Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7461/2008
Entscheidungsdatum
27.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-74 6 1 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 7 l u g l i o 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Alberto Meuli, cancelliera Marcella Lurà. A.________, rappresentato dal Patronato Acli, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione del 6 novembre 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-74 6 1 /20 0 8 Fatti: A. A., cittadino italiano residente nei B., nato il (...), celibe, ha formulato in data 1° febbraio 2008 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 11). Ha dichiarato d'avere lavorato in Svizzera presso la "giustizia svizzera" a Berna alla Genfergasse 20 (recte Genfergasse 22) e presso l'Istituto di detenzione Thorberg nel Canton Berna (a Krauchtal), complessivamente dal (...) 1982 al (...) 1984, e di avere versato i corrispondenti contributi per le sue prestazioni lavorative (doc. 18). B. Con decisione del 6 novembre 2008, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 17 giugno 2008 e confermato la propria decisione del 28 maggio 2008 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessato. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che dall'attestazione della Cassa di compensazione del Canton Berna non risulta siano stati versati dei contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) dal penitenziario di Thorberg a favore di Gerardo Martello durante gli anni 1982 a 1984 quale dipendente rispettivamente detenuto (doc. 29). L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) secondo il quale possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (doc. 27 e 28). C. Il 17 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 6 novembre 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il versamento di una rendita di vecchiaia, che dovrebbe aggirarsi su un importo mensile di Euro 30/40, a decorrere dal 2 dicembre 2007. Ha segnalato d'avere lavorato presso due penitenziari in Svizzera dal (...) 1982 al (...) 1984 e d'aver percepito un salario di oltre fr. 500.-- mensili. Avrebbe pertanto acquisito il diritto alla rendita di vecchiaia. Ha ribadito di non avere più Pagi na 2

C-74 6 1 /20 0 8 le buste paga dell'epoca, che a Thorberg ha svolto lavori di falegnameria e carpenteria e a Berna svariati lavori (i datori di lavori esterni non li avrebbe conosciuti, ma la giustizia svizzera sicuramente sì dal momento che avrebbe trattato con detti datori di lavoro). L'insorgente ha pure formulato una domanda di gratuito patrocinio (doc. TAF 1). D. Nella risposta al ricorso del 10 marzo 2009, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha nuovamente rilevato che – per quanto risulta dall'attestazione della Cassa di compensazione del Canton Berna, presso la quale il penitenziario di Thorberg è sempre stato affiliato – l'interessato non figura sulle distinte di salario di detto penitenziario per il periodo tra (...) del 1982 e (...) del 1984 né in qualità di dipendente né in qualità di detenuto. La CSC ha pure osservato che il ricorrente non avrebbe prodotto alcun atto comprovante un errore di registrazione (doc. TAF 7). E. Con scritti del 10 dicembre 2009, del 2 e 28 giugno 2010 e del 15 luglio 2010, il ricorrente ha sollecitato l'evasione del gravame rispettivamente della sua domanda di gratuito patrocinio (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è Pagi na 3

C-74 6 1 /20 0 8 applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. Pagi na 4

C-74 6 1 /20 0 8 2.3L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1L'oggetto del litigio in questa sede è la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 3.2Il ricorrente ha in particolare indicato d'avere lavorato in Svizzera dal (...) 1982 al (...) 1984 (dunque per una durata superiore all'anno richiesto per legge), durante la sua detenzione presso due penitenziari (quelli di Thorberg e di Berna [in Genfergasse]), e d'aver percepito un salario di oltre fr. 500.-- mensili. Ha precisato d'avere svolto lavori, segnatamente di falegnameria e carpenteria, anche per datori di lavoro esterni agli istituti di detenzione citati presso i quali sarebbe stato detenuto. Ha pure sostenuto che nel 1982-1984 era comunque compito della giustizia svizzera di pagare, o far pagare alle ditte interessate, i contributi per le sue prestazioni lavorative, non essendovi spazio per "un lavoro di schiavitù nel 20° secolo". Qualora non fossero stati pagati dei contributi, nonostante che "il medioevo è passato già da un pezzo", l'insorgente chiede di condannare la Cassa di Compensazione CSC al versamento del dovuto, ritenuto che incombeva alla stessa di riscuotere i dovuti contributi, fermo restando che egli neppure sapeva per quali datori di lavoro avrebbe lavorato durante i citati 25 mesi. 4. 4.1Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che la Pagi na 5

C-74 6 1 /20 0 8 registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3 4.3.1Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.3.2Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. Pagi na 6

C-74 6 1 /20 0 8 5. 5.1Questo Tribunale osserva che – malgrado incomba al ricorrente un obbligo di collaborazione accresciuto nella misura in cui egli pretende, a distanza di anni in occasione di una lite vertente sul diritto a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un determinato periodo di tempo (cfr., sulla questione, il considerando 4.3 del presente giudizio e i citati riferimenti giurisprudenziali) – nella fattispecie in esame, conto tenuto delle particolari circostanze, l'autorità inferiore doveva necessariamente procedere ad un'istruzione più approfondita e dettagliata della domanda del ricorrente. In effetti, e nella misura in cui l'insorgente ha fatto valere il suo statuto di detenuto e l'esercizio di un'attività lucrativa durante un periodo superiore ai 2 anni in due differenti carceri nel Canton Berna – peraltro indicati entrambi in modo sufficientemente chiaro per potere, usando della necessaria diligenza, essere identificati – la CSC non poteva limitare la sua istruttoria alla richiesta all'Agenzia del personale della Cassa di compensazione del Canton Berna con riferimento ad uno solo dei due stabilimenti penitenziari evocati dal ricorrente (quello di Thorberg). In effetti, l'esistenza di un carcere a Berna alla Genfergasse (anche se al n° 22 e non al n° 20) è di pubblica notorietà, di modo che non si può rimproverare al ricorrente di non avere indicato con sufficiente precisione il secondo carcere in cui sarebbe stato detenuto all'epoca per consentire alla CSC di svolgere la dovuta indagine d'ufficio circa il pagamento di contributi sul reddito dell'attività lavorativa ivi svolta (come ha invece fatto l'autorità inferiore; cfr. nota interna dell'8 ottobre 2008 [doc. 26]). È altresì poco probabile che un detenuto ricevesse, negli anni 1982-1984, particolari attestazioni per il lavoro svolto durante la carcerazione e potesse provvedere alla loro idonea archiviazione e conservazione (nell'ottica, fra l'altro, di una futura dimostrazione nell'ambito di una procedura in materia di rendita per la vecchiaia). In siffatte circostanze, non può essere rimproverato al ricorrente di non avere esibito dei documenti – quali in particolare attestazioni dei datori di lavoro, certificati di lavoro, distinte di salario, buste paga – che potessero dimostrare l'esercizio di un'attività lavorativa sottoposta all'obbligo di contribuzione. Inoltre, i due penitenziari del Canton Berna indicati dal ricorrente esistono tuttora e non vi è ragione di dubitare che, su richiesta, possano fornire all'autorità inferiore i necessari ragguagli sull'attività lucrativa svolta dall'insorgente. Pagi na 7

C-74 6 1 /20 0 8 5.2Certo, ci si può chiedere se sussistesse, e in che misura, un obbligo di versamento di contributi assicurativi AVS per qualsiasi tipo di reddito conseguito in Svizzera anche solo durante un periodo detentivo da un lavoratore straniero non domiciliato nel nostro Paese. Da questo profilo, l'art. 1a lett. b LAVS (art. 1 lett. b LAVS all'epoca in cui si sarebbero realizzati i fatti di causa) prevede che sono obbligatoriamente assicurate le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (quindi indipendentemente dal loro domicilio in Svizzera), senza che l'art. 6 OAVS contempli esplicitamente che le rimunerazioni conseguite dai detenuti durante la carcerazione non siano da annoverare quale reddito proveniente da un'attività lucrativa. Ora, se è vero, come è vero, che il Tribunale federale – peraltro in un contesto diverso, ossia quello della sospensione del pagamento delle rendite AI durante la detenzione (art. 21 cpv. 5 LPGA) – ha indicato che il peculio non costituisce di principio un reddito di un'attività lucrativa (cfr. per esempio sentenza del Tribunale federale 9C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4), esso ha pure precisato che la rimunerazione conseguita da un detenuto per esempio in regime di semiprigionia o di semilibertà costituisce un reddito da attività lucrativa (ibidem). Peraltro, il Consiglio di Stato del Canton Berna nel giugno del 2005, in risposta ad un'interpellanza del 21 aprile 2005, ha confermato che il Concordato della Svizzera nordoccidentale e centrale sull'esecuzione delle pene e delle misure prevede il pagamento (almeno dal 1986) dei contributi all'assicurazione vecchiaia da parte degli stabilimenti carcerari del Cantone per il detenuto che esercita un'attività lucrativa. Ha pure precisato, in risposta alla domanda n° 3 dell'interpellanza, che il pagamento dei contributi riguarda anche la rimunerazione definita come peculio (riferimento interpellanza I 098/2005, rintracciabile sul sito internet del Gran Consiglio del Cantone Berna [www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/archiv.html {interpel- lanza I 098/2005}]). 5.3Questo Tribunale ritiene dunque che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze particolari ed eccezionali del caso di specie, sussisteva un obbligo dell'amministrazione di accertare più approfonditamente – e d'ufficio, ossia di propria iniziativa – i fatti rilevanti (v. fra l'altro, sulla questione della necessità e la portata dell'istruzione d'ufficio in materia, le sentenze del Tribunale federale H 195/01 del 17 luglio 2002 consid. 4, H 336/01 del 26 aprile 2002 consid. 5, H 161/01 del 21 agosto 2001 consid. 3 e 4). L'autorità Pagi na 8

C-74 6 1 /20 0 8 inferiore avrebbe pertanto potuto e dovuto contattare le competenti autorità penali cantonali, le direzioni degli istituti di detenzione citati dall'insorgente rispettivamente la(e) compentente(i) cassa(e) di compensazione, alfine di assumere le informazioni necessarie concernenti segnatamente il periodo esatto di detenzione del ricorrente e il regime della detenzione nel tempo, gli stabilimenti carcerari in cui è stato detenuto, l'attività lucrativa svolta dal medesimo (all'interno o all'esterno del penitenziario), la rimunerazione del lavoro effettuato ed il versamento d'eventuali contributi AVS alla cassa di compensazione. Allo stato attuale dell'istruttoria non può in effetti essere seriamente e aprioristicamente escluso, per esempio, che il ricorrente abbia lavorato, in regime di semilibertà (per il condannato che ha scontato almeno la metà delle pena secondo l'art. 37 cifra 3 cpv. 2 CP in vigore all'epoca [art. 77a cpv. 1 CP nella versione attuale]), per un datore di lavoro esterno (di cui il competente penitenziario dovrebbe conoscere le coordinate) che abbia provveduto esso stesso a versare dei contributi AVS. Parimenti non può neppure essere escluso che siano stati versati dei contributi AVS a favore dell'insorgente dalla Prigione regionale di Berna (in Genfergasse 22), o da datori di lavoro esterni, per il reddito d'attività lucrativa conseguito dal ricorrente medesimo durante il periodo di espiazione della pena in detto stabilimento. Inoltre, non è dato sapere se già anteriormente al 1986, e a partire da quando, gli stabilimenti carcerari del Cantone Berna in questione provvedevano a versare contributi assicurativi sul peculio e segnatamente per quali detenuti e a quali condizioni. 5.4Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento. 6. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella Pagi na 9

C-74 6 1 /20 0 8 presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa, nel senso indicato al considerando 5 del presente giudizio, alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla richiesta rendita del ricorrente. Va altresì rilevato che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria deficitaria, per quanto ancora necessario, e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. sulla portata di tale principio il considerando 4.3.2 del presente giudizio) e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare. Peraltro, secondo il Tribunale federale un rinvio della causa all'amministrazione per completamento dell'istruttoria è di principio giustificata allorquando l'autorità inferiore ha constatato i fatti in modo sommario nell'idea che il Tribunale li avrebbe poi chiariti come si conviene (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 7. 7.1Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente, rappresentato in questa sede da mandatario professionale, di un'indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto conto lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 7.3Visto l'esito della causa, e tenuto conto di quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. Pag ina 10

C-74 6 1 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del 6 novembre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi ed alla pronuncia di una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia per conoscenza della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 10 marzo 2009) -ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pag ina 11

C-74 6 1 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 12

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