Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-738/2015
Entscheidungsdatum
27.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-738/2015

S e n t e n z a d e l 2 7 f e b b r a i o 2 0 1 5 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Giuseppe Pedone, Studio Legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito della terza domanda di rendita (decisione del 2 aprile 2014).

C-738/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 2 aprile 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che, conformemente all'art. 87 cpv. 3 OAI (RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame di merito della terza domanda di rendita presentata dall'interessato il 16 aprile 2013, non avendo l'assicurato reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità. 2. Il 3 febbraio 2015, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto di accertare e poi dichiarare il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una consulenza medico-legale per la verifica delle sue condizioni psico-fisiche invalidanti. Ha segnalato che la tardività del gravame è dovuta "alla sua malattia". Ha chiesto pertanto la "rimessione in termini". 3. Il 13 febbraio 2015, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE. 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 5. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'insorgente abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine ricorsuale.

C-738/2015 Pagina 3 6.1 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo do- mandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gen- naio 2009). 6.2 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna inten- dere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza mag- giore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo og- gettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circo- stanza che avrebbe impedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante – diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia ogget- tivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003). 6.3 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della do- manda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferi- mento). 6.4 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che il ricorrente con procura del 9 aprile 2013 aveva conferito man- dato al Patronato Acli di B._______ di rappresentarlo nell'ambito della pro- cedura "relativa a rendita d'invalidità". Non è altresì dato rilevare, dalle

C-738/2015 Pagina 4 carte processuali allo stato in cui si trovavano alla data dell'emanazione della decisione impugnata da parte dell'UAIE, alcuna dichiarazione del ri- corrente di revoca del mandato in favore di tale rappresentante. Certo, il ricorso in esame del 3 febbraio 2015 è stato inoltrato per il tramite di un nuovo rappresentante, ossia l'avvocato Giuseppe Pedone di C.. Tuttavia, l'impugnata decisione del 2 aprile 2014 era stata validamente no- tificata al precedente mandatario del ricorrente, il Patronato Acli, dal mo- mento che la fine di tale precedente mandato non era stata portata alla conoscenza dell'autorità inferiore al momento determinante (v., sulla que- stione, la sentenza del TF 4P.273/2009 del 20 giugno 2000 consid. 5c). 6.5 Nel caso in esame, non è altresì, e fra l'altro, stato indicato, tantomeno in qualche modo corroborato, che l'atto omesso, ossia l'inoltro di un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 2 aprile 2014, sia stato compiuto nel ter- mine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (alcuna indicazione sul momento della cessazione dell'evocato impedimento dell'istante/ricor- rente). Per conseguenza, la domanda di restituzione del termine ricorsuale è inammissibile (cfr. considerando 6.3 del presente giudizio). 6.6 6.6.1 Può essere tutt'al più ancora rilevato che il ricorrente, nell'atto del 3 febbraio 2015, ha preteso d'essere stato impossibilitato, per malattia, d'i- noltrare in tempo un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 2 aprile 2014. Secondo giurisprudenza, una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustifi- care una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2). 6.6.2 Orbene, l'istante non ha però motivato la propria domanda di restitu- zione del termine ricorsuale. In particolare, non ha fornito spiegazione al- cuna sulla ragione per cui il suo stato di salute psichico-fisico non gli avrebbe consentito né di presentare tempestivamente ricorso contro l'im- pugnata decisione del 2 aprile 2014 né di incaricare una terza persona di compiere tempestivamente gli atti di procedura necessari, anche tenuto conto del ricovero ospedaliero per depressione maggiore con comporta- mento psicotico dal 28 maggio al 17 giugno 2014 (v. lettera di dimissione del Servizio Psichiatrico di D.). Pure per questo motivo l'istanza di restituzione dei termini è inammissibile.

C-738/2015 Pagina 5 6.6.3 Per sovrabbondanza, giova rilevare che i documenti medici agli atti diagnosticano certo una sindrome schizoaffettiva in trattamento neurolet- tico (oltre a diabete mellito di tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, ipertensione arteriosa e spondiloartrosi), precisano che il ricorrente è in cura presso un centro di salute mentale dal 2009 e postulano un'attenzione alla guida ed alle attività che necessitano di adeguata sorveglianza (v., in particolare, perizia medica E 213 del maggio 2013, rapporto di visita psi- chiatrica del giugno 2013 e rapporto psichiatrico dell'ottobre 2013). Anche ad un esame d'ufficio degli atti di causa, non appare comunque emergere una malattia grave e improvvisa del ricorrente che gli avrebbe potuto im- pedire in particolare di incaricare una terza persona di inoltrare ricorso. Pe- raltro, non è dato sapere per quale motivo il precedente rappresentante – dalle carte processuali non risulta che il mandato conferito al Patronato Acli il 9 aprile 2013 sia stato revocato nel periodo determinante – non abbia presentato tempestivamente un ricorso, se del caso almeno a titolo caute- lativo, contro la decisione dell'UAIE del 2 aprile 2014, fermo restando che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, ritenuto altresì che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n. 1342). 6.6.4 Ne discende la domanda di restituzione del termine ricorsuale è inammissibile, fermo restando che anche qualora si fosse per denegata ipotesi effettuato un esame di merito, l'istanza avrebbe comunque dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata. 7. Per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, occorre osservare che giu- sta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Considerato che, nell'atto del 3 febbraio 2015, il rappresentante del ricor- rente ha riconosciuto egli stesso che il termine (di 30 giorni) per inoltrare un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 2 aprile 2014 è (già) scaduto, il ricorso inoltrato il 3 febbraio 2015 lo è stato tardivamente. Per conse- guenza, in considerazione pure del suesposto esito della domanda di re- stituzione dei termini, il ricorso in esame è inammissibile.

C-738/2015 Pagina 6 8. Questo Tribunale rileva infine che, nel gravame del 3 febbraio 2015, l'in- sorgente ha formulato una richiesta volta ad un'udienza di discussione del ricorso dinanzi a questo Tribunale. A prescindere dal fatto che non è dato ben comprendere la natura e lo scopo di tale richiesta, va rilevato che rite- nuta la manifesta inammissibilità del ricorso, non vi è comunque motivo di dare seguito alla richiesta medesima (cfr. DTF 136 I 279 consid. 1 e sen- tenza del TF 1C_50/2013 del 20 giugno 2013 consid. 2.2 e relativi riferi- menti). Giova tutt'al più rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, che non è dato sapere, in assenza d'indicazioni al riguardo da parte del ricorrente, per quale ragione la manifesta inammissibilità del ricorso non potrebbe es- sere decisa con la necessaria attendibilità – conto tenuto dell'insieme delle circostanze specifiche della fattispecie – sulla sola base degli atti di causa, senza l'ausilio di un'udienza di discussione. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; v. sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008) ritenute altresì le compe- tenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia d'assicura- zioni sociali (v. in particolare l'art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-738/2015 Pagina 7 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda del ricorrente del 3 febbraio 2015, intesa quale domanda di restituzione del termine ricorsuale, è inammissibile. 2. Il ricorso del 3 febbraio 2015 è inammissibile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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