Art. 59 CF; forum del domicilio del debitore per azione di pagamento del compenso dell'avvocato. L'elezione di domicilio intervenuta per la conduzione di una lite determina il foro soltanto per le pretese e conseguenze giuridiche nascenti da quella lite e nei confronti delle parti del rapporto processuale, non già verso terzi per rapporti obbligatori autonomi. La cosiddetta procedura di moderazione, ove esistente, riguarda la fissazione dell'onorario; una vera azione di pagamento deve invece essere proposta al domicilio del debitore, salvo rinuncia espressa. La norma costituzionale federale prevale su disposizioni procedurali cantonali incompatibili (consid. droit).
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ßar, fo folgt barau , gemiia oem merbot oer tlo:ppel6efteuerung, l1 ne meitm , baB eine meiaie9ung benfelben rttler6 am ite oer efel1fnaft, im .reanton ZBern, grunofii 1i unauliiffig ift unb be 9a16 ))on einer gretnaeitigen mefteuerung in mern unb tn ben übrigen .recmtonen beaUl. emeinben, beren tler9ängni :: tloUe .reonfequen3en bie lRefurrentin erörtert, teine ebe fein fann. IDie bamit gefnaffene fteuerrentfine ttuation rentfertigt fi , abgefegen tlon ben erelt6 angefü9rten rünben, au au oer Uletteren rttliigun9, baa Oie lRdurrentin 9au:ptfänU am 'tanb:: ort i9rer einae nen merfaufna:p:parate eine intenjluen ' ute oer ftaatlinen ll3oHaeiorgane beharr, ba jene inrintungen i9rer inatur na ber fortbauernoen Übcmad;ung bur Oie efeUfnaft ieIbft entbe9ren. H erbin9 fann nid)t )erfannt Ulerben, baB bieie Drbnung ber mer9iiItniffe eine gCUliffe '3erfl)ntterung ber teuer :pfnnt gerbeifü9rt, Ulelne ber 9runbfiinnd) anauftrebenben ingeit berielben 3Uttliberliiuft. HUein bi eier Umficmb ift bie nowenoige oIge beß f:peaie en :9arafterß ber )orHegenben Unterne9mung, inbem beren Ulefenmneß, i9rer Ulirtfd)afmnen %unftion in9 iiren :: te , SlRerfmal barin befte9t, baa fte fi au tltelen, über bas gan3e fnttlei3erifc )e erritorium aerftreuten, fleineren tabIiffe:: menten aufammenfent, ttleIne lebign burd) bie beaeinnete Dber:: lettung tlerbunben finb. ,ob bei biefen eigenartigen mer9iirtniffen nint eine mefteuerung ber einaelnen inr1 tllngen na anberm ' ftem, aIß bem tll rHegeno :praftiaierten ber geUlö9nnnen ESub:: ieft0fteuern, 3Ulccfmäfiig unb geboten Uliire, 9at ba munbe :: gerint nint au erörtern, ba 19m an fi -fl ttleit nint inter fantonale l :p:peloefteuerung tn rage fte9t -Me om:pe1en3, auf bie HußgeftaItung ber fantonalen ESteuerorbnungen einau:: Ulirfen, n1 t 3ufommt. tlemnad) 9at b(t munbeßgerint erfannt: tler lRefurs wirb nbgeroiefen. In. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. No 3. III. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. -For naturel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 3. Sentenza del 29 gennaio 1903, nella causa Beretta.
Se l'elezione di domicilio costituisce una prorogazione di foro per rappol'to alle pretese den' avvocato. Art. 59 CF. I. Con sentenza 19 novembre 1902 il Presidente deI Tri- bunale civile di Lugano condannava Gaetano Beretta a pagare all' Avv to Lorenzo Brentani 150 fr. in compenso di presta- zioni professionali e dichiarava nello stesso tempo reietta l'opposizione sollevata dal Beretta contro un precetto esecu- tivo fattogli intimare dal Brentani a mezzo delI' Ufficio Ese- cuzioni di Berna. TI Brentani aveva patrocinato il Beretta in una causa svol- tasi davanti il Tribunale di Lugano tra certo G. B. Demicheli, attore, ed il Beretta, convenuto, e non avendo potuto otte- nere il pagamento delIa propria nota d'avvocato, aveva prima spiccato un preeetto esecutivo, poi si era rivolto al Presidente deI Tribunale di Lugano perche dichiarasse il Beretta debi- tore delIa somma, impetita. -TI Beretta eontesto mediante Iettera al Presidente deI Tribunale di Lugano la competenza ad occuparsi delIa domanda, avendo egli il proprio domicilio a Berna; ma il Presidente deI Tribunale di Lugano ritenne t -che trattandosi di competenze e spese per servigi pre- stati, iI Beretta poteva eonvenirsi da vanti l' Autoritä. giudiziaria deI luogo dove l'opera era stata prestata. 11. E contro questo giudizio ehe G. Beretta rieorre al Tri- bunale federale .. Egli produce a prova deI suo domicilio a Berna una dichiarazione 6 dicembre 1902 della Direzione di Polizia di quella citta, in cui e detto, ehe il Beretta, impie- gato all' Ufficio di statistica federale, abita Berna gia dal
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 27 ottobre 1898 ed e in possesso di un relativo perInesso di ilimora, e domanda in appoggio all' art. 59 della Cost. fed. Ia cassazione deI giudizio 19 novembre 1902 deI Presidente deI Tribunale di Lugano. In. L'.Avv to Brentani risponde: Subito dopo 111. scelta deI Brentani 11. procuratore deI Beretta, per 111. trattazione della ausa Demicheli, il primo faceva eleggere al Beretta il pro- prio domicilio 11. Lugano in conformita degli articoli 22 e 47 della Procedura civile ticinese. Ora, se il Beretta ha eletto domicilio in Lugano per 111. trattazione della causa Demicheli, tale domicilio sta anche per tutte le conseguenze necessarie ed immediate della causa e quindi anche per le prestazioni professionali deI suo procuratore. Inoltre l'art. 16 della Pro- edura civile ticinese da facoltä. d'istituire un giudizio sopra azioni per salari e mercedi davanti all' Autorita giudiziaria dei luogo dove l'opera fu prestata. Per queste considerazioni I'Avv to Brentani conchiude al rigetto deI ricorso. In diritto: Non e stato contestato dan' opponente ehe il domicilio ef- fettivo deI Beretta e a Berna e non a Lugano. Furono bensl prodotti alcuni atti di procedura, nei quali il ricorrente viene indicato come avente il proprio domicilio 11. Lugano. -Ma va da se che questi atti, emananti dal procuratore deI Beretta, non hanno valore probatorio, specialmente di fronte aHa di- hiarazione esplicita dell' Autorita poliziaria bernese portante ehe il ricorrente e impiegato ed abita a Berna dal 1898. Detti atti non si possono neppur riguardare come una prova sicura deI fatto, asserto dal Brentani, che il Beretta abbia eletto domicilio a Lugano per la trattazione della causa Demicheli. Fosse anche, uua simile elezioue di domicilio non eostitut'rebbe una. prorogazione di foro che di fronte 11.1- 1'attore Demicheli e pei rapporti giuridici scatenti da quella causa, ma non di fronte 11. terzi e per rapporti obbligatori affatto differeuti. Ora, ammesso che il convenuto abbia il pro- prio domicilio materiale aBerna, non vi ha dubbio che 10 stesso doveva azionarsi davanti quei tribunali e non davanti i tribu- nali ticinesi. TI Tribunale federale ha benSl statuito (ved. vol. I1L Verfassungsmässiger Gerichtssl;and. No 3.
XXVI, parte I, p. 180) che nei Cantoni, nei quali esiste una cosidetta procedura di moderazione (Moderationsverfahren), il giudice davanti al quale si e svolto illitigio, e anche com- petente per fissare I'importo dell' onorario dell' avvocato. Ma ,quando, co me nel caso concreto, si tratta di una vera e pro- pria azione in pagamento, e al domicilio deI debitore e non al foro della soluzione della lite che 111. stessa deve essere intentata, 11. meno che vi sia stato rinuncia esplicita da parte deI debitore. DeI pari non vi ha dubbio, che il disposto del- l'art. 16 della Procedura ticinese non pub trovare applicazione di fronte al testo esplicito e categorico dell' art. 59 delIa Costituzione federale. Per questi motivi, TI Tribunale federale pronuncia: TI ricorso Beretta e ammesso ed annullato quindi il giu- dizio 19 novembre 1902 deI Presidente deI Tribunale di Lu- gano. XXIX, t. -1903