Art. 67 Abs. 2 OGF; Art. 273 LEF, 297, 310 LEF, 154, 157 OR; Verjährung und Unterbrechung bei Schadenersatz aus ungerechtfertigter Pfändung/Arrest. Die Berufungserklärung genügt, wenn sie auch knapp, doch unzweideutig zum Ausdruck bringt, welche kantonalen Anträge und Dispositive angefochten werden. Die Haftung nach Art. 273 LEF ist gesetzlicher Natur und nicht deliktisch; deshalb gilt grundsätzlich die einjährige Verjährung. Die Moratoriumswirkung nach Art. 297 LEF betrifft die Exekution im engeren Sinne und hemmt die Verjährung gerichtlicher Klagen nicht. Die Geltendmachung einer Forderung im Nachlassverfahren bewirkt nur dann Unterbrechung, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht; der dem Gläubiger im Bestätigungsurteil angesetzte Dreimonatsfristlauf verlängert die gesetzliche Verjährung nicht.
Civilrechtspllege. oilbet, oeftel;t im borliegenben ljaU in Der .!tör"erberrenung. iefe .!tör"erber!enung ift aUerbingß augefügt morben in einem lRetuf l)cmbef, oei 'oem etUe ?Bef(agten -mte aud) bel' .!trager -oeteiHgt Il aren, unb eß fönnte baljer fd)einen, aIß 00 ber lRetufljanbe aIß bie "gemeinfame anbfung" im '5inne beß IUrt. 60 DlR auf3u faffen fei; barauß mürbe fid) betnn 'oie bom .!tIäger geaogene ljo gerung ber '5oUbetrt)aft 'oer SJmtoef ag1en ?Brunner unb enoffen ergeoen. IUUein im 'tlorfiegenben ljaUe ift bel' äter, ber 'oie er lenullg oeigeorad)t I at, ermittelt. ?illenn mm etud) bann, menn oei einer .!tör"erberIel ung (ober ötung) im lRaufljcmbel ber äter nid)t ermittelt merben fann, eine '5oUbarljaft etUer iSetei ligten anauneljmen tft -mie bie ba ?Bllnbengerid)t in feinem Urteife 'tlOm 4. il1obemoer 1899 in '5ad)en SJafliger gegen Sten unb enoffen, IU. 6. XXV, 2. eU, '5. 817 ff., fne3. '5.822 ff. rro. 4 auiSge,,,rod)en l)at -, fo l)at biefe ftrenge aftung niLtt la oll greifen bann, menn bel' äter oefannt ift. '.Denn biefe ftrenge SJaftung l at gerabe bartn il ren runb, baB ber mirffid)e äter ber erIeßung niLtt ermittelt merben fonnte, unb nun bie 5Berudeilung eineß einaigen ober einiger ber eifnel)mer aum '5d)abenerfa offenoar ber ered)tigfett miberf:pred)en mürbe, mäl) renb bod) natürUd) ein '5d)abenerfal ani"ruLt oeftel)t; eß l.llrb eine 'lRittäterfd)aft unb el)Hfenfd)aft "rafumiert. 3ft ber äter, ober flnb bie äter, ermltteH, fo faUt biefe rmägung fort; unb e fann alßbann nid)t gefagt merben, baf; 'ocr lRcmfl)anbel in ber ?illeife aur Jrör:pcrbedeßung in urfad)1id)en Bufammenl)ang ge orad)t merben fönnte, baß er nIß bie gentelnfQme f Ltulbljafte SJanblung 'tuföufllffen 1 J ire. SJier ift 'tlieImef)r bie SJ 'tftung nuf ben Url)eoer au oefd)rünfen; 'oie Übrigen eHnel)mer beiS tRauf: 9anbe( erfd)einen, nur al foldje, mit ?Be ng auf He fd)äbigenbe anbhtng meber aliS ;mittat er, nod) a ef)ilfen. SDaß a!tierte Urteil in '5ad)en äf!iger rünt benn aud) biefen n: lU aUßbritctLid) offen ( S. 823). ( ergL f)ieau aud) ?B ?B 830; tI. :f)r. ?Bu rell) a rbt in 5Berl). be fd)meia. 3uriftennereinß, 1903, B f fd)meia. lReLtt, 91.'ij., ?Bb. XXII, '5. 570 f., unb nun aud) mor: entm. aUnt icl meia. B iS, IUrt. 1064.) lUud) in blefem unfte ift fonad) ba angefod)tene Urteil au beftätlgen. IV. Obligationenrecht. N° 39. emltad) f)at baß lSunbcßgerid)t erfannt:
vie ?Berufung mir nogell.liefen unb ba6 Urteil be Doergerid)tß he .!tanton6 ?Bafef 2anbfd)aft bom 2. :!)eöcmoer 1904, fomeit angefocl)ten, in aUen etren oertäligt. 39. Sentenza del 5 maggio 1905 nella cattsa Fratelli Barbieri contl'o Ferrazzini. Regolarita della dichiarazione di :ippello; indicazione delle con- clusioni. Art. 67, aL 2 OGF. Domanda in risarcimento per sequestro infondato. Art. 278 LEE'. -Prescrizione della domanda; applicabilita dell' art. 69 0 dell' art. 146 CO ? -80s- pensione 0 interruzione della prescrizione't Art. 297, 310 LEF, 154 e 157 CO. -Domanda di indennizzo per inos- servanza di contratto compra.-vendita. Art. 11000. A. -Il Tribunale distrettuale di Mendrisio, eon seutenza 9 aprile t904, aveva pronunciato :
Civilrechtspßege. Considerando : In line(t di fatio: 1. Con contratto 22 agosto 1893, la Ditta FrateIli Barbieri, da Gorgonzola, vendeva a Ferrazzini r negoziante in Mendrisio, quintali duecento di semeHno Bombay bigarre, a 28 fr. oro al quintale, spedizione pronta, merce resa franco vagone Genova transito, pagamento meta cou- tanti con 1 % di seonto, meta a 60 giorni per tratta. Avute per? informazioni poco rassieuranti sulla solvibilita deI Ferrazzini, Ia Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il eontratto alle eondizioni di pagamento piu sopra accennate, ed esigeva ehe il pagamento avvenisse a pronti contanti per tutta la meree eoII' 1 % di seonto. Con lettera 31 agosto 1893 Ferrazzini si dichiarava d'aecordo con queste nuove eondizioni, domandava solo che prima Ji spedire Ia merce gli fosse rimesso un campione, a meno ehe la Ditta Barbieri fosse sicura ehe la merce non era avariata, e ehiedeva inoitre che gli fosse comunicato il norne dell' auto re delle informa- zioni sfavorevoli date sul suo eonto. All' arrivo delIa meree a Mendrisio, il eommittente rifiuta- vasi di prenderne eonsegna, dando nella sua lettera deI 6 settembre per motivi deI rifiuto, ehe non gli era stato tra- smesso prima un eampione; che non gli era stato eomuni- eato il norne dell' auto re delle informazioni e ehe, in luogo dei 200 quintali, emno stati spediti solo 160. Un aecordo fra le parti non essendo intervenuto,l'11 set- tembre 1893 il committente faeeva praticare UD sequestro sulla merce speditagli, in garanzia dell'indennizzo al quale pretendeva di aver diritto per eseeuzione difettosa deI eon- tratto, e iniziava in seguito eontro Ia speditrice un' azione davanti i tribunali ticinesi in rieonoscimento di 5000 fr. per danni materiali e morali. Nel frattempo, eerto Sebastiano Peeehi, agente a norne della Ditta Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie, il pro- scioglimento della merce sequestrata mediante cauzione di 4000 fr. e Ia rivendeva, un vagone a L. 30.75 al quintale, l'aUro va gone al medesimo prezzo, ma eon uno seonto di cen- tesimi 42 al quintale a causa di avarie riscontrate. IV. Obligationenreeht. No 39. N eHa eausa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri ri- spondeva con una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da rifondersi dall' attore al convenuto per inesecuzione dei con- tratto e per indebito sequestro, somma che veniva decomposta nelle poste seguenti : nolo di due vagoni dal 7 aU' 11 settembre . trasporto secondo fattura . nolo di due vagoni dal 12 al 21 settembre. viaggi a Milano e Mendrisio perdita sulla vendita della merce. per eonsultazioni e rappresentanze Fr. 24- 304 70
180- 50 - 320- 1000- Totale, Fr. 1878 70 Con sentenza in eiden tale di prima e seeonda istanza Ia Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria riconvenzionale neUa causa sulla validita deI sequestro, per cui Ia stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per danni. La domanda Ferrazzini veniva poi decisa eon sentenza 14 ottobre 1896, dal Tribunale di Mendrisio, nel senso deI rigetto della pretesa e conseguentemente annullazione deI sequestro. Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini do- mandava ed otteneva dal Tribunale di Mendrisio una mora- toria, in seguito di che Ia Ditta Barbieri notificava un credito di 6599 fr. 70 da lei suddivisa nelle poste seguenti: a) per danni materiali causati dan' inesecu- Fr.
zione deI contratto, co me sopra . .
relativa liquidazione .
1000-
d) per indennizzo danni morali e disturbi
cagionati dal sequestro .
2000-
Fr. 6599 70
Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omo-
logato dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e Ia
pretesa Barbieri computata in
1800 fr., come aHa riconven-
zionale sollevata nella causa sul sequestro.
NeHo stesso tempo
Ci viJrecb ts pflege. il Tribunale fi sava ai ereditori insinuati, le eui pretese erano contestate, un termine di tre mesi dal momento in eui il eon- eordato sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizial- mente le loro ragioni. Questo giudizio veniva eomunieato aHa Ditta Barbieri il 26 febbraio 1898. Fu in seguito di questo deereto ehe gli attori introdussero eontro Ferrazzini l'azione attuale domandando ehe venisse eondannato a pagare loro 6599 fr. 70 per danni eausati dal- l' inesecuzione deI eontratto 22/31 agosto 1893 e dal sequestro 11 settembre 1893. Le istanze eantonali non ammisero ehe in parte la do- manda Barbieri, per l'importo di öOO fr. Esse diehiaravano la. pretesa preseritta per cio ehe eoneerne i danni derivanti daIl' indebito sequestro, ossia per le poste b, c, cl piiI sopra, indieate, e, quanto aHa posta di 1878 fr. 70, Ia ridueevano in eomplesso a 600 fr., l'istanza superiore eantonale sulle eOli- siderazioni seguenti : La posta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre e ammessa anehe dal eonvenuto. Quella di 304 fr. per assegni sulle lettere di vettura dei due vagoni, rappresentante i noH e trasporti, in parte ando a earieo dei eompratori della merce, Canova e Verga, di guisa ehe deve essere ridotta aHa sola parte ehe sarebbe andata a earico Barbieri. Am- messa parimenti la posta di 50 fr. per viaggi da Milano e Mendrisio. La perdita sulla vendita della merce appare insignifieante, sembrando attendibiIi le adduzioni delle eon- elusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di consul- tazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve essere aumentata aleun poeo sino a eompiere la somma di franchi 600, stata eonfermata nel presente giudizio. In dil'itto:
ritenersi regolare, a tenore deI disposto den' articol0 67 della !egge organica giudiziaria; ma, per quanta succinta, essa sembra indieare abbastanza ehiaramente ehe l'appellante in- tende di riprendere davanti questa Corte le eonclusioni da essa formulate davanti le istanze eantonali. Ora, una simile indicazione deve ritenersi suffieiente. 2. N el merito la domanda degli attori ha un doppio earat- tere; quello di un' azione di indennizzo per ineseeuzione di un eontratto di eompra-vendita, per cio ehe eoneerne la posta a delIa somma pretesa (articolo 110 CO), e quella di una domanda in risarcimento per sequestro infondato, a tenore dell' articolo 273 LEF. A quest' ultima domanda si rife1'iscono le poste b, c e d della pretesa Barbieri, ed e di fronte a queste poste ehe e stata sollevata l'eceezione di preserizione, a proposito della quale e da osservare : a) L'obbligazione seatente dall' art. 273 LEF e una obbliga- zione, ex lege ehe sussiste indipendentemente daHa eolpa deI sequestrante. In caso di eolpa ° di dolo, potra aeeoppiarsi a questa obbligazione ex lege un' altra obbligazione ex delicto, a sensi degli art. 50 e seg. CO, ma anehe in tal easo la responsa- bilita seatente dalI' infondatezza den' arresto rimane una 1'es- ponsabilita ex lege, non ex delicto (ved. i giudieati deI Tri- bunale federale nelle cause Keys e. Gonin, XIV, 629 ; Bareis C. Rooschütz, XIX, 442; Favre e. Santavicca XXII, 889 ; Caen e. BeIz fils e Co, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Piü dubbia e inveee la questione di preserizione. La legge non determina esattamente entro qual' epoea si preseriva l'azione di eui aH' art. 273. Le parti stesse sembrano pero d'aecordo per ammettere ehe la preserizione applieabile e quella di un anno dell' art. 69, non quella di 10 anni dell' articolo 146 CO, e ragioni tanto d'ordine pratieo ehe d'ordine giuridico militano difatti in favore di questa tesi. Come rileva a ragione Jaeger nel suo eommentario, p. 488, nota 6, in fine: non e possibile di pretendere ehe iI seque- strante lasei in garanzia delIa controparte, per un periodo eii 10 anni la eauzione a eui puo essere astretto in eonformita delI' art. 273, eome non e possibile, 0 alme no sarebbe est1'e-
Civilrechtspflege. mamente impratico, di lasciare indefinita per un periodo di 10 anni una questione di indennizzo, i cui elementi non sa- rebbero certamente piu bene definibili dopo un eerto lasso di tempo. A cio si aggiunga ehe, quantunque di ongine diversa t l'obbligazione di eui all' art. 273 ha, coll' azione ex delieto, ehe l'accompagna il piu delle volte, molti punti di eontatto, e ehe sarebbe un vero fuor di luogo, nel caso di simultaneita di queste due azioni, di dover applicare per l'una Ia prescri- zione annuale, per l'altra una prescrizione maggiore. In quest ) senso si pronunciano anche la maggior parte degli autori (ved. t oltre a Jaeger, gia citato, Brüstlein, Archives, I, p. 122; Brüstlein e Rambert, eommentario, art. 273, nota 6; Ott, Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece Reichel nella IIa edizione deI commentario Weber-Brüstlein). b) Ma, come fu gia osservato, Ia controversia non verte sulla questione deI periodo di prescrizione, ma sulla que- stione di sapere se apartire dall' annullazione deI sequestro da parte deI Tribunale distrettuale di Mendrisio, 0 piu pred- samente dal giorno in eui la relativa sentenza acquisto forza cU cosa giudicata (30 ottobre 1896), fino a11' introduzione della causa attuale (21 maggio 1898), la prescrizione sill. stata sospesa 0 interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo utile da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene esservi stata sospensione 0 interruzione per piu motivi: 1° per ef- fetto della moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza 22 settembre 18 J7, dal Tribunale di Mendrisio ; 2° per rin- sinuazione (leI eredito avvenuta da parte Barbieri l' 11 ot- tobre 1897; 3° che il termine di prescrizione sia stato in ogni caso prorogato in forza deI giudizio di omologazione 21 febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui pretese erano contestate, un termine di tre mesi per procedere giudizial- mente. Ma ne I'una ne l'altra di queste tesi puo essere aceolta. L'art. 297 LEF dispone ehe durante Ia moratoria non si puo iniziare ne proseguire alcnna esecttzione eontro il debi- tore. Ora la parola esecuzione deve essere intesa in senso stretto ed il divieto risultante da questo disposto non puo IV. Obligationenrecht. No 39. 2::;9 estendersi in genere alle aziOlli giudiziali. Per eonseguenza la moratoria non puo esereitare di fronte a queste ultime un effetto interruttivo. Quanto all'insinuazione deI credito avvenuta 1'11 ottobre , gli articoli 154 e 157 CO ammettono beusl ehe un simile atto possa eostituire un titolo di interruzione, ma seeondo il te- nore espIicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe il corso delIa prescrizione che quando la stessa ha luogo nelIa procedura di fallimento. In teoria e bens! stata venti. lata Ia questione se I'insinuazione nel eoncordato debba equipararsi all' insinuazione nel fallimento, ma l'affermativa proposta da aIcuni serittori (ved. Affolter neHa Zeitschrift des bern. Jur.-Ver., XXV, p. 359), non sembra conciliabile col testo preciso degli articoli suceitali. (In questo senso anche Hafner, commentario, art. 154, nota :-:S, eRossel, Droit des obli- gations, p. 206). DeI resto, anche ammetteudosi che il decreto di moratoria abbia potuto esercitare un'intluenza sul corso della preserizione, risulterebbe dal testo stesso dell' art. 297 LEF che non si puo in nessun caso trattare di interruzione , dando origine al decorso di un nuovo termine (ved. art. 157), ma solo di sospensione lasciando sussistere il termine di prescrizione gia trascorso. Ora, il decreto di moratoria es- "Sendo stato intimato il 22 settembre 1897, e la sentenza di omologazione il 26 febbraio 1898, se si ammette, anche neUa te si piu favorevole aH' appeHante, che Ia sospensione si sia estesa durante tutto questo periodo (aumentato aneora di 10 giorni per la res jUdicata), Ia prescrizione deeon'ente dal .31 ottobre 1896, sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ri- eominciato a decorrere 1'8 marzo 1898 e si sarebbe verifi eata al piu tardi il 16 aprile 1898, nel mentre la domanda delI' attrice non venne iniziata ehe il 21 maggio suceessivo. Dato poi ehe il termine fosse stato sospeso per effetto delIa moratoria, non e piu possibile di parlare di interruzione me- diante insinuazione deI credito. DeI pari non si puo ammet- tere la tesi delI' appellante, secondo 1a quale il termine di prescrizione sat'ebbe stato prorogato di 3 mesi in forza deI giudizio di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai cre-
Civilreehtspflege. ditori, le eui pretese erano eontestate, un termine di 3 mesi per far valere le 101'0 ragioni in giudizio, il Tribunale di Mendrisio non ha faUo ehe ottemperare al disposto den' art. 310 LEF, il quale sanziona una simile misura neH'interesse deI debitore, non dei creditori. L'assegno di questo termine non pub avere quindi per eonseguenza di prolungare in pro- fitto dei ereditori i termini Iegali di prescrizione, ehe non possono essere sospesi 0 interrotti ehe nei easi speeialmente previsti per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico,. ne spetta quindi al giudiee di prolungarli od abbreviarli. Nel easo eoncreto nulla impediva all'istante di agire in giudizio- prima dei deeorso dei 3 mesi. 3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi pre- seritta in quanto e fondata sopra l'art.273 LEF, 0 pub avere per base un'obbligazione ex delicto, ne resta quindi ad esa- minare ehe la prima posta della pretesa, derivata dall' inese- euzione deI eontratto. A tale riguardo e da osservare anzi- tutto ehe, in materia di responsabilitä. eontrattuaIe, non pub essare questione di danni morali. Il convenuto non e obbli- gato a risareire ehe i danni materiali derivati dall'inosser- vanza deI eontratto, sia per perdita diretta, sia per guada- gno non realizzato. Ora, questo danno non sembra giustificarsi in una somma maggiore a quella fissata dall' istanza canto- nale. Due delle poste precisate nelIa domanda, vale a dire quelle relative al nolo dei vagoni (24 fr.) ed alle spese di viaggio (50 fr.), vennern eventualmente riconoseiute dal eon- venuto. La posta di 320 fr. per perdita nella rivendita della meree non trova fondamento negli atti, i quali sembrano anzi indieare ehe se l'attriee non ha realizzato un leggero beneficio, la perdita e stata in ogni easo insignifieante. La pretesa di la fr. per nolo di due vagoni dal 12 al 21 set- tembre appare alquanto esagerata, eome deve ritenersi esagerata Ia domanda di 304 fr. 70 per spese di trasporto,. ehe, secondo i ealeoli attendibili deI eonvenuto, dovrebbe ri- dursi a 61 fr. 44. Quanto alle spese per eonsultanioni e rap- presentanze, se I' evaluazione fattane dall' istanza inferiore- cantonale in 150 fr. appare in realtä alquanto deficiente IV. Obligationenrecbt. No 40.
questa posta non pub essere aumentata di un importo mag- giore di quello ehe oecorra per raggiungere in compiesso Ia somma di 600 fr., fissata eome totaIitä d'indennizzi dan' is- tanza superiore. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione Barbieri e respinta e eonfermata quindi in tutti i punti Ia sentenza deI Tribunale di Appello deI ean- tone Ticino. 40. dttI vom 6. ai 1905 in 6ad)en V!)U ;1if ijtf, faetr., ?mAtt lt . .i8erAtL, gegen C4ftt' : 'it., StL, ?m.-facfL u . .i8er.-fadL Vernrag über Einräumung des Monopols für den Verkauf eines be- stimmten Produktes auf dem Gebiete eines schweizerischen Kantons. Dahinfallen dieses Vertrages durch den Umstand, dass der das Mono- pol .. Einräumnnde seinerseits den Vertrag mit seinem Lieferanten auf- gelOJt l1 d etnen neuen Vertrag mit dessen Rechtsnachfolger einge- gangen 1st'! A. urd) Urteil l)om 16. WOl)emoer 1904 6at ber m: :pena tion.e unb Jtafiation 90f be Stanton faem (I. oteifung), erfannt: 1 ... 2. ver Stliigerin ift il)r 8led)tnoegel)ren 3ugefnrod)en ltno e.ß l)at il)r ber Befragte bemgemä 3 eine (Summe l,)on 2001 r. 30 t .
lt bqal)fen, famt 3in bal.lon au 5 % jeit 1. SJ.nai 1903 unb 1 r. 50 tß. faetreioungßfoften. 0. ver Befragte ift mit feiner ?miberflage a6gettliefen. B. egen biefeß Ur!eiC in feinen angege6enen vi :pofitil.len l)at her .i8ef(agte unb ?miberWiger red)taeitig bif .i8erufung an baß Bunbeßgerid)t erWirt mit ben 16änberultg!3(lntriigen: