Arts. 125, 134, 139 and 140 L.E.F.; auction notice and lien schedule not formally communicated to the debtor do not entail nullity of the sale if the debtor had actual knowledge in time to safeguard his rights. The enforcement office has broad discretion to determine the time, place and manner of auction and may, depending on the circumstances and the interests of the parties, sell real property in bloc without first attempting a separate auction of each parcel. The debtor is not excluded from bidding at the auction of his own assets, subject to the ordinary requirements of cash payment or sufficient security.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- be rt. 110 of. 1 , bie nur, ober bod) in erfter inie ben ( 5fiiubigern ber ru:p:pe 59 3u ute tommt, nid)t aber bie e" beutung einer f ogenannten 1.')( a d) :p f ii n bu n g, bei mdd)er bie liereUß ermorbenen 1)(eel)te anberer ßfiinbungngliiubiger borbe a ten ;tnb (uergr. rd)ib V, !Rr.2, unh ,3iiger, stommentar, rt. 110, !Rote 3). )fiie fid l terctU mit !Rotmenbtgfeit ergibt, finb bie bon ben fflefurrenten geltenb gemad)ten, auf bie ßfiin bungßafte bom 3. beam. 14. eaember geftünten I1lnfptüd)e mit ben bon l)der am 9 . .3anuar 1901 ermorbenen ntd)t mel)r bereinbar. a etreibun!:lnamt l)at rte benl)alb mit runb a( nid)t beftel)eno be3ro. bal)ingefaffen erffiirt. !Rad bem eiagten fl'meint fiel) aud) bie merufung ber 1)(efurrenten auf rt. 145 be metreibungsgefe als unftid)l)altig, ba eß ftd) baferoft um einen aff ber !Rad):pfiittbung l)anbert (bergL rd)iu V, !Rr. 2). mie morittftan ö l)at bett fflefurrenten SjürHmaun uon mteß wegen für feitte binl)er in ru:p:pe 60 figurierenbe Ot'beruug tu ( 5ru:ppe 59 uerfent, maß il m uad) brm nunmel)rigeu ungang bes 1)(efurfe 3um morten gereid)t. ie ,8uliif;tgfeit biefer l)(a " nal)me a fold)er iit uon feiner iSeHe angefod)ten uno es mu beßwegen ( ei berfdoen fein merbleioen l Cloen. emnad) l)1lt oie 6d)u boetreibungß unb stonfurßfammer erfannt: er ffletur wirb Clbge uiefen. 115. Sentenza del12 novembre 1901 nella causa Tu,rri. Non comunicazione al debitore den' eleneo oneri eden' incanto ; nullita dell'incanto't Art. 139 e 140 L. E. F. -Modo dell'in- canto; art. 125 e 134 1. c. I. eon ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Gi 0 vanni domandava all' Autorita inferiore di vigilanza di Locarno l'annullazione den' incanto 9 marzo 1901 avvenuto in odio degli eredi Turri fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi seguenti: a) perche al ricorrente, interessato neU' esecuzione quale und Konkurskammer. No 115.
'Coerede e coproprietario, non era stato cOl11unicato ne la domanda di vendita, ne l'elenco oneri, ne l'avviso d'incanto; b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singoIar- mente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base .agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva ven- duto senz' altro una parte degli stabili in blocco; c) perche l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi debitori escussi, eio ehe secondo il rieorrente non era ne legale, ne onesto. L' Autorita inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece l' Autorita superiore cantonale trovo l'operato dell' Ufficio eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto. TI. La decisione delI' Autorita cantonale e motivata in sostanza come segue : Ad a. La notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora Giacomina Turri, colla quale il ricorrente convive. Essa deve .quindi ritenersi per valida tanto piil che il ricOl'rente non ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione. L'eccezione venne deI resto abbandonata nel ricorso all' Au- torita superiore . . 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an' Ufficio di espe- rire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco degli stabili. L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI debitore che deI creditore e deve quindi poter procedere ad un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta i1 piil adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. DeI resto nel caso eoncreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta, secondo le dichiarazioni deli' Ufficio. Anche formando un gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi l'incal1to, non puo dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell' in- teresse di tutti, giacche per tal modo i debitori si trovano ancora in possesso di parte dei Ioro beni ed il creditore procedente venne soddisfatto deI sno credito. Ad c. La Iegge non vieta all' escusso di partecipare aU' in- canto dei suoi benL TI fatto di una simile partecipazione non puo quindi invocarsi come titolo di nullita delI' incanto. (Ved. Commentario Colombi all' art. 141.) XXVII, L -!90i
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- TII. E contro questa decisione che il signor Turri Gio- vanni rieorre attualmente al Tribunale federale. In dit'itto :
in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia- razioni den' Autoritä. superiore eantonale devesi ammettere che 'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili era In eoncreto una misura pienamente giustificata, dal mo- menta ehe rUfficio non ottenne nessuna offerta parziale sui singoJi-enti e che col metodo seguito si pote conseguire il pagamento compieto deI creditore, risparmialldo ai debitori una parte dei loro heni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha bensl contestato ehe siasi sperimentato prima l'ineanto separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba fornito la benche minima prova in proposito. ' 3. Che la legge federale vieti direttamente 0 indiretta- mente all' escusso di partecipare all' incanto, e pure un' asser- zione gratuita. TI debitore e libero di fare offerte e di ren- dersi compratore dei beni posti aIl'incanto come quaIsiasi altra persona. La sola condizione da richiedersi e, seeondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, cio che sembra essere avvenuto nel caso attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: TI ricorso Turri e respinto. 116. Sentenza dei 26 novemb1'e 19M nella causa Casserini e Contini. Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto- posta all' approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F.