Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C7524/2009 Sentenza dell'8 agosto 2011 Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio), Madeleine HirsigVouilloz, Vito Valenti, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 novembre 2009).
C7524/2009 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano nato il ..., coniugato, ha lavorato in Svizzera, da ultimo come operaio pietrista, con permesso di frontaliere, dal 1974 al 2008, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). B. B.a Il 28 settembre 2007 l'assicurato ha annunciato all'assicurazione malattia collettiva del proprio datore di lavoro, l'Helsana, un'incapacità lavorativa completa dovuta ad una coxartrosi all'anca destra, sottoposta ad un intervento d'artroprotesi lo stesso giorno (incarto Helsana, doc. 1 a 4/2 e 6/5 a 14). Da notare che l'assicurato era già stato sottoposto ad un'operazione d'artroprotesi dell'anca sinistra, il 27 novembre 2006, pure a causa di una coxartrosi (incarto Helsana, doc. 6/15 a 24). B.b Pronunciandosi sui postumi dell'intervento all'anca destra nel suo rapporto del 20 maggio 2008 (incarto Helsana, doc. 20), il dott. B., medico di fiducia dell'Helsana, reumatologo e specialista in medicina manuale, aveva diagnosticato degli esiti da impianto di endoprotesi totali in entrambe le anche per coxartrosi, a sinistra con ricupero funzionale buono, a destra con ricupero funzionale discreto e persistenti dolori specialmente peritrocanterici, caricabilità limitata e dismetria, nonché una sindrome lombovertebrale cronica con/da turbe statiche ed alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4/5 e L5/S1, dove si notavano una osteocondrosi e una spondilartrosi marcata. L'esperto aveva rilevato, in particolare, che la funzione dell'anca sinistra poteva essere considerata regolare dopo l'intervento, mentre a destra sussistevano limitazioni modiche, evidenti specialmente in rotazione interna ed esterna, la mobilizzazione passiva dell'anca destra essendo accompagnata da dolori in tutte le direzioni. Dal punto di vista neurologico, egli aveva specialmente evidenziato l'assenza dell'achilleo destro e un'iposensibilità al tatto sul bordo laterale del piede destro. Dopo avere dettagliato la capacità funzionale, molto ridotta per il sollevamento e il trasporto di pesi dai 10 ai 25 kg, per la manipolazione di oggetti e attrezzi pesanti, per la posizione di lavoro eretta, piegata in avanti e inginocchiata, la posizione seduta potendo essere tenuta non oltre mezzora e quella eretta non oltre un'ora senza pausa, e la capacità di
C7524/2009 Pagina 3 effettuare spostamenti su più di cinquanta metri essendo ridotta, il dott. B._______ aveva concluso ad un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale e ad una piena capacità in attività confacenti, invitando l'Helsana a verificare in che misura il datore di lavoro potesse proporre all'assicurato l'una o l'altra alternativa. B.c Una volta ottenuta conferma da parte del datore di lavoro che l'assicurato poteva continuare a svolgere la sua solita attività al 50% (incarto Helsana, doc. 23 e 24), l'Helsana aveva chiesto al dott. B._______ se, visto in particolare il certificato clinico del 23 dicembre 2008 (incarto Helsana, doc. 27), in cui si consigliava all'assicurato di astenersi dal portare pesi e dal mantenere la stazione eretta prolungatamente, di mantenere il corsetto ortopedico ed eventualmente di sottoporsi ad un intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione delle vertebre lombari, fossero subentrati nuovi elementi medici nella valutazione della situazione (incarto Helsana, doc. 29). Il perito aveva in sostanza confermato le proprie conclusioni il 7 gennaio 2009 (incarto Helsana, doc. 30), dimodoché l'Helsana aveva comunicato all'assicurato, il 18 febbraio 2009 (incarto Helsana, doc. 33), l'adeguamento delle prestazioni versate a decorrere dal 23 febbraio 2009. Avendo l'assicurato prodotto un certificato del proprio medico curante, del 23 febbraio 2009 (incarto Helsana, doc. 34), in cui era messa in dubbio la possibilità di riprendere il lavoro al 50%, l'Helsana aveva nuovamente sollecitato il dott. B._______ ad esprimersi sulla situazione, il quale, nel suo rapporto del 9 marzo 2009 (incarto Helsana, doc. 38 e 39), aveva riconfermato il proprio parere. B.d Considerato l'insuccesso della ripresa lavorativa al 50% (incarto Helsana, doc. 41 a 46), l'Helsana si era di nuovo rivolta al dott. B._______ per un'ulteriore visita medica fiduciaria. Nel suo rapporto del 17 luglio 2009 (incarto Helsana, doc. 56), quest'ultimo aveva sottolineato che l'assicurato presentava una riduzione della mobilità dell'anca destra superiore a quella riscontrata un anno prima, che i disturbi e le limitazioni a livello lombare persistevano come in precedenza, e che, dal profilo neurologico, i riflessi osteotendinei (ROT) erano simmetrici e normali, ad eccezione dell'achilleo destro, con una leggere disestesia alla prova della sensibilità superficiale sul dorso del piede destro, concludendo ad un'incapacità lavorativa completa definitiva per l'ultimo lavoro, a decorrere dal 23 febbraio 2009, data del corrispondente certificato del medico curante, nonché ad una capacità lavorativa del 75% in attività confacenti. L'Helsana aveva quindi continuato a prendere a carico il caso
C7524/2009 Pagina 4 conformemente al contratto d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera concluso dal datore di lavoro (incarto AI, doc. 35/1). C. Nel frattempo, il 18 marzo 2008 (incarto AI, doc. 17/2), l'assicurato aveva presentato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI TI), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita d'invalidità. Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAITI ha raccolto la documentazione seguente: l'incarto Helsana, una dichiarazione del datore di lavoro, del 30 gennaio 2008 (incarto AI, doc. 2/5), facente stato di un salario lordo per il 2007 di Fr. 38'382.35, equivalente ad un salario mensile di Fr. 3'030., e netto di Fr. 32'320.40, un certificato del medico curante, del 15 febbraio 2008 (incarto AI, doc. 4), in cui è riportata la diagnosi formulata dal dott. B., un questionario per il datore di lavoro, del 7 marzo 2008 (incarto AI, doc. 9), da cui risulta che l'assicurato ha lavorato come operaio pietrista per la ditta ... S.A. dal gennaio 1975 al 15 giugno 1989 e dal 9 settembre 1999 al 27 settembre 2007, quando ha cessato la sua attività per malattia, con ripresa al 50% il 28 gennaio 2008 fino al 18 febbraio 2008, data d'inizio di una nuova incapacità lavorativa completa, secondo un tempo di lavoro normale di otto ore e mezza al giorno per quarantadue ore alla settimana, sulla base di un salario annuale, nel 2007, di Fr. 38'382.35 e, dal 28 febbraio 2008, di Fr. 3'130. al mese, un referto di tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale, del 27 marzo 2008 (incarto AI, doc. 15), in cui è riferito, in particolare, un marcato assottigliamento degenerato dei dischi L4/5 e L5/S1, una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C., medico dell'INPS, del 3 aprile 2008 (incarto AI, doc. 18), diagnosticante degli esiti da interventi d'artroprotesi delle anche per coxartrosi grave, una spondiloartrosi lombosacrale con discopatie di grado marcato, una sindrome disventilatoria in broncopatia cronica con esiti da pregresso intervento per ascesso polmonare e un'otite media cronica bilaterale, e nella quale è specificato che l'assicurato non può più svolgere alcuna attività, il grado d'invalidità essendo valutato, secondo il diritto italiano,
C7524/2009 Pagina 5 all'80%. Per quanto concerne l'esame obbiettivo dell'assicurato, la perizia rinvia al fascicolo sanitario relativo alla pensione d'invalidità italiana, il quale non risulta agli atti, un rapporto del medico curante, non datato, su formulario inviatogli dall'UAITI il 3 marzo 2008 (incarto AI, doc. 21), diagnosticante i noti esiti artroprotesici e un'artrosi del rachide con discopatie in L4/5, e nel quale è attestata un'incapacità lavorativa completa dal 28 settembre 2007, del 50% dal 29 gennaio 2008 e di nuovo completa dal 17 febbraio 2008, un referto radiologico del bacino e delle anche, del 24 novembre 2008 (incarto AI, doc. 25/1), in cui sono osservati un regolare ancoraggio dei capi protesici e delle lievi note osteopeniche, un referto di risonanza magnetica (RMN) del rachide lombosacrale, del 4 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 25/2), facente stato, tra l'altro, di diffuse alterazioni spondilodiscoartrosiche e artrosi interapofisaria, d'osteocondrosi marginosomatica in quarto e quinto spazio, di una protrusione circonferenziale del disco L2/3 e di plurimi emangiomi vertebrali, ma senza ernie discali soffici, un certificato del medico curante, del 18 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 25/3), in cui è specificato che, visti i dati della RMN del 4 dicembre 2008, la ripresa al 50% del lavoro abituale non è attuabile, D. L'UAITI ha quindi sottoposto la documentazione sopraesposta alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. D., il quale, riferendosi in modo particolare all'ultima perizia del dott. B., ha formulato, mediante rapporto del 10 agosto 2009 (incarto AI, doc. 36), la diagnosi di esiti da duplice artroprotesi coxofemorale a sinistra e a destra e di lombalgia cronica su alterazioni staticodegenerative plurisegmentali maggiori da L4 a S1, e ha indicato come limiti funzionali il sollevamento di pesi fino a 15 kg abitualmente e 20 kg saltuariamente, la posizione statica seduta o in piedi al massimo per trenta minuti, l'evitamento della flessione, estensione e rotazione ripetitive della schiena, come pure di tutte le situazioni di precario equilibro, e la deambulazione senza riposo al massimo per cinquanta metri. Il medico dell'UAITI ha concluso ad un'incapacità lavorativa completa dal 27 settembre 2007 al 27 gennaio 2008, del 50% dal 28 gennaio al 17 febbraio 2008, e nuovamente completa dal 18 febbraio 2008, benché abbia specificato che "la prognosi risulta incerta vista
C7524/2009 Pagina 6 anche la proposta d'intervento chirurgico al rachide (decompressione e stabilizzazione)". La consulente in integrazione professionale ha così redatto un rapporto finale, il 13 agosto 2009 (incarto AI, doc. 39 e 41), dal quale si evince che, nel 2007, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal datore di lavoro, un salario da valido annuo di Fr. 38'382., ossia Fr. 39'166. dopo indicizzazione al 2008, e, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido, sull'arco di 41.7 ore alla settimana (tabella B 9.2, in La Vie Économique, 1/22006, pag. 94), di Fr. 61'378.. Tenuto conto di una differenza ("gap") del 41.90% tra il salario medio svizzero da valido, di Fr. 67'427., e il salario effettivamente percepito dall'assicurato in Ticino, di Fr. 39'166., il valore di Fr. 61.378. è stato considerato nella misura del 58.10%, quindi Fr. 35'660.60, in riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa al parallelismo dei redditi, e ridotto complessivamente del 20% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato e ancora del 25% conformemente al grado della capacità lavorativa residua, equivalente al 75%, ossia Fr. 21'396., per ottenere in conclusione una perdita di guadagno e un grado d'invalidità del 45%. E. Il 24 agosto 2009 l'UAITI ha così steso un progetto di decisione, con la relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, competente a notificare le decisioni ai frontalieri (incarto AI, doc. 43 e 44), mediante il quale ha prospettato all'assicurato l'attribuzione di un quarto di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2008, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni non prorogabile. Rappresentato dal Patronato INAS, l'assicurato ha chiesto, il 18 settembre 2009 (incarto AI, doc. 45), di poter prendere visione degli atti e fatto valere, in sostanza, una capacità lavorativa al di sotto della soglia del 4050% e una perdita di guadagno superiore al 60%. A supporto della sua pretesa ha allegato della documentazione medica, in parte già nota, che il dott. E._______, medico dell'UAITI, dopo averne preso conoscenza l'8 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 48), ha definito essere scarsa, redatta frettolosamente, incompleta e priva di elementi clinici nuovi. Mediante scritto del 19 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 51/1 a 8), l'assicurato ha completato le sue osservazioni al progetto di decisione,
C7524/2009 Pagina 7 rivendicando una perdita della capacità di guadagno superiore al 70%, e ciò sulla base di nuova documentazione medica, tra cui due certificati otorinolaringoiatrici, del 6 marzo 2008 e del 2 ottobre 2009, riferenti un'ipoacusia di tipo misto più accentuata a destra, e un referto elettromiografico (EMG) dell'11 ottobre 2009, facente stato di una discreta polineuropatia motoria di tipo misto agli arti inferiori e sofferenza neurogena cronica a livello di L4S1, prevalente in L5, maggiore all'arto inferiore destro, a possibile genesi mista radicolare e da polineuropatia (PNP). Con lettera del 27 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 52), l'UAITI ha indicato all'assicurato che le sue nuove osservazioni, tardive, non potevano essere esaminate, dimodoché l'UAIE ha emesso una decisione il 10 novembre 2009 (doc. 53), attribuentegli un quarto di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2008. F. Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INAS, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 3 dicembre 2009, chiedendo, previa esecuzione di un esame specialistico neurologico, che gli sia concessa una rendita intera d'invalidità e, inoltre, che sia esonerato dal pagamento delle spese processuali, e ha esibito della documentazione medica già agli atti, in particolare quella che aveva allegato alle sue osservazioni tardive al progetto di decisione dell'UAITI. Mediante ordinanze del 9 dicembre 2009, questo Tribunale ha, da un lato, fatto pervenire al ricorrente il formulario "Domanda di gratuito patrocinio", da compilare e rispedire entro un termine di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla sua notifica, e, dall'altro lato, ha trasmesso copia del ricorso e della documentazione allegata all'UAIE, con invito a presentare la risposta entro il 5 febbraio 2010 e produrre il proprio incarto completo. Il 23 dicembre 2009 il ricorrente ha trasmesso, compilato, il formulario per il gratuito patrocinio, unitamente ad un conteggio salariale relativo all'attività della coniuge. G. Il dott. F., medico dell'UAITI, ha preso posizione sul caso l'8 gennaio 2010, sottolineando che il referto EMG dell'11 ottobre 2009 corrisponde all'esame clinico effettuato dal dott. B., con assenza del riflesso achilleo e la presenza di disestesie al piede destro, per cui
C7524/2009 Pagina 8 esso non rivela una modifica dello stato di salute del ricorrente, ma documenta una problematica già nota e valutata, ciò che permette di confermare l'esigibilità formulata dallo stesso dott. B.. L'UAITI ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 12 gennaio 2010, nelle quali, in sostanza, ha proposto un nuovo calcolo del grado d'invalidità, valutato al 42%, in particolare dopo avere ridotto il salario da invalido non del 41.90%, come risulta dalla decisione impugnata sulla base del rapporto della consulente in integrazione professionale, ma solamente del 37%, ossia limitatamente alla parte eccedente la soglia del 5%, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al parallelismo dei redditi (8C_44/2009 del 3 giugno 2009). L'UAITI ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. L'UAIE ha formulato la risposta al ricorso il 19 gennaio 2010, chiedendo, in riferimento alle osservazioni dell'UAITI, che sia respinto con la conseguente conferma della decisione avversata. H. Il ricorrente ha replicato il 25 febbraio 2010, ribadendo le proprie conclusioni, in particolare sulla base di un referto neurologico del 3 febbraio 2010, facente stato di un quadro clinico compatibile con screzio neuropatico e sofferenza radicolare, e nel quale è dichiarata opportuna una valutazione neurochirurgica. Il dott. F. si è pronunciato su questo nuovo rapporto neurologico il 22 marzo 2010, asserendo che esso documenta una situazione già nota e debitamente valutata. L'UAITI ha quindi brevemente fatto sapere, il 25 marzo 2010, di insistere nella richiesta di respingere il ricorso. Riferendosi alla presa di posizione dell'UAITI, l'UAIE ha presentato la duplica il 6 aprile 2010, concludendo al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. Copie della duplica dell'UAIE, come pure delle osservazioni dell'UAITI e dell'ultima presa di posizione del dott. F._______, sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente da questo Tribunale il 14 aprile 2010.
C7524/2009 Pagina 9 Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26 bis e 2870), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
C7524/2009 Pagina 10 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
C7524/2009 Pagina 11 dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme transitorie sulla 5 a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12 dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita sia presentata entro il 31 dicembre 2008. 4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità. 5. 5.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007 (art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008), l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
C7524/2009 Pagina 12 d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato (a) presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%, oppure (b) è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 5.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 5.4. Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale
C7524/2009 Pagina 13 federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 7. 7.1. In concreto, dalla documentazione medica agli atti e, in particolare, dai rapporti peritali del dott. B., medico di fiducia dell'Helsana, reumatologo e specialista in medicina manuale, del 20 maggio 2008 e del 17 luglio 2009 (incarto Helsana, doc. 20 e 56), dalla perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C., medico dell'INPS, del 3 aprile 2008 (incarto AI, doc. 18), e dalle prese di posizione dei dott.ri D._______ ed F._______, entrambi medici dell'UAITI, del 10 agosto 2009 (incarto AI, doc. 36), rispettivamente, nell'ambito della presente procedura, dell'8 gennaio 2010, si evince la diagnosi generale di esiti da duplice artroprotesi coxofemorale a destra e a sinistra, di lombalgia
C7524/2009 Pagina 14 cronica su alterazioni staticodegenerative plurisegmentali maggiori da L4 a S1, di sindrome disventilatoria in broncopatia cronica con esiti da pregresso intervento per ascesso polmonare e d'otite media cronica bilaterale. La diagnosi formulata dai dott.ri B., D. ed F., da un lato, e quella espressa dal dott. C., dall'altro, non sono completamente univoche, nella misura in cui la prima non menziona la sindrome disventilatoria in broncopatia cronica con esiti da pregresso intervento per ascesso polmonare. Rispetto ai problemi auricolari, come rilevato dal dott. F._______ nel suo rapporto dell'8 gennaio 2010, è possibile rimarcare già da ora che essi, benché parte integrante della diagnosi, sono ininfluenti sulla capacità lavorativa. 7.2. Per costante giurisprudenza, le affezioni diagnosticate in concreto devono essere considerate appartenere alle affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno e, al termine di questo anno, sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 lett. b LAI, in vigore fino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI dal 1° gennaio 2008). 8. 8.1. Per quanto attiene all'influenza degli esiti da duplice artroprotesi coxofemorale e della lombalgia cronica sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha considerato in un primo tempo, nella sua perizia del 20 maggio 2008, confermandone le conclusioni il 7 gennaio e il 9 marzo 2009 (incarto Helsana, doc. 30 e 39), che il ricorrente presentava un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale e una piena capacità lavorativa in attività confacenti, tenuto conto di una capacità funzionale molto ridotta per il sollevamento e il trasporto di pesi dai 10 ai 25 kg, per la manipolazione di oggetti e attrezzi pesanti, per la posizione di lavoro eretta, piegata in avanti e inginocchiata, la posizione seduta potendo essere tenuta non oltre mezzora e quella eretta non oltre un'ora senza pausa, e la capacità di effettuare spostamenti su più di cinquanta metri essendo ridotta. In un secondo tempo, nel suo rapporto del 17 luglio
C7524/2009 Pagina 15 2009, il perito ha sottolineato che il ricorrente mostra una riduzione della mobilità dell'anca destra superiore a quella riscontrata un anno prima, e che, dal profilo neurologico, i riflessi osteotendinei sono simmetrici e normali, ad eccezione dell'achilleo destro, con una leggera disestesia alla prova della sensibilità superficiale sul dorso del piede destro, concludendo ad un'incapacità lavorativa completa definitiva per l'ultimo lavoro, a decorrere dal 23 febbraio 2009, data del corrispondente certificato del medico curante (incarto Helsana, doc. 34), nonché ad una capacità lavorativa del 75% in attività confacenti. Dal canto suo, il dott. C._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che il ricorrente non può più svolgere alcuna attività, valutando un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, dell'80%. Il fascicolo sanitario relativo alla pensione d'invalidità italiana non essendo stato allegato dall'INPS alla domanda di rendita e non essendo stato richiesto né dall'UAIE, né dall'UAITI, non è possibile trarre informazioni più precise dalla detta perizia. A sua volta, il dott. D._______ ha ripreso, nel suo rapporto del 10 agosto 2009, l'analisi e le conclusioni del dott. B., in modo particolare quelle contenute nella seconda perizia del 17 luglio 2009, aggiungendo cionondimeno che "la prognosi risulta incerta vista anche la proposta d'intervento chirurgico al rachide (decompressione e stabilizzazione)". Quanto al dott. E., un altro medico dell'UAITI occupatosi del caso, si è limitato a considerare, nelle sue brevi annotazioni dell'8 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 48), che la documentazione esibita dal ricorrente allo scopo di contestare il progetto di decisione approntato dall'UAITI, "scarsa, redatta frettolosamente nonché incompleta [...]", non rivela nulla di nuovo dal profilo diagnostico. In quell'occasione la documentazione medica complementare prodotta dal ricorrente con scritto del 19 ottobre 2009, tra cui un referto EMG dell'11 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 51/3 e 4), non era stata valutata dal servizio medico dell'UAITI perché presentata oltre il termine di trenta giorni previsto nel progetto di decisione. 8.2. In seguito, il dott. F., medico dell'UAITI, ha preso posizione sul caso l'8 gennaio 2010, sottolineando che il referto EMG dell'11 ottobre 2009 corrisponde all'esame clinico effettuato dal dott. B., con assenza del riflesso achilleo e la presenza di disestesie al piede destro, per cui esso non palesa una modifica dello stato di salute del ricorrente, ma documenta una problematica già nota e valutata, ciò che permette di
C7524/2009 Pagina 16 confermare l'esigibilità formulata dallo stesso dott. B.. Il 22 marzo 2010 il dott. F. si è pure espresso sul referto neurologico del 3 febbraio 2010, allegato dal ricorrente alla replica, considerando che il quadro clinico, compatibile con screzio neuropatico e sofferenza radicolare in esso rivelato, conferma una situazione già nota e debitamente valutata. 9. Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante è del parere che l'istruzione medica del caso non sia stata sufficientemente approfondita per poter giungere ad una valutazione attendibile riguardo alla residua capacità lavorativa del ricorrente. In particolare, nonostante il fatto che il dott. B._______ abbia fissato, in un primo tempo, una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale, il ricorrente non ha più potuto riprendere il suo lavoro, ad eccezione di un mese all'inizio del 2008. D'altronde, lo stesso dott. B._______ ha in seguito constatato, nella sua seconda perizia del 17 luglio 2009, una mobilità dell'anca destra inferiore a quella riscontrata un anno prima e concluso ad una capacità lavorativa nulla per l'ultima attività e del 75% in attività confacenti. Peraltro, anche rispetto alla problematica relativa alla colonna vertebrale, vista la prognosi incerta dovuta alla proposta d'intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione del rachide, come pure a quella neurologica, l'incarto non appare esaurientemente istruito. 10. Occorre ancora sottolineare che, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza, l'amministrazione non ha verificato in che misura la capacità lavorativa residua è ancora realizzabile dal ricorrente, viste le sue circostanze personali, sul mercato equilibrato del lavoro, se del caso dopo la messa in opera di provvedimenti d'integrazione. Ora, sebbene l'età avanzata sia considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, a partire dai cinquantacinque anni, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato, segnatamente per mancanza di richiesta di tale forza lavoro. In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, ma tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenze del Tribunale federale 9C_ 228/2010 consid. 3.3, 9C_918/2008 consid. 4.2.2 e 9C_368/2010 con riferimenti; v. anche DTF 132 V 393 consid. 3.2).
C7524/2009 Pagina 17 In concreto, il ricorrente è nato il 21 gennaio 1949 ed aveva quindi, al momento della presentazione della domanda di rendita, cinquantanove anni. Ora, tenuto conto del suo stato di salute, dei limiti funzionali, in particolare per quanto riguarda la posizione di lavoro, della sua età e delle attività di sostituzione considerate dall'UAIE, la possibilità di realizzare economicamente la capacità lavorativa residua del 75% non appare di per sé acquisita. 11. Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA . Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 de 28 giugno 2011, consid. 4.4.1.4). L'UAIE dovrà quindi provvedere ad una nuova valutazione della capacità lavorativa, procedendo a completare l'istruttoria dal punto di vista medico mediante una nuova perizia pluridisciplinare (ortopedica, neurologica e reumatologica), e sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà esaminare in che misura il ricorrente è atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate, disponendo, al bisogno, i provvedimenti d'integrazioni idonei. È solamente dopo avere operato questo esame che l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile. 12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali, per cui la domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuale diventa priva d'oggetto.
C7524/2009 Pagina 18 Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000. a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 27 maggio 2008 è annullata. 2. L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando 11. 3. Non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione dal pagamento delle stesse è dichiarata priva d'oggetto. 4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000., a carico dell'UAIE. 5. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. AI ...; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C7524/2009 Pagina 19 La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena AvenatiCarpaniDario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: