Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7104/2023
Entscheidungsdatum
20.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7104/2023

S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 28 novembre 2023).

C-7104/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (in seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insor- gente), cittadina italiana, nata il (...) 1967, nubile, ha lavorato in Svizzera dal 1989, da ultimo in qualità di contabile presso B._______ SA di (...), solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità (doc. 1 a 14 dell’incarto dell’Ufficio assicurazione inva- lidità per gli assicurati all’estero [in seguito doc. UAIE]). A.b A partire dal 17 gennaio 2022 fino al 13 marzo 2022 l’interessata è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro a causa di una sindrome affet- tiva bipolare con episodio depressivo medio a forte componente ansiosa (doc. UAIE 35 a 42). L’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia ha preso a carico il caso (doc. UAIE 35 a 57) ed ha fatto eseguire due valutazioni psichiatriche alla dott.ssa C., specialista in psichiatria, in data 1° aprile 2022 e 9 agosto 2022 (doc. UAIE 40 e 45), che ha dichia- rato l’interessata nuovamente abile al lavoro al 50% dal 14 marzo 2022 fino al 3 aprile 2022. Con la seconda valutazione è stata nuovamente dichiarata abile al 100% dal 4 aprile ma con prognosi incerta, dal 20 giugno 2022 è invece stata dichiarata totalmente inabile al lavoro e – salvo complicazioni e con prognosi molto incerta – di nuovo abile al 50% a partire dal 1° no- vembre 2022. A.c Dal 28 luglio al 2 settembre 2022 l’interessata è inoltre stata ricoverata presso l’Ospedale D. di (...) a causa delle patologie psichiatriche di cui soffre (disturbo bipolare con episodio depressivo moderato [doc. UAIE 24]). B. B.a Il 13 settembre 2022 l’assicurata ha formulato all’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità del Cantone E._______ (di seguito UAI-E._______) istanza volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 6 e segg.). B.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, acquisendo agli atti l’incarto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. UAIE 1, nonché 34 a 57). B.c Tramite modifica del contratto di lavoro del 28 febbraio 2023 l’interes- sata ha concordato con il proprio datore di lavoro una riduzione del tempo

C-7104/2023 Pagina 3 lavorativo da 40 a 24 ore settimanali a decorrere dal 1° marzo 2023 (doc. UAIE 52 e 56). B.d Con rapporto medico di giugno 2023, il dott. F., medico di fa- miglia dell’assicurata, ha constatato, al momento dell’ultima visita del 19 febbraio 2023, uno stato di salute migliorato e stabilizzato. Egli ha inoltre rilevato che essa ha ripreso – per scelta personale – la precedente attività a tempo parziale (doc. UAIE 24 pag.5 e 6). B.e Con progetto di decisione del 10 ottobre 2023, l’UAI-E. ha ri- levato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto risultano, dal 17 gennaio 2022 al 19 febbraio 2023, svariati periodi con gradi di incapacità lavorativa differente, con interruzione dell’anno d’attesa dal 5 aprile 2022 al 30 maggio 2022 per incapacità lavorativa nulla, mentre a decorrere dal 20 febbraio 2023 l’interessata era nuovamente abile a tempo pieno. Esso ha quindi constatato che l’inabilità lavorativa dell’inte- ressata è durata meno di un anno (dal 20 giugno 2022 al 19 febbraio 2023) e che pertanto non era dato il diritto ad una rendita o a provvedimenti pro- fessionali. Di conseguenza ha prospettato il rigetto della richiesta di pre- stazioni (doc. UAIE 27). B.f Non avendo l’interessata trasmesso osservazioni al progetto di deci- sione, con provvedimento del 28 novembre 2023, l’UAIE ne ha confermato le conclusioni respingendo la richiesta di prestazioni del 13 settembre 2022 (doc. UAIE 30). C. C.a Contro la decisione del 28 novembre 2023 in data 22 dicembre 2023 l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di prestazioni dell’assi- curazione invalidità almeno fino a quando non sarà in grado di riprendere un’attività lavorativa. Ha inoltre precisato che a decorrere dal 2 novembre 2023 è nuovamente inabile al lavoro al 100% per motivi psichiatrici e di non sapere quanto durerà la sua ricaduta. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà, se necessario, nei con- siderandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 18 gennaio 2024 l’interessata ha versato un anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4 e 5).

C-7104/2023 Pagina 4 C.c Con risposta di causa del 6 marzo 2024, l’autorità inferiore, rinviando al preavviso dell’UAI-E._______ del 1° marzo 2024, ha proposto l'ammis- sione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa affinché istruisca ulteriormente il caso e proceda alla valuta- zione integrale dell’aspetto medico-funzionale ed economico con succes- siva pronuncia di una nuova decisione. In particolare, la riduzione dell’atti- vità lavorativa dal 100% al 60% dal 1° marzo 2023, presumibilmente per motivi di salute, ed il calcolo delle indennità di malattia su tale tasso per- metterebbero di concludere che l’anno di attesa risulta adempiuto, essendo data un’incapacità lavorativa del 40% anche dopo il 20 febbraio 2023 (doc. TAF 7). C.d Con provvedimento del 14 marzo 2024 – notificato il 20 marzo 2024 – il Tribunale amministrativo federale ha invitato la ricorrente a esprimersi sulla proposta dell’UAIE (doc. TAF 8 e 9). L’assicurata non ha dato seguito a tale provvedimento.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto

C-7104/2023 Pagina 5 tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissi- bile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’inva- lidità è insorta prima di questa data (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010). 2.3 Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9101; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022], cifra marginale 1007). 2.4 Nel caso in esame, potendo il diritto alla rendita nascere al più presto il 1° marzo 2023 (cfr. art. 29 LAI), si applicano le disposizioni legali in vigore al 1° gennaio 2022.

C-7104/2023 Pagina 6 3. 3.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par- ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 3.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 4. 4.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima della resa della deci- sione impugnata, l’UAIE, rispettivamente l’UAI-E._______, competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico o economico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza prepon- derante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente. 4.2 In concreto va analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori approfondimenti medico- funzionali ed economici, alfine di verificare tra l’altro il presupposto dell’anno di attesa, sia condivisibile e vada accolta (si confronti a tal propo- sito la risposta di causa del 6 marzo 2024 [doc. TAF 7]). 4.3 4.3.1 Per i motivi che verranno esposti di seguito, questo Tribunale con- corda con la proposta dell’UAIE summenzionata, alla quale la ricorrente non si è peraltro opposta, non avendo l’amministrazione prima di emettere la decisione del 28 novembre 2023 infatti sufficientemente acclarato la si- tuazione medica ed economica dell’assicurata. 4.3.2 In primo luogo, va rilevato che dopo un periodo in cui il tasso di attività lavorativa è frequentemente mutato (cfr. consid. A.b, A.c, B.e), la ricorrente ha ripreso la precedente attività a tempo parziale nel mese di marzo 2023 (riducendo il tasso di attività di comune accordo con il datore di lavoro al 60%) ed è stata considerata dall’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia totalmente abile al lavoro per questo tasso di attività (doc. UAIE

C-7104/2023 Pagina 7 56). Ora dagli atti medici prodotti in sede ricorsuale – si confronti in parti- colare i certificati medici del dott. F._______ del 2 e del 22 novembre 2023, nonché del 12 dicembre 2023 (allegati a doc. TAF 1) – risulta nondimeno che la ricorrente, dopo aver ripreso la precedente attività lavorativa, è stata nuovamente dichiarata totalmente inabile al lavoro a decorrere dal 2 no- vembre 2023. Essa ha pertanto reso perlomeno plausibile un ulteriore peg- gioramento dello stato di salute di cui l’autorità inferiore non ha tenuto conto nella propria valutazione, nonostante esso sia precedente all’emissione della decisone impugnata. Già solo per questo motivo, e come peraltro cor- rettamene rilevato dall’autorità inferiore con la risposta di causa del 6 marzo 2024, va pertanto accolta la proposta di rinvio degli atti all’ammini- strazione alfine di una più approfondita, aggiornata e precisa verifica dello stato di salute. Sotto questo profilo, il completamento dell’istruttoria implica l’aggiornamento dell’incarto con le necessarie valutazioni specialistiche – in particolare in ambito psichiatrico – con conseguente verifica dell’inci- denza dello stato di salute sulla residua capacità lavorativa della ricorrente, rispettivamente della sua evoluzione nel tempo. 4.3.3 Inoltre – e per quanto attiene all’insieme del periodo determinante nel caso di specie, rispettivamente all’adempimento del requisito dell’anno di attesa – giova rilevare che neppure convincono le valutazioni dell’autorità inferiore, fondate sugli atti dell’assicuratore malattia, relative alle conse- guenze delle affezioni psichiatriche sulla capacità lavorativa della ricor- rente. In particolare, risultano incomprensibili e pertanto non condivisibili – anche perché non sufficientemente motivate – le innumerevoli modifiche del grado di incapacità lavorativa dell’assicurata (undici in poco più di un anno; v. doc. UAIE 26 pag. 2). In particolare non convince la capacità lavo- rativa totale dal 4 aprile 2022 fino al 31 maggio interruttiva dell’anno di at- tesa, nella misura in cui sembra scaturire da un desiderio dell’assicurata di lavorare a tempo pieno per non perdere il lavoro, tuttavia la prognosi viene definita dalla dott.ssa C._______ incerta e non è chiaro se l’interessata abbia lavorato a tempo pieno o soltanto al 50%. Vero è che ha dichiarato di non essere in grado di lavorare più di due ore e mezza (art. UAIE 45). Un tale scenario, pare piuttosto denotare uno stato di salute precario, non stabilizzato in modo duraturo e necessitante pertanto di una valutazione specialistica che si estenda all’insieme del periodo rilevante e dunque a decorrere da gennaio 2022. 4.3.4 Infine – e come sottolineato dall’autorità inferiore con la risposta di causa del 6 marzo 2024 – i motivi alla base della riduzione dell’attività la- vorativa da parte dell’assicurata a decorrere dal 1° marzo 2023 (cfr. consid. B.c del presente giudizio) non sono stati sufficientemente acclarati, nella

C-7104/2023 Pagina 8 misura in cui non è chiaro se tale riduzione è dovuta ad una libera scelta dell’interessata oppure se un’attività a tempo pieno non era più esigibile da un punto di vista medico. Anche per questi motivi risultava e risulta evidente la necessità di far eseguire ulteriori accertamenti medici con conseguente nuovo raffronto dei redditi. Trattandosi di motivi medici la capacità lavora- tiva andrebbe valutata diversamente e l’assicurata risulterebbe parzial- mente inabile al lavoro anche dopo il 1° marzo 2023. 4.4 Da quanto esposto consegue che gli atti vanno rinviati all’autorità infe- riore per un nuovo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Si im- pone – da una parte – una valutazione peritale psichiatrica con verifica dell’incidenza della patologia sulla capacità lavorativa dell’assicurata e della sua evoluzione nel tempo e – dall’altra – una rivalutazione dell’aspetto economico nella misura in cui la riduzione dell’attività lavorativa al 60% concordata con il datore di lavoro potrebbe essere riconducibile allo stato di salute. Ciò influenzerebbe la misura dell’incapacità lavorativa dell’assi- curata così come i presupposti del diritto alla rendita, in particolare l’adem- pimento del periodo d’attesa di un anno; che sarebbe tra l’altro stato ne- gato, come indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, proprio per la riduzione del tempo di lavoro. Senza prima procedere alla citata istruttoria complementare, contrariamente a quanto preteso – perlomeno implicitamente – dalla ricorrente con il gravame del 22 dicembre 2023, non è possibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lei richiesto e meglio in favore di un riconoscimento del diritto di percepire una rendita d’invalidità. 5. 5.1 In caso di annullamento della decisione impugnata il Tribunale ammi- nistrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (si confronti, fra le tante, la sentenza del TAF C- 4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque suffi- cienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 5.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. La ricorrente verrà in parti- colare sottoposta ad una valutazione di natura psichiatrica, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insor- gente dovesse ancora rendere necessario. L’approfondimento peritale

C-7104/2023 Pagina 9 dovrà essere effettuato in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Sulla base degli accertamenti già agli atti e quelli ancora da esperire, l’amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute della ricorrente nel periodo determinante e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capa- cità lavorativa, fermo restando la necessità che i periti si esprimano con- giuntamente al riguardo. Incomberà peraltro all’UAIE chinarsi nuovamente sulla situazione professionale della ricorrente e procedere ad un nuovo raf- fronto dei redditi, emettendo una nuova decisione sull’eventuale diritto alla rendita in tempi ragionevoli. 5.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute della ricorrente e sull’incidenza nel tempo delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’auto- rità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, sono richiesti ulteriori accertamenti specialistici in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, secondo cui un rinvio resta possibile laddove si impongono accertamenti medici in merito ad una questione che non è ancora stata oggetto di alcun approfondimento, rispettivamente laddove è necessario un semplice chiarimento o completamento di una perizia), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministra- zione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti- colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'ammi- nistrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella

C-7104/2023 Pagina 10 speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 con- sid. 9.3). 6. 6.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle spese processuali di CHF 800.- versato il 18 gennaio 2024, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà passata in giudicato. 6.2 Ritenuto che l’insorgente, anche se vincente in causa, non è rappre- sentata in questa sede da mandatario professionale e che non fatto valere né risulta, ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combi- nazione con l’art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173. 320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7104/2023 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 28 novembre 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 18 gennaio 2024, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà passata in giudicato. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-7104/2023 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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