BGE 40 II 7
BGE 40 II 7Bge25.09.1913Originalquelle öffnen →
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}'amilienrecht. No 1.
aber us das Kriterium eines unzüchtigen Lebenswan.
dels
Im SInne des Art. 315 ZGB erblickt werden zumal
wenn
~amit zusammengehalten wird, dass die IDägerin
schon Im Herbst 1911 im Rufe einer sittlich leichtfertigen
Person
stand und diesen Ruf nach den Akten vollauf
verdiente.
Dass die Aufführung
der Klägerin im Herbst 1911 des.
halb nicht berücksichtigt werden düde, weil Art. 315 einen
unzüchtigen Lebenswandel
({ um di e Zeit der Em-
pfängnis »voraussetzt, kann nicht als richtig anerkannt
werden. Allerdings düdte es bei Art. 315 wohl in erster
Linie auf den Lebenswandel der Klägerin während der
kritischen Zeit ankommen. Allein es liegt in der Na-
tur der Sache, dass eine sichere Beurteilung der Auffüh-
rung einer Vaterschaftsklägerin während jener Zeitdauer
in zahlreichen Fällen nur unter Berücksichtigung aller
aus den Akten ersichtlichen Umstände, also u. a. auch
des Vorlebens dieser Person, möglich ist. So im vorlie.
genden Falle, wo die Gleichartigkeit des sittlichen Ver-
haltens der Klägerin im Herbst 1911 und im Frühjahr
1912 deutlich zu Tage tritt.
Muss somit gesagt werden, dass die Klägerin um die
Zeit der Empfängnis einen unzüchtigen Lebenswandel
führte, so
ist die Klage nach Art. 315 ohne weiteres ab-
zuweisen,
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appel-
lationshofes des
Kantons Bern vom 10. Dezember 1913
aufgehoben
und die Klage abgewiesen.
Familienrecht. N0 !.
.,
2. Sentenza alS febbraio 19l4 della II'-aezione civUe nella causa
Bomio, attore, conlro Bemio, convenuta.
Divorzio. -Diritto intratemporale (consid. 1). -La diffida
di
ritorno al coniuge assente e inefficace prima di due anni
dopo l'abbandono doloso (consid. 1). -Divorzio per turba-
zione profonda delle relazioni coniugali (consid. 2). -IJ di·
vorzio e inammissibile non solamente ove la continuazione
den' unione si appalesi impossibile, ma gia quando essa non
puo ragionevolmente esigersi dal coniuge non preponderan-
temente in colpa (consid. 3). -Art. 8 tit. fin.; 140, 142, 146
e 150 ces.
II Tribunale di Appello deI Cantone Ticino ebbe a
giudicare
il 25 settembre 1913 :
La domanda di divorzio non e ammessa ed e parimenti
respinta quella subordinata di separazione personale.
Di
questa sentenza, intimata alle parti il 13 gennaio
1914,
si appella nei modi e nei termini di rito l'attore il
quale chiede si giudichi :
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L'istanza di divorzio e accolta.
2° Subordinatamente E pronunciata la separazione
personale
tra i coniugi.
Ritenuto in Iinea di fatto:
A. -L'attore, nato nel 1880, si univa in matrimonio
con la convenuta. nata nel 1886, il 14 luglio 1906. La
moglie venne a convivere col marito nella di Iui casa
paterna, dove abitavano il padre ed una sorella dei marito.
Poco tempo dopo il matrimonio il marito dovette assen-
tarsi per
un servizio militare e, ritornatone, si recava poi,
senza
la moglie, sui campi di Cadenazzo per accudirvi alla
pastorizia.
Durante quest'assenza e precisamente il30 set-
tembre 1906, Teresa Bomio lasciava il domicilio coniugale
ed andava astare dai propri congiunti. adducendo che
la presenza sua in casa Bomio era sgradita al suocero ed
alla cognata, i quali, pretendeva essa, la consideravano
come
un'intrusa. Il giorno susseguente 10 zio della conve-
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Familienrecht. N. !.
nuta, trovato rattore sui piani di Cadenazzo, gli chiedeva
la consegna delle suppellettili della nipote, e
l' attore ri-
spondeva ehe avrebbe
dato le ehiavi al padre perche ne
acesse la consegna. E diffatti la consegna avvenne poi
In assenza
dei marito.
D'allora in poi Teresa Bomio restö separata dal marito
pure abitando il medesimo villaggio. Tutti i tentativi
fatti per ricondurla al domicilio comune si infransero
eontro la persistente dichiarazione sua
0 dei suoi con-
giunti di non voler riprendere
la vita comune ove il marito
non
si accomodasse a fare economia propria.
11 30 aprile 1907, l'attore diffidava la convenuta in via
legale di ritornare al domicilio domestico e, risultato
vallO
rbazione delle relazioni coniugali. Di contraria opinione
SI appalesa il Tribunale di Appello. A suo modo di vedere,
Familienrecht. Nop.
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rimossilgli ostacoli ehe si opponevano al desiderio non
illegittimo della moglie di costituire col
marito un focolare
proprio, nulla farebbe prevedere come impossibile
un
ulteriore riavvicinamento dei coniugi e la continuazione
della
vita coniugale : prova ne sia, dice il querelato giu-
dizio, l'invito
dei marlto dei novembre 0 dieembre 1912,
accettato dalla moglie dopo qualche
ritardo; -
Considerando in diritto:
1° -In virtu delI'art. 8 titolo finale CCS la causa,
iniziata sotto
il regime dell'antico diritto, e retta dal
nuovo.
Vattore domandava il divorzio a titolo di abban-
dono doloso (art. 140 CCS) e a qnello della turbazione
profonda delle relazioni coniugali (art. 142
CCS) : ma
nell'odierna discussione esso ha dichiarato di rinunciare
aHa causa speciale dedotta dal primo di questi disposti.
A ragione.
L'art. 140 infatti suppone che l'abbandono
doloso perduri
da due anni prima che il coniuge abbando-
nato diffidi l'assente a ritornare entro 6 mesi. Questo
requisite non si verifica nel caso in esame. L'attore intimo
aHa convenuta il ritorno gia il30 aprile 1907 e eioe 7 mesi
dopo l'abandono (vedi
art. 140, capov. 2 e 3, e confronta
il testo tedesco dell'articolo e la sentenza 9 ottobre 1912
deI Tribunale federale nella causa Huber c. Huber, Praxis
des Bundesgerichts
11 pag. 17).
2° -Ma se l' abbandono doloso cade cosi quale motivo
speeiale di divorzio, esso,
le eause sue ed i suoi effetti
formeranno, nella specie, elemento principale per stabilire
se siano raggiunti gli estremi delI'art. 142
CCS. Ed e poi
questa l'indagine ehe ineombe a questa
Corte.
La convenuta non ha dimostrato di avere dei motivi
legittimi per abbandonare
il focolare domestico. La convi-
venza con i congiunti prossimi
deI coniuge (che, come
asserisce
il prime giudice per seienza propria, e condizione
n
0 r mal e nel Bellinzonese e ehe quindi non poteva
rieseire inattesa
aHa eonvenuta) non potrebbe giustifieare
in qualehe modo
il grave proposito di abbandono e lanch.e qsto, la citava poi (con petizione 20 ottobre 1909)
In gmdizlO per far pronunciare
il divorzio a Wolo di
abbandono doloso e di profondo turbamento delle rela-
zioni coniugali.
Intanto, e cioe giä qualche mese dopo Ia partenza della
Teresa, Ia sorella dell'attore era passata a nozze ed aveva
abbandonato la easa
paterna : poi venne amorire il padre
dell'attore (quando, non risulta in modo preciso dagli
atti,
ma certamente prima deI genllaio 1910). La definizione
d.ea causa fu. di proposito pwtratta «in volute lungag-
gInI
», eome dlce la prima istanza, «dirette ad ottenere
» una paeificazione degIi animi ed una ricostituzione del-
l'unione eoniugale
» : tentaitivi ehe riescirono vani «per
» quanto patroeinatori e giudici vi abbiano dedicato la
» piu assidua cura » (vedi sentenza di 1 a istanza, pag. 5).
Nel novembre 0 dicembre 1912 (non si sa precisamente
quando),
l'attore fece un ultimo tentativo per ricondurre
la moglie alla vita eomune. La convenuta tergiversö Hel
rispondere, chiese tempo per riflettere. Ed avendo essa
poi, il giorno dopo, aderito all'invito,
il marito rispose ehe
era oramai troppo tardi.
B. -La prima istanza seiolse il matrimonio per grave
t
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familillurecht. N°.!.
tenaee persistenza nello stesso, se non fosse provato ehe
la eondotta dei eongiunti deI marito avesse reso insop-
portabile
la vita comune aHa giovine sposa. Il ehe non
fu neanehe asserito : e
resto pure semplice affermazione
generiea seonfortata
da fatti speeifiei persino I'assunto
della eonvenuta, ehe i eongiunti dei marito non
la gra-
dissero e Ia eonsiderassero eome un'intrusa.
Comunque,
)a eonvenuta non ha fatto il minimo tentativo -almeno
essa non
10 pretende nemmeno -per fronteggiare 0 per
sopportare eon qua1che pazienza e rassegnazione una
situazione ehe essa poteva presumere transeunte.
Che
poi la ragione ultima della sua insofferenza sia da rieer-
arsi nella maneanza di affetto verso il marito, riprova
Jl fatio ehe, morto il suoeero e partita la cognata,
)a eonvenuta nulle fee di serio e di positivo per ripri-
stinare la
vita comune. L'obbiezione ehe l'attore avesse
consentito in questo
stato di eose, non regge. Essa non
puo dedursi dal solo fatto, eontraddetto da altri molti,
di aver permesso la eonsegna delle suppellettili alla
moglie. A nulla gli avrebbe servito
il ritenerle -dato ehe
ne avesse avuto
il diritto -, poiehe la moglie era partita
e si rifiutava di ritornare,
3D -In queste eondizioni ·l'abbandono repentino e
ingiustifieato doveva riescire di grave offesa al marito e
lurbare profolldamente
i suoi sentimenti verso la conve-
11uta. Il fatto solo poi ehe essa persiste nell'abbandono
da 7 anni prova senz'altro
il diritto incontestabile dei
marito di domandare il divorzio.
La Corte cantonale sposta la questione quando l'esa-
mina dal punto di
vsta della pos s i b i I i t ä di rieo-
stituire l'unione eoniugale.La legge (art.
142) ammette iI
divorzio non soltanto quando l'unione si appalesa dei
tutio impossibile, ma giä nel easo in cui la sua eontinua-
zione non
si puo rag ion e v 0 I m e n tee s i ger e
dal eoniuge ehe non
e preponderantemente in eolpa : il
ehe e tutt'altra eosa. E da questo punto di vista anehe
l'attitudine presa dalle parti nel novembre 0 dieembre
Familienrechl. N° !.
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1912 non prova niente, poiche, di fatto, l'invito deI marito
rimase infruttuoso e non cambio nulla
ad una situazione
ehe giustifiea
il divorzio. In realta, il matrimonio dei
litiganti non esiste se non sui registri di
stato eivile : esso
non ebbe mai
vita propria ne condusse ad una vera unione
eoniugale.
Il divorzio non fara dunque ehe saneire uno
stato di fatto preesistente e ehe a ragione l'attore consi-
dera eome non tollerabile
piil a lungo. Queste cireostanze c
specialmente la lunga durata della separazione dei coniugi
dimostrano senz' altro la niuna probabilitä di
una rieoll-
eiliazione, deI resto a mala pena coneepibile quando, eome
nella specie,
i1 matrimonio eondusse ad un'unione ehe di
una vera eomunione eoniugale non ha nemmeno le appa-
renze.
La separazione personale (art. 146) non e dunque
ammissibile.
La colpa dello scioglimento deI matrimonio,
restato senza prole, deve attribuirsi alla moglie,
aHa quale
viene interdetto di passare a llozze per
il termine di un
anno
(art 150 CeS) ; -
il Tribunale federale
pronuneia:
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L'appellazione e ammessa e, in riforma della sen-
tenza 25 settembre
1913, vien pronuneiato il divorzio tra i
eoniugi Innoeente Bomio-Confaglia fu Innocente in
Ravecehia e Teresa Bomio-Pacciorini di Ravecchia.
2° Al eoniuge colpevole Teresa Bornio-Pacciorini vien
interdetta
la eelebrazione di un nuovo matrimonio per
un termine di un anno a datare da oggi.
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