Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7910/2015
Entscheidungsdatum
24.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7910/2015

S e n t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 7 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 10 novembre 2015).

C-7910/2015 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), residente a B. (IT), ha lavorato in Svizzera come frontaliere presso diversi datori di lavoro, dap- prima dal 1992 al 1997 in qualità di operaio, in seguito dal 2007 svolgendo la funzione di autista magazziniere a tempo pieno (doc. 1, 2 e 8 dell’incarto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito UAIE]). B. B.a In data 22 giugno 2011, A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Can- tone C._______ (in seguito UAI) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 2 e 6), essendo inabile al lavoro al 100% dal 21 luglio 2010, a seguito di un incidente della circolazione stradale subito mentre era alla guida del proprio motoveicolo (doc. 2). B.b L’UAI cantonale ha assunto agli atti l’incarto dell’Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni (in seguito INSAI, doc. 4, 5, 7, 9, 10, 12). C. C.a Dall’incarto dell’INSAI è emerso che il 21 luglio 2010, mentre stava rientrando al domicilio dopo il lavoro, l’assicurato ha perso il controllo della propria motocicletta ed è rovinato a terra subendo un trauma toraco-addo- minale. L’interessato è stato dapprima condotto al pronto soccorso dell’Ospedale di B., per poi essere trasportato d’urgenza all’Ospe- dale di Circolo di D. dove rimasto degente dal 21 luglio 2010 al 2 agosto 2010 con la diagnosi di fratture costali multiple con emitorace destro (dalla sesta all’undicesima costola) e di fratture dislocate dei processi tra- sversi L1-L5 a destra (doc LAINF 16-20). C.b Dopo una degenza riabilitativa presso la Casa di cura E._______ (doc. LAINF 21-22) e regolari cicli fisioterapici, controlli fisiatrici e ortopedici, in occasione della visita medica circondariale del 7 febbraio 2011, è stato pre- disposto dal dr. F., specialista in chirurgia generale e della mano, un ulteriore ricovero presso la clinica di riabilitazione di G. volto a continuare in modo più intenso la cura di fisioterapia riabilitativa del rachide lombare e a valutare la potenziale ripresa dell’attività lavorativa (doc. LAINF 25). Il percorso riabilitativo – iniziato in regime stazionario dal 4 al

C-7910/2015 Pagina 3 22 aprile 2011 (doc. LAINF 28) e proseguito in regime di clinica diurna fino al 19 luglio 2011 (doc. LAINF 29-32) – pur avendo migliorato la situazione dal punto di vista del ricondizionamento muscolare, non ha permesso di risolvere la problematica dei dolori costanti a livello lombare (doc. LAINF 33-34) per i quali sono stati predisposti nel mese di agosto 2011 degli esami di MRI alla colonna lombare e di RM all’anca destra presso la Clinica H._______ (doc. LAINF 37-40). C.c L’assicurato ha inoltre lamentato la presenza di un disturbo disfunzio- nale erettile, insorto successivamente al trauma del 21 luglio 2010, per il quale il 18 novembre 2011 e il 16 dicembre 2011 è stato visitato presso l’Ospedale I., dal dr. J., specialista in urologia, che ha prescritto una specifica terapia farmacologica (doc. LAINF 45-46). C.d A seguito della visita medica circondariale del 4 gennaio 2012, il dr. F._______ ha considerato esigibile la ripresa lavorativa in misura completa nell’abituale professione, non ritenendo più sussistere problematiche in- fluenti sulla capacità lavorativa (rapporto dell’11 gennaio 2012 – doc. LAINF 48). C.e L’assicurato ha dunque ripreso il lavoro il 23 gennaio 2012 presso il precedente datore di lavoro, disponendo, per i primi giorni, di un aiutante e di un carico di lavoro ridotto, al fine di facilitare il suo reinserimento in azienda (doc. LAINF 48-50). Nonostante l’impegno dell’interessato e la di- sponibilità del datore di lavoro, nel corso del mese di aprile 2012 è apparso chiaro che l’attività abituale di autista-magazziniere non era più eseguibile dall’assicurato, in ragione della persistenza dei dolori alla schiena (doc. LAINF 53, 58, 61 e 63) e dell’insorgenza di nuovi disturbi alla spalla destra (doc. LAINF 57, 68). All’assicurato è stata dunque attestato dal medico cu- rante, dr. K., un nuovo periodo d’inabilità lavorativa al 100% a de- correre dal 23 aprile 2012 (doc. LAINF 63). C.f Su suggerimento del dr. F. (doc. LAINF 67), il 1 giugno 2012 è stata eseguita da parte dell’Istituto L._______ la valutazione delle capacità funzionali e EFL dell’assicurato. Ne è emersa l’inesigibilità dell’attività lavo- rativa abituale, essendo situata nella categoria dei lavori medio-pesanti (15-25kg), è stata per contro ritenuta ammissibile l’esecuzione a tempo pieno di un’attività da leggera a medio-pesante (10-15kg), dopo un periodo introduttivo di un mese (doc. LAINF 70 p. 3). Sono seguite la visita medica di chiusura del 23 novembre 2012 (doc. LAINF 74), il rapporto urologico del 19 febbraio 2013 del dr. M._______ (doc. LAINF 75) e l’ulteriore rap- porto medico del 27 marzo 2013, nel quale il dr. F._______ – in base agli

C-7910/2015 Pagina 4 atti, dal momento che l’interessato non si è presentato – ha ribadito l’opi- nione già espressa nella visita di chiusura, confermando l’esigibilità lavora- tiva nella misura massima possibile a partire dal 3 dicembre 2012 in un’at- tività rispettosa dei limiti funzionali, come quella di autista, ma senza man- sioni di carico e scarico (doc. LAINF 76). C.g L’INSAI ha dunque emanato la decisione del 5 dicembre 2013 me- diante la quale ha riconosciuto a A._______ un’indennità per menoma- zione dell’integrità fisica del 10% per i disturbi disfunzionali erettili e negato per contro il diritto a una rendita LAINF, ritenendolo abile ad esercitare un’attività leggera per tutto il giorno con un discapito economico del 4% (doc. LAINF 83). Il provvedimento è cresciuto in giudicato (doc. LAINF 84- 85). D. D.a Nel frattempo, preso atto degli sviluppi che hanno preceduto il provve- dimento dell’INSAI e non ritenendo più possibile mettere in atto quei prov- vedimenti professionali in precedenza prospettati (doc. 12, 22 e 23), il con- sulente all’integrazione dell’AI ha comunicato il 2 maggio 2012 la chiusura del mandato di intervento tempestivo, proponendo all’UAI di proseguire con l’istruttoria e di esaminare il diritto alla rendita (doc. 24 e 26). D.b Sulla scorta delle indicazioni mediche raccolte, l’UAI ha emesso il pro- getto di decisione del 30 gennaio 2013 (doc. 44), interamente confermato dalla decisione del 24 aprile 2013 – passata in giudicato -, mediante la quale è stato riconosciuto a A._______ una rendita intera per due periodi determinati, dal 1° dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e dal 1° aprile 2012 al 28 febbraio 2013 (doc. 53 - cfr. anche consid. 10.2). E. E.a Il 10 gennaio 2014 l’assicurato ha chiesto all’UAI una rivalutazione del caso trasmettendo la documentazione medica riguardante il periodo inter- corrente fra marzo 2013 e gennaio 2014 (doc. 56). Come richiestogli dall’amministrazione (doc. 64), egli ha trasmesso il 7 febbraio 2014 il for- mulario di richiesta di prestazioni (doc. 66) e il rapporto medico del 3 marzo 2014 del dr. K._______ (doc. 70). Nuovi accertamenti ortopedici, fisiatrici e strumentali relativi alla colonna lombo-sacrale, all’anca destra e alla spalla destra sono inoltre stati tra- smessi dall’interessato unitamente agli scritti dell’11 marzo 2014 (doc. 71),

C-7910/2015 Pagina 5 del 4 e 14 aprile 2014 (doc. 76 e 77) e dell’8 agosto 2014 (doc. 80). Infine il 28 ottobre 2014 è stato trasmesso il rapporto relativo all’intervento chirur- gico alla spalla destra del 22 ottobre 2014 (doc. 84), nonché la cartella clinica e infermieristica (doc. 90). E.b L’amministrazione cantonale ha dunque trasmesso la nuova documen- tazione al dr. N., medico generico del SMR, che in una prima an- notazione del 31 ottobre 2014 (doc. 86), ha ritenuto giustificato l’intervento alla spalla e la conseguente inabilità lavorativa, mentre con l’annotazione del 23 aprile 2015 ha considerato raggiunto lo status quo sine e limitato il periodo di inabilità lavorativa al 100% ai quattro mesi successivi all’opera- zione (doc. 92). F. F.a Il 14 aprile 2014, il ricorrente aveva pure annunciato all’INSAI il peg- gioramento dello stato di salute e l’insorgere della problematica di tendinosi del sottoscapolare e acromion di tipo 2 con impronta sul sovraspinato, po- stulando il ripristino delle prestazioni assicurative (doc. LAINF 87 e docu- mentazione medica annessa). F.b Con comunicazione dell’8 maggio 2014, fondandosi sulla valutazione del 30 aprile 2014 del dr. F. (doc. LAINF 89), l’INSAI ha rifiutato la presa a carico del caso, non ritenendo sussistere elementi sufficienti per oggettivare la presenza di una ricaduta o di conseguenze tardive correlate all’infortunio del 21 luglio 2010 non essendo dato alcun nesso causale fra il sinistro e i disturbi alla spalla destra (doc. LAINF 90). G. G.a Preso atto della valutazione del SMR, l’UAI cantonale ha dal canto suo emanato il progetto di decisione del 28 aprile 2015 con cui ha respinto la richiesta di prestazioni avanzata dall’assicurato (doc. 93). G.b Avverso tale provvedimento l’assicurato, per il tramite del proprio pa- trocinatore, avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ha formulato il 28 maggio 2015 opposizione, contestando le conclusioni a cui è giunto il medico del SMR e ribadendo la richiesta di una rendita d’invalidità (doc. 94). A supporto della propria richiesta, il 27 luglio 2015 il ricorrente ha prodotto della nuova documentazione medica dalla quale è emerso l’insorgere di

C-7910/2015 Pagina 6 una problematica psichiatrica (doc. 99). È stato inoltre trasmesso il rap- porto del 26 agosto 2015 del dr. O., chirurgo e specialista in me- dicina legale e delle assicurazioni (doc. 101). G.c Su invito del medico SMR (doc. 95), l’amministrazione ha quindi inca- ricato il dr. P., specialista in reumatologia, di eseguire una perizia reumatologica al fine di valutare lo stato di salute successivo all’intervento alla spalla (doc. 102). G.d Esaminata la valutazione del perito, il dr. N._______ ha confermato mediante rapporto finale SMR del 2 ottobre 2015 (doc. 103) le conclusioni a cui era giunto in precedenza, esposte nell’annotazione del 23 aprile 2015 (doc. 92). G.e È dunque seguita la decisione del 10 novembre 2015, con la quale l’UAIE ha confermato il rigetto della domanda di prestazioni – riconducibile, secondo l’amministrazione, all’intervento alla spalla destra di origine mor- bosa – non ritenendo adempiuti i presupposti per il riconoscimento di una rendita d’invalidità, nemmeno a carattere transitorio, in assenza di un’inca- pacità lavorativa e di guadagno di lunga durata conformemente all’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 108). H. Con il ricorso depositato il 4 dicembre 2015 (doc. TAF 1 e allegati) A._______, sempre rappresentato dalla surriferita patrocinatrice – lamen- tando preliminarmente la mancata trasmissione della perizia reumatologica del 24 settembre 2015 (doc. 102) e nel merito un accertamento incompleto della fattispecie da parte del servizio medico regionale – ha chiesto l’an- nullamento della decisione e il rinvio dell’incarto all’autorità inferiore affin- ché questa proceda ad una nuova e completa valutazione del caso. Dei motivi si dirà se necessario nei considerandi di diritto. L’insorgente ha inol- tre chiesto l’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie e il riconosci- mento del gratuito patrocinio. I. Nel proprio memoriale di risposta, inoltrato il 20 gennaio 2016, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impu- gnato, rinviando alla presa di posizione dell’Ufficio AI cantonale del 14 gen- naio 2016 (doc. TAF 4).

C-7910/2015 Pagina 7 J. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2016 la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata accolta (doc. TAF 7). K. Il ricorrente ha brevemente replicato riaffermato la propria posizione con lo scritto del 6 giugno 2016 (doc. TAF 9). L. Invitato a prendere posizione riguardo al rapporto peritale del 24 settembre 2015 (doc. 102) il ricorrente ha ribadito la propria posizione con il memo- riale del 19 luglio 2017, adducendo che nessun accertamento psichiatrico è stato eseguito dall’amministrazione, nonostante lo stesso perito nel rap- porto reumatologico faccia menzione della presenza di una sindrome an- sioso depressiva fra le diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa (doc. TAF 12). Oltre alla nota dettagliata l’insorgente ha inoltre prodotto dei nuovi referti medici, a comprova dell’asserito peggioramento dello stato di salute. M. Nelle proprie osservazioni del 4 settembre 2017 l’autorità inferiore ha rei- terato la proposta di reiezione del gravame e la conferma della decisione, sulla scorta della presa di posizione dell’UAI cantonale del 28 agosto 2017 (doc. TAF 14).

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali

C-7910/2015 Pagina 8 disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è compe- tente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all'e- stero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa; questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abi- tuale si trovi ancora nella zona di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni. 2.2 Nella specie, l'interessato risiede nella zona di confine e la malattia si e manifestata durante lo svolgimento dell’attività quale frontaliere (consid. A e B). L'Ufficio AI cantonale è dunque competente per esaminare sul me- rito la domanda di rendita. L'UAIE è competente per emanare e notificare le decisioni relative. 3. 3.1 3.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 3.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed

C-7910/2015 Pagina 9 assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 3.2 3.2.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e

C-7910/2015 Pagina 10 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2.2 Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata respinta la nuova richiesta di prestazioni AI del 10 gennaio 2014, è stata emessa il 10 novembre 2015. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, così come eventuali modifiche entrate in vigore successivamente, ritenuto che il diritto alle prestazioni di invalidità sarebbe sorto al più presto il 1° luglio 2014 (art. 29 cpv. 1 LAI). 4. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 10 novembre 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157

C-7910/2015 Pagina 11 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la mancata assegnazione di una rendita di invalidità al ricorrente in seguito all’asserito peggioramento intervenuto dopo l’assegnazione della rendita limitata nel tempo, e meglio l’accertamento incompleto dei fatti rilevanti da parte dell’autorità inferiore consistente nel mancato approfondimento di aspetti medici determinanti. 6.1 A mente del ricorrente il caso è stato valutato dall’amministrazione te- nendo conto unicamente della problematica alla spalla destra e non delle ulteriori affezioni riguardanti l’anca destra e la zona lombare, nonché della patologia di natura psichiatrica. Non essendo stata fatta una valutazione complessiva l’incarto va rinviato all’UAI cantonale affinché proceda al com- pletamento dell’istruttoria. 6.2 Dal canto suo l’autorità inferiore non considera oggettivata alcuna pro- blematica di natura psichiatrica avente effetto sulla capacità lavorativa e ritiene quindi di aver sufficientemente indagato le patologie da cui è affetto il ricorrente. 7. 7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è

C-7910/2015 Pagina 12 invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'U- nione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.

C-7910/2015 Pagina 13 7.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). 8. 8.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 8.2 Giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cam- biamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29 bis OAI è applicabile per analogia. 8.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). 8.4 Se inoltre, nell'ambito di una prima domanda, la rendita è stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesa- minata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si

C-7910/2015 Pagina 14 è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Ciò vale anche per le rendite assegnate per un periodo limitato nel tempo. 8.5 Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione di fatto vigente al momento del provvedimento litigioso (in concreto al 10 novem- bre 2015 – doc. 108) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto il 24 aprile 2013 – doc. 53) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determina- zione del grado d'invalidità (DTF 133 V 108 consid. 5 e 130 V 71 consid. 3.2.3). 8.6 Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). 8.7 Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuri- dica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (v. sen- tenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 3.1; 9C_32/2012 consid. 2). 9. 9.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 9.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

C-7910/2015 Pagina 15 9.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi- cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 9.4 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma- zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 9.5 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im So- zialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 9.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione – o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo – se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambia- mento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiara- mente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti

C-7910/2015 Pagina 16 preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapa- cità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 9.7 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun- ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.8 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri- bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 10. 10.1 Nel caso concreto, per valutare la prima richiesta di prestazioni del 22 giugno 2011 (doc. 2), l’amministrazione cantonale si era fondata sostan- zialmente sugli accertamenti svolti dall’INSAI (cfr. consid. C), fondandosi sulle conclusioni esposte nel rapporto di chiusura del 26 novembre 2012 (doc. LAINF 74), poi completate con il rapporto del 27 marzo 2013 (allestito dopo gli accertamenti urologici – doc. LAINF 76). Il dr. F._______ aveva posto le seguenti diagnosi (doc. LAINF 74 p. 8-9): “Esiti da incidente della circolazione con motocicletta il 21.7.2010 con frat- ture costali multiple emitorace destro (da costale XI a costale IX a destra). Nello stesso infortunio fratture dislocate dei processi trasversi da L1 a L5 a destra, vedasi due esami RMI sopracitati (del 24 agosto 2011 e del 10 gen- naio 2012 [doc. LAINF 37 e 49], ndr.). Disfunzione erettile e mini-incontinenza urinaria da rivalutarsi, con problemi mai esistenti prima del trauma.

C-7910/2015 Pagina 17 Leggera contusione della caviglia sinistra risoltasi senza più problemi at- tuali a questo livello. Esiti da trauma contusivo braccio destro con contusione della spalla destra, vedasi RM sopracitato (del 12 maggio 2012 [doc. LAINF 68], ndr.), non constatazione di lesioni traumatiche.” Pur non prescrivendo nessun particolare trattamento – in aggiunta alla te- rapia medicamentosa già in atto per i problemi erettili – il dr. F._______ aveva indicato come non più esigibile l’attività di autista con mansioni di magazziniere in precedenza esercitata, in ragione dei limiti funzionali ri- scontrati in particolar modo nel sollevamento e nel trasporto di pesi (senza limitazione solo fino a 5-10kg, raro al di sopra dei 10kg e mai oltre i 25kg – doc. LAINF 74 p. 10). L’interessato era stato per contro ritenuto intera- mente abile, a partire dal 3 dicembre 2012, in attività adeguate allo stato di salute, quale ad esempio l’attività di autista senza mansioni di carico/sca- rico delle merci (doc. LAINF 74 p. 11). 10.2 Sulla scorta dei summenzionati atti medici, l’autorità inferiore aveva dunque ritenuto i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

  • 100% dal 21 luglio 2010 al 22 gennaio 2012,
  • 0% dal 23 gennaio 2012 al 22 aprile 2012 (ripresa dell’attività abituale a tempo pieno),
  • 100% dal 23 aprile 2012 al 23 novembre 2012 (ricaduta). Con decisione del 24 aprile 2013 (doc. 53) l’UAIE aveva quindi riconosciuto a A._______ il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2011 al 31 gen- naio 2012 e in seguito dal 1° aprile 2012 (in ragione della ricaduta – cfr. art. 29 bis OAI) al 28 febbraio 2013 (trascorsi tre mesi dalla visita di chiusura LAINF – cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

11.1 11.1.1 Il 10 gennaio 2014 l’insorgente ha chiesto, per il tramite della patro- cinatrice nominata allo scopo, una rivalutazione del caso (doc. 56), presen- tando dei nuovi atti medici a supporto della richiesta di prestazioni, fra cui i più recenti esami strumentali alla schiena e agli arti (allegati ai doc. 56 e 71), e meglio:

C-7910/2015 Pagina 18

  • Il referto RM alla colonna lombosacrale del 31 ottobre 2013 che attesta una situazione invariata rispetto al passato, ovvero rispetto all’indagine del 10 gennaio 2012 (doc. LAINF 49).
  • Il referto RM all’anca destra del 19 novembre 2013, che contraria- mente al precedente esame del 25 agosto 2011 (doc. LAINF 39), evidenzia l’insorgere di una modesta sclerosi ossea subcondrale dei tetti acetabolari e un lieve assottigliamento della cartilagine di rivestimento articolare femoro-acetabolare destra.
  • Il referto RM alla spalla destra del 19 novembre 2013 dal quale emerge, rispetto al precedente esame del 12 maggio 2012 (doc. LAINF 68), la presenza di una discreta tendinosi del sovraspinoso e delle alterazioni tendinosiche interessanti il tendine sottoscapo- lare. Preso atto di tali esami il dr. Q., specialista in ortopedia presso l’Ospedale di Circolo di D., nel rapporto ortopedico del 18 dicem- bre 2013 ha prescritto delle infiltrazioni locali in prossimità dell’anca destra e dei cicli di fisioterapia per la spalla destra, per la quale ha inoltre previsto un accertamento radiografico (allegato ai doc. 56 e doc. 76). Sono stati successivamente prodotti dall’interessato: il referto RX alla spalla destra del 15 marzo 2014, dal quale non sono emerse né alterazioni osseo-strutturali o articolari, né calcificazioni (allegato al doc. 77); il rap- porto ortopedico del 1° aprile 2014 della dr.ssa R., nel quale viene indicata la necessità di un intervento chirurgico alla spalla destra (allegato al doc. 77); il rapporto del 4 agosto 2014 della dr.ssa S., medico chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni, stante il quale le problematiche all’anca e alla spalla destra, sebbene aggravate dall’evento traumatico del 2010, risultano ascrivibili a un quadro degenera- tivo preesistente, seppur modesto (allegato a doc. 80); la documentazione clinica e infermieristica relativa all’intervento di artroscopia diagnostica con acromionplastica alla spalla destra, eseguito in regime di Day Hospital il 22 ottobre 2014 dal dr. T._______ (allegati ai doc. 84 e 90). 11.2 11.2.1 Esaminata la nuova documentazione medica, il dr. N._______, me- dico SMR, ha ritenuto giustificata l’incapacità lavorativa dell’assicurato a seguito dell’intervento del 22 ottobre 2014, sebbene, a suo dire, non dettata dalle medesime patologie che l’hanno determinata in precedenza (cfr. doc. 85 p. 2), quando è stato riconosciuto il periodo di invalidità. Rimandando la

C-7910/2015 Pagina 19 valutazione dei limiti funzionali al termine della convalescenza, egli ha co- munque espresso una prognosi positiva circa la ripresa dell’attività da “ul- timo svolta” (cfr. annotazione SMR del 31 ottobre 2014 – doc. 86). 11.2.2 Con annotazione SMR del 23 aprile 2015 il dr. N._______ ha rico- nosciuto al ricorrente una piena inabilità lavorativa durante i quattro mesi successivi all’operazione del 22 ottobre 2014, considerando in seguito ri- pristinato lo status quo ante, ossia una capacità lavorativa completa in at- tività adeguata (doc. 92). 11.2.3 A seguito dell’opposizione al progetto di decisione del 28 aprile 2015 (doc. 93) alla quale è stato allegato il certificato medico del 27 maggio 2015 del dr. K._______ (doc. 94), il dr. N._______ ha richiesto l’allestimento di una perizia reumatologica, alla luce delle lombalgie ricorrenti e degli esiti di artroscopia diagnostica alla spalla destra (doc. 95). 11.3 Il ricorrente ha inoltre prodotto il rapporto del dr. K._______ del 23 luglio 2015, che, in qualità di medico curante, oltre alle problematiche note, evoca per la prima volta dei sintomi compatibili con un disturbo di depres- sione ansiosa a suo avviso necessitante di specifica terapia (doc. 99). In- fine, il rapporto del 26 agosto 2015 del dr. O., che, a seguito dell’esame clinico, ritenendo ormai stabilizzato lo stato di salute dell’assi- curato ha indicato sussistere un “danno permanente alla capacità lavora- tiva generica complessiva valutabile nella misura non inferiore al 30%” (doc. 101). 11.4 Nel rapporto peritale del 24 settembre 2015 il dr. P. ha indi- cato le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 102 pp. 6-7): a. Lombalgie ricorrenti su base posturale e post traumatica con:

  • stato dopo fratture costali multiple da AVI a XI a destra con versa- mento pleurico e versamento addominale senza lesione, frattura di- slocate dei processi trasversi L1/L5 a destra nel luglio 2010.
  • stato dopo acromionplastica artroscopica per sindrome di conflitto subacromiale alla spalla destra.” b. Sindrome ansioso depressiva. Pur non esprimendosi – a ragione, esulando dal contesto reumatologico – su quest’ultima diagnosi, il dr. P._______ ha comunque consigliato l’ese- cuzione di una visita psichiatrica.

C-7910/2015 Pagina 20 Dal punto di vista puramente reumatologico il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nell’attività precedente di autista magazziniere, essendo la stessa abbastanza pesante, implicando la posizione eretta, sovente con anteflessione, rotazione del tronco e il sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 10 kg). Per contro, senza specificare a partire da quale momento, egli lo ha considerato abile al 100% con rendimento massimo in un’attività adeguata al suo stato di salute e alle sue risorse, che gli consenta di eseguire la maggior parte delle man- sioni in posizione seduta, tralasciando il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 10 kg) e con possibilità di pause supplementari (doc. 102 p. 7). 11.5 Dal canto suo il dr. N._______, nel rapporto finale SMR del 2 ottobre 2015 ha indicato le seguenti diagnosi aventi influsso sull’abilità lavorativa (doc. 103):

  • Lombalgie ricorrenti su base posturale e post traumatica con: stato dopo fratture costali multiple con versamento pleurico, versamento addominale senza lesione, frattura dislocate dei processi trasversi L1/L5 a destra risalenti a luglio 2010.
  • Stato dopo acromionplastica artroscopica per sindrome di conflitto subacromiale alla spalla destra. Senza influsso sulla capacità lavorativa è stata diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva. Egli ha dunque confermato quanto già esposto nell’annotazione del 23 aprile 2015 (doc. 92) riguardo al periodo di inabilità lavorativa e la succes- siva esigibilità di una ripresa lavorativa in un’attività adeguata, riprendendo i limiti attestati dal perito (doc. 103 p. 2).

12.1 L’art. 59 cpv. 2 bis LAI ricorda che i servizi medici regionali sono a di- sposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato - determi- nante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell’art. 59 cpv. 2 bis LAI, come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo ai propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

C-7910/2015 Pagina 21 chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que- sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicu- rato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno la funzione di effettuare una sin- tesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formu- lare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qua- lifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 12.2 I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'am- ministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessaria- mente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esi- stente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce, per invalsa giuri- sprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2; cfr. anche sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1). 12.3 Al riguardo va in particolare rilevato che se è vero che nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo- meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con- sid. 4, nel caso in esame un rapporto interno all'INSAI).

C-7910/2015 Pagina 22 13. 13.1 Nel caso in esame tali dubbi sussistono su più punti circa la valuta- zione del SMR deducibile dal rapporto finale del 2 ottobre 2015 (consid. 11.5). 13.1.1 In primo luogo va rilevato che fra le diagnosi elencate il medico del SMR ha inserito la sindrome ansioso-depressiva qualificandola tuttavia come non suscettibile di influire sulla capacità lavorativa. Non se ne com- prende il motivo, dal momento che la stessa era stata espressamente indi- cata dal dr. P., nel rapporto peritale del 25 settembre 2015, come suscettibile di influenzare la capacità lavorativa del ricorrente (doc. 102 p. 7), il quale aveva consigliato di esperire una perizia in tale ambito. L’insorgere della suddetta problematica e il bisogno di una terapia mirata era per altro stata evocata anche dal dr. K. nel rapporto del 23 luglio 2015 (allegato al doc. 99). Dal canto suo il dr. P., potendo esprimere unicamente una valutazione dal punto di vista reumatologico, aveva suggerito di predisporre una visita psichiatrica, che avrebbe senz’al- tro permesso di valutare l’esistenza o meno di tale patologia e nell’afferma- tiva, il momento in cui si è manifestata per la prima volta e in che modo essa influenza eventualmente la capacità lavorativa dell’interessato. Ciononostante nessun particolare accertamento, né alcun approfondi- mento volto a chiarire maggiormente la fattispecie è stato approntato dal SMR, che tra l’altro non dispone di alcuna specializzazione in tale ambito e pertanto neppure poteva esprimersi senza aver consultato uno speciali- sta. Già solo per questa grave lacuna nell’istruttoria – un aspetto rilevante è stato completamente ignorato - gli atti andrebbero rinviati all’autorità infe- riore per procedere ad un accertamento completo. 13.1.2 Questo Tribunale rileva, inoltre, che non è dato sapere su quali ele- menti oggettivi si sia fondato il dr. N. per affermare che dopo quat- tro mesi dall’operazione alla spalla destra del 22 ottobre 2014 poteva es- sere considerata ristabilita la piena capacità lavorativa come autista o in un’attività adeguata (cfr. annotazione SMR del 23 aprile 2015 [doc. 92], confermata nel rapporto finale del 2 ottobre 2015 [doc. 103]). Nulla agli atti infatti permette di sostanziare maggiormente tale conclu- sione. Neppure la perizia reumatologica del 25 settembre 2015 del dr.

C-7910/2015 Pagina 23 P., che per altro, pur ritenendo l’assicurato interamente abile al lavoro in attività adeguata al suo stato di salute e alle sue risorse, non in- dica da quando tale esigibilità lavorativa sia effettivamente data (doc. 102). Figura invece agli atti il parere contrario del dr. O. (doc. 101), che nel rapporto del 26 agosto 2015, ha ritenuto sussistere “una limitazione funzionale globale di quasi un terzo di tutti i movimenti della spalla (in par- ticolare l’elevazione oltre la spalla e la rotazione interna-postergazione con mano destra a livellolombare, quella sinistra a livello interscapolare)” e per- tanto, anche in un’attività adeguata di sostituzione, un’inabilità lavorativa di almeno il 30%. In merito a tale valutazione, né il perito reumatologo, né il medico del SMR si sono espressi. A ben vedere, neppure in corso di causa l’amministrazione ha preso posizione sull’inedita e divergente valutazione esposta dal dr. O., che seppur medico di fiducia del ricorrente, re- sta comunque uno specialista in chirurgia e medicina assicurativa (doc. TAF 4). Di tale specializzazione non dispone per contro il dottor N.. 13.2 In definitiva, anche facendo astrazione dalla problematica di natura psichiatrica, la cui esistenza e il cui influsso sulla capacità lavorativa dovrà essere accertato dall’autorità inferiore, non risulta provato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, il momento in cui l’insor- gente avrebbe recuperato in tutto o in parte la propria abilità lavorativa, a seguito dell’intervento alla spalla destra e alla recrudescenza dei problemi all’anca destra, attestati dall’esame RM del 19 novembre 2013 (doc. 56) e dai rapporti ortopedici del 18 dicembre 2013 (doc. 56) e del 1° aprile 2014 (doc. 77) e non considerati dal medico SMR (cfr. annotazione SMR del 31 ottobre 2014 [doc. 86], annotazione SMR del 23 aprile 2015 [doc. 92] e rapporto finale del 2 ottobre 2015 [doc. 103]). Non è oltretutto possibile accertare se, effettivamente, sia stato raggiunto lo status quo ante, ossia lo stato di salute attestato al termine della proce- dura infortunistica (doc. LAINF 74) e ritenuto nell’ambito della prima deci- sione dell’UAIE del 24 aprile 2013 (doc. 53 - cfr. consid. 10.1-10.2), dal momento che non è stato sufficientemente indagato quale influsso hanno avuto sulla capacità lavorativa i problemi alla spalla destra e all’anca destra prima dell’intervento chirurgico del 22 ottobre 2014. Non vi sono cioè indi- cazioni concludenti sull’evoluzione dello stato di salute dopo la soppres- sione della rendita.

C-7910/2015 Pagina 24 14. 14.1 In simili condizioni gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché proceda a completare l’accertamento dei fatti giuridica- mente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. 14.1.1 Di conseguenza, la perizia reumatologica del dr. P._______ (doc. 102), andrà completata indicando a partire da quale data, da un punto di vista strettamente reumatologico, l’assicurato può essere considerato inte- ramente abile in attività adeguata al danno alla salute e ai limiti funzionali elencati a pagina 7 della perizia. Il dr. P._______ si esprimerà inoltre sulla necessità o l’opportunità di un consulto specialistico in ortopedia e in neu- rologia, onde accertare in modo approfondito e completo l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’insorgente prima e dopo l’in- tervento alla spalla destra del 22 ottobre 2014, tenendo conto sia delle pro- blematiche post-infortunistiche che di quelle degenerative riguardanti l’anca destra, la colonna lombare e il braccio destro. In particolare saranno eseguiti tutti quegli esami strumentali e radiologici che il caso – e l’evolu- zione nel tempo dello stato di salute – richiede. Il ricorrente andrà inoltre sottoposto a una perizia psichiatrica al fine di va- lutare la sospetta sindrome ansioso-depressiva. Da tale referto dovrà in particolare emergere il momento in cui l’eventuale disturbo psichiatrico ha iniziato a manifestarsi e l’influsso di tale patologia sulla capacità lavorativa dell’insorgente. 14.1.2 Dai referti dovrà emergere la misura dell’incapacità lavorativa in at- tività eventualmente ancora esigibili e la decorrenza della stessa alla luce di una valutazione espressa congiuntamente dai vari periti. Dalla valutazione pluridisciplinare esposta congiuntamente dai periti dovrà altresì emergere l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavora- tiva a far tempo dall’ultima decisione del 24 aprile 2013 (doc. 53). 14.2 In siffatte circostanze, non essendo stati chiariti aspetti medici deter- minanti – in particolare essendo stato tralasciato completamente l’accerta- mento di un aspetto, quello psichiatrico – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, nel senso indicato da questo Tribunale. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato

C-7910/2015 Pagina 25 qualora l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti som- maria, non essendo compito del Tribunale effettuare in prima battuta i ne- cessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 15. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti determinanti, viene annullata e gli atti di causa ritornati all'ammini- strazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso pre- cedentemente indicato e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell'assicurato. 16. 16.1 A tal proposito, si rammenta che, laddove il reddito da valido si trova ad essere inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la per- sona assicurata, per motivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa forma- zione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze linguisti- che lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di re- sidenza rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media e non vi è mo- tivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito mode- sto, occorre parallelizzare i due redditi da porre a confronto (sentenze del TF 9C_112/2012 del 19 novembre 2012 consid. 4.4 e 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 6.2 e 6.4; DTF 135 V 58 consid. 3.1 e DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). 16.2 Ritenuto che il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione in oc- casione della prima decisione (doc. 41) non ha tenuto conto del fatto che il reddito da valido percepito dall’assicurato era nettamente inferiore a quello ipotetico che egli avrebbe potuto conseguire, in attività adeguata, da inva- lido, applicando i valori nazionali, segnatamente non ha esaminato se nel caso concreto i redditi andassero parallelizzati, l’autorità inferiore è invitata, nel nuovo calcolo, a esaminare se in concreto sono dati i presupposti per procedere in tal senso. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effet- tivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure an- cora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2). In una sentenza dell'8

C-7910/2015 Pagina 26 maggio 2009, il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è infe- riore alla media dei salari per un'attività equivalente, allorquando il guada- gno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effet- tuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297). 17. 17.1 Infine a proposito della decorrenza dell’eventuale nuova rendita e del periodo d’attesa va rilevato che per l’art. 29 bis OAI se la rendita è stata sop- pressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI. 17.2 Se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88 bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia (DTF 140 V 2 consid. 5). 17.3 Nel caso in esame la problematica alla spalla destra si era presentata in seguito all’infortunio del 21 luglio 2010 e aveva già giustificato nell’ambito della prima procedura l’inesigibilità della precedente attività svolta, in quanto questa riattivava i dolori (si confronti consid. C.a.e), contrariamente a quanto sembra sostenere il dr. N._______ (consid.12.2.1). Ne consegue che in simili circostanze l’anno d’attesa relativo alla prima procedura po- trebbe essere computato ai sensi del citato art. 29 bis OAI succitato (si cfr. anche doc. 85). 18. Da ultimo va rilevato che pendente causa amministrativa al ricorrente non era stata trasmessa la perizia del dr. P._______ (doc. 102, cfr. doc. TAF 1 p. 4). Trattandosi di un atto determinante per la risoluzione della vertenza tale omissione configura di principio una violazione del diritto di essere sen- tito. La questione non va tuttavia risolta in questa sede in quanto come detto gli atti vanno rinviati all’autorità inferiore per altri motivi.

C-7910/2015 Pagina 27 19. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2016 il ricorrente è stato am- messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’avv. Immacolata Iglio Rezzonico è stata nominata quale difensore d’uffi- cio nella presenta procedura. 19.1 Visto l'esito della causa non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria è pertanto priva di oggetto. 19.2 In base all’art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del rego- lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), l'au- torità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In concreto il ricorso è integral- mente accolto. 19.2.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta una nota spese particolareggiata, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 19.2.2 Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un mas- simo di 400 franchi. 19.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza- mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). 19.2.4 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del man- datario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata,

C-7910/2015 Pagina 28 essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono es- sere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti). 19.3 19.3.1 Nel caso concreto, con scritto del 25 gennaio 2016, la rappresen- tante del ricorrente ha inviato la fattura del 31 dicembre 2015 di fr. 4'400.- (doc. TAF 5). Di tale fattura è stato successivamente trasmesso il dettaglio delle prestazioni eseguite, nonché una nuova fattura di fr. 544.50.- datata 20 luglio 2017 (doc. TAF 12). 19.3.2 Il caso in esame non è particolarmente complesso dal punto di vista dei fatti, ritenuto che la nuova domanda di rendita d'invalidità svizzera è stata presentata il 10 gennaio 2014 e che l'incarto dell'UAIE non è volumi- noso. La fattispecie non pone peraltro questioni in diritto di particolare dif- ficoltà. 19.3.3 Ciò premesso, la nota d'onorario del 25 gennaio 2016 non può es- sere confermata. In primo luogo si tratta per lo più di prestazioni svolte in sede amministrativa, dunque precedenti l’inizio della fase processuale. Possono di conseguenza essere conteggiate unicamente le prestazioni re- gistrate a decorrere dal 13 novembre 2015, ossia dalla ricezione della de- cisione impugnata da parte del legale del ricorrente. Per quanto riguarda le spese un importo forfettario a questo titolo non può essere riconosciuto (art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [RS 173.320.2]; cfr. anche sentenza del TAF A- 4556/2011 del 27 marzo 2012 concid. 3.1.3 e C-45/2014 del 26 luglio 2016 consid. 9.2.2). Lo stesso vale per la nota d’onorario del 19 luglio 2017. 19.4 Stando così le cose, esaminati l'atto di ricorso del 3 dicembre 2015, le osservazioni del 19 luglio 2017, la documentazione esibita, la difficoltà della presente vertenza e tenuto conto di casi analoghi, questa Corte ritiene adeguata un'indennità forfetaria (comprensiva di onorario e spese) di fr. 2'800. La decisione di ammissione al gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto.

C-7910/2015 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 10 novembre 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'800, posta a carico dell’autorità inferiore. 4. La decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patroci- nio, è priva di oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di di- ritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, en- tro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere alle- gati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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