530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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ben d)U)ei3ern, U)a oie m5trfungen be erid)tnftanbnl.1ertr('tge
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oarau fd)led)terbing nid)tß ljergeIeitet l.leroen, uno oU)ar umfo
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oeß Ce, au benen jene infd)rlinfung im erid)tnftanb )ertrag
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erflliren ift, ober linnIid) lautenbe meftimmungen in uni?3
geHen.
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ftanbnl,)ertrage rooljnt, fiel) gegenü6er bem (tngcfod,ltenen m:rreft",
befeljI mit rfolg auf m:rt. 1 6ernfen fann.
:Demnad) at O(l munbeßgerid)t
erfannt:
mer efur l.lirb gutgel)eij3en unb bemgemlif3 bel' m:rreftbefelj(
be ertd)tnpraflbenten II in ern 1.10m 28. ,Juni 1904 iluf
geljo6en.
11. Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien. -'I'raite aveo l'Italie.
90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri.
Domanda d'estradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un
individuo condannato in via contumaciale durante pendenza
di appello interposto dall'estradando.,-Prescrizione? Art. 3 deI
trattato svizzero-italiano. -La pendenza di appello non costi-
tuisceun motivo per ricusare l'estradizione. Art. 1 e 9 deI trattato.
- -Con sentenza eontumaeiale 27 febbraio 1891, il
Tribunale penale di Milano, sezione IV, diehiarava Polled
Franeeseo, d'anni 37, da Milano , eolpevole dei delitto dL
- Auslieferungsvertrag mit Italien. No 90.
banearotta fraudolenta e 10 eondannava aHa pena di 6 anni di
reelusione ed al pagamento delle spese proeessuali. Il
Polledri,
ehe nega di aver avuto eognizione di questa sentenza ed
asserisee di avere desinteressati tutti i suoi ereditori, allega
di essersi a quell' epoea stabiIito a Lugano, dove tiene
ne-
gozio da Itre 10 anni e dove eontrasse matrimonio, doman-
dando ed ottenendo dal sno paese d'origine i neeessari rica-
piti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna
chiesto
iI di lui arreste e Ia di lui estradizione, in base aUa
prefata sentenza eontumaeiale ed a relativo mandato di eat-
tura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, produeend(
un eertifieato delIa CaneeHeria delIa Corte di Appello di
Milano, in eui si diehiara ehe eontro Ia sentenza 27 febbrai(
e pendente appelle avanti quella Corte, ed allegand(
ehe
per l'appello introdotto, I'estradizione non poteva aeeor-
darsi.
2. -In vista di questa situazione, il Consiglio federale
eomunicava l'atto di opposizione
aHa Legazione italiana,
ehiedendole se non stimava fosse
il easo di sospendere la
domanda di estradizione
fino al giudizio della Corte di
Appello. AHa quale domanda avendo la Legazione italiana
risposto, insistendo
perehe fosse dato seguito aHa sua istanza,
il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale
per il relativo giudizio.
3. -Il
Proeuratore generale della Confederazione eon-
chiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di
estradizione, appoggiandosi al disposto dell' articol0 412 della
Proeedura penale italiana, in base al quale Ia pendenza di
appelle ha per effetto di far sospendere l'eseeuzione della
sentenza.
In diritto:
- -Non e dubbio, ne e contestato ehe il reato di banearotta
fraudolenta, pel quale
e intervenuta Ia eondanna, eostituisee,
seeondo il trattato svizzero-italiano un titolo di estradiziol1e.
Tutt'al
piil potrebbesi diseutere se trattandosi di reato eom-
messo e giudieato
giä nel 1890, rispettivamente nel 1891,.
non sia fondata in favore dell'estradando l'eeeezione di pre-
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scrizione della pena 0 dell'azione penale. Ma I'artieolo 3 deI
trattato svizzero-italiano diehiarando applieabili per Ia que-
stione di preserizione le Ieggi deHo Stato di rifugio, e evi-
dente, seeondo
il Codiee penale deI Ticino, ehe ne l'una ne
l'altra di queste preserizioni pub essere invoeata. (Vedi gli
artieoli 76, 83 e 13.)
2. -La quistione si riduee quindi unieamente nel vedere
se
l'estradi:t.ione debba rieusarsi pel fatto della pendenza di
appello
edel disposto dell'art. 412 deI Codiee di proeedura
penale italiano statuente ehe durante i termini per appel-
lare e presentare i motivi dell' appello, eome anche durante
il giudizio di appello, sarlt sospesa l'eseeuzione della sen-
tenza.
Ora simile questione e gia stata risolta negativamente dal
Tribunale federale in una causa analoga, implicante
bens!
l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello
coUa Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6
e affatto identico a quello coll'Italia. In questa sua deeisione
i1 Tribunale federale ha statuito ehe Ia produzione di una
sentenza di eondanna, anche
non definitiva, e contro Ia quale
era pendente ricorso in
eassazione, doveva considerarsi suf-
ficiente, a termini deI trattato eoUa Francia, per giustificare
nna domanda di estradizione.
Ora il tenore dei trattato eol-
l'Italia, in ispecie degli articoli 1 e 9 deI medesimo, non au-
torizzano eerto un'interpretazione diversa. E difatti evidente
ehe se l'obbligo dell'estradizione esiste per
10 Stato richiesto
anche
ariguardo di persone fatte semplieemente oggetto
di un' azione penale sulla semplice produzione di un or-
dine di arresto 0 di qualunque altro atto avente la me-
desima
orza di quest' ordine , eib deve ammettersi tanto
piit quando contro l'estradando e gia intervenuto un giudizio,
sia anche solo contumaciale, e quando simile giudizio
e pro-
dotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della
sentenza figura deI resto negli atti anche un mandato di
cattura, staeeato in forma
affatto regolare. Ne e possibile
distinguere in un easo consimile,
eome fa il ricorrente, fra
l'estradizione ehiesta a titolo di giudizio e I'estradizione
11. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 90.
ehiesta in vista den' eseeuzione della pena. L'estradizione
.appare anche nel easo eonereto
co me una misura preventiva
fatta
aHo seopo di assicurarsi della persona dell'estradando,
senza ehe quest'ultimo rimanga eon
eio pregiudicato nei suoi
diritti di difesa e neU' esercizio dei rimedi di legge ehe gli
eompetono
per ottenere l'annullazione della sentenza in base
.aHa quale e avvenuta Ia sua eonsegna.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione alle Autorita italiane
di Francesco Polledri
.e ammessa.
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