Double taxation and status of a sub-agency

BGE 23 I 4Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I22.03.1888Partially Granted

Zusammenfassung

A Basel travel/emigration firm challenged a Chiasso communal tax as double taxation. The Federal Tribunal rejected the time-bar argument and held that the Chiasso office was a true branch only for contracts it could bind on its own. Ticino was therefore entitled to tax revenue from transactions concluded autonomously through that office, but not revenue from contracts needing Basel approval. Cantonal provisions contrary to this division could not prevail over federal principles.

Regest

Federal tax law; prohibition of double taxation; branch office versus intermediary office. A cantonal tax may be levied only where the local establishment has the character of a true branch, i.e. where it can conclude binding contracts through its local management without prior approval from headquarters. Where the local office merely transmits or prepares contracts subject to ratification by the principal office, it lacks branch status and does not establish a separate tax nexus. Cantonal rules extending taxation to such intermediary offices are inapplicable insofar as they conflict with federal constitutional principles (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

4 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. cr l.1ägungen. s lommt l.1cner auf nen Urfnrung nes 1Referbe fonns, nod) auf oie ?!tri unb ben Drt feiner ?Ser l.1 tUung, nl.ld) enbnd) baraut an, in l.1efd)em s)J"tne früger bie 1Refurrentin an nie ftaaWd)en Baften burd) 6teuern beigetragen 9abe. on. bern e?3 friigt fid) einaig, 00 bel' 1R:efer )efonos au benjenigen 6teuer06jeften ge9öre, über beren .5;)eranaie9un9 3ur teuer fid) bie BefLagten grunbfiinnd) l.lerftiinbigt 9aben, l.1aS 1.19tte weiteres beja9t werben mUß, ba biefer lYono?3 einen Beftan tetr Oe?3 ge. fammten 6c l.1cgUd)en ?Sermögens oer 1Refurrentin bUbet. 2. a oer 1Regierung?3rat bon Bafe(fan be9auntet, n t oas ?Ser9äHnt l.lon 2/

au i / a nur unter einer Bebingung cmerfannt l.1orben fei, bie nunme9r entfiifIt, fo fann 9ierüber geute nid)t entjd)ieben, fonbern e?3 mua oie lYrage fpiiterer enbgürtiger 1Regelung borbe9a(ten l.1erben. emnad) 9Qt ba?3 Bunbe?3gerid)t erfemnt: ler l(efur?3 wirb im inne bel' rroägungen begrünbet er. f(iirt unb bemgemiiF ber .R;anton BafeUanbfd)aft nur für bered)ttgt erflärt, einen bem efd)iift?3umfa ) bel' efd)iiftnnieberlaf1ung in 2teftaI entfnred)enben gei( be?3 1R:eferl.lefonb 3ur teuer 9eran. 3u3iegen. 2. Sentenza del 26 ebbraio 1897 nella causa Zwilchenbart 8; C'. A. La Ditta Zwilchenbart. di Basilea tiene a Ohiasso. Oan- tone Ticino, una sotto-agenzia, il eui genere d'operazioni e regoIato da apposito regoIamento prodotto in atti. In Iuglio deI 1896 iI Oomune di Ohiasso rimise al di lei agente un bollettino d'imposta per l'importo di fr. 4. 20, eorrispondente alla prima rata di taglia comunale sulla rendita pel 1896 e dietro rifiuto della Ditta Zwilchen bart di eseguire il pana mento il Municipio di Ohiasso risolse il 22 agosto 1896 di insistere nell'esazione. Oontro questa risoluzione la Ditta I. Doppelbesteuerung. NO 2.

Zwilchenbart Oi rieorse al Oonsiglio di Stato sostenendo d'essere obbligata alle imposte solo nel Oantone di Basilea, dove essa paga per tutta la rendita, anche per quella dipen- dente dalla sotto-agenzia di Ohiasso. Il ricorso venne pero respinto dal Oonsiglio di Stato eon deereto deI 12 settembre 18 6 in prima linea come tardivo, non avendo la Ditta Zwilchenbart osservato i termini di legge, in seconda linea eome infondato, la tassazione nel Oomune di Ohiasso essendo avve?uta so.lo per gli affari eonehiusi nel cantone, pei quali la Dltta Zwilchenbart 0 deve essere ritenuta eome domi- eiliata nel Ticino a stregua deI disposto delI'art. 21 della lngg fednrale 22 marzo 1888 sulle operazioni delle agenzie d enngrazlOne ehe erea per le Societa d'emigrazione un foro speciale in tutti i cantoni dove esse fanno degli affari. TI Oonsiglio di Stato osserva inoItre ehe non eileaso di par- lare di doppia imposta non essendo provato ehe nel Oantone di B.asilea la Ditta ricorrente debba pagare anche per la rendita proeuratale dalla sotto-agenzia di Ohiasso, e ehe di fronte al tenore esplicito dell'art. 6, lett. b, paragrafo della legge tributaria cantonale, ehe sottopone all'imposta sulla sostanza e sulla rendita ehe hanno nel Oantone tutte le ditte eommerciaIi ehe vi tengono nna succursale, un'agenzia 0 una :appresennanza qualsiasi 0 ehe vi esercitano un'industria, poeo Importa dl sapere quale sia il earattere giuridieo dell'uffieio di Ohiasso. . B. La Dntta Zwilchen bart : Oi rieolTe contro questa deci- Sloue al Tnbunale federale domandando l'annullazione della taglia pretesa dal Comune di Ohiasso perehe costituente un easo di doppia imposta, e adducendo a sostegno di questa sna affermazione quanta segue: Il ricorso al Oonsiglio dl Stato non poteva dichiararsi tardivo la eomunicazione dei prospetti d'imposta avvenuta all'uffinio di Ohiasso non e.ssendo vineolante per la sede prineipale ed il diritto di neorrere per violazione della Oostituzione federale non po- tendo .essere intraleiato da disposti di leggi cantonali. In ogni easo 11 decreto deI Oonsiglio di Stato si riferisee non solo alle rate seadute, ma anche all'imposta da pereepirsi piu

6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tardi dalla Ditta rieorrente e sotto questo aspetto il rieorso sarebbe in ogni easo ammissibile. Quanto al merito, la giurisprudenza deI Tribunale federale statuisee ehe perebe vi sia infrazione al divieto di doppia imposta non e neeessario di provare ehe si paghi effettiva- mente nel Cantone aHa cui sovranitä. tributaria si e sottoposti. L'art. 21 della Iegge federale 22 marzo 1888 e senza impor- tanza nel caso attuale, riferendosi solo ad una questione di foro. TI solo punto rilevante pel ricorso e quello di sapere se l'ufficio della Ditta Zwilehenbart Ci a Chiasso eostituisee una sueeursaIe, oppure una sempliee sotto-agenzia, la questione di domieilio dovendosi risolvere appunto in base al earattere giuridieo ehe riveste quest'uffieio. Ora il Consiglio di Stato non ha saputo addurre un solo argomento a eonfutazione della tesi sostenuta dalla rieorrente ehe a Chiasso essa abbia una sempliee sotto-agenzia. TI deereto deI Consiglio di Stato e basato unieamente sul disposto dell'art. 6, lett. b, para- grafo, della legge eantonale, il quale obbligando le ditte eommereiali a pagare le imposte nel Cantone anehe per una sempliee sotto-agenzia, eontiene una regola contraria ai prin- cipi eostituzionali ed aHa giurisprudenza deI Tribunale fede- rale in materia. C. Rispondendo alle allegazioni della rieorrente il Con- siglio di Stato diehiara di non voler opporre l'eeeezione di tardivitä. deI rieorso inoltrato alle istanze eantonali, e di vo- lersi limitare, affine di ottenere un giudizio di massima, a domii.ndare il rigetto deI lieorso nel merito. Per fondare qllesta sua eonclusione il Consiglio di Stato adduee in sos- tanza le stesse argomentazioni eontenute nel suo deereto im- pugnato e riprodotte di sopra, faeendo rilevare solo riguardo all'invocato disposto dell'art. 21 della legge federale 22 marzo 1 88 ehe tanto la questione di foro, quanto quella d'imposta, si basano sul medesimo eriterio, quello deI domieilio, di modo ehe se la Ditta Zwilehenbart Ci pub essere eitata davanti i Tribunali ticinesi per l'adempimento dei contratti eonehiusi nel Cantone, essa non pub rifiutarsi neppure a pagare le im- poste per gli affari procuratile dalla sotto-agenzia di Chiasso I. Doppelbesteuerung. N0 2.

In diritto ;

  1. Di fronte aHa diehiarazione deI Consiglio di Stato di voler fare astrazione dell'eeeezione di tardivitä., il rieorso deve essere esaminato nel merito. Devesi dunque deeidere se la Ditta Zwilchenbart Ci pub essere tenuta al paga- mento delle imposte nel Ticino per gli affari ehe essa eon- ehiude a mezzo della sua agenzia di Chiasso. La questione dip ende, eome osserva eon ragione la Ditta rieorrente, dal vedere se detta agenzia abbia 0 meno il earattere di una sueeursale. Se si, l'obbligo della Ditta Zwilchenbart Ci non e dubbio seeondo la pratiea deI Tribunale federale (ved. la sentenza nella causa Cornaz freres, vol. XVIII, 436).
  2. Ora e chiaro ehe l'ufficio di Chiasso non si pub ritenere eome suecursale ehe in quanto e autorizzato a eonehiudere dei eontratti ehe divengono vineolanti solo eolla firma deI proprio gerente, senza bisogno ehe vi sia l'approvazione della sede prineipale. In quanto ehe e solo riguardo a questi affari ehe l'ufftcio di Chiasso si pub eonsiderare eome rappresen- tante clell'uffieio principale di Basilea, eome un negozio aeees- sorio avente attributi ed attivitä. sua propria (vedasi la sen- tenza deI Trib. fed. nella causa Rommel, vol. XII, pag. 33 e seg.).
  3. Gli attributi delle sotto-agenzie della Ditta Zwilchenbart 0 sono determinati dal 9 deI rispettivo regolamento, il quale statuisee ehe tutti i eontratti di trasporto, ad eeeezione di quelli per viaggi diretti da Havre a New-York, debbano essere eonehiusi dalle sotto-agenzie sotto riserva dell'appro- vazione della sede principale. Anehe l'ufficio di Chiasso non e clunque autorizzato a conehiudere da solo altri eontratti ehe quelli ehe eoneernono viaggi diretti da Havre a New-York, eib ehe sueeede evidentemente per tutti gIi emigranti ehe dal Ticino vengono istradati sopra le due suddette loealit:l. Riguardo a questi eontratti I'agenzia di Chiasso agisee in forza di attributi propri ed assume percib di fronte aHa sede di Basilea il earattere di una vera filiale. Per cib ehe riguarda inveee i eontratti eh' essa e obbligata di eonehiudere sotto riserva della ratifiea delta sede di Basilea, la Bua posizione

8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. giuridiea non e quella di filiale, ma solo di uffieio interme- diario, la vera eonelusione dei eontratti avvenendo a Basilea. 4. Da queste eonsiderazioni risnlta ehe il Cantone Tieino e in diritto di pereepire le imposte sulla rendita della Ditta Zwilehenbart Ci per tutti quegli affari ehe l'agenzia di Chiasso fa eon emigranti ehe vengono istradati sopra Havre- New-York, ma non pei eontratti ehe abbisognano per la loro perfezione della ratifiea della sede di Basilea. Le dispo- sizioni eontrarie delle leggi eantonali non possono avere per effetto di modifieare in eheeehesia i1 tenore di questa eonc1usione, stante il prineipio ehe il diritto federale prevale snl diritto eantonale. Per questi motivi, il Tt'ibunale fedemle pronuncia : Il rieorso e anlesso parzialmente eome ai eonsiderandi preeedenti. 3. Urteil l)om 4. Wllira 1897 tn 6nd;len stnufmann. I. mrno b staufmann in . Sern elratnete am 8. ,januar 1896 bie minberiänrige .ff;aroltna ?me6er l)on un31uH (stanton 2uaern), tn urfee. 11 Wltt . Srief l)om 11. ,juni 1896 ü6ermitterte ber emetnbc" ammann bon un3lUH bem staufmann für feine efrau eine Steuernote, lUorin er 3ur . Se3anrung folgenber Steuern aufge" forbert lUurbe: jßoIi3eifteuer :pro 1896 . 6taatßfteuer :pro 1896 . g;r. 82 77 11 82 78 6umma: lYr. 165 55 egen biefe Steuernnlnge erl o6 staufmann am 26. 6e:ptemlier 1896 lietm emeinberat bon un3lUiI infprael e: Seine nun" menrtge l efrau fei tm Dfto6er 1895 l)on un3mU nad 6ur" fee üliergeftebe!t. mm 8. ,januar 1896 fet n6er in lYoIge ber merene iel ung ber ?mo9njt fnreß Wlanneß, lBern, 3u inrem ?mol norte gelUorben. g;rau staufmann fei bemnael nnel (u3er. nifel em lfteel te in un3lUU ntel t fteuerpfHel tig. er emeinbe. I. Doppelbesteuerung. N° 3.

rat lUieß baß efuel) aU5 formellen unb mnterieUen rünben ab unb fteUte bem . Sefel roerbefiil rer Die 6teuernote noel maI5 au. III. staufmann refurrierte gegen biefen lBefel tuj3 an baß ,juftiabe:partement bCß stantonß2u3ern. er Ucegierung5rat er" marf bie lBelel lucrbe am 30. Dfto'6er unter lBerufung auf tor" ln elle unb materteUe riin'oe: :Dem UCefumnten iei am 12. ,juni bei Ueberfen'oung ber 6teuernote migeteiU lUorben, bafl er aU fäUige inf:prael e gegen 6teuerPffiel tigfett ober a):ation inttert .lieraenn agen 6eim emeinberat unalUH fel riftlid an3u6ringen ljabe. staufmann l a'6e jebe lfteffamation unterIaffen. ine :Do:p:pel befteuerung jci üorigen5 niel t nael gelUiejen. IV. in smiebcrerltlägungßgefud) jtaufmann5 ernärte ber lfte" gierungßt'ilt burel rfenntniß .lom 21. eaemlier 1896 unoe" gt'Ünbet. :tler lftegierungßt'ilt fül)rte ba6ei aUß, lftefurrcnt I)ätte jebenfaUß feine inf:prael e gemäfl 32 beß Iu3cmifel en i5teucr" gefeneß innert bier3enn agen '6eim emeinberate un3lUU an" bringen joUen. l)a'6e aoer bie . Sefteuerung einfael ignoriert. SDer Umftnnb, baj3 er auner bem stanton fiel aufl)ält, fei irre" leMnt. er UCefurß fei unter aUen Umftänben berjpätet gelUefen unb, auf benfeI6en materieU einautreten, jei baljer nid t nötig. V. Wlit UCefurß uom 30. SDeaemoer 1896 at staufmann beim . Sun'oeßgeriel t folgenbe lBegel)ren gefteUt:

  1. ß feien bie angefoel tenen ntfel eibungen be5 lftegierung6 rate beß stanton5 2uaern Mm 30. Dfto6er unb 21. e3ember aufaul eben unb bie UCegierung bon 2uacrn aur lftücferftattung ber für biefe ntfel einungen beaogenen stan31eigebüljren an3ul)nHen.
  2. ß fci 'oer UCegterung5rat an3unaUen, auf ben 6teuerrefur5 materiell einautreten.
  3. bentueU möge ba6 lBunbeßgeriel t, l)on einer lftücfu.leifung UmgQng nel)menb, auf biefen 6teuerrefur5 feIber eintreten unb inn aU5 bem ejtel tß:punf e 'oer o:p:pelbefteuet'Ung in bem 6inne '6egrün'oet erffären, bafl lftefurrmt nur 7/

'oer il m l)on bel' emeinbe Un3ltlil geforberten 6teuer au lie3nl ten l abe. ie mU6fünrungen beß lftefurrenten finb im roefentIiel en for" genbe : em 6unbeßreel tUd en Ber6ote 'oer SDop:pelbefteuerung gegenü6er l)alien fantouafe g;orml)orfd riften, roie g;riftoeftim" mungen, feinen mnfpruel auf eltung. ,jm Uebrigen fei ieben" faM bie Steuergefel ge6ung beß stanton5 2uaern für . einen

Schlagwörter

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