Art. 2 No. 7 and Art. 9 extradition treaty Switzerland–Italy; qualified theft as extraditable offense, scope of review, prescription: any theft aggravated by a statutory aggravating circumstance constitutes qualified theft within the meaning of the treaty. Objections directed at the procedural validity of the foreign conviction, in particular defective citation or notification, concern the legality of the foreign judgment and do not bar extradition where they are not treaty-based exceptions. Prescription must be denied where it is not established under either the law of the requested State or the law of the requesting State (consid. 1-3).
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. biefer 5clif age er im Sanuar 1906 .R:enntniß l on jener, g e ute nun .lerfoIgten Clnblungßroeife bes m:ngefd)ulbigten er9ieIten. 10. ie unneferung be m:ngeid)ulbigten tft fomit au be -willigen für bn e ift ber (mtsunterfd) agung, unter ?SorbeljClrt ber meitimmungen beß m:rt. 4 m:ußl. ?Scrtr. unb mit bem )l.leitetn, ü6rigenß felbftl.lerft nbHd)en, ?Sorbe9a t, baj3 ber m:ngefd)ulbigte über9Clu:pt uur für biefe m:ußUeferungßbeHft l erfolgt 11.letOen fann. WUt ber m:ußlieferung finb bem erfud)euben t tllte gemäf3 m:tt. 9 m:unl.:?Settt. bie bem m:ngefd)ulbigten bei feiner ?Serljaftung 4lbgenommenen egenftiinbe auiSljinaugeben. emuad) ljat biliS munbeßgettd)t eitannt:
sentenza eontumaciale 11 giugno 1902 deI Tribunale penale di PalIanza, diehiarata coipevole di furto di quattro lenzuola, : avvenuto in epoea impreeisata deI mese di gennajo 1902 in , Cannero, in danno di Camuzzi Maria, eon abuso di pre- , stazione d'opera (art. 404, N° 1, deI Cod. pen. ita!.), e ondannata a dieiotto mesi di reelu"ione, delitto previsto al l'art. 2,N°7, deI trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia. La sentenza prodotta in appoggio specifiea ehe Ia Bonzani era stata nel mese di gennajo 1902 inearieata da eerta Camuzzi Maria di andare a prandere in easa, vestire, eibare, aeeompagnare aU' asiloe eustodire fino a sera una bambino. della Camuzzi; ehe in questa sua qualita ave va libero aeeesso alla easa delIa Camuzzi; ehe in seguito questa venne a seo- prire ehe le erano state rubate dal eassettone esistente nella Camera da Ietto quattro lenzuola nuove di tela deI valore di irea 50 franehi; ehe i sospetti essendo eaduti sulla Bonzani, l'inehiesta aveva dimostrato ehe il furto era stato di fatti da uesta eommesso. Il furto rivestire di eonseguenza i earatteri di furto qualifieato, a tenore deU' art. 404, N° 1, deI Cod. pen. it. 2° Interrogata, la Bonzani dichiarava dapprima di annuire alla propria estradizione ; ma se ne ricredeva piu tardi dichia- rando di fare opposizione ed insinuando un atto seritto in data deI 18 aprile 1906, nel quale allegava: Nessuua eitazione e mai perveuuta aHa Bonzani, perehe ,. eomparisse al Tribunale di Pallanza onde rispondere deI . l'aeeusa ehe le fu addebitata, e per 10. quale e stata eondan- nata in eontumacia. La Bonzani fu sentita dal Giudice istruttore di Pallanza, , avanti il quale ha recisamente protestato di essere inno- . cente, e parimenti depose in questo senso avanti 1'0nore- , vole Proeuratore Pubblico di Loearno, dietro rogatoria , dell' Autoritä. italiana. Nessuno peri le ha comunieato il :. deereto di accusa, 0 l'ordinanza di accusa, come nessuno :. le fece pervenire uno. citazione di comparire al Regio Tri- ., bunale di Pallanza per rispondere delI' aecusa in diseorso. :. Nel eorso den' anno 1902 la rieorrente Bonzani dimo- ,. rava in Cannero, luogo deI preteso delitto ; poscia si tras- AS 32 I -.. 906 23
342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. feriva coUa propria famiglia nel Cantone Ticino, aiternandO' Ia sua dimora tra Brissago ed Ascona. La sua degenz!li ... nelIa Svizzera era nota in ItaUa, ma nessuna Autorita ha pensato di citare 0 far citare Ia Bonzani al Tribunale ehe Ia doveva giudieare, eome non seppe mai di essere stata messa in istato di aeeusa. N emmeno si e fin qui pensato a eomuniearle Ia sentenza ehe l' ha eondannata in eontuma- eia, per eui l'arresto segmto fu per lei una vera sopresa ..... Questo stato di cose e piiI ehe sufficiente per giustifieare' l'oppozizione ehe la Bonzani fa aHa domanda di e:jtradi- zione, per essere eonsegnata aH' Autoritä. italiana onde subire una pena portata da sentenza ehe essa ignora, e per un fatto deI quale non ha potuto difendersi, per non essere stata regolarmt'nte citata. E sieeome non e ViiI possibile rimediare a questo stato di eose, a tenore delle leggi italiane, eosl Ia eonsegna della Bonzani all' Autorita dei vicino Regno d'Italia dev' essere negata e rifiutata. I trattati RUll' estradizione vigenti tra la Svizzera e I'Italia riposano sul prineipio ehe esista un fatto eontem- plato dagli stessi, per ottenere un' estradizione deI nazio- nale, ma quei trattati esigono anche ehe la proeedura aperta eontro dell' estradando sia stata regolare, e siane) anche state osservate tutte 1e garanzie e le formalitä. di legge. In difetto, l'estradizione dev' essere rifiutata. " 3. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, aeeompagnandoli di un preavviso deI Procuratore pubblieo deHa COllfederazione eonehiudente aH' ammissione dell'estradizione. In dirilto: L'esistenza dei requisiti formali deU' art. 9 deI trattato dt estradizione fra Ia Svizzera e I'Italia (presentazione di una. domanda in forma diplomatiea e produzione in eopia od in originale di una sentenza di eondanna, di un deereto di messa in istato di aeeusa, 0 di un mandato di eattura) non e oggetto di dubbio. Nessun dubbio deI pari che il delitto di furto qualifieato,. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 48. pel qnale e riehiesta a eonsegna della Bonzani, e previsto tassatIvamente eome tItolo di estradizione aI N0 7 art. 2 deI trattato medesimo. Che l'estradizione lJOn possa avvenire per insufficienza deI valore delI' oggetto derubato (ved. N 12 di delto articolo), non venne neppur preteso nel easo conereto e n?n pntreb?e deI resto pretendersi, trattandosi di una figura dl delitto dlversa da quella menzionata aI N 12 (ved. l'odierna sentenza deI Tribunale federale neUa causa di estradizione otturini). Non. s.olIevata e non sollevabile e deI pari l'eeee- lOne d p:eSnrIZlOne e do tauto a termini delle Ieggi dello Stato dl nfuglO (art. 85 Cod. pen. tie.) che a termini deI Cod. pen. ital. (art. 91). La sola obbiezione sollevata di vizio di fo.rma. nel giudizio prolato non e questione ehe possa esnnnma:sl. da. questo indiee, le pretese iIlegaIitä. 0 irrego- lanta dl cltazlOne e dl mtimazione riguardando Ia validitä procedurale deI giudizio emanato, Ia quale non e eceezione cne possa sollnvarsi in base al trattato. Anehe il problema dl sapere se Il delitto pel quale venne eondannata Ia Bon- zani possa nelle cireostanze eonstatate dal Giudiee penaIe competente riguardarsi come un furto qualifieato a sensi deI l' rt. 2,. N° 7 deI trattato, nOn offre nel fattispeeie nessuna dlffieolta. Come furto qualificato a sensi dei trattato italo- svizzero deve riguardarsi qualsiasi furto pel quale rieorre nna delle aggravanti espressamente sandte per egge. Ora tanto il Cod. pen. ital. (art. 404, No 1) che il Cod. pen. tie. (art. 365, lett. a) qualifieano di cireostanza aggravata e di conseguenze come un motivo di maggior pena i1 fatto di aver eommesso un furto mediante abuso deHa fidueia 0 delle comoditä derivanti da reciproei rapporti di coabitazione ser- vizio domestico, prestazione d'opera, ece. ' Per qnesti motivi, II Tribunale federale pronuneia: L'opposizione EI respinta e quindi aecordata alle Autorita italiane l'estradizione Bonzani.