B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-8445/2015
S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 1 6 Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Sara Principessa, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, sostituzione della rendita intera con un quarto di rendita (decisione del 12 novembre 2015).
C-8445/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 12 novembre 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera erogata in favore di A._______, nonché la rendita per figlio, con un quarto di rendita a far tempo dal 1° gennaio 2016. Nella medesima l'UAIE ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 2. Il 17 dicembre 2015 l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il quale ha chiesto di annullare la decisione del 12 novembre 2015 e di ripristinare la rendita intera, nonché la rendita per figlio. In via preliminare ha richiesto la restituzione dell'effetto sospensivo (doc. TAF 1). 3. 3.1. Con decisione incidentale del 14 gennaio 2016 (doc. TAF 3; notificata alla rappresentante del ricorrente il 23 gennaio 2016 [cfr. avviso di ricevimento, doc. TAF 8]) il TAF ha invitato l'insorgente a versare, nel termine di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso inammissibile. 3.2. Con ordinanza di medesima data questo Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a depositare la propria presa di posizione in merito alla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, nonché ad esibire il proprio incarto completo (doc. TAF 4). 4. 4.1. Con presa di posizione del 15 gennaio 2016 l'autorità inferiore ha proposto la reiezione dell'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 5).
C-8445/2015 Pagina 3 4.2. Con ordinanza del 22 gennaio 2016 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della presa di posizione dell'UAIE ed assegnato un termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo per presentare la proprie osservazioni (doc. TAF 6; notificato alla rappresentante del ricorrente il 2 febbraio 2016 [cfr. avviso di ricevimento, doc. TAF 9]). L'interessato non vi ha dato seguito. 5. Tramite scritto del 26 febbraio 2016 (cfr. timbro postale) la rappresentante del ricorrente ha trasmesso copia dell'avvenuto bonifico precisando che è stato effettuato "con due giorni di ritardo per problemi di salute del ricorrente nonché per indisponibilità finanziaria dello stesso" (doc. TAF 11). 6. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8. 8.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA in relazione con l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).
C-8445/2015 Pagina 4 8.3. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.4. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 8.5. Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 9. Nel caso concreto la decisione incidentale del 14 gennaio 2016 è stata validamente notificata alla rappresentante del ricorrente, la quale ha apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento il 23 gennaio 2016 (doc. TAF 8). Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per versare il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali ha iniziato a decorrere il 24 gennaio 2016 ed è scaduto 22 febbraio 2016, il versamento effettuato il 24 febbraio 2016 (cfr. allegato al doc. TAF 11) e pervenuto alla cassa di questo Tribunale il 26 febbraio 2016 (cfr. doc. TAF 10) è tardivo, come peraltro ammesso dal ricorrente stesso. Pertanto, come comminato nella decisione incidentale summenzionata, il ricorso inoltrato il 17 dicembre 2015 è inammissibile. 10. 10.1. Con scritto del 26 febbraio 2016, pervenuto a questo Tribunale il 4 marzo 2016 (cfr. doc. TAF 11), la rappresentante del ricorrente ha dichiarato che il bonifico è stato effettuato con due giorni di ritardo per problemi di salute del ricorrente, nonché per indisponibilità finanziarie. 10.2. Secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
C-8445/2015 Pagina 5 Secondo il Tribunale federale (TF) è competente a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 con rinvii). Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impos- sibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospedalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86; 114 II 181 e 112 V 255; sentenza del TF 9C_387/2014 del 10 settembre 2014 consid. 4). Si precisa inoltre che l'agire del rappresentante legale è da ascrivere al cliente, ovvero gli atti dell'avvocato sono imputabili al suo cliente (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1). 11. Nel caso in esame la domanda di restituzione del termine implicitamente formulata nello scritto del 26 febbraio 2016 (doc. TAF 11) non può essere accolta venendo meno la prima delle tre condizioni cumulative di cui all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole. Il ricorrente non ha infatti addotto di non aver osservato il termine di pagamento a causa di un ostacolo oggettivo a cui lui – o la sua patrocinatrice – è stato confrontato. Alcuni giorni di malattia, che avrebbero comportato l'impossibilità di effettuare quanto richiesto entro il termine di trenta giorni impartito con la decisione incidentale del 14 gennaio 2016, non sono infatti un motivo sufficiente per pretendere la restituzione del termine. Il ricorrente non ha infatti sostenuto di essere stato impedito di incaricare un terzo del pagamento dell'acconto. Inoltre, il ricorrente, così come la propria patrocinatrice, avrebbero semmai dovuto (e potuto) chiedere una proroga del termine prima della scadenza del medesimo, soprattutto dal momento che le condizioni per ottenere una proroga sono meno rigide rispetto a quelle per la restituzione del termine (cfr. art. 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3 LPGA e art. 21 cpv. 1 e 22 PA).
C-8445/2015 Pagina 6 12. Infine, qualora lo scritto del ricorrente del 26 febbraio 2016 (doc. TAF 11) vada interpretato quale domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 PA), la stessa è irricevibile, in quanto tardiva. Questa doveva infatti essere inoltrata prima della scadenza del termine per il pagamento dell'anticipo spese, il quale è scaduto, come già indicato, il 22 febbraio 2016. 13. In conclusione il ricorso è irricevibile. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 14. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato dall'insorgente il 24 febbraio 2016, verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente giudizio.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-8445/2015 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è irricevibile. 4. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con versamento del 24 febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di trenta giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: