Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-93/2020
Entscheidungsdatum
17.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-93/2020

S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 2 0 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Caroline Gehring cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia), patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 20 novembre 2019).

C-93/2020 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, nata il (...) 1971, coniugata, con tre figlie, re- sidente in Italia, frontaliera, ha lavorato in Svizzera dal 1991 al 1993, dal 1998 al 2001, nonché dal 1° ottobre 2015, da ultimo in qualità di collauda- trice e responsabile per il controllo di qualità presso una ditta attiva nel campo della moda. Essa ha interrotto definitivamente l’attività lavorativa il 29 giugno 2018 a causa di una sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (doc. 1, 2, 9, 10, 13 dell’incarto dell'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). La B. SA (di seguito: B._______ SA), assicuratore per perdita di guadagno per malattia del datore di lavoro (doc. B._______ 4), ha versato indennità giornaliere intere dal 2 luglio 2018 al 14 ottobre 2018, nonché dal 28 dicembre 2018 al 14 luglio 2019 (doc. UAIE 12). L’assicurata è stata licenziata con effetto al 31 dicembre 2018 (doc. UAIE 13). B. B.a Con formulario datato 27 maggio 2019, trasmesso in data 4 giugno 2019 tramite la B._______ SA e pervenuto il 5 giugno 2019 A._______ ha presentato all’attenzione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can- tone C._______ (Ufficio AI) una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 2 pag. 1-9, 3, 5). B.b Ai fini istruttori l’Ufficio AI ha assunto agli atti i documenti componenti l’incarto della B._______ SA di data intercorrente tra luglio 2018 e giugno 2019 (doc. B._______ 1-16), fra i quali si segnalano in particolare:

  • Diversi certificati medici relativi al periodo luglio-novembre 2018 (doc. B._______ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9), in cui la dott.ssa D._______, medico chirurgo, medico di famiglia della ricorrente, ha posto la diagnosi di sin- drome ansioso-depressiva reattiva e ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro per periodi di trenta giorni.
  • Il rapporto del 24 settembre 2018 (doc. B._______ 6), commissionato dall’assicuratore malattia, in cui la dott.ssa E._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di “ sindrome da disa- dattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.2) “. In tale occasione la perita ha ritenuto prevedibile un miglioramento dello stato psichico nelle settimane successive previa assunzione di

C-93/2020 Pagina 3 una terapia farmacologica e considerato A._______ – inabile dal 2 lu- glio 2018 – di nuovo totalmente abile al lavoro, salvo complicazioni, dal 15 ottobre 2018.

  • Il rapporto del 28 dicembre 2018 (doc. B._______ 10), le cui conclu- sioni sono state, per l’essenziale, riprese in quelli del 2 aprile 2019 (doc. B._______ 11) e 8 maggio 2019 (doc. B._______ 14), in cui il dott. F._______, specialista in psichiatria, medico curante dell’assicu- rata, ha posto la diagnosi di “ grave forma di Disturbo dell’Adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti, Persistente (F43.23 secondo il DSN V) “. In tale ambito il medico ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% e prescritto periodi di riposo di sessanta giorni.
  • Il rapporto, all’attenzione della B._______ SA, del 12 aprile 2019 (doc. B._______ 12) in cui la dott.ssa G._______, specialista in psi- chiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di “ sindrome da disatta- mento, reazione ansioso-depressiva (ICD 10: F43.2) “, ritenendo la ri- corrente, salvo complicazioni, totalmente abile al lavoro dal 9 aprile
  • Il rapporto dell’11 giugno 2019 (doc. B._______ 15) in cui il dott. H., specialista in psichiatria e psicoterapia, incaricato dall’as- sicurazione, ha posto la diagnosi di “ lieve sintomatologia ansioso-de- pressiva (F41.2) “ e attestato che “ dal profilo medico-psichiatrico, non è presente, con il grado della verosimiglianza preponderante, un di- sturbo affettivo di entità media o grave che possa giustificare il prolun- gamento dell’inabilità lavorativa parziale o completa “. Egli ha preci- sato che “ (...) non appare plausibile che, a fronte di un’inabilità lavo- rativa che perdura ormai da oltre undici mesi, non siano ancora state proposte (...) misure terapeutiche molto più incisive in ambito stazio- nario. Infatti la terapia non è stata modificata sostanzialmente e le se- dute presso lo psichiatra avvengono a distanza di un mese, ciò che non depone per la presenza di un quadro psicopatologico di entità grave “. Il medico ha pertanto considerato l’insorgente abile al 100% in un’attività lavorativa come quella precedentemente svolta dal 1° lu- glio 2019. B.c Con decisione del 26 giugno 2019 (doc. B. 16), passata in- contestata in giudicato, la B._______ SA ha ritenuto A._______ abile al 100% dal 15 luglio 2019 e quindi sospeso l’erogazione delle indennità gior- naliere versategli dal 2 luglio 2018 al 14 ottobre 2018, nonché dal 28 di- cembre 2018 al 14 luglio 2019 (doc. UAIE 12).

C-93/2020 Pagina 4 C. C.a Mediante progetto di decisione del 29 agosto 2019 (doc. UAIE 16) l’Uf- ficio AI ha considerato A._______ totalmente inabile al lavoro dal 2 luglio 2018 al 14 ottobre 2018, nonché dal 28 dicembre 2018 al 14 luglio 2019. L’amministrazione ha pertanto prospettato il rigetto della richiesta di pre- stazioni d’invalidità e dell’adozione di provvedimenti professionali, non rite- nendo che, al momento del ripristino della capacità lavorativa (il 15 luglio 2019), l’interessata fosse stata inabile al lavoro durante il periodo di attesa di un anno previsto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. C.b Il 16 settembre 2019 l’assicurata si è opposta al progetto di decisione, sostenendo di essere stata ininterrottamente incapace al lavoro dal 2 luglio 2018 al 14 luglio 2019 e precisando che il periodo di incapacità lavorativa posteriore al 14 luglio 2019 era ancora in fase di analisi (doc. UAIE 17). C.c Con decisione del 20 novembre 2019 (doc. UAIE 21) l’UAIE ha ripreso le argomentazioni del progetto di decisione dell’Ufficio AI del 29 agosto 2019 (consid. C.a), rifiutando il diritto ad una rendita di invalidità per man- cato adempimento della condizione di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e all’adozione di provvedimenti d’integrazione professionale, non essendovi invalidità. D. D.a Il 7 gennaio 2020, agendo per il tramite dell’avv. Sergio Sciuchetti, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per completamento dell’istruttoria (doc. TAF 1 e allegati). A sostegno delle proprie richieste l’insorgente ha prodotto, tra l’altro, i rapporti dell’11 luglio 2019 (allegato O al doc. TAF 1) e 4 settembre 2019 (allegato P al doc. TAF 1) in cui il dott. F._______ ha ripreso la dia- gnosi nota e ritenuto A._______ inabile al lavoro al 100% e prescritto ulte- riori periodi di malattia di sessanta giorni. Delle motivazioni si dirà nei con- siderandi di diritto (consid. 8.1). D.b In data 6 febbraio 2020 l’assicurata ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 6). E. Con risposta del 17 marzo 2020 (doc. TAF 10) l'UAIE ha proposto la reie- zione del gravame, rinviando alle conclusioni tratte nell’annotazione del

C-93/2020 Pagina 5 27 febbraio 2020 del dott. I., medico del Servizio medico regionale (SMR), specialista in psichiatria e psicoterapia, e al preavviso dell’Ufficio AI del 13 marzo seguente (entrambi allegati al doc. TAF 10). Del contenuto si dirà nei considerandi di diritto (consid. 8.2). F. Invitata il 30 aprile 2020 a prendere posizione in merito alla vertenza (doc. TAF 14), la L. non ha reagito. G. Mediante replica del 3 giugno 2020 (doc. TAF 18) l’insorgente si è riconfer- mata nelle argomentazioni esposte nel ricorso producendo diversi referti medici, segnatamente:

  • Il rapporto, espressamente richiesto da questa Corte in quanto men- zionato ma non trasmesso, del 25 settembre 2019 (allegato 1 al doc. TAF 18) in cui la dott.ssa M._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di disturbo dell’adattamento con an- sia e umore depresso misto complicato, evidenziando che “ la malattia sopra diagnosticata è per sua gravità e caratteristiche tale da compro- mettere la capacità lavorativa della persona, anche nell’attualità, inca- pace di riprendere le sue mansioni (...) “.
  • Il rapporto del 10 marzo 2020, le cui conclusioni sono state riprese in quello dell’8 aprile seguente (allegati 3 e 5 al doc. TAF 18), in cui il dott. F._______ si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e conclu- sioni, ritenuto l’insorgente inabile al 100% e prescritto periodi di malat- tia di sessanta giorni. H. Con duplica del 30 giugno 2020 (doc. TAF 22) l’UAIE, rinviando all’annota- zione del 19 giugno 2020 del dott. I._______ e alla presa di posizione dell’Ufficio AI del 25 giugno seguente (entrambe allegate al doc. TAF 22), ha proposto al Tribunale adito di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione al fine di completare l’istruttoria. I. A._______, con scritto del 9 luglio 2020, ha dichiarato di accettare la pro- posta avanzata dall’autorità inferiore (doc. TAF 25).

C-93/2020 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE. 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si appli- cano le norme procedurali in vigore al momento dell’esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sull’assicurazione per l’in- validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all’estero. In particolare giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI per la ricezione e l’esame delle ri- chieste dei frontalieri è competente l’Ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi

C-93/2020 Pagina 7 frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abi- tuale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni. 2.2 Nella fattispecie l’assicurata, a beneficio di un permesso per confinanti (G) rilasciato il 14 maggio 2014 e valido fino al 18 maggio 2019 (doc. UAIE 9), ha introdotto una richiesta AI mediante formulario datato 27 maggio 2019, pervenuto il 5 giugno seguente (consid. B.a). Essa risiede nella zona di confine e il danno alla salute risale all’epoca della sua attività frontaliera. La ricorrente può quindi essere considerata una vecchia frontaliera ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 OAI. Ne discende che l’esame della domanda di rendita è stata rettamente esperita dall’Ufficio AI cantonale. 3. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale ap- plica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 con- sid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto pro- vato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 con- sid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di prin- cipio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'e- same dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sentenza del TAF C- 3146/2015 dell’11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 4. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).

C-93/2020 Pagina 8 4.2 La decisione impugnata con cui l’UAIE ha respinto la domanda di ren- dita AI trasmessa il 4 giugno 2019 e pervenuta il 5 giugno 2019 è stata emessa il 20 novembre 2019. Il diritto alla rendita sorgerebbe pertanto al più presto il 1° dicembre 2019. Ne consegue che sono applicabili le modi- fiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e quelle intervenute successivamente fino alla data della decisione impugnata. 5. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa e meglio il 20 novembre 2019 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento re- trospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 6. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia ed è dato l’elemento transfrontaliero avendo svolto attività lavorativa in Svizzera, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e

C-93/2020 Pagina 9 gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Preliminarmente va rilevato che il rifiuto di accordare provvedimenti professionali non è contestato. In relazione a questo rapporto giuridico la decisione è pertanto passata in giudicato. 7.2 Oggetto del contendere è pertanto unicamente il diritto ad una rendita intera di invalidità con effetto al più presto dal 1° dicembre 2019 (ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni). 8. 8.1 L’insorgente contesta in particolare la fedefacenza dei rapporti esperiti dai medici fiduciari della B._______ SA, su cui si sono fondati il SMR e l’amministrazione, segnatamente quello del dott. H._______ dell’11 giugno 2019 (doc. B._______ 15), privo di anamnesi, raccolta oggettiva dei dati ed esami personali. Sulla base della documentazione medica agli atti, in particolare dei rapporti della dott.ssa M._______ del 25 settembre 2019 (allegato 1 al doc. TAF 18) e del dott. F._______ del 28 dicembre 2018 (doc. B._______ 10), 2 aprile 2019 (doc. B._______ 11), 8 maggio 2019 (doc. B._______ 14), 11 luglio 2019 (allegato O al doc. TAF 1), 4 settembre 2019 (allegato P al doc. TAF 1), 10 marzo 2020 (allegato 3 al doc. TAF 18) e 8 aprile 2020 (allegato 5 al doc. TAF 18), la ricorrente si prevale di un’ina- bilità lavorativa totale e continua (senza interruzioni) dal 2 luglio 2018, men- tre ritiene che per il periodo successivo al 14 luglio 2019 siano necessari ulteriori accertamenti. 8.2 L’amministrazione ha ritenuto per contro in un primo tempo, sulla base dei rapporti delle dott.sse E._______ del 24 settembre 2018 (doc. B._______ 6) e G._______ del 12 aprile 2019 (doc. B._______ 12) e del dott. H._______ dell’11 giugno 2019 (doc. B._______ 15), nonché della decisione della B._______ SA del 26 giugno 2019 (doc. B._______ 16), che l’interruzione dell’incapacità lavorativa per un lasso di tempo superiore ai trenta giorni (art. 29 ter dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicura- zione per l’invalidità [OAI, RS 831.201]), intervenuta dal 15 ottobre 2018 al

C-93/2020 Pagina 10 27 dicembre 2018, non permetteva di riconoscere, al momento della deci- sione, l’adempimento dell’anno d’attesa. In sede di risposta di causa (doc. TAF 10), basandosi sulle conclusioni espresse dal dott. I._______ con annotazione SMR del 27 febbraio 2020 e dall’Ufficio AI con preavviso del 13 marzo seguente (allegati al doc. TAF 10), l’autorità di prime cure ha invece ritenuto l’insorgente totalmente ina- bile al lavoro in ogni attività dal 2 luglio 2018 al 30 giugno 2019, eviden- ziando (allegato al doc. TAF 10) che il diritto della ricorrente ad una rendita nascerebbe al più presto il 1° dicembre 2019 (art. 29 cpv. 1 LAI), vale a dire posteriormente al momento in cui l’assicurata ha riacquistato la capacità lavorativa totale (luglio 2019). Con la duplica l’UAIE ha formulato una terza proposta, chiedendo il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. 9. 9.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che prima di su- bire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’at- tività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’eserci- tino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi- chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle mi- sure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse- guenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Se- condo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psi- chica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

C-93/2020 Pagina 11 nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. L’assicurazione svizzera per l’inva- lidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortu- nio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b). 9.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 10. 10.1 Alfine di poter graduare l’invalidità, all’amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere ras- segnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Benché l’invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono co- stituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per deter- minare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato (DTF 132 V 93 consid. 4). Il compito del medico consiste nel porre un giu- dizio sullo stato di salute, nell’indicare in quale misura e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante ele- mento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevol- mente esigibili dall’assicurato. Affinché un rapporto medico acquisti valore di prova rilevante è determinante che esso sia completo in merito ai temi sollevati, si fondi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudi- naria (anamnesi), su esami approfonditi, tenga conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l’assicurato e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche o nell’apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell’esperto devono inoltre essere motivate. Determinante quindi per stabi- lire se un rapporto medico ha valore di prova non è né la sua origine né la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto, ma il suo con- tenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto me- dico deve altresì essere redatto da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 con- sid. 4.2). 10.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi

C-93/2020 Pagina 12 decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 351 con- sid. 3a). Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del li- bero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla va- lutazione di determinate forme di rapporti e perizie (DTF 125 V 351 con- sid. 3b). In particolare, le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente, che fon- dano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell’incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi con- creti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (DTF 137 V 210 con- sid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giu- diziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall’amministra- zione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l’avviso dei medici curanti, anche se specialisti, i quali pos- sono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (sentenza del TF I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4; DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione può essere attribuito pieno valore probatorio, a condizione che essi si rivelino conclu- denti, compiutamente motivati e privi di contraddizioni e che, inoltre, non sussistano degli indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro attendi- bilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipen- denza con l’assicuratore non permette di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto sussistere delle circostanze particolari che permettono di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la par- zialità dell’apprezzamento (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 con- sid. 3b/ee). 11. 11.1 L’art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).

C-93/2020 Pagina 13 11.2 Giusta l’art. 29 ter OAI vi è un’interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è stato interamente abile al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Se a se- guito di questa interruzione viene prescritta una nuova incapacità lavora- tiva, inizia a decorrere un nuovo anno di attesa, per il computo del quale non verrà tenuto in conto dei precedenti periodi di inabilità (sentenze del TF 9C_317/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.1 e 4.2; 9C_800/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 3.2; I_392/05 del 24 agosto 2006 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). 12. 12.1 Occorre dunque in primo luogo determinare se il 20 novembre 2019, ossia al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa, era dato il presupposto previsto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI per riconoscere il diritto alla rendita di invalidità (consid. 11.1). 12.2 In concreto è incontestato che l’anno di attesa ha iniziato a decorrere il 2 luglio 2018, momento in cui la ricorrente è stata dichiarata completa- mente inabile al lavoro (cfr. rapporti della dott.ssa E._______ [doc. B._______ 6 pag. 2], della dott.ssa G._______ [doc. B._______ 12 pag. 1] e del dott. H._______ [doc. B._______ 15 pag. 2]). Con rapporto del 24 settembre 2018 la dott.ssa E._______ ha formulato una prognosi favorevole legata all’assunzione di farmaci antidepressivi, ri- tenuto prevedibile un miglioramento dello stato psichico nelle settimane successive e considerato A._______ totalmente abile al lavoro, salvo com- plicazioni, dal 15 ottobre 2018 (doc. B._______ 6 pag. 8).

Al contrario la dott.ssa D._______ ha a più riprese ritenuto l’assicurata to- talmente inabile al lavoro per periodi di trenta giorni, da ultimo fino a fine dicembre 2018 (doc. B._______ 7-9). Con rapporti del 28 dicembre 2018, 2 aprile 2019 e 8 maggio 2019 il dott. F._______ ha dal canto suo eviden- ziato come l’assunzione di una terapia farmacologica, contrariamente alla prognosi formulata dalla dott.ssa E., non aveva sortito gli effetti sperati. Egli ha infatti riconosciuto unicamente un lieve miglioramento della situazione psicopatologica e prescritto un aumento del dosaggio dei far- maci (doc. B. 10, 11, 14), attestando nel contempo un’incapacità lavorativa totale per periodi di sessanta giorni. In occasione della risposta di causa il dott. I._______ ha infine ritenuto la ricorrente totalmente inabile al lavoro dal 2 luglio 2018 al 1° luglio 2019, senza più menzionare interru- zioni di sorta (allegato al doc. TAF 10).

C-93/2020 Pagina 14 12.3 Alla luce di quanto esposto, contrariamente a quanto ritenuto dall’am- ministrazione prima della risposta di causa, non risulta provata con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, un’interruzione dell’incapacità lavorativa di A._______ per il periodo dal 15 ottobre 2018 al 27 dicembre 2018, ritenuto che la prognosi della dott.ssa E._______ circa il miglioramento che avrebbe dovuto intervenire dopo l’assunzione di farmaci a metà ottobre 2018 non si è realizzata. A giusta ragione pertanto pendente causa l’UAIE alla luce delle affermazioni del suo medico SMR non ha più fatto valere la succitata interruzione. Su questo punto il ricorso risulta pertanto fondato. 13. 13.1 Nella risposta di causa l’UAIE, alla luce del rapporto del dott. H._______ dell’11 giugno 2019, ha ritenuto tuttavia che l’assicurata è abile al lavoro al 100% dal 1° luglio 2019, non dal 15 luglio 2019 come indicato nella decisione impugnata. Pertanto non vi può essere alcun diritto alla rendita d’invalidità con effetto dal 1° dicembre 2019. 13.2 Con duplica del 30 giugno 2020 (doc. TAF 22) l’autorità inferiore ha proposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l’istruttoria tramite l’esperimento della perizia psi- chiatrica richiesta dal dott. I._______ del SMR nell’annotazione del 19 giu- gno 2020 (allegato al doc. TAF 22), dopo aver preso visione del rapporto della dott.ssa M._______ del 25 settembre 2019, nonché dei rapporti e cer- tificati medici del dott. F._______ del 15 ottobre 2019, 10 marzo 2020 e 8 aprile 2020 (allegati 1-5 al doc. TAF 8). 14. Nel caso in esame la proposta dell’autorità inferiore, alla quale la ricorrente ha aderito il 9 luglio 2020 (doc. TAF 25), è senz’altro giustificata dalla ne- cessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità. La documentazione esibita sia in sede amministrativa che pendente ricorso ha infatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima dell’emis- sione della decisione impugnata riguardo la rilevanza dei disturbi psichia- trici insorti dal luglio 2018 e in particolare l’evoluzione della capacità lavo- rativa dal luglio 2019 e più in particolare da dicembre 2019. La dott.ssa M._______ con rapporto del 25 settembre 2019 (allegato 1 al doc. TAF 18) e il dott. F._______ con rapporti del 28 dicembre 2018 (doc. B._______ 10), 2 aprile 2019 (doc. B._______ 11), 8 maggio 2019 (doc. B._______

C-93/2020 Pagina 15 14), 11 luglio 2019 (allegato O al doc. TAF 1), 4 settembre 2019 (allegato P al doc. TAF 1), 10 marzo 2020 (allegato 3 al doc. TAF 18) e 8 aprile 2020 (allegato 5 al doc. TAF 18), contrariamente al dott. H._______ (doc. B._______ 15), hanno ritenuto l’insorgente inabile al 100% in ogni attività anche dopo il 1° luglio 2019. Tali circostanze sono state messe in evidenza dal medico fiduciario dell’amministrazione e vanno pertanto colmate nel senso indicato (cfr. an- notazione allegata al doc. TAF 6), come del resto chiesto dalla ricorrente. 15. 15.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In particolare, si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e co- munque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 15.2 L’autorità inferiore procederà pertanto all’accertamento dello stato di salute e dell’evoluzione della capacità lavorativa a partire dal 1° luglio 2019 da un punto di vista psichiatrico tramite l’esperimento di una perizia psi- chiatrica – e di eventuali altri accertamenti medici che dovessero rendersi necessari in tale ambito – da esperire in Svizzera, conformemente ai prin- cipi sviluppati dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (pro- cedura per indicatori, DTF 137 V 210), in particolare in materia di malattie psichiatriche (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8). 16. Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché esperisca il completamento dell'istruttoria nel senso precedente- mente indicato (consid. 15.2). Alla luce delle nuove risultanze istruttorie l'amministrazione AI si pronun- cerà, dopo aver esperito gli accertamenti economici del caso, sul grado di invalidità e sul diritto dell'assicurata ad una rendita di invalidità dal 1° di- cembre 2019.

C-93/2020 Pagina 16 17. 17.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente il 6 febbraio 2020 (doc. TAF 6) verrà restituito alla ricorrente. 17.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 132 V 215 con- sid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia di asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per comple- tamento istruttorio e nuova decisione). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tri- bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, come nel caso concreto, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 17.2.1 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). 17.2.2 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti). 17.2.3 Il caso in esame non è complesso dal punto di vista dei fatti, ritenuto che l'incarto dell'Ufficio AI non è eccessivamente voluminoso e che la fatti- specie non pone questioni in diritto di particolare difficoltà. L’attività dell’av- vocato si è peraltro limitata alla stesura del ricorso (quattro pagine), della replica (una pagina) e della missiva del 9 luglio 2020 (una pagina).

C-93/2020 Pagina 17 Stando così le cose, in assenza di una nota dettagliata, il collegio giudi- cante determina un'indennità (comprensiva di onorario e spese vive) di fr. 2'800.-. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-93/2020 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita d’invalidità ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il 6 feb- braio 2020, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “ indirizzo per il pagamento ") – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: doc. TAF 25) – Ufficio federale delle assicurazioni (raccomandata) – L., N. (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-93/2020 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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