B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-783/2014
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 4 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A., rappresentata da B., ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 10 gennaio 2014).
C-783/2014 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 9 gennaio 2001, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, na- ta il (...), coniugata e madre di quattro figli (doc. 6 e 9) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° maggio 1999 (doc. TAF 1). B. Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del comune di C._______ il (...) risulta che l'interessata è deceduta il (...; v. doc. 21 pag. 2). C. Con atto del 3 giugno 2013, la CSC ha concesso al coniuge della de cuius la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto in questione, delle osservazioni sulla prospettata richiesta di re- stituzione, in qualità di erede, dell'importo di fr. 556.--, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto alla de cuius dal 1° settembre al 31 dicembre 2012 (è fatto riferimento all'art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di restituzione, decisione contro la quale il medesimo avrebbe potuto interporre un'opposizione qualora avesse inte- so contestarla (doc. 22). D. Con scritto dell'11 giugno 2013, il coniuge della de cuius ha chiesto, in considerazione dei suoi problemi economici, di dilazionare il debito "de- traendolo sulla mia pensione" (doc. 23). E. Con decisione del 25 giugno 2013, la CSC ha chiesto al coniuge della de cuius la restituzione, in qualità di erede, dell'importo di fr. 556.--, a titolo di rendita di vecchiaia versata a torto sul conto della de cuius dal 1° settem- bre al 31 dicembre 2012 (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta auto- rità ha altresì indicato che questo importo, conformemente allo scritto dell'11 giugno 2013, "sarà estinto tramite trattenuta integrale della Sua rendita (la CSC ha pure indicato che è già stato trattenuto un importo di fr. 250.-- e rimarrebbe un saldo di fr. 306.--). L'autorità inferiore ha poi se- gnalato al coniuge della de cuius che la legge prevede tuttavia il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata ef-
C-783/2014 Pagina 3 fettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa al coniuge della de cuius la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudica- to della decisione del 25 giugno 2013, una domanda di condono motivata (doc. 24). F. Con scritto del 3 luglio 2013, il coniuge della de cuius ha chiesto "com- prensione non essendo in grado di onorare il debito ritirando mensilmente qualcosa alfine di poter sbarcare il lunario" (doc. 25). G. Nella decisione su opposizione del 10 gennaio 2014 (doc. 27), la CSC ha respinto quella che ha considerato l'opposizione del 3 luglio 2013 e con- fermato la propria decisione del 25 giugno 2013. Detta autorità ha sottoli- neato che il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue con la morte del beneficiario (è fatto riferimento all'art. 21 cpv. 2 seconda frase della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10]). Ha osservato che la de cuius è deceduta nel mese di agosto del 2012 e che il suo diritto ad una rendita di vecchia- ia si è estinto durante detto mese. Per conseguenza, una rendita di vec- chiaia, per un importo pari a fr. 556.--, è stata indebitamente versata alla de cuius da settembre a dicembre del 2012, importo che deve essere re- stituito. L'autorità inferiore ha pure annunciato che si sarebbe pronunciata sulla buona fede e sulle condizioni economiche del coniuge della de cuius, qualora il medesimo avesse presentato, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, una domanda di condono (è fatto riferimento agli art. 3 e 4 dell'ordinanza dell'11 settem- bre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 831.11]). H. Con scritto del 29 gennaio 2014, inoltrato dinanzi alla CSC, scritto che è poi stato trasmesso l'11 febbraio 2014 per competenza al Tribunale am- ministrativo federale (unitamente a copia degli atti dell'incarti della CSC concernenti la de cuius ed il coniuge), il coniuge della de cuius ha chiesto il condono della restituzione "delle somme indebite", facendo valere che le sue condizioni finanziarie non gli consentono di restituire la somma ri- chiesta. Ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla si- tuazione economica)" nonché ulteriori documenti afferenti alla sua situa- zione economica (doc. TAF 1).
C-783/2014 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge fede- rale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe- tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vin- colante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presup- posto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti). 2.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'in- teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La re- stituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due
C-783/2014 Pagina 5 fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]). 2.3 Nella fattispecie, la decisione della CSC del 25 giugno 2013 e quella successiva su opposizione della medesima autorità del 10 gennaio 2014 riguardano unicamente il tema della restituzione. La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad e- saminare la legalità della domanda di restituzione. 2.4 Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nello scritto del 29 gennaio 2014, unicamente della sua precaria situazione finanziaria ed implicita- mente della sua buona fede per chiedere il condono dall'obbligo di resti- tuzione della somma indebitamente percepita dalla de cuius, ma non con- testa la legalità della domanda di restituzione in quanto tale, non vi è mo- tivo in questa sede di entrare nel merito del menzionato scritto (se l'insor- gente avesse presentato un ricorso in tal senso, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile [cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]). 3. La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudi- ce unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis
cpv. 3 LAVS). 4. Lo scritto del ricorrente del 29 gennaio 2014 va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su op- posizione resa il 10 gennaio 2014, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell'impor- to indebitamente percepito dalla de cuius siano, o meno, adempite e pro- nunci una decisione in merito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. 5. Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combi- nazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati- vo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-783/2014 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto del coniuge della de cuius del 29 gen- naio 2014. 2. Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 4. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della de cuius (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegato: scritto del coniuge della de cuius del 29 gennaio 2014) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: