Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C7421/2010 Sentenza del 26 settembre 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 10 settembre 2010).
C7421/2010 Pagina 2 Fatti: A. Mediante decisione del 19 marzo 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° agosto 1993. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato, di professione macchinista edile (in Svizzera), era portatore di una malattia coronarica dei due vasi in esiti di infarto inferiore con recidiva omozonale, nonché una sleepapneasyndrome ostruttiva in trattamento con CPAP, che giustificava un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (cfr. perizia del Dott. Marone del 19 maggio 1995 e la cartella clinica relativa a un ricovero dal 3 al 12 dicembre 1998). La prima procedura di revisione del diritto a rendita non ha posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con comunicazione del 3 settembre 1998. Nel frattempo l'interessato ha svolto l'attività di cotitolare (partecipazione finanziaria) di un ristorante e coresponsabile nel mobilificio del figlio (attività di consulenza). B. Un'ulteriore procedura di revisione d'ufficio è stata avviata nel settembre 2001. Un ricovero diagnostico nel maggio 2001 ha confermato la patologia cardiaca in corso, nonché una patologia iporespiratoria notturna, corretta (parzialmente) da CPAP. Il medico dell'Ufficio AI cantonale, nel rapporto del 2 maggio 2002, ha disposto una rivalutazione del caso. L'assicurato è stato visitato dal Dott. Bomio, specialista in cardiologia, Mendrisio. L'esperto incaricato (rapporto del 13 agosto 2002) ha rilevato la diagnosi di infarto inferiore nel 1992 e reinfarto nel 1993, malattia coronarica bivasale accertata nel 1994, funzione sistolica v.s. ridotta (FE 48%), sindrome delle apnee notturne corretta da CPAP ed ha escluso che il paziente possa riprendere il lavoro di meccanico od altro lavoro con responsabilità aumentata. L'assicurato è stato visitato anche dal Dott. Pons, pneumologo, Lugano, il quale (rapporto del 3 settembre 2002) ha rilevato la diagnosi specifica di sindrome delle apnee ostruttive del sonno con indice di apnea 61/h., cardiopatia ischemica con malattia bivasale e probabile componente di cardiopatia ipertensiva, bronchite
C7421/2010 Pagina 3 cronica ostruttiva su abuso nicotinico. L'esperto ha stimato che, a causa delle sindromi di apnee notturne non ben corrette da CPAP e che quindi riducono il paziente ad uno stato di sonnolenza diurna importante, egli è inabile al lavoro al cento per cento anche in attività sostitutive. Il medico dell'Ufficio AI, Dott. Andreoli, nel rapporto del 17 settembre 2002, ha condiviso le valutazioni degli esperti menzionati e riconosciuto un'incapacità lavorativa totale. Il Dott. Andreoli ha inoltre indicato che se il paziente non si sottopone a migliore e costante terapia di CPAP, dieta ipocalorica ed astinenza dal fumo, la prognosi è negativa. Con lettera del 18 settembre 2002 l'Ufficio AI ha invitato A._______ ad utilizzare il sistema di ventilazione notturno con CPAP avvertendolo che, in caso contrario, la rendita intera alla quale poteva avere diritto a partire dal 1° settembre 2001, sarebbe stata ridotta alla metà. Di seguito, con decisione del 18 marzo 2003, l'UAI ha riconosciuto formalmente in favore del nominato il diritto alla rendita intera AI dal 1° settembre 2001. C. Nel corso di una terza procedura di revisione avviata nell'agosto 2003, il medico curante dell'interessato ha riferito, il 5 gennaio 2004, che il proprio paziente, a suo dire, utilizza regolarmente il sistema ventilatorio notturno CPAP. Il medico dell'Ufficio AI (nota del 9 marzo 2004) ha disposto una nuova visita specialistica. Questa è stata effettuata presso il Servizio di accertamento medico dell'AI di Bellinzona (SAM) nel maggio 2004, con visite specialistiche in cardiologia, pneumologia e psichiatria. Lo specialista pneumologo ha riscontrato un miglioramento della patologia respiratoria grazie alla terapia seguita. Nel rapporto finale del SAM del 23 luglio 2004 è stata fissata una capacità di lavoro del 70% in attività di sostituzione leggere, mentre in attività pesanti e mediamente pesanti, come quella di macchinista edile, è stata confermata un'incapacità totale. Malgrado questo miglioramento e senza effettuare alcun raffronto dei redditi, con comunicazione del 5 agosto 2004, l'Ufficio AI cantonale ha confermato il diritto alla rendita intera. D. Nell'agosto 2008, l'Ufficio AI cantonale ha avviato una procedura di revisione del diritto alla rendita. L'assicurato, tramite il medico curante, comunica di essere stato sottoposto a quadruplice bypass aortocoronarico proprio nel settembre 2008. In una nota del 20 ottobre 2009, l'Ufficio AI cantonale prende atto che nella precedente revisione non si era svolta un'indagine sotto il profilo economico e così si esprime, a titolo interlocutorio, nei confronti del
C7421/2010 Pagina 4 Servizio medico regionale (SMR): "tramite perizia SAM del 23 luglio 2004 viene attestata una CL 70% in attività adeguate. Conferma il medico SMR che rispetto alla precedente valutazione lo stato di salute è migliorato? (e non si tratta quindi di una diversa valutazione)." Il medico del SMR, Dott. Andreoli, nel rapporto del 17 maggio 2010, ha indicato che l'interessato presenterebbe ancora un'invalidità del 100% (generale) tre mesi prima dell'intervento di bypass e 6 mesi dopo. In una nota del giorno successivo, l'Ufficio AI ha disposto una visita cardiologica. Nella relazione del 2 giugno 2010, il Dott. Noseda, cardiologo, ha ricordato lo stato dopo i due infarti miocardici (agosto 1992 e ottobre 1993) e lo stato dopo bypass aortocoronarico del settembre 2008, nonché la problematica delle apnee notturne, il notevole sovrappeso, esiti di tracheotomia per fistola in loco. L'esperto incaricato rileva il discreto successo dell'operazione di bypass del settembre 2008, ma anche la continua presenza di dispnea a sforzi lievimedi. Egli ritiene che la situazione valetudinaria è paragonabile a quella constatata durante la perizia del SAM del 2004. L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Consulente in integrazione professionale (CIP). Nel frattempo l'assicurato ha inviato una serie di documenti medici riguardanti esami pneumologici e cardiologici del 2009 e direttive per dieta ipocalorica, nonché il resoconto d'intervento per fistola tracheica del 27 giugno 2009. Risulta un ricovero dal 14 al 30 aprile 2009 per la sindrome delle apnee con insufficienza respiratoria. Il CIP, nel rapporto del 18 giugno 2010, ha indicato come ancora esigibili le attività di operaio generico (assemblaggio, rifinitura, etichettatura, imballaggio), venditore non qualificato o di operaio nell'industria cioccolatiera. Partendo da un reddito senza invalidità (nel 2009) di Fr. 66'519. come macchinista edile e un introito teorico statistico per le mansioni indicate di Fr. 61'244., operando una riduzione per fattori personali da questo reddito del 13% ed ammettendo un'attività esigibile al 70%, ne conseguirebbe una perdita di guadagno del 44%. Con progetto di decisione del 23 giugno 2010, l'Ufficio AI cantonale ha disposto la riduzione della rendita AI da intera ad un quarto. L'interpellato non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 10 settembre 2010, l'UAIE ha ridotto la precedente rendita intera AI ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° novembre 2010.
C7421/2010 Pagina 5 E. Con il ricorso depositato il 12 ottobre 2010, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. Lamenta il suo grave stato d'invalidità e la mancanza di obiettività con la quale il CIP ha indicato come lavori ancora esigibili quelli di operaio. Si riserva d'inviare ulteriore documentazione a suffragio di quanto sostenuto. F. Nella sua risposta al ricorso del 2 novembre 2010, l'Ufficio AI cantonale spiega che la decisione assunta rappresenta, in realtà, una riconsiderazione della precedente decisione del 5 agosto 2004 che deve essere considerata manifestamente erronea poiché non aveva preso atto delle conclusioni del SAM. Propone dunque la reiezione del gravame. Anche l'UAIE, nella sua risposta del 9 novembre 2010 propone la reiezione dell'impugnativa. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni ricorsuali, A._______, con scritto del 27 novembre 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce, segnatamente: una perizia del cardiologo Dott. Facchini (15 novembre 2010) facente stato di gravi problemi cardiocircolatori non risolti (FE 36%, spiro ergometria insufficiente). Le altre patologie già conosciute consistono in una sindrome ansiodepressiva, una probabile insufficienza venosa agli arti inferiori ed una probabile sindrome lombovertebrale; l'esperto di parte ritiene il paziente valido nella misura del 30/40% in attività leggere. un rapporto cardiologico del Dott. Imparato del 4 novembre 2010 facente stato di una cardiomiopatia dilatativa/ipocinetica postischemica con FE al 36% e fattori esterni di alto rischio (peso); un test cardiopolmonare da sforzo ed i risultati di esami ematochimici del 4 novembre 2010. H. Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nel rapporto del 23 dicembre 2010, afferma che l'attuale situazione clinica (Dott.ri Facchini e Imparato)
C7421/2010 Pagina 6 attesta una situazione uguale a quella già esaminata dal Dott. Noseda. Non vi comunque miglioramento rispetto alla visita SAM del 2004. Nella duplica del 27 dicembre 2010, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella duplica del 10 gennaio 2011. I. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte spese processuali, entro 30 giorni. Parimenti, per conoscenza, ha inviato alla stessa copia delle dupliche e del parere del Dott. Erba menzionato. L'interpellato ha versato l'anticipo richiesto in data 14 febbraio 2011. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26 bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
C7421/2010 Pagina 7 protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
C7421/2010 Pagina 8 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 10 settembre 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V citata). 5. 5.1. Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
C7421/2010 Pagina 9 in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6. 6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). 6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
C7421/2010 Pagina 10 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). 6.3. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI). 6.4. Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). In questo contesto non è determinante che l'esame sia completo oppure corretto, ciò che importa è che vi sia stato un esame materiale del diritto alle prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_860/2008 del 19 febbraio 2009 consid. 3.1). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la comunicazione del 5 agosto 2004, con la quale l'UAIE ha confermato in favore dell'assicurato il suo diritto ad una rendita intera AI ed il 10 settembre 2010, data della decisione impugnata. Vero è che la revisione 2003/2004 si è conclusa con una semplice comunicazione e non con una decisione vera e propria. Tuttavia tale circostanza non è di rilievo, poiché il provvedimento del 5 agosto 2004, in esito ad un'approfondita indagine al SAM, si fondava su un esame materiale del diritto alla rendita AI. 7. 7.1. L'interessato non ha più lavorato dall'agosto 1992 come macchinista edile. Negli anni successivi ha lavorato come consulente per il mobilificio del figlio ed è stato anche cotitolare (partecipazione a quote parte) di un ristorante sebbene i dati relativi a questo lavoro non siano mai stati
C7421/2010 Pagina 11 approfonditi. Risulta comunque che abbia ceduto la sua partecipazione nel 1995. 7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. 8.1. Nel caso in esame, con la decisione del 10 settembre 2010, l'amministrazione ha rilevato che "il danno alla salute comporta un'incapacità di lavoro e di conseguenza di guadagno minore a quanto valutato in precedenza e porta quindi a rivalutare l'attuale prestazione di
C7421/2010 Pagina 12 rendita intera (...); la documentazione esaminata dal SMR induce a riconoscere che lei [l'assicurato] presenta una capacità lavorativa del 70% in attività adeguata dal mese di aprile 2009 (...). Ne risulta dunque un grado d'invalidità (dopo calcolo economico) del 44% ed una capacità di guadagno residua del 56%. La rendita intera pagata finora viene ridotta ad un quarto di rendita (grado AI 44%)." 8.2. Ora, nel caso in esame, è incontestato che non sussiste alcun miglioramento della capacità di guadagno dell'interessato e pertanto alcun motivo di revisione ai sensi del'art. 17 LPGA. Tale circostanza viene ammessa dallo stesso Ufficio AI cantonale nella risposta di causa. Basti ricordare che l'indagine del SAM del 2004 (visite del maggio 2004, rapporto del 23 luglio successivo) aveva rilevato che sia il danno pneumologico (apnee del sonno) che quello cardiologico (esiti di pregressi infatti, malattia dei due vasi, precordialgie atipiche), come pure una sindrome depressiva ricorrente in fase silente, non erano più d'intensità tale da provocare un'incapacità in tutti i lavori dell'80%, per cui gli esperti incaricati proponevano di ammettere una capacità di lavoro in attività semileggere o sedentarie in misura del 70%. Ora, il Dott. Noseda, incaricato di esaminare sotto il profilo medico l'attuale revisione, ha testualmente dichiarato che la situazione è paragonabile a quella constata durante la perizia del SAM del 2004. Si preciserà tuttavia che nel settembre 2008 il paziente ha dovuto essere sottoposto a quadruplice bypass aortocoronarico e, per questo motivo, è stata ammessa un'invalidità totale temporanea da giugno 2008 a marzo 2009, ossia tre mesi prima e sei mesi dopo l'intervento di bypass. 9. 9.1. Solamente in sede di risposta, ossia il 2 novembre 2010, l'Ufficio AI cantonale ricorda che nel 2003/2004 venne effettuata una revisione il cui risultato comportava una capacità di lavoro in attività adeguate del 70%, ma non venne effettuato nessun calcolo comparativo dei redditi. L'amministrazione precisa in sede ricorsuale che la decisione del 10 settembre 2010 non è una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma una riconsiderazione della decisione del 5 agosto 2004 manifestamente erronea. 9.2. Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente erronee e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
C7421/2010 Pagina 13 Secondo la giurisprudenza, per stabilire se sia ammissibile riconsiderare una decisione occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui tale decisione venne emanata, ritenuta la prassi allora vigente (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e riferimenti). Lo scopo del riesame è di correggere un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una constatazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c). Questo dovrebbe permettere di evitare che il riesame diventi uno strumento destinato a giustificare una nuova valutazione della prestazione durevole. In particolare, gli organi d'applicazione non dovrebbero procedere in ogni momento ad una nuova valutazione della situazione solo in base ad un esame più approfondito dei fatti. Un errore non dovrebbe di conseguenza essere quando il riconoscimento della prestazioni dipende da circostanze materiali, il cui esame suppone un potere di apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato ammissibile, vista la situazione di fatto e di diritto (sentenza del Tribunale federale 8C_1012/2008 del 17 agosto 2009 consid. 4.1 pubblicata in SVR 2010 IV n° 5). 9.3. Nella specie è pacifico che la decisione del 5 agosto 2004 che confermava il diritto alla rendita intera AI non è stata oggetto di controllo giudiziario e che una sua rettifica rivestirebbe un'importanza notevole, dal momento che se la riconsiderazione dovesse essere ammessa, la rendita intera AI dovrebbe essere perlomeno ridotta. Alla luce della perizia del SAM del maggio 2004 che considerava A._______ in grado di svolgere al 70% attività di sostituzione, l'Ufficio AI cantonale, a suo tempo, avrebbe dovuto procedere ad un'indagine comparativa dei redditi per accertare la perdita di guadagno subita dall'interessato. Forse per un'interpretazione manifestamente errata delle conclusioni del SAM, o forse per una svista amministrativa, l'Ufficio AI cantonale non ha proceduto a tale indagine economica e, di conseguenza, ha confermato il diritto alla rendita intera AI con un'istruttoria non completa. La decisione del 5 agosto 2004 era dunque manifestamente erronea ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (sentenze del TF 9C_181/2010 del 2 agosto 2010 consid. 9 e 8C_294/2010 del 30 agosto 2010 consid. 7). La rettifica rivestirebbe un'importanza rilevante nella misura in cui, sulla base di una capacità lavorativa del 70% in attività sostitutive, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 44% che gli darebbe diritto solo a un quarto di rendita. Per i dettagli si rimanda al raffronto dei redditi operato dall'amministrazione e peraltro non contestato dall'insorgente.
C7421/2010 Pagina 14 10. 10.1. Il diritto ad almeno un quarto di rendita, non contestato dall'autorità inferiore, può quindi essere confermato (cfr. in proposito sentenza del Tribunale federale 9C_310/2011 del 18 giugno 2011 consid. 3.2.4). Resta da esaminare, atteso che la decisione del 5 agosto 2004 è manifestamente errata, ma che il potere di esame dello scrivente Tribunale si estende fino alla data della decisione impugnata, se la capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato non abbia nel frattempo subito un peggioramento. Ora, l'amministrazione, per quanto riguarda il periodo posteriore al 2004, non ha proceduto a effettuare un esame completo della situazione valetudinaria dell'assicurato ma si è limitata a consultare il SMR. A titolo preliminare, vista la fattispecie, va osservato che sarebbe stato più opportuno reinterpellare il SAM, che aveva esaminato l'interessato nel 2004, sull'evoluzione della capacità lavorativa dell'interessato. 10.2. Ad ogni modo l'istruttoria svolta dall'amministrazione nell'ambito della presente procedura di revisione è carente anche per i seguenti motivi. La problematica pneumologia non è stata esaminata, l'amministrazione essendosi limitata a esaminare le conseguenze della malattia cardiaca. In proposito va osservato che la patologia pneumologia aveva motivato il riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2001. In quell'occasione, il Dott. Pons, pneumologo, aveva notato che a causa delle sindromi delle apnee notturne e l'insuccesso della terapia ventilatoria con il CPAP, il paziente presentava una sonnolenza considerevole ed era da considerarsi inabile al lavoro al cento per cento anche in attività sostitutive. La persistenza di questa malattia è confermata anche da una relazione del Dott. Facchini del 15 novembre 2010: non sembra che il paziente abbia ottimizzato il problema delle apnee notturne e della relativa funzionalità generale diurna. Si noti ancora che l'assicurato è stato ricoverato dal 14 al 30 aprile 2009 per cercare di ottimizzare l'utilizzo del CPap. Non si conosce l'esito successivo di tali raccomandazioni né in sostanza l'evoluzione di questa patologia dopo il 2004. In secondo luogo, neppure la problematica cardiologica è stata sufficientemente esaminata. L'assicurato è portatore da quasi 20 anni di una patologia piuttosto grave come gli esiti di due infarti e una malattia
C7421/2010 Pagina 15 dei due vasi che ha necessitato l'impianto di un quadruplice bypass aortocoronarico nel settembre 2008. Pur prendendo atto della perizia del Dott. Noseda, cardiologo, il problema cardiaco non può essere sottovalutato con l'osservazione generica che il paziente può essere considerato inabile totalmente ad ogni lavoro tre mesi prima e sei mesi dopo l'intervento chirurgico di rivascolarizzazione. La severa e lunga patologia cardiaca merita un esame più approfondito che tenga conto dei fattori di rischio (peso, dispnea sforzi anche leggeri, blocco di branca completo a destra), e che prenda in considerazione le oggettive insufficienze strumentalmente accertate (come una frazione di eiezione fra 36 e 40% un bulbo aortico dilatato a 42mm). Un quadro patologico severo viene confermato dal Dott. Facchini nella relazione del 15 novembre 2010. Inoltre, non molto dopo la data dell'impugnata decisione, un controllo cardiologico effettuato dal Dott. Imparato (4 novembre 2010) riferisce una cardiomiopatia dilata viva postischemica. In terzo luogo, l'amministrazione avrebbe dovuto constatare che l'interessato ormai da oltre 16 anni che non lavorava più. Ora, in questi casi l'Ufficio AI è tenuto ad esaminare le residue possibilità di reintegrazione professionale. Non è sufficientemente probante la generica affermazione del CIP contenuta nel rapporto del 18 giugno 2010 secondo la quale "pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20% e considerando il grado d'incapacità lavorativa del 30% e l'iter scolastico professionale, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale". Gli effetti di una lunga assenza dal mercato del lavoro, come nella specie, non possono essere attenuati che attraverso della misure di reintegrazione e riadattamento operati dall'assicurazione per l'invalidità, salvo nei casi in cui sussistano chiari elementi per ritenere che l'interessato stesso possa reintegrarsi in consono settore produttivi con i propri mezzi (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_ 368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5.4 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010 pubblicata in SVR 2011 IV n° 30 e precisata in 9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3). 11. Ora, fatte queste considerazioni, fermo restando che il diritto ad almeno un quarto di rendita può essere confermato (cfr. consid. 10.1), il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova
C7421/2010 Pagina 16 decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4). Ad ogni modo anche se lo scrivente Tribunale dovesse ordinare una perizia medica complementare, al fine di chiarire la situazione dal punto di vista pneumologico e cardiologico, l'istruttoria sarebbe ancora incompleta. Infatti, come rilevato al considerando precedente, l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare anche le residue possibilità di reintegrazione professionale dell'interessato. Questa lacuna non può essere colmata dallo scrivente Tribunale. Fondandosi sul principio dell'economia di procedura, è quindi giustificato rinviare la causa all'autorità inferiore per completare l'istruttoria e nuova decisione. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal 2004 fino alla data dell'impugnata decisione (10 settembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita pluridisciplinare (pneumologia e cardiologia) ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede. Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di riprendere un'attività lucrativa malgrado il periodo di inattività. 12. 12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali L'anticipo per le spese processuali di Fr. 400. è restituito al ricorrente. 12.2. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili in quanto l'insorgente ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA).
C7421/2010 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 10 settembre 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400. fornito dal ricorrente il 14 febbraio 2011 gli viene restituito. 3. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: