BGE 3 I 63
BGE 3 I 63Bge19.08.1876Originalquelle öffnen →
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(;2 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
luürbe, ob bie luöernifef)en ober bie öün'f)erifef)en ®erief)te bm
@)treit über bie @iften beg l,;eaul'teten ?Jletentiongreef)teg n ffaffe 3unäef)ft
nief)t bor, lonbern eg frägt rief) in erfter Einie, ob ber bon ben
?Jle'furgbel(agten auggewirfte '!Irreft öur @)ief)erung eineg bingH~
d)en ODer eineg l'erfönlid)en '!Infl'ruef)eg erIaffen worben fei Ul1D
bie tt
entfef)eiben
nergerief)te entfef)iebm unb Der ?Jlefurg abgewiefen werben. '!Iffeht
eine foIef)e ®erief)tgftanbfrage fiegt im bornegenba'ben, fo müute biefe ffrage /sU ®unften ber Euerrüfung biefer ffrage ftet nun un3weifelf>aft bem unbei5
gerid)te wenigfteng inf-oweit ÖU, bau bugfeIbe in ffäffen, wo bag
bef>aul'tete ?Jletentiongred)t offenbar unbegrünbet ift unb nur 3U
bem ,3wecfe )orgefef)üt wirb, um ben 'ltrt. 59 ber affgemeine ?Jleef)t betrifft, nuf wefef)es 'ltrreftiml'c-
tranten fief) berufen, jo fe§t bagfelbe unbeg)er
faj'fung u umgel}en unb bag bem '!Irreftbeffagten 1sufteenbe ?Jled)t
ber efd)werbe 'beim
lid)e '!Infl'raef)cn mittelit '!I r r e ft 1 e gun 9 f)nnbelt. .
IV. Gerichtsstand. Arreste. No 12 n. 13.
ß3
b. wirb tlon ben ?Jlefurgbeffagten fdbit 3ugegeben, baB bug
!u3ernifef)e ?Jleef)t ein ?Jletentiongreef)t für '!Irbeit(5'(o1)n nief)t tenne
r
unb wag baun))eggerid)te irruforifd) öU mad)en, ben
'!Irreft o1)ne .I.illeiterg auff>eben fann unb nur bann, wenn bie
@egfteffe )on ber @) ef) u 1 b bei! ci b u n 9 für l'erföniften3 beg be1)aul'teten ?Jled)teß öwelfel1)aft unb einer gerid)t.
fid)en Unterfuef)ung 'bebürftig ift, bem ?Jlid)ter Der belegenen t,
Wefef)e ®efead)e
bie
brüdHef) nuf '!Irt. 59 bes lu
3
ernifef)en rüfung uno @ntfd)eibung bi eier cibilred)tIief)en ffrage 3UöU
weifen 1)at. (mergt @ntfef)eib beg unbelSgerief)teg born 24. @)el'
tember 1875, in @)aef)en @)ef)nee1i, l1ffi3ieffe @)ammlung b. I,
@). 249, @rw. 5.)
5. Sm borliegenben ffaffe fann eg nun aber burd)aug nief)t
3weifenaft fein, bau ben ?JlefurgbetIagten ein ?Jletentiongreef)t an
bem arreftirten ol1se nief)t /suftef>t unb bieie bei '!Iugwitfung.
ber angefoef)tenen merfügungen auef) noef) gar nief)t barem ge
baef)t 9aben, ein fofef)elS ?Jled)t /SU bennfl'tltef)en; benn
-a. ge1)t aulS jenen merfügungen, inlSbefonbere bem '!Inerte born
2. obember b. S. öur @)iben
ö
1)er)or, bau bie ?Jlefurgbeffagten
IebigIief) bie @)ief)eriteffung if)rer fforberungen für 'ltrbeitgfofm im
'lIuge f)atten unb feinegwegs, WOlt übrig eng, wer.n e fief) wirf
lid) im mefi§e beg 013e(5 befunben f)ätten, gar teine meranlaffullg
tlor1)anben ge\uefen wäre, @)ef)u im efie tlerfangten. :!lenn
nief)t nur tft in beiben merfügungen )on einemf olef)en egerelt
ter ?Jlefurrenten feine ?Jlebe, fonbern eg wirb ber '!Irreft augetreibungggefeelS geftüefi, refl'. Snne1)abung,
Cdetentio) ber betreffenben @)aef)e buref) ben angebHef)en ?Jleten-
tionsbereef)tigten )orau(5, wä1)renb im borHegenben ffaffe balS nr~
reftide ~Of3 fief) weber im ~efi§e noef) im ®ewaf)rfam ber 'ltr-
reitim))ctranten befinbet.
6. Sft aber bie fforberung bel' ?JlefurgbeUagten nur eine l'cr-
fönlief)e, 10 muu ber gelegte 'ltneft aIg im .I.illiberfl'ruef) mit
'!Id. 59 ber lInbeg)erfnj'fung ite1)enb allfgel)oben werben, ba
nid)t beitritten, übrigeng aud) &ewiefen tft, bnfi bie ?Jlefurrcnten
aufred)tfte1)enb finb unb in ?Jlümfang, .\tanton ,3ürief), if>ren feften
m3of)nfi 1)abeu.
:!lemltaef) f)nt bag munbesgcrief)t
er1annt:
:!lte mefef)werbe tft begriinbet unb benmaef) ber bom ~eöitfs:
gerief)tlSl'räfibium itird) unterm 2. obember b. S. auf bas,
im @)ef)(atfwalbe befinbHef)e
articoli 490 deI codice civile dei Grigioni e 334 § 2 di quelJo
deI Ticino, salvo i diritti vedovili deI coniuge superstite, il
padre Domenico Sonanini. Allegandosi tuttavia il vedovo ma-
rito erede univergale in virtu di un lestamento 22 agosto 186J >
rogato in Lugano dal pubblico notaio avvocato Giuseppe Pa·
rini, pensö il padre a salvaguardal'e i slloi diritti, e fece
quindi istanza al Tribunale civile deI circolo di Roveredo per
l' erezione di un inventario giuridico delle sostanze lasciateOr3 'cer ?Jleturrenten gelegte '!Irrert
fammt ber Sntimation bom 14. Dttober b. S: uub affen feit1)cl:
angeorbneten IDlaurege1n aufgc1)oben.
13. Sentenza dei 17 febbraio 1877 nella causa Tognacca.
.4.
e moglie al ricorrente G.-B. Tognacca, senza legittima discen-
denza. A raccogliere l'eredita della defunta chiamavano glIoriva il giorno 12 dicembre 174, in Roveredo (can-
tone dei Grigioni), Giovannina Sonanini, figlia di Domenic
()4 A. Staatsrechtl.Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dalla figlia e giacenti tutte nel territorio di Roveedo .. Passa-
tosi aHa confezione dell'inventario, non fu dato rmvemre· una
.obbligazione di franchi '1300 della Banca cantonale dei Gri-
gioni, intestata a Giovannina Tognacca, e seppesi poi piu
tardi che il marito l'aveva negoziata aHa Banca della Svizzera
italiana in LUD'ano. Domenico Sonanini ottiene allora daIl'uf-
., .
ficio presidenziale deI circolo dl Roveredo analogo sequestro
giudiziario, e fa citare, a termini dell'articolo 323 della pro-
aedura civile dei Grigioni, il genera Tognacca avanti il giudice
di
pace deI circolo di Roveredo, onde esperire la conciIia-
zione sulla domanda che sia dichiarata nulla e di nessun ef-
Cetto legale la cessione deI detto titolo di credito. Il conve-
nuto non comparendo, si dichiara non riuscita la conciliazione.
Citate quindi
le parti dinanzi al Tribunale deI distretto della
Moesa, il Tognacca propone nella sua risposta la eccezione
delta declinatoria di foro. Ma il Tribunale la respinge, ed il
Governo dei Grigioni ne conferma il giudizio. Di la il ricorso
al Tribunale federale.
B. A sufIragare la pretesa incompetenza deI foro grigione,
adduce il ricorrente trattarsi in concreto di rretese pummente
petsonali,
aver egli il suo vero e legale domicilio in Lugano,
e non potersi quindi mettere, a stregua dell'art. 59 della co-
stituzione federale, alcun sequestro sui suoi beni fuori deI
i. noantone Ticino. Essere d'altronde un fatto che l'eredita della
iu Giovannina Tognacca venne aperta in Lugano ed adita pu-
ramente e semplicemente dal di lei marito ed erede; doversi
quindi applicare aHa stessa la legge Ticinese e non quella dei
Grigioni. L'asserto suo domicilio stabile in Lugano reputa il
G.·B. Tognacca luminosamente comproyato:
a) Dall'essergli sempre 8tato vietato di esercitare nel can-
tone Grigione il diritto di vota quale cittadino svizzero, ezian-
{}io nelle assemblee federali ;
b) Dal non aver egli mai pagato in Roveredo alcuna tassa
eomunale 0 cantonale, tranne quella riferentesi ai beni cola
giacenti;
c) Da} decreto 22 luglio 1867 deI medesimo Piccolo Consi-
glio dei Grigioni nella causa Tognacca-Tognola, nel quale de-
IV. Gerichtsstand. Arreste. No 13.
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ereto di.chiaraaere . in quel eantone i coniugi To-
gnacca 11 domlclho rJchtesto dalle costitllzioni cantonale e
federale onde poter praticare contro di loro alcun atto esecu-
torio, e
finalmente
d) Dalle lettere e attestazioni 25 gennaio 1875, 3 luglio e
12 settembre f876 della cancelleria dei circolo di Roveredo
nonche dall'atto 3 marzo di quell'anno dei municipio di
Lugano.
C. Nella sna risposta dei 4 novembre ultimo scorso so-
stie l parte Sonanni, e co essa il Piccolo Consiglio dei
GnglOllI, non trattarsl nel fattlspecie di un'azione creditoria
a
m gleni. di. una reale, avvegnache non si abbia gia impetitdIZIO. 11 Tognacca per obbligarlo al pagamento di un
eredlt prlvato, a si .per oltenere ehe l'obbligazione dei
l due attestazioni 30 giugno e 7 aprile f87ö, delle muni-
clpahta d~ Lugano e Roveredo, adduce il fatto di non aver egli
ranchl m300 vemsse rImessa nel compendio delle sostanze
mterJasclate
dalla defunta e appartenenti, per esclusivo diritto
di successione, al di lei padre D. Sonanini. Riguardare d'al-
tronde
il sequestro enti reali e non personali, e prescrivere
tanto 1;1 legge ticinese, quanta la grigione,' che le azioni ri-
guardanti sequestri reali
0 reposizioni s'hanno da promuo-
vere al foro deI luogo ove giace la cosa sequestrata. Si os-
serva quindi che 10 stesso codice civile ticinese all'articolo 55
eonsacra il principio « ehe i giudizi sul diritto di suceessione
» devon istituirsi nella giurisdizione deI luogo dell'aperta
»S1.lccesswne, » ovverosia « Ja dove esiste l'ultimo domieilio
» abitato dal defunto, » mentre consta da estratto 2 novem-
bre
1876 deI registro dei decessi dell'ufficio di stato civile
di Roveredo che l'ultimo domicilio abitato dalla Giovannina
Tognacca fu Roveredo.
A provare pOl che il ricorrente ebbe realmente il suo do'-
mic!li? legale a Roveredo, anziche a Lugano, produce il So-
natto mal alcuna opposizione al pagamento delle imposte
lerenti ai domiciliati, e quello di essersi il Tognacca mede-
Sl, con aHo 18 ottobre 1875, qualificato avanti il Governo
GrlglOne siccome domiciliato in Roveredo. Quanto all'asserta
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66 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. proibizione fatta al Tognar,ca di votare nelle ass.emblee cant?- naIi e federali di Roveredo, si nota essere egh stato non gla escluso dal diritto di voto, ma sibbene scacciato dall'assem- blea, e ciö non per mancanza di domicilio, ma in seguilo a (',ondanne criminali. , Rimarcasi avere il ricorrente riconosciuto egli stesso, a pili riprese e col fatto proprio, la competenza dei tribunal i grigioni a giudicare delle mi sure giudiziarie in questioni relative alla sostanza della moglie e successiva eredita, e si contesla da ultimo l'applicabilita dell'invocato articolo 59 della costitu- zione federale anche per la ragione dell'essere il Tognacca assolutamente nullalenente in proprio ne a Lugano, ne a Roveredo. Sentiti il rapporto e le pro poste conclusionali deI giudice delegato all'istruzione della causa; Premessi, in linea di ratto e dl: dü'itto. i seguenti conside- randi: 1 0 La prima questione che si presenta in concreto alla disamina deI Tribunale federale consiste a vedere, se l'azione intentata dal Sonanini al Tognacca rivesta, 0 meno, il carat- tere di quelle pretese personali che sono contemplate dall'in- vocato art. 59 della Costituzione federale. Ora, non e punto detto che il foro dei sequestro, "'-come vorrebbe nel suo que- relato giudizio il governo dei Grigioni, -sia sempre compe- tente eziandio pet conseguente processo sulla cosa seque- strata; ma, prescindendo anche da ogni discussione sopra siffatta materia, egli e pur forza riconoscere che domandando l'attore l'annullazione della cessione di un credito, questa sua domanda va riguardata siccome appartenente al novero di quelle ehe si qualificano senz'altro per meramente personali. 2 0 Laddove all'incontro si preferisse attribuire aHa do- manda libeHaria deI Sonanini il earattere di un'azione eredi- taria nel sen so e coll'entita di una petitio hereditatis qttali- ficata, -tendendo egli infatti a ehe fosse giuridicamente riconosciuto « spettare a lui solo l'eredita della defunta figlia, essere nulla e di nessun etTetto legale la summenzionata ces- sione per il fatto ehe l'obbligazione in discorso appartiene al IV. Gericht.sstand. Arreste. N° 13. 67 compendio deI1a medesima eredita, e doversi negare ogni e 'qualunque validita legale all'assertotestamento deI 22 agosto 1861, » -bisognerebbe neeessariamente eonferirne la cogni- zione ai Tribunali dei luogo dove consta essere stata aperta Ja suceessione. 3 0 Comunque sia, l'essenziale della controversia si riduee pel Tribunale federale a sapere: se al momento in cui ella cessö di vivere, Ja Giovannina Tognacca, avesse suo stabile do- micilio in Roveredo od altrove, e se da quell'epoca in poi il marito ricorrente sia stato in altro sito domiciliato, anziche in quel medesimo comune di Roveredo. Ora, se pud dirsi con- stare per una parte da varie attestazioni deI Consiglio comu- nale di Roveredo (25 gennajo 1875 e 12 settembre 1876), della canceUeria deI circolo di Roveredo (3 luglio e H! set- tembre 1876) e deHa municipalita di Lugano (3 marzo 1876) ehe il Tognacca non tenne mai, 0 da gran tempo almeno, do- mieilio politico-Iegale in Roveredo, ma sibbene in Lugano; risulta perö d'altra parte e con molta evidenza dai diehiarati 30 giugno 1876 dei municipio diLugano e 7' aprile detto anno deI Consiglio comunale di Roveredo essere il medesimo G. B. Tognacca da mol ti anni materialmente domiciliato in Rove- redo, non avere mai fatto cola alcuna opposizione al paga- mento delle imposte eomunali, e non aver corrisposto al tempo stesso verun contributo, ne comunale ne cantonale, al ,comune di Lugano ecc., ece. Riluce, oltracciö, dalla memoria 18 ottobre 1875 deI Tognaeca al governo dei Grigioni aver egli stesso, il ricorrente indicato eome suo domicilio il territorio di Roveredo, aggiungendo le parole: «dove ho i miei beni eIe mie sostanze. » Risulta, infine, dall'estratto 2 novembre 1876 deI registro dei decessi dell'ufficio di stato civile di Rove- redo « essere morta il giorno dodici dieembre mille ottocento » settantaquattro a Roveredo, neUa frazione di S. Giulio, To- » gnacca Giovannina, civile, figlia di Domenieo Sonanini e di » Maria Decristophoris, di Lugano, domiciliata a Roveredo, » ecc.» Tutte queste risultanze, comecbe alquanto contradditorie, sono per fermo di tale natura da indurre il giusdicente nella
68 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
persuasione ehe il Tognacca avesse ed abbia il suo principale
ed effettivo domicilio nel comune di Roveredo. Oveperö dub-
bio aleuno regnasse, resterebbe aneora sempre al Tribunale
federale
un aItro sicuro e positivo eriterio, quello eioe ehe
tuUii beni deI rieorrente si trovano giacere nel territorio deI
eomune di Roveredo e che risulta, d'aItra parte, dagli atte-
stati
deI munieipio di Lugano e dalle sue proprie eonfessioni
essere egli affatto nullatenente in Lugano. Egli si e da questo
eriterio
ehe il Tribunale medesimo attinge la Iogicapresun-
zione: avere
avuto in realta il rieorrente G. B. Tognaeea il
suo stabile e perfetto domieilio in Roveredo 0 neppure altrove,
e quindi la eonvinzione non poter fare 10 stesso aleun legit-
timo appello al ripetuto art. 59 della Costituzione federale
onde sottrarsi
aHa giurisdizione in materia dei Tribunali Gri-
gioni.
4° Sia dunque che si eonsideri J'azione Sonanini quale una
pretesa meramente personale e
avente solo per obbietto di
far annullare l'allegata cessione dei querelato credito di 1300
franchi, -sia che Ja si riguardi invece eome nna emanazione
dei diritto ereditario invocato da esso Sonanini sulla intiera
sostanza relitta dalla defunta
Giovannina Tognacca e quindi
anche sui singoli enti che la compongono, il foro adito in eon-
ereto dall'attore va ritenuto, in ogni easo, sieeome deI tutto
eompetente, obbligato quindi
il reo-eonvenuto a dar pieno
seguito alle rispettive ordinanze, e destituita di fondamento
Ja declinatoria di foro da ]ui proposta.
11 Tribunale federale
ha giudicato e giudica :
Il ricorso interposto da Giovanni Battista Tognacea eontro
la decisione
19 agosto 1876 deI Piccolo Consiglio dei Grigioni
nella causa Tognacea e Sonanini e respinto perche privo di
fondamento.
V.Schuldverhaft. N° 14.
69
V. Schuldverhaft. -Contrainte par corps.
14. Utteif .lcm 12 • .sennet 1877 in @Sad)en @glcff.
A. 1)Utd) Uttei{ be~ stantonßgerid)teß .lcn Ud .lcm 16. 1)e-
!ember 1876 wurbe lbrit @glcff arß ber }Branbftiftung bringenb
l.lerbäd)tig .lcn ber .snftan entlaffen; bagegen wurben bemfe1ben
bie fämmtnd)en Unterfud)ung~. unb ~~ungt.often auferlegt, tell'.
berfeIbe l.lervffid)tet, biefeIben in ber @Strafanftatt abul.lerbienen.
B. IDlit @ingabe .lom 20. .l. IDltß. befd)werle fid) nun ber
mtuber be~ lbrif @gloff, &einrid) @gloff in aft beciebmcrborf,
barüber, bau man ben @rftern in mera1te, trobem er
für ben }Betrag ber stoften staution anerboten abe, unb ftellte
an baß munbeßgerid)t 'oie nfragen,
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