Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-962/2011
Entscheidungsdatum
07.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-962/2011 Sentenza del 7 giugno 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Vito Valenti, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti, decisione dell' 11 gennaio 2011.

C-962/2011 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ..., coniugato e padre di due figli, ha lavorato in Svizzera nel 1965 e 1966, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 15). Il 22 giugno 2010 egli ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc. 14). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale concernente i detti contributi, la CSC ha emanato una decisione il 30 settembre 2010 (doc. 23), con copia per conoscenza all'INPS, mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera di Fr. 28.- al mese, con effetto dal 1° gennaio 2010, sulla base di una durata di contribuzione di un anno e cinque mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 17'784.- e della scala delle rendite 1. B. Con scritto per posta elettronica del 5 ottobre 2010, confermato tramite invio postale del 16 dicembre 2010 (doc. 29 a 37), l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, facendo valere di avere lavorato in Svizzera dal 1° febbraio 1965 al 30 settembre 1966, ossia venti mesi e non solamente diciassette, come invece stabilito dalla CSC. Rilevando l'assenza di prove riguardo ad una tale differenza contributiva, la CSC ha emesso una decisione, l'11 gennaio 2011 (doc. 41 a 43), di rigetto dell'opposizione e conferma della decisione del 30 settembre 2010. A. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'8 febbraio 2011, ribadendo di avere versato contributi durante venti mesi, dal 1° febbraio 1965 al 30 settembre 1966, ed ha concluso chiedendo che la sua rendita di vecchiaia sia ricalcolata su questa base contributiva. Egli ha allegato della documentazione relativa al suo soggiorno in Svizzera negli anni 1965 e 1966, in particolare le distinte di salario da febbraio 1965 ad agosto 1966. La CSC ha risposto al ricorso il 3 marzo 2011, sottolineando che, viste le distinte salariali, la durata contributiva effettiva ammonta a diciannove mesi, invece di diciassette, e che questa differenza di due mesi, se non

C-962/2011 Pagina 3 implica un cambiamento della scala delle rendite applicabile, per il motivo che non si raggiungono due anni completi di contributi, induce una diminuzione del reddito annuo medio conseguito, di modo che si ottiene una rendita mensile di Fr. 27.- e non di Fr. 28.-, come calcolato nella decisione del 30 settembre 2010. La CSC ha quindi proposto di ammettere il ricorso, di annullare la decisione su opposizione e di rinviarle l'incarto per l'emissione di una nuova decisione attribuente al ricorrente una rendita mensile di Fr. 27.- per il 2010. B. Questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente una copia della presa di posizione della CSC mediante ordinanza del 14 marzo 2010, nella quale ha espressamente evidenziato il fatto che l'importo mensile della rendita di vecchiaia per il 2010, sulla base della nuova durata contributiva di diciannove mesi, diminuirebbe da Fr. 28.- a Fr. 27.-, accordandogli nel contempo un termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa per inoltrare la sua replica oppure presentare un ritiro scritto incondizionato del ricorso. Con lettera del 16 marzo 20100, il ricorrente ha confermato il proprio ricorso.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,

C-962/2011 Pagina 4 sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°

C-962/2011 Pagina 5 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui pretende che sia presa in considerazione, per il calcolo della rendita, una durata contributiva di venti o almeno diciannove mesi, e ciò, implicitamente, al fine di ottenere una rendita superiore a quella accordatagli. 4. 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

C-962/2011 Pagina 6 contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 4.3. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29 quater LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle tavole, in tedesco e in francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS; Tabelle delle rendite: HYPERLINK "http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita" http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita).

Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la,vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite (art. 33 ter cpv. 1 LAVS). 4.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).

In concreto, la CSC ha chiaramente esposto, nella propria risposta al ricorso, che il fatto di tenere conto di una durata contributiva di diciannove mesi non implica alcun cambiamento della scala delle rendite applicabile, ossia la scala 1, né della somma dei redditi conseguiti dal ricorrente durante il detto periodo, ossia Fr. 17'700.-, rivalutati a Fr. 24'391.- (Fr. 17'700 x 1.378 [fattore di rivalutazione], conformemente alla Tabella dei fattori di rivalutazione 2009 contenuta nella Tabella delle rendite

C-962/2011 Pagina 7 2009). Considerato però che la somma dei redditi rivalutati di Fr. 24'391.- deve essere divisa per diciannove mesi, al posto di diciassette, e moltiplicato per dodici mesi, il reddito medio annuo ammonta a Fr. 15'405.- invece di Fr. 17'217.-, valore arrotondato al reddito superiore di Fr. 16'416.-, seguendo le Tabelle delle rendite 2009, ne risulta, secondo le stesse Tabelle, una rendite mensile per il 2010 di Fr. 27.- al posto di Fr. 28.-. 6. 6.1. L'autorità di ricorso può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 62 cpv. 2 1 a frase PA). La parte deve essere informata di tale intenzione ed avere la possibilità di esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA). In concreto, nonostante le spiegazioni della CSC e l'indicazione di questo Tribunale della possibilità di ritirare il ricorso, conformemente alla giurisprudenza (DTF 131 V 414 e 122 V 166), e ciò al fine di evitare una diminuzione della rendita di vecchiaia da Fr. 28.- a Fr. 27.-, il ricorrente ha confermato di mantenerlo. 6.2. Ora, considerato che la decisione impugnata è manifestamente errata per il motivo che il periodo contributivo ritenuto è sbagliato, e che, trattandosi di una prestazione di lunga durata, la sua rettifica riveste una certa importanza (cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c, 103 V 128 e la sentenza del Tribunale federale del 6 marzo 2009 relativa al caso 9C_960/2008, con le referenze citate), questo Tribunale non può che pronunciare il rigetto del ricorso e la riforma della decisione su opposizione impugnata, nel senso che al ricorrente è attribuita una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 27.- al posto di Fr. 28.-, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 7. Secondo l'art. 85 bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le

C-962/2011 Pagina 8 spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2011 è riformata, nel senso che al ricorrente è attribuita una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 27.- al posto di Fr. 28.-, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio:Il cancelliere:

C-962/2011 Pagina 9 Elena Avenati-CarpaniDario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

15

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 20 ALC

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 34 LAVS
  • art. 38 LAVS
  • art. 153a LAVS

LPGA

  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA

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