BGE 4 I 371
BGE 4 I 371Bge02.03.1878Originalquelle öffnen →
372 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze fu agguantato proditoriamente sulla pubblica piazza da 4 gen¬ darmi, che lo trascinarono all'ufficio del Commissario, da dove, dietro costui ordine, venne tradotto nel penitenziere cantonale premesso avergli detti gendarmi dichiarato che l’arresto era stato ordinato dal signor Carlo Masella, commissario di Governo; premesso che, dopo aver trascorso 26 ore di carcere, avendo egli mandato a chiamare il signor Commissario, questi gli dichiarava che l’arresto era stato determinato da un arti¬ colo apparso sul Giovine Ticino, del quale giornale l'istante è il gerente risponsabile premesso non essere egli stato chiamato innanzi al Giudice Istruttore che nelle ore pomeridiane del susseguente venerdi; premesso che, dopo un breve interrogatorio intorno al detto articolo, il Giudice Istruttore lo rimandò libero sotto la comminatoria che, se entro quindici giorni non avesse di¬ chiarato il nome dell'autore dell'articolo, lo avrebbe fatto rimettere nel carcere premesso che, a termini del Codice penale Ticinese, qua¬ lunque pubblico funzionario o persona privata che si senta offeso dall’articolo di un giornale, deve innanzitutto richie¬ dere dalla direzione di quest’ultimo il nome dell’autore, e nel caso di rifiuto denunciare il giornale nella persona del gerente responsabile premesso che in concreto il Giudice Istruttore non comu¬ nicò all'istante alcuna denuncia; premesso che l’art. 1° della legge 8 giugno 1838 di riforma della procedura penale dispone : nessuna pena può essere in¬ flitta fuorchè da un'autorità competente in applicazione di una legge e secondo le forme legali; premesso che, sia la legge sulla stampa, sia quella di pro¬ cedura penale non ammettono la prigionia preventiva per de¬ litti di stampa; premesso, d’altronde, che in tutti i casi in cui la prigionia preventiva è autorizzata dalla legge, essa deve essere decre¬ tata dal Giudice Istruttore (art. 17, legge 8 giugno 1838); 37
374 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze nale federale, nella cui rettitudine ed imparzialità ripone la più illimitata fiducia, chiede : Gli venga intanto accordato termine a rispondere al ricorso fino a che la Camera di Accusa si sarà pronunciala circa alle accuse che stanno a carico del ricorrente medesimo, non esclusa quella per l'articolo del Giovine Ticino. Ritenuto che l’art. 59 lett. a della Legge 27 giugno 1874 sulla Organizzazione giudiziaria federale non può essere in¬ vocato a stabilire la competenza del Tribunale federale in quanto riguardi la seconda parte delle conclusioni formulate dall’istante, avvegnaché la medesima sia — e nella forma e nella sostanza — d’indole meramente civile, mentre invece la disposizione dell’articolo in querela non concerne che ricorsi di diritto pubblico; Ritenuto non potersi neppur supplire mediante l’art. 27 della Legge stessa, per la ragione che la domanda d’inden¬ nizzo presentata dal sig. Regazzoni non è gia rivolta contro lo Stato del Cantone Ticino, ma sibbene contro la persona privata del signor Carlo Masella ; Ritenulo che la prima parte delle conclusioni dell’attore riveste bensi il carattere di una domanda d'ordine pubblico, ma non può venir presa in separata considerazione, non servendo la medesima che di appoggio e fondamento alla seconda; Ritenuto infine, che quando anche ella stesse come conclu¬ sione a parte, non vi si potrebbe applicare sotto l'aspetto del diritto publico alcun rimedio, avvegnachè l’arrestazione e la prigionia contro cui si ricorre siano già state consumate e non possano più essere quindi né sospese nè rivocate, Il Tribunale federale pronuncia : L’Istanza 21 maggio 1878 di Giuseppe Regazzoni, da Lu- gano, contro il signor Carlo Masella, Commissario di Governo, parimenti in Lugano, é rejetta per titolo d’incompetenza. II. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes u. Verzicht etc. No 69. 375 II. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. Naturalisation suisse et renonciation à la nationalité suisse. 69. Urtheil vom 27. Sept. 1878 in Sachen Ammann. A. August Julius Ferdinand Ammann von Zürich, welcher im Jahre 1850 in London geboren worden und laut einem von der großbritannischen Gesandtschaft in Bern am 4. Februar 1878 ausgestellten Reisepasse englischer Unterthan ist, reichte am 8. Fe¬ bruar 1878 durch seinen Anwalt, Fürsprech Meyer=Stadler, dem Stadtrathe Zürich die Erklärung ein, daß er auf das schweize¬ rische Bürgerrecht verzichte. Der Stadtrath übermittelte die Er¬ klärung dem zürcherischen Regierungsrathe, indem er die Ent¬ lassung des Ammann aus dem schweizerischen Staatsverbande befürwortete. Der Regierungsrath wies jedoch durch Beschluß vom 2. März 1878 das Gesuch ab, da nach Art. 6 des Bun¬ desgesetzes über den Verzicht auf das Schweizerbürgerrecht u. s. w. ein solcher Verzicht nur statthaft sei, insofern der Betreffende in der Schweiz kein Domizil besitze, im vorliegenden Fall aber diese Bedingung nicht erfüllt sei, da Petent gegenwärtig in Winter¬ thur, Kanton Zürich, sich aufhalte. B. Ueber diesen Beschluß beschwerte sich Ammann beim Bun¬ desgerichte, indem er vorbrachte: Mit Ausnahme eines kurzen Aufenthaltes auf dem Continent habe er immer in England und in den englischen Kolonien gelebt und zwar seit vier Jahren im Geschäft der Gebrüder Volkart in Ostindien. Gegen den Herbst vorigen Jahres sei er auf den Continent gekommen, um einige Geschäfte zu reguliren und da habe es sich gezeigt, daß er noch einige Zeit im Comptoir der Gebrüder Volkart in Winterthur nöthig sei. Er müsse sich jedoch jeden Angenblick bereit halten, wieder nach Indien abzureisen. Sein Aufenthalt in Winterthur sei daher nur ein vorübergehender und ein solcher begründe überall Domizil, jedenfalls nicht ein Domizil im Sinne
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