Art. 8 tit. fin., 140, 142, 146 and 150 CC; divorce after separation and breakdown of marital relations. The transitional rule subjects proceedings begun under the former law to the new Civil Code. Malicious abandonment under Art. 140 requires that the abandonment have lasted two years before the deserted spouse may summon the absent spouse to return within six months. Under Art. 142, divorce is admissible not only where the marital union has become objectively impossible, but already where its continuation can no longer reasonably be required of the spouse not predominantly at fault. In assessing that requirement, the court may consider the entire course of conduct, the duration of separation and the absence of any genuine conjugal life. Where the dissolution is attributable to the wife, Art. 150 CC permits a one-year remarriage ban.
'amilienrecht. No 1. aber us das Kriterium eines unzüchtigen Lebenswan. dels Im SInne des Art. 315 ZGB erblickt werden zumal wenn amit zusammengehalten wird, dass die IDägerin schon Im Herbst 1911 im Rufe einer sittlich leichtfertigen Person stand und diesen Ruf nach den Akten vollauf verdiente. Dass die Aufführung der Klägerin im Herbst 1911 des. halb nicht berücksichtigt werden düde, weil Art. 315 einen unzüchtigen Lebenswandel ( um di e Zeit der Em- pfängnis voraussetzt, kann nicht als richtig anerkannt werden. Allerdings düdte es bei Art. 315 wohl in erster Linie auf den Lebenswandel der Klägerin während der kritischen Zeit ankommen. Allein es liegt in der Na- tur der Sache, dass eine sichere Beurteilung der Auffüh- rung einer Vaterschaftsklägerin während jener Zeitdauer in zahlreichen Fällen nur unter Berücksichtigung aller aus den Akten ersichtlichen Umstände, also u. a. auch des Vorlebens dieser Person, möglich ist. So im vorlie. genden Falle, wo die Gleichartigkeit des sittlichen Ver- haltens der Klägerin im Herbst 1911 und im Frühjahr 1912 deutlich zu Tage tritt. Muss somit gesagt werden, dass die Klägerin um die Zeit der Empfängnis einen unzüchtigen Lebenswandel führte, so ist die Klage nach Art. 315 ohne weiteres ab- zuweisen, Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appel- lationshofes des Kantons Bern vom 10. Dezember 1913 aufgehoben und die Klage abgewiesen. Familienrecht. N0 !. ., 2. Sentenza alS febbraio 19l4 della II'-aezione civUe nella causa Bomio, attore, conlro Bemio, convenuta. Divorzio. -Diritto intratemporale (consid. 1). -La diffida di ritorno al coniuge assente e inefficace prima di due anni dopo l'abbandono doloso (consid. 1). -Divorzio per turba- zione profonda delle relazioni coniugali (consid. 2). -IJ di vorzio e inammissibile non solamente ove la continuazione den' unione si appalesi impossibile, ma gia quando essa non puo ragionevolmente esigersi dal coniuge non preponderan- temente in colpa (consid. 3). -Art. 8 tit. fin.; 140, 142, 146 e 150 ces. II Tribunale di Appello deI Cantone Ticino ebbe a giudicare il 25 settembre 1913 : La domanda di divorzio non e ammessa ed e parimenti respinta quella subordinata di separazione personale. Di questa sentenza, intimata alle parti il 13 gennaio 1914, si appella nei modi e nei termini di rito l'attore il quale chiede si giudichi :
L'istanza di divorzio e accolta. 2° Subordinatamente E pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Ritenuto in Iinea di fatto: A. -L'attore, nato nel 1880, si univa in matrimonio con la convenuta. nata nel 1886, il 14 luglio 1906. La moglie venne a convivere col marito nella di Iui casa paterna, dove abitavano il padre ed una sorella dei marito. Poco tempo dopo il matrimonio il marito dovette assen- tarsi per un servizio militare e, ritornatone, si recava poi, senza la moglie, sui campi di Cadenazzo per accudirvi alla pastorizia. Durante quest'assenza e precisamente il30 set- tembre 1906, Teresa Bomio lasciava il domicilio coniugale ed andava astare dai propri congiunti. adducendo che la presenza sua in casa Bomio era sgradita al suocero ed alla cognata, i quali, pretendeva essa, la consideravano come un'intrusa. Il giorno susseguente 10 zio della conve-
Familienrecht. N. !. nuta, trovato rattore sui piani di Cadenazzo, gli chiedeva la consegna delle suppellettili della nipote, e l' attore ri- spondeva ehe avrebbe dato le ehiavi al padre perche ne acesse la consegna. E diffatti la consegna avvenne poi In assenza dei marito. D'allora in poi Teresa Bomio restö separata dal marito pure abitando il medesimo villaggio. Tutti i tentativi fatti per ricondurla al domicilio comune si infransero eontro la persistente dichiarazione sua 0 dei suoi con- giunti di non voler riprendere la vita comune ove il marito non si accomodasse a fare economia propria. 11 30 aprile 1907, l'attore diffidava la convenuta in via legale di ritornare al domicilio domestico e, risultato vallO nch.e q sto, la citava poi (con petizione 20 ottobre 1909) In gmdizlO per far pronunciare il divorzio a Wolo di abbandono doloso e di profondo turbamento delle rela- zioni coniugali. Intanto, e cioe giä qualche mese dopo Ia partenza della Teresa, Ia sorella dell'attore era passata a nozze ed aveva abbandonato la easa paterna : poi venne amorire il padre dell'attore (quando, non risulta in modo preciso dagli atti, ma certamente prima deI genllaio 1910). La definizione d.ena causa fu. di proposito pwtratta in volute lungag- gInI , eome dlce la prima istanza, dirette ad ottenere una paeificazione degIi animi ed una ricostituzione del- l'unione eoniugale : tentaitivi ehe riescirono vani per quanto patroeinatori e giudici vi abbiano dedicato la piu assidua cura (vedi sentenza di 1 a istanza, pag. 5). Nel novembre 0 dicembre 1912 (non si sa precisamente quando), l'attore fece un ultimo tentativo per ricondurre la moglie alla vita eomune. La convenuta tergiversö Hel rispondere, chiese tempo per riflettere. Ed avendo essa poi, il giorno dopo, aderito all'invito, il marito rispose ehe era oramai troppo tardi. B. -La prima istanza seiolse il matrimonio per grave tnrbazione delle relazioni coniugali. Di contraria opinione SI appalesa il Tribunale di Appello. A suo modo di vedere, Familienrecht. Nop.
rimossilgli ostacoli ehe si opponevano al desiderio non illegittimo della moglie di costituire col marito un focolare proprio, nulla farebbe prevedere come impossibile un ulteriore riavvicinamento dei coniugi e la continuazione della vita coniugale : prova ne sia, dice il querelato giu- dizio, l'invito dei marlto dei novembre 0 dieembre 1912, accettato dalla moglie dopo qualche ritardo; - Considerando in diritto: 1° -In virtu delI'art. 8 titolo finale CCS la causa, iniziata sotto il regime dell'antico diritto, e retta dal nuovo. Vattore domandava il divorzio a titolo di abban- dono doloso (art. 140 CCS) e a qnello della turbazione profonda delle relazioni coniugali (art. 142 CCS) : ma nell'odierna discussione esso ha dichiarato di rinunciare aHa causa speciale dedotta dal primo di questi disposti. A ragione. L'art. 140 infatti suppone che l'abbandono doloso perduri da due anni prima che il coniuge abbando- nato diffidi l'assente a ritornare entro 6 mesi. Questo requisite non si verifica nel caso in esame. L'attore intimo aHa convenuta il ritorno gia il30 aprile 1907 e eioe 7 mesi dopo l'abandono (vedi art. 140, capov. 2 e 3, e confronta il testo tedesco dell'articolo e la sentenza 9 ottobre 1912 deI Tribunale federale nella causa Huber c. Huber, Praxis des Bundesgerichts 11 pag. 17). 2° -Ma se l' abbandono doloso cade cosi quale motivo speeiale di divorzio, esso, le eause sue ed i suoi effetti formeranno, nella specie, elemento principale per stabilire se siano raggiunti gli estremi delI'art. 142 CCS. Ed e poi questa l'indagine ehe ineombe a questa Corte. La convenuta non ha dimostrato di avere dei motivi legittimi per abbandonare il focolare domestico. La convi- venza con i congiunti prossimi deI coniuge (che, come asserisce il prime giudice per seienza propria, e condizione n 0 r mal e nel Bellinzonese e ehe quindi non poteva rieseire inattesa aHa eonvenuta) non potrebbe giustifieare in qualehe modo il grave proposito di abbandono e la
familillurecht. N°.!. tenaee persistenza nello stesso, se non fosse provato ehe la eondotta dei eongiunti deI marito avesse reso insop- portabile la vita comune aHa giovine sposa. Il ehe non fu neanehe asserito : e resto pure semplice affermazione generiea seonfortata da fatti speeifiei persino I'assunto della eonvenuta, ehe i eongiunti dei marito non la gra- dissero e Ia eonsiderassero eome un'intrusa. Comunque, )a eonvenuta non ha fatto il minimo tentativo -almeno essa non 10 pretende nemmeno -per fronteggiare 0 per sopportare eon qua1che pazienza e rassegnazione una situazione ehe essa poteva presumere transeunte. Che poi la ragione ultima della sua insofferenza sia da rieer- arsi nella maneanza di affetto verso il marito, riprova Jl fatio ehe, morto il suoeero e partita la cognata, )a eonvenuta nulle fnee di serio e di positivo per ripri- stinare la vita comune. L'obbiezione ehe l'attore avesse consentito in questo stato di eose, non regge. Essa non puo dedursi dal solo fatto, eontraddetto da altri molti, di aver permesso la eonsegna delle suppellettili alla moglie. A nulla gli avrebbe servito il ritenerle -dato ehe ne avesse avuto il diritto -, poiehe la moglie era partita e si rifiutava di ritornare, 3D -In queste eondizioni l'abbandono repentino e ingiustifieato doveva riescire di grave offesa al marito e lurbare profolldamente i suoi sentimenti verso la conve- 11uta. Il fatto solo poi ehe essa persiste nell'abbandono da 7 anni prova senz'altro il diritto incontestabile dei marito di domandare il divorzio. La Corte cantonale sposta la questione quando l'esa- mina dal punto di vsta della pos s i b i I i t ä di rieo- stituire l'unione eoniugale.La legge (art. 142) ammette iI divorzio non soltanto quando l'unione si appalesa dei tutio impossibile, ma giä nel easo in cui la sua eontinua- zione non si puo rag ion e v 0 I m e n tee s i ger e dal eoniuge ehe non e preponderantemente in eolpa : il ehe e tutt'altra eosa. E da questo punto di vista anehe l'attitudine presa dalle parti nel novembre 0 dieembre Familienrechl. N° !.
1912 non prova niente, poiche, di fatto, l'invito deI marito rimase infruttuoso e non cambio nulla ad una situazione ehe giustifiea il divorzio. In realta, il matrimonio dei litiganti non esiste se non sui registri di stato eivile : esso non ebbe mai vita propria ne condusse ad una vera unione eoniugale. Il divorzio non fara dunque ehe saneire uno stato di fatto preesistente e ehe a ragione l'attore consi- dera eome non tollerabile piil a lungo. Queste cireostanze c specialmente la lunga durata della separazione dei coniugi dimostrano senz' altro la niuna probabilitä di una rieoll- eiliazione, deI resto a mala pena coneepibile quando, eome nella specie, i1 matrimonio eondusse ad un'unione ehe di una vera eomunione eoniugale non ha nemmeno le appa- renze. La separazione personale (art. 146) non e dunque ammissibile. La colpa dello scioglimento deI matrimonio, restato senza prole, deve attribuirsi alla moglie, aHa quale viene interdetto di passare a llozze per il termine di un anno (art 150 CeS) ; - il Tribunale federale pronuneia:
L'appellazione e ammessa e, in riforma della sen- tenza 25 settembre 1913, vien pronuneiato il divorzio tra i eoniugi Innoeente Bomio-Confaglia fu Innocente in Ravecehia e Teresa Bomio-Pacciorini di Ravecchia. 2° Al eoniuge colpevole Teresa Bornio-Pacciorini vien interdetta la eelebrazione di un nuovo matrimonio per un termine di un anno a datare da oggi.