -Rispondendo, il De Agostini eonehiude al rigetto deI ricorso. Considerando-in diritto: 1 0 -La rieorrente non eontesta ed a ragione, ehe pet giudiee svizzero la questione di eompetenza 0 di foro dovesse essere esaminata. a stregua deI disposto del- l'art. 59 CF. L'argomento primo sul quale si fonda il rieorso e anzi quello di una falsa applieazione dei di- sposto saneito in questo articolo. E eiö per piu motivi : a) per maneanza di un domieilio effeLtivo in Isvizzera deI debitore; b) per non provata, anzi dubbia solvibi- lita deI medesimo; c) per eOllstatata deroga al foro di domieilio mediante clausola inserita nel eontratto fra le parti 21 febbraio 1911. Ora e pratiea e giulisprudenza eostante di questa Corte ehe rart. 59 CF eOlltenga solo una garanzia in favore deI debitore e non possa di con- seguenza essere invocato dal eredHore in un rieorso a Gerichtsstand. No 16. 115 questa Corte. Ma indipendentemente da ClO, I titoli invoeati dalla rieorrente sono anche infondati. Ne l'in- solvibilita, ne il domieilio dei debitore in Milano risultano dalla sentenza prodotta 0 dagli atti delI'inearto. La solvibilita deve essere presunta fino a prova eontraria, ehe non puö essere eostituita da un semplice dubbio desunto dalle peripezie della causa, ma deve essere di- mostrata eon fatti speciali, fallimento, atto di earenza di beni eee. Il domicilio effettivo deI debitore in Milano e non solo negato nella sentenza deI giudiee di Milano, nella quale e detto ehe il debitore e residente in Bellin- zona e solo elettivamente, per gli effetti di proeedura, domieiliato presso il suo proeuratore in Milano, ma e formalmente smentito anche daUa diehiarazione figurante in atti deI Municipio di Bellinzona, in data 4 giugno 1914, nella quale si dichiara ehe iI De Agostini tenne prima per ragioni d'impiego alternativamente il suo domi- eilio in Bellinzona, ma ehe da oltre d ue anni vi risiede ora stabilmente; dichiarazione ehe collima eolle allegazioni dell' opponente, il quale afferma di non aver mai dovuto avere domieilio in Milano, nella sua qualita di rappresentante solo per le Ameriehe, ma di aver sem- pre conservato il suo domicilio e la sua f amiglia in Bel- linzona, alla quale la Ditta istante, Iui assente, spediva anzi una parte deI suo onorario. Quanto alla pretesa deroga eontrattuale, non vi e dubbio, in tesi, ehe possa esservi rinuneia alla garanzia dell'art. 59; ma gIi appunti mossi a tale riguardo eontro la sentenza querelata si eonfondono coIl'altro argomento invocato nel ricorso di una falsa applieazione degli art. 528 e 529 deI C. P. eiv. tie. 2 0 -Contemporaneamente eolla pretesa lesione dei prineipi stabiliti all'art. 59, la Iieorrente sostiene eioe ehe gli art. 528 e 529 della Proe. civ. tie. siano stati applieati dal giudiee di appello in senso non « eonsono ne eolla dottrina, ne eolla legge&. Questi artieoli dispon- gono:
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Staatsrecht.
Art. 528. « La forza esecutiva alle sentenze di autorita
» giudiziaric dei cantoni confederati 0 di Stati stranieri,
» uando non sa applieabile l'art. 81 della citata legge,
» e data dal tribunale d'appello, premesso un giudizio
» di delibazione in cui si esamina : 1° Se la sentenza sia
» stata pronunciata da un'autorita giudiziaria compe-
» tente; 2° Se sia stata pronuneiata eitate regolarmente
» le parti; 3° Se Ie parti sieno state legalmente rap-
l) presentate 0 legalmente giudieate in contumaeia;
» 4° Se la sentenza eontenga disposizioni eontrarie
li all'ordine pubblico 0 al diritto pubblieo federale 0
)'f eantonale. §. Le eondanne civili dipendenti da eon-
l) danne penali in processi di earattere poIitieo 0 di
» stampa non possono ottenere l'esecuzione. »
Art. 529. ({ n giudiziö di delibazione e trattato in
l) camera di consiglio. La parte ehe 10 promuove deve
» presentare una eopia autentica della sentenza ed
»una diehiarazione autentiea della eaneelleria deI
» Tribunale da eui emana, nel senso ehe la sentenza e
)} passata in giudicato e nOll e pendente aIcun ricorso,
» 0 mezzo di impugnazione contro la stessa. »
Ora, l'ammissione all'exequatur di sentenze straniere
in
un Cantone eonfederato dipende bensi in prima linea
dai disposti deI diritto cantonale,
cosieehe in difetto di
trattati internazionali un ricorso di diritto pubblieo al
Tribunale federale, per negata eseeuzione, pub uniea-
mente formularsi in base al disposto delI'art. 175, n° 3,
L. org. giud. fed., vale a dire di rtgola solo in quanto si sia
in grado di affermare
-(ciö ehe non avvenne nel easo
eonereto)
-ehe il giudiee di delibazione abbia leso in
modo manifesto ed arbitrario le norme sancite in
ma-
teria dal diritto eailtonale. NeU'interesse di una giuri-
sprudenza uniforme devesi
tuttavia preseindere da tale
principio. laddove l'eeguibilitä. della sentenza proIata
d gmdlee estero dlpenda da questioni regolate dal
dmLto federale, eome nel fattispecie da una questione di
foro regolata dall'art. 59 CF.
Ma anehe esaminato da
Gerichtsstand. N° 16. 117
questo punto di vista, il rieorso e necessariamente da
respingere siceome infondato.
L'argomento prineipale sul quale si fonda la
Ditta
rieorrente e ehe il giudice di appello non aveva qualitä.
per esaminare se la deroga eonvenzionale al foro di
domicilio, ammessa dal Tribunale di Milano, fosse
0
meno giustificata. Con altre parole il giudiee di deliba-
zione avrebbe, seeondo
la rieorrente, dovuto ritenere
eome eostante
il fatto stabilito dal giudiee italiano ehe
Ie parti avevano per mutuo eonsenso ammesso una
deroga di foro in favore deI foro di Milano, senza esigere
senza diritto di esigere Ia produzione di altri docu-
menti. Il ehe non
e. Anzitutto l'esistenza di un foro
eonvenzionale non
e un fatto, ma una deduzione od
apprezzazione giuridiea ehe deve poter essere esaminata
dal giudiee di delibazione,
il quale ha appunto da sin-
daeare
la eompetenza deI giudiee straniero in vista delle
garanzie di foro vigenti nella legislazione del proprio
Stato. E
10 e tanto piil nel easo eonereto in eui si di-
seute non solo sulla esistenza primitiva
-di una simile
deroga,
ma anehe sulla questione meramente giuridiea
di
una revoea di tale convenzione avvenu1 a posterior-
mente, vale
0 dire sugli effetti relativi a tale stipula-
zione prodotti
da un eontratto posteriore. Oltre a ciö,
ne la dottrina, ne la legge escludono un simile esame.
La dottrina (ved. BAR, Intern. Privatrecht, vol. II p. 467
e seg.;
ROGUIN, Conflitsdeslois, p. 802) ammette, almeno
in tesi, tale faeolta in favore deI giudiee chiamato a
sta-
tuire sulla domanda di exequatur. Quanto alla legge,
rart 528 C. P. civ. tic. imponendo al giudice ticinese un
esame preventivo di diverse questioni, dalle quali deve
essere
fatta dipendere l' ammissione all' exequatur delle
sentenze straniere, fra
Ie altre deUa questione di compe-
tenza deI Tribunale dal quale
emana la sentenza da
eseguirsi, gli da evidentem ente il diritto di esigere ehe
gli vengano forniti gli
dementi 0 dati necessari per for-
marsi
un eriterio sull'osservallza 0 meno di questi requi-
118 Staatsrecht. sitL Ora, sulla questione di deroga di foro ammessa daI giudice di Milano non poteva iI giudice di appello formarsi un concetto predso, dal momento ehe le clau- sole relative deI primo edel secondo contratto non sono ne testualmente, nesintetieamente riprodotte nella sentenza deI Tribunale di Milano. E quindi naturale che egli ritenesse la ciausola di deroga de1 foro e quindi la tesi deI giudice di Milano come non dimostrata e respin- gesse di conseguenza la domanda di exequatur. E vero ehe rart. 529 della Proc. succitata non parIa, all'infuori della sentenza eseguenda e di un certificato di definitivita, della produzione di nessun altro docu- mento da parte dell'istante. Ma il disposto di tale arti- cola deve essere interpretato in relazione al contenuto delI' articolo precedente e l'indicazione in esso fatta non pUD riguardarsi come -restrittiva. Checche ne sia, 10 stabilire quali documenti debbano e possano essere prodotti, implica Ulla questione puramente di diritto eantomde, sulla quale non va e non pUD in ogni caso essere esteso il limite di competenza di questa Corte anche in base alla riserva piu sopra sancita in materia internazionale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e respinto. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N° 17. 119 VIII. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS D'AUTRES CANTONS 17. tJrteil vom U. März 1911 i. S. Heer gegen !leer. Der Entscheid über die Alimentationspßicht eines Ehegatten gemäss Art. 170, Abs. 3 ZGB ist ein vollstreckbares Zivil-. urteil im Sinne von Art. 61 BVund 81 SchKG. -Verteilung der Beweislast im Rechtsöffnungsverfahren. Wer hat die Gesetzmässigkeit der Vorladung vor den Sachrichter zu beweisen und wie ? .1. -Frau Anna Heer in Wallenstadt erwirkte am 10. November 1913 beim Bezirksgerichtspräsidenten von Sargans eine Verfügung wonach ihr gemäss Art. 169 und 170 ZGB das Getrenntleben von ihrem Ehemann Jost Heer bewilligt wurde. Zugleich wurde mit Bezug auf den Unterhalt des aus der Ehe entsprossenen Kindes Margrit verfügt, dass für die Zeit wo es bei der Mutter in Pflege stehen sollte, der Vater einen zum voraus zahlbaren monatlichen Unterhaltsbeitrag von 15 Fr. zu leisten habe. Am 31. Dezember 1913 erliess der nämliche Richter eine neue Verfügung punkto Ehescheidung in Anwen- dung von Art ... , ZGB und ... EG zum GB & (die Artikelnummern sind nicht angegeben), die an die Stelle der ersten trat. Diese zweite Verfügung lautet : 1. Der Klägerin ist das Getrenntleben von ihrem ) Ehemanne gestattet.) «( 2. Es ist das Kind Margerita der Mutter für die ) Dauer des Ehescheidungsprozesses zur Erziehung und t) Pflege zu überlassen. & (; 3. Es hat die Klägerin das Alimentationsbeitrags- • recht für sich und für das Kind auf 30 Fr. pro • Monat, 'lialbmonatlich vorauszahlbar. )}
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