Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-901/2013
Entscheidungsdatum
22.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-901/2013

S e n t e n z a d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 1 4 Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Christoph Rohrer Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Marco Probst, 6901 Lugano, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 gennaio 2013).

C-901/2013 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera, essenzial- mente nel settore edilizio, dal 1985 al 2008, solvendo i contributi all'assicu- razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 39, doc. 25 TAF). In seguito a problemi cardiologici ed ortopedici, l'interessato, in data 18 dicembre 2007, ha formulato, all'Ufficio AI del Cantone di Friborgo (UAI), ove risiedeva, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'as- sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 2). L'indagine medica aveva in particolare posto in evidenza che il richiedente era portatore di coxartrosi destra, conflitto sub-acromiale alla spalla sini- stra, esiti di infarto miocardico acuto nel gennaio 2007 (cfr. rapporto del servizio medico regionale [SMR] del Cantone di Friborgo del 6 maggio 2008, doc. 53, rapporto cardiologico del 5 febbraio 2008, doc. 38, pag. 3 e seg.). Vista la situazione sanitaria, l'insuccesso parziale dei tentativi di reinseri- mento nel proprio lavoro dopo l'evento infartuale e i prospettati interventi all'anca destra (protesi) ed alla spalla sinistra, il consulente in integrazione professionale (CIP), il 15 maggio 2008, ha proposto di considerare l'assi- curato abile al lavoro in un'attività leggera semisedentaria in misura com- pleta (doc. 55). Con decisione del 16 maggio 2008 l'Ufficio AI del Cantone di Friborgo ha quindi respinto la domanda di rendita in quanto, a fronte di un reddito senza invalidità di fr. 62'933.-, esisteva un reddito teorico con invalidità di fr. 55'508,75 e quindi un discapito economico (grado d'invalidità) del 12% (doc. 58). B. L'Ufficio AI cantonale è in seguito entrato nel merito ad una nuova domanda di prestazioni, in quanto lo stato di salute si era aggravato a causa un'ope- razione alla spalla sinistra, e a problemi alla spalla destra (doc. 81, 62, 68). Nel rapporto del 17 marzo 2009 (doc. 87) il SMR aveva rilevato gli esiti di una protesi totale all'anca destra, artrosi dell'anca sinistra, artrosi della spalla sinistra, trattata con sutura il 15 settembre 2008, conflitto sub-acro- miale della spalla destra e esiti dell'infarto del gennaio 2007. Eventual- mente ammissibili sono state considerate attività leggere da svolgere in

C-901/2013 Pagina 3 posizione prevalentemente seduta, tuttavia dopo la conclusione della con- valescenza alla spalla sinistra. L'amministrazione, con decisione del 9 settembre 2009, ha quindi ricono- sciuto una rendita intera di invalidità con effetto dal 1° marzo 2009, stante un salario privo d'invalidità di fr. 64'233 (nel 2008) e nessuna possibilità di reddito tramite attività sostitutive (doc. 109, 103), non essendo lo stato di salute dell'interessato ancora stabilizzato. L'amministrazione ha previsto una procedura di revisione ravvicinata nell'ottobre seguente (doc. 100, cifra 1.7.2). C. Già nel settembre 2009 l'Ufficio AI cantonale ha quindi avviato una proce- dura di revisione (doc. 110,112). Nel rapporto del SMR del 26 gennaio 2010 (doc. 121), sottoscritto dalla Dott.ssa B._______ (SMR), è stata ribadita la diagnosi sopra indicata oltre ad uno stato dopo lesione del tendine sovra- spinato destro suturato nel settembre e novembre 2009 (cfr. anche doc. 116). Il medico ha ritenuto il paziente incapace in qualsiasi lavoro fino ad aprile 2010 e meglio sei mesi dopo l'operazione alla spalla sinistra (si con- frontino: doc. 116 e 118), precisando che la capacità di lavoro in un'attività adeguata andava determinata ulteriormente (anche pag. 3 doc. 157). L'interessato è definitivamente rimpatriato il 30 aprile 2010 (doc. 127). Con progetto di decisione del 22 settembre 2010 (doc. 138) l'Ufficio AI can- tonale ha quindi disposto la soppressione del diritto alla rendita, il calcolo comparativo dei redditi avendo posto in evidenza che l'assicurato avrebbe potuto conseguire (in Svizzera), in occupazioni adeguate al suo stato di salute, un introito annuo di fr. 52'052,75 (2010) a fronte di un reddito senza l'invalidità di fr. 66'521,10, con conseguente perdita di guadagno del 22%. L'interessato si è opposto al progetto, producendo alcuni documenti sani- tari redatti in Italia (doc. 141): un referto del Dott. C., ortopedico, del 12 ottobre 2010, attestante diagnosi già note; un certificato del Dott. D., neurologo, del 14 ottobre 2010 attestante una sindrome post- traumatica da stress e l'inidoneità ad esercitare un'attività lucrativa; un cer- tificato del Dott. E._______ del 15 ottobre 2010 attestante una lunga serie di elementi diagnostici, molti già conosciuti, ed altri quali obesità di I grado, epatopatia HBV correlata, steatosi di medio grado, diabete II in terapia con ipoglicemizzanti orali, vascolopatia arti inferiori, vertigini, sindrome delle

C-901/2013 Pagina 4 apnee notturne (questo lungo referto non è accompagnato da documenta- zione oggettiva). Gli atti sono sottoposti alla Dott.ssa B._______ del SMR, la quale, nel rapporto del 10 agosto 2011 (doc. 157, 158), ha lasciato aperta la questione relativa all'evoluzione dell'incapacità di lavoro, ritenuto che era necessario rivolgersi al Dott.ri F._______ (ortopedico) e G., medici curanti dell'assicurato. A proposito dei rapporti medici redatti in Italia la dot- toressa ha dichiarato di non poterli né decifrare né tradurre. Dopo aver preso atto della traduzione dei rapporti medici redatti in Italia, il SMR, sempre tramite la Dott.ssa B., con nota del 30 gennaio 2012, ha disposto l'allestimento di una perizia pluridisciplinare che tenga conto degli aspetti psichiatrici, cardiologici e reumatologici (doc. 165). D. L'assicurato è quindi stato sottoposto nel maggio/giugno 2012 a visite spe- cialistiche approfondite in medicina interna, cardiologia, otorinolaringoia- tria, reumatologia e psichiatria presso la clinica H._______ di Ginevra, se- gnatamente un centro specializzato nell'esecuzione di perizie mediche po- lidisciplinari (doc. 170, 174). In tale occasione è stata posta la diagnosi di coxartrosi sinistra in fase iniziale, coxartrosi destra operata nel 2008, con- flitto sub-acromiale a sinistra in esito a rottura del sovra spinato ed artrosi acromioclavicolare, conflitto sub-acromiale destro e rottura dei tendini so- vra spinati e sottoscapolari, stato dopo epatite virale B, steatosi epatica, obesità, diabete controllato, arteriopatia obliterante degli arti inferiori, sin- drome delle apnee notturne, esiti di infarto miocardico inferiore subacuto, ipoacusia bilaterale; fattori psicologici e comportamentali associati a delle malattie o disturbi classificati altrove (ICD 10 F 54, doc. 174 pag.35-123). Nella precedente attività la capacità lavorativa è stata considerata nulla e quindi invariata (pag. 128-129). In un'attività adeguata leggera (in particolare egli può portare pesi fino a 10 kg occasionalmente e/o 5 kg sovente) ed in movimento (l'attività non va più svolta necessariamente in posizione seduta), la capacità lavorativa è mi- gliorata e tenuto conto delle citate limitazioni è pari al 100% (rendimento e orario) dal 9 febbraio 2010 (doc. 174 p. 130-131). Gli esperti hanno concluso che lo stato attuale del paziente era sovrappo- nibile a quello presente nel settembre 2009 quando i medici avevano rite- nuto esigibile lo svolgimento di un'attività leggera in misura di 8 ore al giorno (doc. 174 pag.127).

C-901/2013 Pagina 5 E. L'Ufficio AI cantonale ha pertanto disposto la conferma della soppressione della rendita con presa di posizione del 20 settembre 2012 (doc. 177 presa di posizione del servizio giuridico) ed ha trasmesso gli atti all'UAIE per com- petenza di notificazione all'assicurato il 12 novembre 2012 (doc. 179, 180). Fondandosi sulla nuova documentazione medica, con decisione del 29 gennaio 2013, notificata all'interessato il 12 febbraio successivo, l'UAIE ha soppresso il diritto alla rendita intera AI con effetto dal 1° marzo 2013 (doc. 181). F. Con il ricorso depositato l'8 marzo 2013 dal ricorrente e perfezionato dal suo rappresentante legale, avv. Probst, il 3 giugno 2013, A._______ chiede l'annullamento del provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ri- conoscimento del diritto alla rendita intera d'invalidità o, in via subordinata a tre quarti di rendita AI o, in via ancor più subordinata l'allestimento di una nuova perizia. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. G. In data 12 giugno 2013, il ricorrente ha formulato una domanda di assi- stenza giudiziaria nel senso di dispensa dalla spese giudiziarie ed ammis- sione al gratuito patrocinio. La parte ricorrente ha compilato l'apposito for- mulario in data 12 luglio 2013 (doc TAF 20, 22). H. Invitato a prendere posizione, l'UAIE, con scritto del 31 luglio 2013, ha co- municato che l'Ufficio AI del Cantone di Friborgo, competente per istruire la procedura precedentemente al rimpatrio dell'assicurato in Italia, ha ri- nunciato ad esprimersi. A sua volta pure l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione in merito al ricorso (doc. TAF 23). Lo scritto è stato quindi inviato per conoscenza al rappresentante del ricor- rente il 13 agosto 2013. I. Con decisione incidentale del 23 luglio 2014 la giudice dell'istruzione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, desi- gnando l'avv. Probst, Lugano, quale patrocinatore d'Ufficio (doc. TAF 26).

C-901/2013 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'in- validità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo fe- derale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'as- sicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposi- zioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali discipli- nate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assi- curazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc- cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (si con- fronti anche art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'op- posizione è esclusa (art. 60 LPGA e anche art. 50 cpv. 1 PA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricor- rente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1° marzo 2013, della rendita intera di invalidità erogata a A._______ dal 1° marzo 2009.

C-901/2013 Pagina 7 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bi- laterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qua- lora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuri- dici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Sviz- zera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli men- zionati alla sezione C (art. 2 ch. 2). 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012

C-901/2013 Pagina 8 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel rego- lamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in pas- sato. 3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz- zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridi- che (DTF 130 V 444 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011).). 4.2 In concreto la rendita AI è stata soppressa con effetto dal 1° marzo 2013. Le disposizioni della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA). 5. 5.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore

C-901/2013 Pagina 9 dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad as- sicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicu- rato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può es- sere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integra- zione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interru- zione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assi- curato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 5.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il red- dito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In

C-901/2013 Pagina 10 altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica do- vuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 130 V 343 c. 3.4, 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costi- tuisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 6. Nel caso in esame il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo, in via principale, di poter continuare a beneficiare di una rendita intera, in via subordinata almeno il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dalla data di soppressione del diritto e in via ancor più subordinata l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli atti all'Ufficio AI perché proceda a nuovi accertamenti sanitari. In materia medica l'insorgente contesta l'accertamento e la valutazione ef- fettuati nella clinica ginevrina. In questo senso produce una relazione me- dica allestita il 2 aprile 2013 dal Prof. I._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni di S.________. L'esperto di parte, ricordate in particolare le lesioni all'anca destra ed alle spalle nonché la presenza di discopatie multiple, esclude che il paziente possa riprendere il lavoro di operaio edile e reputa come sia difficile che lo stesso trovi un altro lavoro pur sedentario e leggero e chiede pertanto una diminuzione della sua ca- pacità di lavoro del 70-80%. Produce due referti oggettivi: un referto di vi- sita fisiatrica del 19 febbraio 2013 ed un referto TAC lombosacrale del 14 marzo 2013. Su questa base, rielaborando il calcolo della perdita di gua- dagno e chiedendo inoltre l'applicazione della riduzione massima (25%) del reddito da invalido, l'insorgente conclude per un pregiudizio economico del 65,18% (reddito privo d'invalidità di fr. 70'000.-, reddito con l'invalidità di fr. 24'375.- dopo le riduzioni). A suo dire infine questo grado d'invalidità potrebbe dar luogo anche ad una rendita intera AI in esito agli ulteriori ac- certamenti istruttori (doc. TAF 1 e 18). 7. 7.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

C-901/2013 Pagina 11 7.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 lett. a e b OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5679), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allor- ché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. 7.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am- mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in conside- razione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che pre- sumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non ap- pena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). 7.4 L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88 bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a). 7.5 Per costante giurisprudenza le rendite d'invalidità sono soggette a re- visione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sulla capacità di guadagno, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze su tale capacità hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). Va ancora rilevato per contro che una valutazione divergente di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Detto istituto infatti non può giustificare un riesame incondizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhau- ser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15). 8.

C-901/2013 Pagina 12 8.1 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Il punto di par- tenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce in particolare, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac- certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108, 114 consid. 5.4) 8.2 In concreto, la decisione iniziale con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera con effetto dal 1° marzo 2009, è stata pronunciata il 9 settembre 2009 e poggia su un esame materiale ai sensi della succitata giurisprudenza. La decisione di revisione è stata emessa il 29 gennaio 2013. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è interve- nuta verosimilmente una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la soppressione della prestazione in corso, è quello tra il 9 set- tembre 2009 ed il 29 gennaio 2013. 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo dispo- sizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefu- tabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferi- menti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indi- pendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giuri- sprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9.2 In proposito va rilevato che una perizia richiesta dall'Ufficio AI (in casu a un servizio di accertamento peritale situato nel Cantone di Ginevra, la clinica H._______) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribu- nale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Secondo il Tri- bunale federale la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assi- curazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua

C-901/2013 Pagina 13 legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico non con- sentono infatti di considerare come atti di parte le prove assunte dall'am- ministrazione nella precedente fase non contenziosa (DTF 136 V 376 con- sid. 4). Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le do- mande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei ri- chiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pub- blico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circo- stanza che la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i prin- cipi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto con- cerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclu- sioni a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo proba- torio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designa- zione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo con- tenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). Va quindi esaminato caso per caso tenuto conto delle circostanze concrete se è possibile o meno fondarsi su di una perizia eseguita in sede ammini- strativa (sentenza del Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). In una successiva giurisprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro preci- sato che, quando in opposizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI, viene presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 9.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento

C-901/2013 Pagina 14 nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 10. 10.1 Nel caso concreto dagli atti emerge che l'autorità amministrativa ha assegnato all'assicurato una rendita intera fondandosi sul rapporto del 17 marzo 2009 del SMR (consid. B) da cui traspariva che il richiedente pre- sentava patologie con influenza invalidante, ossia: esiti di infarto inferiore sub-acuto, stenosi sub-totali in serie della coronaria destra, esiti di istalla- zione di 4 stent in loco, coxartrosi destra (operata), conflitto sub-acromiale della spalla sinistra, rottura del tendine sovra spinato sinistro. L'indagine medica aveva ritenuto che l'assicurato non avrebbe più potuto continuare il suo precedente lavoro nel settore edile e neppure, al mo- mento, attività di sostituzione più leggere (doc. 81 e seg.). 10.2 All'inizio della procedura di revisione, nel gennaio 2010, il SMR aveva ritenuto che, in base alla diagnosi immutata, ossia esiti di protesi totale dell'anca destra, artrosi dell'anca sinistra, artrosi della spalla sinistra trat- tata con sutura il 15 settembre 2008, conflitto sub-acromiale della spalla destra ed esiti di infarto miocardico del gennaio 2007, nonché, quale nuovo elemento diagnostico, uno stato dopo lesione del tendine sovra spinato de- stro suturato nel settembre e novembre 2008 (doc. 121), l'assicurato avrebbe potuto svolgere al cento per cento attività alternative da aprile 2010. 10.3 Al momento della revisione in esame i periti della clinica H._______ hanno rilevato sostanzialmente la diagnosi di coxartrosi sinistra in fase ini- ziale, coxartrosi destra operata nel 2008, conflitto sub-acromiale a sinistra in esito a rottura del sovra spinato ed artrosi acromioclavicolare, conflitto sub-acromiale destro e rottura dei tendini sovra spinati e sottoscapolari, stato dopo epatite virale B, steatosi epatica, obesità, diabete controllato,

C-901/2013 Pagina 15 arteriopatia obliterante arti inferiori, sindrome delle apnee notturne, esiti di infarto miocardico inferiore sub-acuto, ipoacusia bilaterale; fattori psicolo- gici comportamentali associati a delle malattie o disturbi classificati altrove (ICD 10 F 54). Gli esperti incaricati hanno concluso che lo stato attuale era sovrapponibile a quanto accertato dal SMR nel settembre 2009 (recte: rapporto del 17 marzo 2009, cfr. consid. B), ossia che un'attività leggera (seduta, o alter- nata, senza porto di carichi) sarebbe stata esigibile in misura di 8 ore al giorno dopo la conclusione della fase di convalescenza per la spalla sini- stra (doc. 174, pag. 127). 10.4 Pendente causa di ricorso l'assicurato ha prodotto la relazione detta- gliata datata 22 aprile 2013 del Prof. I., specialista in medicina le- gale e delle assicurazioni, il quale ha preso posizione sugli accertamenti eseguiti presso la clinica H.. Dopo aver riassunto la storia clinica del paziente egli ha evidenziato come quest'ultimo soffre ancora di patolo- gie debilitanti, che non hanno subito alcun miglioramento. L'esperto di parte ha rilevato le patologie riscontrate dai medici della clinica H._______ e prodotto i risultati di una visita fisiatrica del 19 febbraio 2013 come pure un referto di tomografia assiale computerizzata del tratto lombosacrale del 15 marzo 2013. 10.5 In merito alla conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, i pa- reri sono divergenti. Da una parte i periti della clinica ginevrina ritengono che la situazione valetudinaria dell'assicurato sia sovrapponibile a quella esistente nel settembre 2009, mentre il Prof. I._______ considera un'inca- pacità di lavoro generale del 70-80%. 11. 11.1 Può essere dapprima osservato come la perizia del Prof. I._______ non rispecchi quei principi di completezza e approfondimento così come è richiesto dalla prassi dell'AI, confortata dalla giurisprudenza e dalla dottrina di cui si è parlato al consid. 9. Tale referto rimane pur sempre in limiti de- scrittivi generali e non approfondisce il tema della revisione. L'esperto di parte non fa che esprimere un altro parere sulla situazione valetudinaria attuale dell'assicurato e non svolge un esame comparativo fra la situazione presente nel 2008/2009 e quella attuale.

C-901/2013 Pagina 16 11.2 I medici incaricati di eseguire la perizia pluridisciplinare hanno sotto- lineato come l'incapacità di lavoro del peritando è migliorata. Nella loro pe- rizia essi esaminano il motivo per cui la rendita intera è stata assegnata e, prendendo ogni singola diagnosi attuale, ed anche le voci diagnostiche (lunga serie) evocate dal Dott. E._______ (autore del rapporto esibito in sede di audizione, doc. 162), eseguono un esame comparativo. Il cospicuo rapporto peritale (168 pagine) si diffonde inoltre in considerazioni mediche (definizione dottrinale di ogni singola patologia), descrizioni particolareg- giate e consigli di cura. 11.3 11.3.1 Precedentemente all'assegnazione della rendita intera (1°marzo 2009) le prestazioni assicurative erano state denegate (il 16 maggio 2008, doc. 55, 58) per il solo fatto cardiaco del gennaio 2007 e problemi di coxar- trosi a destra, nonché un conflitto sub-acromiale alla spalla sinistra, pato- logie che pur giustificando l'inabilità al lavoro nella sua precedente attività, non lo avevano limitato eccezion fatta durante cinque mesi dopo l'infarto, nell'ambito di un'attività leggera e/o sedentaria. In altre parole, l'autorità AI aveva riconosciuto ed accertato le patologie allora affliggenti l'assicurato, ma non le aveva ritenute gravi a tal punto da giustificare l'impossibilità di esercitare un'attività adatta in misura completa (a questo proposito: cfr. rap- porto medico della Dott.ssa B._______ del SMR Friborgo del 6 maggio 2008 e rapporto finale dell'Ufficio AI cantonale del 15 maggio 2008, doc. 53, 55). Il calcolo comparativo dei redditi poneva in evidenza una perdita di guadagno del 12% (doc. 58). 11.3.2 Sono state le lesioni scapolari alle spalle (sia la sinistra che la de- stra) a motivare principalmente, se non esclusivamente, il riconoscimento (provvisorio) della rendita intera AI dal 1° marzo 2009. Quindi, alla lettura del rapporto della clinica H._______ ed esaminando i vari documenti me- dici ad atti, si evince che la situazione valetudinaria del paziente ha comin- ciato a peggiorare nel marzo 2008 con l'operazione all'anca destra che ha comportato comunque un'incapacità lavorativa per almeno 5 mesi, pur es- sendo questo intervento non invalidante su di un periodo lungo ai sensi della LAI. Poi però la situazione alla spalla sinistra è risultata sempre più compromessa a tal punto che il paziente è stato sottoposto a sutura della cuffia dei rotatori (sinistra) il 15 settembre 2008 in presenza anche di un conflitto sub-acromiale alla spalla destra (cfr. doc. 87: rapporto SMR del 17 marzo 2009), poi operata nel novembre 2009. Può essere rilevato che sulla scorta dei nuovi eventi morbosi, l'AI di Friborgo (seduta del 16 marzo 2009,

C-901/2013 Pagina 17 doc. 86) aveva previsto di "statuer sur le droit à la rente et révision rappro- chée dans 6 mois", ossia si considerava che gli eventi in parola avessero una ripercussione debilitante (ai fini pensionistici) limitata nel tempo (cfr. anche doc. 100 delibera riconoscimento rendita intera del 16 giugno 2009, con revisione ravvicinata, cifra 1.7.2). Da qui (decisione del 9 settembre 2009, doc. 109), dopo il calcolo comparativo dei redditi, la decisione di at- tribuire una rendita intera AI da marzo 2009 (un anno dopo la definitiva assenza dal lavoro; cfr. doc. 92: attestato delle indennità giornaliere per incapacità di lavoro della cassa malati rilasciato il 24 marzo 2009). 11.3.3 Il 26 gennaio 2010 il SMR ha svolto una prima verifica dello stato di salute dell'assicurato. Il Servizio aveva preso atto di alcuni referti di un ortopedico (Dott. F.) secondo cui, oltre alla coxartrosi destra (anca operata nel marzo 2008), la rottura del tendine sovra spinato sinistro, an- ch'esso operato, l'interessato era stato sottoposto a sutura del sovra spi- nato destro il 9 novembre 2009. La revisione veniva pertanto rimandata ad aprile 2010 (doc. 121; cfr. anche doc. 116). Il 29 aprile il Dott. F. definiva il paziente abile in un'attività leggera in posizione seduta per 8 ore al giorno con rendimento completo (doc. 129). Il giorno dopo l'interessato rimpatriava (doc. 126). 11.3.4 Ora, è sulla scorta di uno scarso referto ortopedico (doc. 126) e su valutazioni pro futuro precedenti che l'Ufficio AI ha deliberato la soppres- sione della rendita, in quanto il calcolo comparativo dei redditi faceva emer- gere un salario precedente l'invalidità nel 2010 di fr. 66'521.- a fronte di un reddito dopo l'invalidità di fr. 52'052,75 (già decurtato del 15% per fattori personali), con grado d'invalidità del 22%. In esito all'esercizio del diritto di audizione, ai documenti ivi esibiti (Dott.ri E., D. e C.) che facevano stato di altre patologie (pur non documentate) ed anche di una sindrome post-traumatica da stress (doc. 162), l'autorità, su consiglio della Dott.ssa B. (doc. 165) ha disposto una visita pluridisciplinare. 11.4 Gli specialisti della clinica H._______ (doc. 174), durante le visite svol- tesi nel giugno 2012 nelle discipline di reumatologia, medicina interna, car- diolgia, psichiatria ed otorinolaringoiatria, hanno passato in rassegna le di- verse affezioni di cui A._______ è portatore. Della diagnosi si è detto sopra. 11.4.1 L'affezione principalmente debilitante era quella alle spalle (cfr. pe- rizia pag. 54 punto 1 in fine), ossia il conflitto suacromiale a sinistra in esito alla rottura del sovra spinato ed artrosi acromio-clavicolare così come un

C-901/2013 Pagina 18 conflitto sub-acromiale destro e rottura dei tendini sovraspinati e sottosca- polari. Gli esperti hanno stimato che una remissione significativa dei segni clinici causanti sofferenza clavicolare e limitazione funzionale della spalla sinistra era intervenuta al più tardi il 15 gennaio 2009, ossia 4 mesi dopo l'intervento chirurgico del 15 settembre 2008; per la spalla destra una re- missione significativa di tutta la sintomatologia è avvenuta al più tardi il 9 febbraio 2010 (recte: marzo 2010) quattro mesi dopo l'intervento del no- vembre 2009. Ora, senza entrare nel dettaglio dell'indagine ortopedica, il paziente è limi- tato solo ai movimenti al di sopra delle spalle, può portare pesi fino a 10 kg occasionalmente, più leggeri sovente; non può utilizzare mezzi meccanici vibranti (doc. 54-67). Quindi, l'ortopedico ha concluso che l'attività di mura- tore è esclusa, mentre in attività di sostituzione leggera, non necessaria- mente sedentaria, rispettosa dei limiti sopraddetti, vi è un netto migliora- mento rispetto al passato caratterizzato dai due interventi (doc. 174 pag. 67). In altre parole, se i due interventi alle spalle hanno originato e giustifi- cato il riconoscimento del diritto alla rendita intera, l'esito delle operazioni subite (dopo un ragionevole periodo di convalescenza e recupero) ha mi- gliorato la situazione valetudinaria dell'assicurato. 11.4.2 Una seconda affezione che interessava in modo limitante la capa- cità di lavoro dell'assicurato era la problematica alle anche, ossia la coxar- trosi a sinistra in fase iniziale e la coxartrosi destra operata (protesi) nel marzo 2008. Il paziente ha subito un'incapacità di lavoro di un certo rilievo (debilitante) da marzo 2008 (operazione) per 5 mesi almeno. Tuttavia, l'in- tervento all'anca destra già al dire dei sanitari ortopedici e del SMR nel 2009 non ha comportato un'invalidità di lunga durata. La lesione degene- rativa all'anca sinistra era ed è ancora in una fase iniziale non necessitante di intervento. Il paziente era ed è limitato nella marcia prolungata, nel porto di pesi superiori a 25 kg sempre, ma può portare pesi di 10 kg per un medio tragitto, non deve utilizzare scale a pioli, non deve utilizzare mezzi mecca- nici pesanti. Complessivamente, rispetto alla situazione presente nel marzo 2008, la situazione valetudinaria è migliorata, poiché gli esiti dell'o- perazione sono risultati positivi e la situazione sanitaria si è complessiva- mente consolidata. Il paziente non può più svolgere l'attività di muratore, mentre può esercitare attività leggere rispettose dei limiti sopra detti (doc.174 pag. 35-44). 11.4.3 Il paziente soffre anche, da tempo (gennaio 2008 i primi riscontri), di una discopatia L5-S1 e di dorso lombalgie con spondilo artrosi (novità

C-901/2013 Pagina 19 rispetto al passato) ed un'accennata osteoporosi (cfr. segnatamente il re- ferto del Dott. C._______ del 14 novembre 2011, doc. 141/B). Gli esami clinici e strumentali eseguiti alla clinica H._______ non hanno evidenziato, né importanti limitazioni funzionali, né patologie degenerative gravi. Il test di Lasègue è negativo, l'indice di Schröber è normale. Questa patologia dorso lombare, allo stadio minimo, non ha mai causato, come non causa alcuna incapacità di lavoro (doc. 174, pag. 45-53). 11.4.4 Le altre voci poste in diagnosi di natura internistica sono del tutto ininfluenti dal punto di vista dell'invalidità. I sanitari hanno potuto escludere la presenza di un'epatite B, sia sottoforma cronica che, in base agli atti, dall'anamnesi del paziente. Gli esami oggettivi e strumentali effettuati escludono questa patologia peraltro evocata senza appoggi documentali, da un certificato medico presentato in sede di audi- zione (Dott. E.). Non vi è nemmeno una conclamata steatosi epa- tica, pure accennata in un'ecografia addominale del 28 luglio 2011. Peraltro trattasi solo di una segnalazione medica di importanza minore e non inva- lidante (grasso attorno al fegato). La funzione epatica, in base agli esami ematochimici effettuati, è intatta, il processo digestivo è del tutto regolare. Il paziente presenta un'obesità di grado medio (BMI 32,19 kg/m 2 ), priva di risvolti debilitanti. Il peritando lamenta inoltre una certa astenia anch'essa priva di conseguenze sulla capacità di lavoro. Il diabete II, conosciuto da tempo (perlomeno dal 2008), non provoca al- cuna incapacità di lavoro e, in caso di bisogno, è regolato da ipoglicemiz- zanti orali. La patologia non provoca alcuna malattia tipicamente correlata. Così è di una sindrome delle apnee notturne semplicemente evocata dal Dott. E. (doc. 141 A) e per la quale non sembra che l'interessato segua una particolare cura (con speciale apparecchio respiratorio not- turno). Sussiste anche una leggera arteriopatia obliterante, esaminata con eco- doppler agli arti inferiori, soprattutto a destra, priva anch'essa di conse- guenze debilitanti. Trattasi di un rilievo clinico utile a livello medico-diagno- stico e terapeutico (doc. 174, pag. 76-90). Questa patologia dunque esiste e deve essere curata, ma non costituisce un impedimento nell'ambito di attività di sostituzione.

C-901/2013 Pagina 20 11.4.5 Dal punto di vista cardiologico è noto l'infarto leggero del gennaio 2007. Già questo evento non ha causato, nel tempo, un'incapacità lavora- tiva di lunga durata. Attualmente il paziente conserva un sistema cardiocir- colatorio nella norma. Gli esami effettuati non hanno posto in evidenza ano- malie. Va comunque rilevato che in esito a questo evento, l'interessato con- tinua ad assumere una terapia medicamentosa importante (doc. 174, pag. 91-97), ossia generalmente la regola dopo eventi infartuali. 11.4.6 L'assicurato ha lamentato dei problemi di equilibrio (vertigini) ed una leggera ipoacusia (cfr. certificato del Dott. E._______ del 9 novembre 2011). L'esame otorinolaringoiatrico effettuato da uno specialista ha tutta- via permesso di escludere qualsiasi forma morbosa, a parte una leggera ipoacusia priva di qualsiasi significato debilitante. 11.4.7 Sulla base del certificato del Dott. D._______ (neurologo)n del 14 ottobre 2010 (doc. 141/C), ossia in sede di audizione, veniva rilevata un sindrome post-traumatica da stress. Ora, alla clinica H._______ l'interes- sato è stato sottoposto a visita psichiatrica approfondita la quale ha evi- denziato solo dei fattori psicologico o comportamentali associati a delle malattie o turbe classificati altrove (ICD-10-F54). Il peritando presenta se- gni di distacco sociale, inattività persistente, esagerazione delle doglianze relative alle patologie somatiche, apatia, ma scarsi segni di ansietà e non segni evidenti di un principio di depressione. Lo specialista della clinca H., dopo ampia discussione della problematica esaminata, nega la diagnosi posta dal Dott. D., in quanto non sussistono elementi oggettivi nel vissuto del paziente che abbiano causato uno stress (evento negativo maggiore, catastrofe, lutto "personale" in ogni senso, ecc.). La diagnosi posta, ritenuto che il paziente conserva in modo integrale le sue capacità psico-cognitive e non sono emerse defezioni psichiche maggiori, non giustifica, né ha mai giustificato, alcuna incapacità di lavoro in qualsi- voglia attività. 11.5 I sanitari della clinica H._______ ritengono che il paziente è miglio- rato rispetto alla situazione presente al momento in cui l'autorità ammini- strativa ha riconosciuto il diritto alla rendita intera AI. Infatti, traspare da una esame generale della vertenza che la perizia polidisciplinare è stata richie- sta dall'Ufficio AI di Friborgo in quanto il medico del SMR non era in grado di pronunciarsi sui tre referti esibiti in sede d'audizione dall'assicurato (Dott.ri E._______ internista, D., neurologo, e C., ortope- dico, doc. 141) ed anche perché l'interessato si era trasferito in Italia. Ora, a fronte di tale certificazione, pur non sorretta da alcuna refertazione og- gettiva-strumentale ed analitica approfondita, i medici della clinica

C-901/2013 Pagina 21 H._______ sono entrati nel merito di tutte le patologie ivi elencate e, punto per punto hanno preso posizione (in special modo sulla serie notevole di patologie elencate dal Dott. E.). Tale indagine è stata utile e per- sino superiore a qualsiasi aspettativa, dal momento che ogni singola posi- zione diagnostica denunciata è stata approfondita in modo scientifico con dettagli anche che esulano da un campo prettamente orientato verso il tema a sapere se rispetto al 2008/2009 vi è stato o meno un miglioramento delle condizioni della capacità di lavoro del peritando. Va poi rilevato che in più documenti, che hanno condotto al riconoscimento del diritto alla rendita intera, era chiara la situazione che il peggioramento delle condizioni di salute (e valetudinarie) dell'assicurato erano emerse a causa di un insieme di circostanze morbose sommatesi su due anni: l'ope- razione all'anca destra del marzo 2008, l'acuirsi dei problemi alle spalle a fine del 2008 e nel 2009, la rottura del tendine sovraspinato sinistro, il con- flitto subacromiale destro, interventi avvenuti a fine 2009, per cui, alla luce di questi fattori e del parere del SMR, l'autorità inferiore aveva optato per il riconoscimento di una rendita intera AI, un anno dopo il marzo 2008, con procedura di revisione ravvicinata (cfr. "espace décisions" del 16 marzo 2009). Pertanto, per l'essenziale, a prescindere quindi dal sostenuto elenco di ele- menti diagnostici ripresi nella perizia a causa delle certificazioni (non docu- mentate) prodotte in sede di audizione che hanno indotto i periti ad appro- fondire le indagini, si trattava di sapere se la problematica ortopedica era migliorata. Ossia, quando l'autorità amministrativa decise di riconoscere l'intera prestazione AI a causa del peggioramento della situazione valetu- dinaria dell'assicurato, la stessa autorità aveva già intravisto che questo peggioramento era solo temporaneo. Tuttavia solo un accertamento a po- steriori poteva confermarlo. 11.6 Di minor rilievo è la relazione del Prof. I. prodotta in sede ricorsuale. Sebbene l'autorità inferiore abbia rinunciato ad esprimersi in merito, va rilevato come la stessa non contenga quegli elementi di analisi propri dell'assicurazione AI. Questo collegio giudicante non può entrare nel merito di considerazioni sanitarie, ma a fronte della perizia della clinica H., può solo concludere che il parere del Prof. I. non si caratterizza per un descrizione dettagliata ed esauriente di tutte le patolo- gie denunciate e le ripercussioni di queste sulla capacità di lavoro residua dell'assicurato, visto il tutto sotto l'ottica di una procedura di revisione. In altre parole, l'analisi svolta dallo specialista di parte, pur valida sotto il pro- filo sanitario, non fa altro che esprimere un altro parere sulla situazione

C-901/2013 Pagina 22 valetudinaria attuale del paziente, senza approfondire la tematica di con- fronto posta con la presente vertenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte, per quanto riguarda il riacquisto della piena capacità di lavoro dell'interessato nell'ambito di at- tività di sostituzione adeguate leggere e/o sedentarie, ripetitive, facili (non necessitanti di una formazione specifica), questo collegio giudicante è con- vinto che a partire perlomeno dal marzo 2010, ossia quattro mesi dopo l'intervento alla spalla destra (cfr. doc. 174, pag. 65), tale miglioramento è avvenuto. In ogni caso, al più tardi, questo miglioramento è certo al mo- mento della visita alla clinica H._______ (giugno 2012). 11.7 I periti, alle cui soluzioni questo collegio giudicante si associa, hanno ben risposto ai quesiti posti. La situazione valetudinaria di A._______ è migliorata. A quell'epoca (marzo 2010 o al più tardi giugno 2012) il nomi- nato sarebbe stato in grado di riprendere una regolare attività lucrativa di tipo leggero/semisedentario, rispettosa dei limiti enunciati in particolare in sede di esame ortopedico, non qualificata (data la sua scarsa formazione scolastico professionale) in misura del 100%. 12. 12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se, nell'am- bito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guada- gno di rilievo. 12.1.1 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente per- cepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione dei sa- lari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI 2000 p. 310). Nella fat- tispecie, l'amministrazione, con la sua decisione del 29 gennaio 2013, ha riportato i calcoli effettuati in occasione del progetto di decisione del 22 settembre 2010 (doc. 138), che si riferiscono al 2009. L'anno in cui i periti incaricati fissano il presunto miglioramento è il 2010 (4 mesi dopo l'ultimo intervento operatorio). Quand'anche riferiti al 2012, i risultati non compor- terebbero che insignificanti modifiche del grado d'invalidità, per cui lo scri- vente Tribunale, effettuerà un controllo dell'operato dell'autorità inferiore e

C-901/2013 Pagina 23 non eseguirà un nuovo calcolo riportato al 2012 o 2013 (anno in cui viene emanata l'attuale decisione impugnata). 12.1.2 Il salario precedente l'invalidità ammontava, nel 2008 a 64'233; nel 2009, a fr. 65'520.- (doc. 94). Per il 2010 occorre aumentarlo secondo l'in- dice generale di aumento dei salari nominali (0,8%), ossia fr. 66'044.-La decisione in questo senso è errata in quanto a torto ha ritenuto (ed iniziato il calcolo) con un salario del 2009 a fr. 64'233.-, importo che si riferisce al 2008. Questi dati sono di sicura fonte dal momento che sono stati comuni- cati dall'ex datore di lavoro fino al 2009 (doc. 94). Il reddito indicato dal ricorrente in fr. 70'000.- è del tutto empirico facendo riferimento ad un ipo- tetico lavoro straordinario. Peraltro, se si esamina il conto individuale dell'assicurato (doc. TAF 25) si osserva che il reddito massimo lordo otte- nuto dall'interessato (che sono retribuzioni lorde) si elevava fr. 63'788.- nel 2006. Atteso che, comunque, l'amministrazione ha tenuto conto di un sa- lario leggermente superiore per il 2010 in considerazione di aumenti sala- riali avvenuti per la categoria della costruzione, fr. 66'521.-, invece di fr. 66'044.- ci si atterrà a questa soluzione più vantaggiosa per il ricorrente. 12.1.3 Quale reddito da invalido si riterrà quello statistico per il 2010 pari fr 4'901.- al mese, fr. 58'812.- all'anno (Enquête suisse sur la structure des salaires, 2010, tavola TA1, categoria 4, uomini). Questo reddito deve es- sere riportato ad un orario medio di 41,6 ore, le statistiche essendo fondate su di un orario settimanale standardizzato di 40 ore. Ne consegue un red- dito pieno dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 61'164,48.-. 12.1.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap, cambiamento radicale dell'attività ed altre situazioni. Motivi legati a limitazioni funzionali e riduzione del rendimento sono già ampiamente considerati nell'analisi medica. La riduzione massima è del 25%. L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 15%. In proposito deve essere precisato che nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali, l'am- ministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in casi particolari. Il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la deduzione non va effettuata auto- maticamente, ma solo se nel singolo caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a causa di una o più di queste circo- stanze, ben difficilmente riuscirà a sfruttare la sua capacità di lavoro (DTF

C-901/2013 Pagina 24 137 V 71 consid. 5.2; cfr. anche sentenze del TF 9C_474/2010 consid. 3.2 e 9C_40/2011 del 1° aprile 2011 consid. 2.3). 12.1.5 Ora, il ricorrente ritiene che la riduzione operata dall'amministra- zione nella misura del 15% sia insufficiente. Questo collegio giudicante di prima istanza, tenuto conto del riserbo di cui deve dar prova, non intrav- vede alcun arbitrio da parte dell'Ufficio AI cantonale nell'aver ammesso una riduzione del 15%. Di fatto, all'interessato, 53enne nel 2010, sostanzial- mente non impedito nello svolgimento di attività semplici, ripetitive, semi- sedentarie, non può essere riconosciuta una deduzione maggiore di quanto stabilito dall'autorità inferiore. Pertanto, il salario medico teorico di fr. 61'164,48, ridotto del 15%, fa trasparire un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 51'989,80. 12.2 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di fr 66'521.-.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 51'989,80.-, causa una perdita di guadagno del 21,85% (arrotondato al 22%), tasso che esclude il diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 12.3 Può essere annotato che il grado d'invalidità sarebbe ancora di gran lunga inferiore al 40%, sia se si dovesse ammettere un salario precedente l'invalidità di fr. 70'000.- come sostenuto, senza prove, dal ricorrente, sia se si dovesse ammettere (situazione del tutto ingiustificata) una riduzione per fattori personali del 25%, anziché il 15%. Per il resto, l'adeguamento dei dati all'anno 2013 (data delle decisione) non comporterebbe che mi- nime differenze, in quanto sia il reddito precedente l'invalidità, che i dati statistici relativi alle attività di sostituzione aumenterebbero, sostanzial- mente, in misura proporzionale. Un calcolo comparativo dei redditi più affi- nato e meritevole d'attenzione e approfondimento da parte dell'autorità giu- diziaria di prima istanza è giustificabile quando la perdita di guadagno si avvicina percentualmente a dati legalmente significativi. 13. In merito alla questione principale, ossia se la revisione operata dall'auto- rità inferiore sia o meno tutelabile, il ricorso deve essere respinto e l'impu- gnata decisione confermata. 14. Il ricorso tuttavia deve essere parzialmente e limitatamente accolto per un altro motivo. Infatti, la decisione di soppressione è datata 29 gennaio 2013 ed è stata ricevuta dall'interessato, in Sicilia, nel corso del mese di febbraio 2013 (cfr. fotocopia scarsamente leggibile della ricevuta postale di ritorno,

C-901/2013 Pagina 25 doc. 182). Giusta il menzionato art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. consid. 7.4), la riduzione o la soppressone della rendita è messa in atto il più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. Ora, visto quanto precede, la soppressione, a prescindere dall'esito finale di questa vertenza, decorre dal 1° aprile 2013 e non 1° marzo 2013. 15. Con decisione incidentale del 23 luglio 2014, la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L'avv. Probst è stato designato come patrocinatore d'ufficio. 15.1 Visto quanto precede non vengono prelevate spese processuali. 15.2 In base all'art. 64 cpv. 1 PA e l'art. 7 cpv. 2 del regolamento TS-TAF (RS 173.320.2), sono assegnate indennità per spese ripetibili solo nella misura in cui la parte ricorrente è parzialmente vincente. Visto l'esito del ricorso e la circostanza che il ricorrente è vincente solo su una parte di dettaglio, si riconosce allo stesso un'indennità di fr. 500.- a titolo di spese ripetibili, da porre a carico dell'autorità inferiore. 15.3 Vista infine l'ammissione al gratuito patrocinio e l'art. 12 TS-TAF, che rinvia agli art. 8 e seg. TS-TAF, visto l'art. 14 TS-TAF, considerata la diffi- coltà della causa (unicamente per quel che riguarda il ricorso innanzi que- sta autorità giudiziaria e non la fase istruttoria), si giustifica riconoscere in favore del mandatario un'indennità per patrocinio d'ufficio di fr. 2'400.-, da porre a carico della cassa di questo Tribunale. 15.4 L'UAIE, in quanto autorità federale, non ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), né alcuna spesa processuale le è messa a carico (art. 63 cpv. 2 PA in relazione all'art. 37 LTAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è modificata nel

C-901/2013 Pagina 26 senso che la rendita intera d'invalidità è soppressa con effetto 31 marzo 2013. 2. Per il resto il ricorso è respinto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La Cassa del Tribunale verserà all'avvocato Marco Probst un'indennità di fr. 2'400.- a titolo di patrocinio per la procedura federale. 5. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 500.-, posta a carico dell'autorità inferiore. 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

C-901/2013 Pagina 27 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

32

ALC

  • art. 20 ALC

CE

  • art. 4 CE

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 13 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OAI

  • art. 69 OAI
  • art. 87 OAI
  • art. 88a OAI

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 7 TS
  • art. 12 TS
  • art. 14 TS

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