projekte
BGE 1 I 269 ΓÇó Federal competence and voting rights of domiciled persons
BGE 1 I 269Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I01.02.1875Partially Granted
The appellants, three national councillors, attacked a Ticino decree convoking circle assemblies for cantonal and communal elections. They argued that federal voting rights for domiciled Swiss citizens had not yet come into force and that the canton could not apply them. The Federal Tribunal held that it had jurisdiction because the dispute concerned a constitutional legal question. On the merits, it held that Article 43 of the Federal Constitution entered into force upon acceptance of the Constitution and already conferred voting rights on domiciled persons after three months. However, residents were not covered by Article 43; for them, Article 47 required a federal law, so the appeal succeeded only on that point.
Art. 113 CF; art. 59 OG; art. 2 dispositions transitoires; art. 43 et 47 CF: compétence du Tribunal fédéral pour connaître d’un recours portant sur l’entrée en vigueur d’une disposition constitutionnelle; les catégories réservées aux conflits administratifs ne peuvent être étendues par interprétation analogique. Les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur dès l’acceptation de la Constitution, sauf réserve expresse d’une loi fédérale; la reprise textuelle ultérieure dans une loi d’exécution n’a qu’une portée confirmative. En revanche, lorsque la Constitution renvoie expressément à une loi fédérale, le droit cantonal demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de celle-ci.
XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 68. 269 XIII. Competenz der Bundesbehrerden. Competences des autorites federales.
(ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen. Magatti e Gatti. aJ Con deereto 5 dieembre 1874 il Consiglio di Stato deI Gantone Tieino convocava i comizi di circolo per il giorno 2'1 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della Costituzione eantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5 eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) I'Ufficio di pace deI eireolo, riehiamando nel '2 deI '20 art. di detto decreto, per la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Muni- cipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione fede- rale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi Comuni; b Contro tale deereto rieorsero, con memoria 16 detto mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von MentIen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti : Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto dell'aecettazione della Costituzione federale tutti i eittadini svizzeri domieiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di riUo di voto anebe in affari cantonali e eomunali, ed essere di eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si trovavano in disaecordo. Una tale interpretazione non pare pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione. Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abro- gate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione fe- derale pure questo articolo non ba forza d'applicazione relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja
'270
Fra questi artieoli, ehe prevedono l'emanazione. di .una legge federale, non figura pero l'art. 43 della eostItuzlOne
I. Ausclmitt. Bundesverfassuug. federale. Lo stesso articolo stabilisee invece nel 5° alinea, in modo assoluto e decretorio, ehe il cittadino svizzero dom i- ciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e eomu- naH dopo un domieilio di 3 me si ; una tale disposizione e quindi gill eoll'aceettazione della nu ova eostituzione federale, conformemente eioe al decreto federale deI 29 maggio, eon quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia stata letteralmente riassunta neUa legge federale del 24 dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia poli- tiea, e per la questione attuale di nessuna entita ; imperoc- ehe, eome osserva a buon diritto il Göverno tieinese, una tale riassunzione non ebbe altro seopo fuor quello di viem- meglio eompletare la legge. Cosi fu pure, ad esempio, rias- sunto neUa legge federale sul matrimonio eee. l'art. 54 della eostituzione federale, ed e pera chiaro e certo, ehe quest'artieolo entro gia in vigore eoll'aceettazione della costituzione medesima. 4. Per 10 converso, il diritto di voto dei dimomnti non e stato regolato dalla eostituzione federale, ma e prevista inveee dall'art. 47 della eostituzione medesima la pubbliea- zione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi ehe questa legge federale non sia entrata in vigore, sussi- stono tutta via le leggi ean tonaH ehe regolano il diritto di voto dei dimoranti; per cui, se il decreto deI Governo tieinese dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della costituzione federale anche ai dimomnti, il ricorso dei petenti sarebbe sieuramente fondato. Il Tribunale federale ha giudieato e giudiea: