Expropriation compensation for private rights transfer

BGE 1 I 443Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I09.03.1875Modified

Zusammenfassung

Cesare Novi and Pietro Bolla, owners of a brick factory in Balerna, sought higher expropriation compensation from the Gotthard Railway Company. The Federal Tribunal partly accepted their objections: it reduced the valuation of parcel 2.i from the requested CHF 7.20 to CHF 5.75 per sqm, upheld the compensation scheme for the other disputed items, and reserved compensation of CHF 4.30 per sqm for 871 sqm if the appellants prove prior ownership. The court also maintained the commission's apportionment of inquiry costs, with one third borne by the appellants and two thirds by the railway company.

Regest

Art. 3 of the Federal Expropriation Act; valuation of expropriated land and private rights: the amount of compensation is determined by the productive and utilizable value of the property, not by its merely actual use. Where a parcel is situated between clay pits and is demonstrably suited for brick production, the expropriated owner is entitled to the full value corresponding to that potential use; however, compensation must rest on proven thickness and quality of the deposit, and the court may fix an average thickness from surrounding evidence (consid. 1-4). Claims concerning land whose prior ownership is uncertain may be left open subject to proof. Cost allocation may follow the relative success of the parties (consid. 9).

Gesamter Gesetzestext

  1. Abtretung von PrivatrechteIl. No t 14 u. 115. 443
  2. Ausmittlung der Entschädigung. -Fixation de l'indemnite.
  3. Sentenza 9 marzo 1875, nella causa Novi e Bolla. NeUa causa delli signori Ces are Novi di Milano, e Pietro Bolla di Mezzana, proprietari d'una fabbrica di mattoni in Balerna, ricorrenti, espropriati, rappresentati dall'avv. signor Brunner di Berna, contro la Direzione della ferrovia deI Gottardo, convenuta espropriante, rappresentata dal sig. avv. WinkleI' di Lucerna, in punto ad indennizzi per cessione di diritti privati. Considerando emergere dagli Atti ed Allegati di Causa oltre alle tircostanze di fatto gia contenute e accennate nel preavviso della Commissione d'Inchiesta -stato a suo tempo communicato ad amendue le Parti -ancora le seguenti, eioe: A. 11 preavviso della Commissione d'Inchiesta stabilisee dovere la Societa ferroviaria dei Gottardo, sotto riserva della successiva misura per amendue le Parti, corrispondere ai ricorrenti le seguenti indennita :
  4. Centesimi trenta per cadauno dei 594 metri quadrati dei N. 2, 2.a, 2.c, 2.g, 2.h ;
  5. Centesimi settantacinque per cadauno dei 971 ID. q. deI NI' 2.h;
  6. Centesimi sessantacinque per caudauno dei '1175 m. q. dei N. 2.i e 2.f;
  7. Centesimi cinquanta per cadauno dei 334 m. q. dei N. 2.i e 2.1 ;
  8. Francld sette e centesimi venti (fr. 7,20) per cadauno dei 3,100 m. q. della cava di creta, diffalcandone, in base aHa misura, gia eseguita dall'ingegnere Reali, iI valore dell'argilla escavata prima dell'espropriazione, in ragione di fr. 1,a per ogni metro cubo ;
  9. Franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1,80) per cadauno dei 1830 metri cubi della scarpa ;
  10. Franchi quattro e centesimi trenta per cadauno dei

B. Civilrechtspflege. 871 m. q. deI fondo erroneamente attribuito al Capitolo di Balerna; 8. Franchi duecento qttaranta per 10 stabilimento di 4 piazze di lavoro ; 9. Franchi seimila settecento 't'enti incompenso degl'in- convenienti reea,ti all'industria. Essere la Societa ferroviaria obbligata; a tenore deI dispo- sitivo IIIo deI giudieato della Commissione di stirna, a co- strurre presso il kilom. 22,640-22,645 un sottopassaggio largo 5 metri e di suffieiente altezza ; Dovere le spese d'inchiesta, sommanti afr. 1,785, essere supportate per 1/3 dai ricorrenti e per gli altri 2/3 dalla Societa corivenuta. B. Questo preavviso non fu aceettato ne da una parte ne dall'altra, e nell'udienza d'oggi i ricorrenti eonclusero a domandare le seguenti riforme deI preavviso medesimo :

  1. Che i 756 metri quadrati eostituenti la parcella indieata nel piano al N. 2.i venissero calcolati in aggiunta allo strato d'argilla presentante una profondita argillare j) di 4 metri; cosieehe detto strato venisse a presentare non gUt. una super- ficie di 3,100, ma una inveee di 3,856 m. q.;
  2. Che fosse' determinata in 5,819 metri eubi la perdita d'argilla proveniente dalle searpe a eostruirsi ;
  3. Che il prezzo d'ogni metro eubo d'argilla venisse sta- bilito in fr. 2;
  4. Che fosse aumentato l'indennizzo complessivo per gli inconvenienti recati all'industria;
  5. ehe tutte le spese venissero earieate aHa ferrovia deI Gottardo; C. n rappresentante la soeieta convenuta propose invece domando: ad A 5 del preavviso della Commissione d' Inchiesta, ehe venisse misurato e determinato il quantitativo dell'argilla stata scavata, e quindi definilivamente stabilito neUa sentenza l'indennizzo da eorrispondersi ai ricorrenti ; ad A 7 ibidem, ehe gli 871 m. q. fossero eompletamente
  6. Abtretung von Privatrechten. No 115.

laseiati in disparte, rimandando i rieorrenti, eolla loro azione relativa ad essi, al Capitolo di Balerna, e ad C ibidem, ehe venissero addossate ai rieorrenti tutte le spese dell'Inehiesta, eongiuntamente ad un equo indennizzo per la Soeieta ferroviaria. Nel resto, eiascheduna delle parti propose e domando la eonferma deI preavviso eommissionale. Considerando in linea di diritto, ehe:

  1. In quanta riguarda la prima domanda eonelusionale dei rieorrenti, ehe eioe i 756 m. q. della parcella 2.i venissero ealeolati in aggiunta aHo strato d' argilla presentante una profondita argillosa di 4 metri, e dovesse di eonseguenza la Societa convenuta corrispondere ai rieorrenti per ogni m. q. non soltanto 65 centesimi, ma franchi sette e centesimi venti, 0 rispettivamente franchi oUo, non vi puo essere dubbio, ehe tale pareella, trovandosi preeisamente fra due eave d'argilla, 2.h e 2.1, dev'essa pure contenere dell'argilla, ed e destinata. realmente a servire ai bisogni della fabbriea di mattoni ehe appartienne ai rieorrenti.

La Soeieta ferroviaria non ha pero basato la di lei' opposizione, eontro siffatta prima domanda eonclusionale, sul fatto 0 sulla eonsiderazione ehe quella pareella non rap- presenta una parte della eava d'argilla, ma bensi precipua- mente sul fatto, ehe non si e peraneo ineominciato 10 seava- menta e I'esportazione d'argilla da questa pereella, non venendo la stessa infino ad oggi ehe eome tefreno da eolti- vazlone utilizzata e tale essendo pure il suo aspetto, ehe deve solo servire di base e norma aHa relativa stirna. 3. Ma il valore di un fondo non dipende gia dal modo eon cui esso viene utilizzato, bensi dalla faeolta sua di produ- zione e di utilizzazione. Ora, il modo e la qualitfl dell'im- piego ponno senza dubbio eostituire un momento, un mezzo probatorio; ma, sieeome l'espropriato ha diritto a preten- dere un pieno eompenso per tutti i danni ehe -senza sua eolpa -derivano aHa sua proprieta in eonseguenza deUa espropriazione (art. 3 della legge federale sulle espropria-

B. Civilrechtspflege. zioni), eosi il modo e la qualita dell'impiego non ponno ser- vire di norma in quanto eonsta eon eertezza ehe il fondo potrebb'essere pio eonvenientemente utilizzato (eosi per es. un terreno a piantagione eome area da fabbrieato, oppure, -eome nel easo aUuale -per l'estrazione di materiale idoneo aHa fabbrieazione di mattoni eee.). In questo easo devesi eorrispondere aU'espropriato il pieno valore della eeduta proprieta, il valore eioe eorrispondente aUa faeoM produttiva e d'utilizzazione dei fondo in diseorso, e qui poi speeialmente, esistendo un rap porto, una eonnessione eeo- nomica fra il fondo espropriato e la restante proprieta dei rieorrenti, il rapporto di valore ehe ne risulta pel prima (fondo) dev'essere portato in eonto neUa determinazione deI va lore spettante aHa intera proprieta residuante. 4. Dimostrata eosi la ragionevolezza in massima delta prima domanda eonclusionale dei rieorrenti, appare perlt I'indennizzo da loro ehiesto -in eonseguenza ed appliea- zione di tale massima -troppo elevato; e da per la ragione ehe -avendo omesso eglino stessi i rieorrenti di fa rIo - non e provato eontenere anehe la parcella 2.i uno strato d'argiUa della profondita di metri quattro. Egli eben vero, ehe la pareeUa 2.h eonfinante eon un lato deUa parcella m diseorso (2.i) presenta uno strato argilloso d'eguale profon- dita, ma d'altra parte inveee la parcella 2.1 ehe ne delimita il lato opposto non ne eontiene ehe uno strato di metri due e quaranta centimetri. Ne risulta dunque, ehe da 2.h a 2.1 la cava d'argilla diminuisee d'intensita e di spessore, e pare quindi giusto e conveniente di ammettere par la parceUa 2.i uno spessore medio di 3,20 metri cubiei; laonde ne deri- verebbe per questa parcella un indennizzo 0 eompenso di franchi r.inque e centesimi settantacinque al metro eubo. 5. In quanta eoneerne invece le altre parti dei preavviso eommissionale state attaceate dai ricorrenti, non v'e motivo e fondamento di riformarle. Ed e poi principalmente meno verO, ehe la eonvenuta Soeieta abbia ammesso e riconos- eiuto l'obbligo in lei aI pagamento di franchi due per ogni I. Abtretung von Privatrechten. No t 15. 44'7 metro cubo d'argilla e di franehi otto per ogni metro qua- drato di superficie argillosa. Relativamente a quello strato d'argilla ehe si trova nelle scarpe ed all' indennizzo a eorri- spondersi pei danni indiretti, la perizia privata dei sig ri Poneini e Bernardazzi non vale eertamente a togliere la forza e l'importanza della perizia offieiale fatta dal perito federale, e sulla quale soltanto il preavviso eommissionale si basa. 6. Delle domande eonelusionali presentate dalla parte eon- venuta, la prima non ha per iseopo una riforma materiale deI progetto di sentenza della Commissione d'Inehiesta, im- peroeeM detta parte convenuta desidera soltanto ehe af- fine di evitare ulteriori litigi -quella somma eh'essa avrebbe diritto di diffaleare dalla cifra d'indennizzo per il quantita- tivo d'argilla ehe venne gia estratto ed esportato prima deU' espropriazione, venga fin d'oggi definitivamente determinata. Ma, quantunque i rieorrenti non si siano opposti a questa istanza, pure l'istanza stessa non pub essere soddisfatta, inquantoeM, sulla sola base degli atti di cauea e senza prima aver sentito il parere d'un uomo esperto neUa materia, torna assolutamente impossible di stabilire un ealeolo esatto dell'argilla gia stata estratta, e d'altra parte unnuovo rinvio deUa vertenza agli esperti non potrebb'essere ragionevol- mente legittimato. 7. Riguardo aHa seconda domanda conclusionale della parte convenuta, none sicuramente aneora eerto e stabilito, ehe, -eome l'ammette il preavviso della Commissione d'!n- chiesta, - il terreno situato fra il riale e la possessiorie dei Capitolo di Baierna, dei quale 871 metri quadrati furono espropriati per la ferrovia, sia stato erroneamenle attribuito al eapitolo di Balerna. II eertifieato pel capitolo stesso pre- sentato, ma non eerziorato perö e senza legittimazione, in punto alla di lui genuinita, deli' Amministratore Can. G. B. Uboldi, sotto la data dei 29 agosto u. S., non basta sieura- mente per eostituire la prova ineombente ai rieorrenti, ehe ei oe gli 871 m. q. di eui sopra a loro veramente apparten-

R Civilrechtspflege.

gano, rispettivamente, -eia ehe sopratutto importa e neees-

sita stabilire

. siano gia stati loro proprieta prima aneora,

o

almeno al tempo della esposizione dei piano parcellare;

altri

mezzi probatorii poi non si trovano eontenuti negli atti

di causa.

8. E tanto meno risulta dagli atti di causa con certezza

ed evidenza, ehe la pareella inqllestione -all'epoca della

esposizione del piano parcellm'e -appartenesse al Capitolo

"di Balerna: eosi pure, ehe i rieorrenti abbiano realmente

perduto

ogni diritto a far valere la loro domanda per inden-

nizzo relativamente agli 871 m. q. in discorso per il fatto

d'avere ommesso

le notificazioni dalla legge preseritte. --

RisuIta invece ehe questo punto di quistione non fu sino ad

ora rischiarato e preeisato, e sembra quindi ehe il miglior

modo di venire ad una eonvenlente risoluzione sarebbe "quello

di accordare ai rieorrenti, pel easo in cui il sovraeitato fondo

avesse realmente appartenuto ad essi gia fin "dall'epoea della

esposizione

dei piani, -a tenore della perizia deI sig. Zol-

linger, -un indennizzo di fr. 4. 30 per ciascheduno degli

871 metri q., riserbando loro unieamente il compito di pro-

vare ehe n'erano

gia proprietarii all'epoea in eui i piani fu-

rono esposti

al pubblieo.

9. In quanta riguarda finalmente le spese dell'inchiesta e

l'odierna tassa

di giustizia, appare eonforme al rapporto in

eui si trovano le parti relativamente alle loro reeiproehe ra-

gioni ed aHa riuscita delle stesse, la ripartizione nel senso

proposto

dalla Commissionne d'Inchiesta, in guisa eioe ehe

1/3 cada a carico

dei rieorrenti, e gli altri 2/3 vengano

addossati

aUa Soeieta eonvenuta. Quindi

il Tribunale federale

ha giudicato e giudica :

1.

La Societa ferroviaria deI Gottardo deve pagare ai

rieorrenti i seguenti indennizzi :

a :

centesimi trenta (30) par eadauno dei 594 m. q. dei

  1. 2, 2.a, 2.e, 2.g, 2.k;
  2. Abtretung von Privatrechten. No 115 u. 116.

b : centesimi settantacinque (75) per eadauno dei ID. q. deI N. 2.b; C: centisimi settantacinque (75) per cadauno dei m. q. deI N. 2.1; d : franchi cinque e centesimi settantacinque (fr. 5. 75) per cadauno dei 756 m. q. deI M. 2.i; : centesimi cinquanta (50) per eadauno dei 344 m. q. d61 N. 2.a e 2.f; f: franchi sette e centesimi venti (fr. 7. 20) per cadauno dei 3,100 m. q. della cava d'argilla, dedotto pera iJ valore di quel quantitativo d'argilla eh'era gia stato estratto ed esportato all'epoea della espropriazione, a tenore della misura fattane dal sig. log. Reali, ed in ragione di franchi uno e centesimi oUanta (fr. 1.80) per ogni metro cubo; " g : franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1.80) per cadauno dei 1840 metri cubi de la searpa ; h: franchi duecento quaranta per 10 stabilimento di 4 piazze di lavoro ; i : franchi seimila settecento venti (fr. 6,720) in eompenso degl'ineonvenienti reeati all'industria. 2. CI Relativamente agli 871 m. q. di terreno argilloso al N. 2.1., resta riservato ai ricorrenti di provare ehe gia all'e- poea della esposizione deI piano parcellare, erano essi i pro- prietarj di questa pareella, e dov'essi rieseano a fornire una tal prova, - la Soeieta ferroviaria dovra pagare loro un in- dennizzo di franchi quattro e centesimi trnnta (fr. 4. 30) per ogm m. q. 3. t: Ad amendue le parti e riservata la suecessiva misura dei fondi espropriati. 116. UrtneillHm 21. IDlai 1875 in Sad)en meber gegen ;entta1bann. A. :Ver nttag beg 3uftruttionßrid)terg gef)t baf)in: :vie ma9ngefeUfd)aft 9a6e ber I.:rr6fd)aft 'cer tau Statl)arina meber fe!. AU beAanlen :

Schlagwörter

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