Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7055/2018
Entscheidungsdatum
01.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 03.08.2021 (9C_407/2020)

Corte III C-7055/2018

S e n t e n z a d e l 1 ° m a g g i o 2 0 2 0 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Rosemarie Weibel, Studio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (deci- sione del 9 novembre 2018).

C-7055/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (...) – ha lavorato in Svizzera presso la ditta di famiglia B._______ come metalcostruttore da luglio del 2007, solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Ha in- terrotto il lavoro il 20 febbraio 2012 a seguito di un infortunio sul lavoro (trauma distorsivo al ginocchio destro; doc. 8 dell’incarto dell’autorità infe- riore [di seguito, doc. A 8] e doc. 3 dell’incarto dell’Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni [assicurazione C.; di se- guito, doc. B 3]). Il 19 settembre 2012, ha subito un secondo infortunio (caduta dalle scale con conseguente rotazione del ginocchio sinistro; doc. B 31). Il 23 marzo 2013, ha formulato una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. A 8). A.b Con decisione del 25 aprile 2017, l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva- lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° feb- braio 2013 al 31 luglio 2015. Dalla motivazione della decisione risultava che, in virtù degli atti dell’incarto dell’assicurazione C., l’interes- sato (affetto da esiti di ricostruzione LCA ginocchio destro e ginocchio sini- stro) presentava una completa incapacità al lavoro dal 22 febbraio 2012 al 21 aprile 2015 sia nell’attività di metalcostruttore sia in un’attività sostitutiva adeguata. Tuttavia, dal 22 aprile 2015, l’interessato ha riacquistato una completa capacità al lavoro in un’attività adeguata, ciò che comportava un grado d’invalidità del 17% e la soppressione della rendita fino ad allora accordata con effetto al 1° agosto 2015 (doc. A 169). A.c Con sentenza del 27 settembre 2017 (C-3194/2017 [doc. A 180]), il Tribunale amministrativo federale ha, su proposta dell’autorità inferiore, parzialmente accolto il ricorso interposto dall’interessato il 6 giugno 2017, annullato la succitata decisione del 25 aprile 2017 e rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché procedesse a completare l’accertamento dei fatti giuridi- camente rilevanti in merito all’aspetto economico (segnatamente con le ne- cessarie indagini presso la ditta in cui l’interessato lavora [il medesimo es- sendo rimasto attivo nella ditta di famiglia, dove è stato impiegato con una nuova attività lavorativa, per il cui apprendimento ha beneficiato di una spe- cifica formazione nell’ambito di un percorso reintegrativo promosso dall’Uf- ficio dell’assicurazione invalidità del Cantone D._______]), effettuasse un nuovo confronto dei redditi determinanti e si pronunciasse nuovamente sul

C-7055/2018 Pagina 3 diritto dell’interessato ad una rendita d’invalidità successivamente al 31 lu- glio 2015. Il Tribunale amministrativo federale ha altresì pure confermato che il ricorrente ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2013 (decorso il termine di attesa legale di un anno, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI) al 31 luglio 2015 (sentenza del TAF C-3194/2017 del 27 set- tembre 2017 consid. 5.2 e 9.4), rendita già versata come da decisione dell’UAIE del 25 aprile 2017. Tale sentenza è cresciuta in giudicato. B. B.a Il 30 novembre 2017, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) ha ripreso l’istruttoria della domanda di rendita, sot- toponendo l’incarto al proprio servizio ispettorato (v. la richiesta di valuta- zione economico/lavorativa di cui al doc. A 182). B.b Il 14 febbraio 2018, l’interessato ha prodotto, su richiesta dell’Ufficio AI del Cantone D., i certificati di salario per i mesi da marzo 2017 a gennaio 2018 (doc. A 188). B.c Con annotazione del 27 marzo 2018, il consulente in integrazione pro- fessionale ha riferito che l’interessato ha svolto una formazione ad hoc, dal 1° giugno 2016 al 28 febbraio 2017, al fine di poter essere reinserito pro- fessionalmente nella ditta di famiglia. In tale ambito, gli sono state impartite le basi per poter svolgere delle attività amministrative riguardanti esclusi- vamente la ditta B.. Il consulente ha peraltro segnalato che, nella misura in cui l’interessato avesse voluto cambiare posto di lavoro e cercare un’occupazione quale impiegato amministrativo in un mercato equilibrato del lavoro, egli avrebbe dovuto svolgere un’ulteriore formazione (in parti- colare, una formazione come apprendista di commercio con attestato fe- derale di capacità; doc. A 189). B.d Nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 27 marzo 2018, l’ispettore dell’AI ha indicato che il ricorrente lavorava sui can- tieri come metalcostruttore e dirigeva il lavoro degli operai. Dopo il danno alla salute, in seguito all’effettuazione di provvedimenti di reinserimento professionale, ha ripreso, da marzo 2017, l’attività nella ditta di famiglia a livello amministrativo, con un salario di mensile di fr. 4'100.-. Secondo l’ispettore, le conoscenze amministrative dell’insorgente non sarebbero però sfruttabili al di fuori dell’ambito aziendale. L’ispettore dell’AI ha poi ritenuto che si giustifica di riconoscere quale reddito da valido il reddito percepito dal ricorrente nel 2011, pari fr. 112'750.-. Secondo l’ispettore, da tale importo deve però essere dedotta la metà della perdita registrata dalla

C-7055/2018 Pagina 4 ditta nel 2011, di fr. 43'018.-, conto tenuto della suddivisione del capitale sociale e dell’attività nella ditta tra l’insorgente e il fratello, ciò che comporta un reddito da valido di fr. 91'241.- (doc. A 190). B.e Il 30 marzo 2018, l’Ufficio AI del Cantone D._______ ha determinato nel 34% il grado d’invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo ge- nerale del confronto dei redditi (doc. A 192). B.f Con progetto di decisione del 25 aprile 2018, l’Ufficio AI del Cantone D._______ ha indicato, in virtù degli atti dell’incarto della C._______, che a causa del danno alla salute l’interessato presenterebbe una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa dal 20 febbraio 2012 al 21 aprile 2015. Pertanto, sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2013 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 31 luglio 2015 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi). Tuttavia, dal 22 aprile 2015, l’inte- ressato presenterebbe una capacità al lavoro del 100% in un’attività sosti- tutiva adeguata, ciò che comporterebbe un grado d’invalidità del 34% (con- fronto fra un reddito da valido quale metalcostruttore di fr. 91'241.- [come definito nel rapporto d’inchiesta del Servizio Ispettorato AI del 27 marzo 2018] ed un reddito da invalido di fr. 60'028.-, ottenibile in attività semplici e ripetitive, secondo la Tabella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari – considerato altresì che la formazione ad hoc di cui ha beneficiato sarebbe sfruttabile unicamente nella propria azienda [come rilevato dall’an- notazione del Servizio integrazione professionale dell’AI del 27 marzo 2018]) – che escluderebbe il riconoscimento del diritto ad una rendita d’in- validità svizzera dopo il 1° agosto 2015 (doc. A 193). B.g Con scritto del 24 maggio 2018, l’interessato ha postulato il riconosci- mento di una mezza rendita d’invalidità. Ha contestato la definizione del reddito da valido e del reddito da invalido. Ha in particolare sottolineato che nel calcolo per la determinazione del grado d’invalidità, dal confronto fra il reddito da valido di fr. 112'750.- ed il reddito da invalido di fr. 53'300.-, si otterrebbe una perdita di guadagno del 53% (doc. A 197). B.h Con annotazione dell’11 giugno 2018, l’ispettore dell’AI ha ribadito la correttezza della definizione del reddito da valido del ricorrente, precisando che nella determinazione del reddito di lavoratori indipendenti devono es- sere considerati sia i redditi personali che i risultati aziendali. Ha quindi confermato la sua precedente presa di posizione (doc. A 200).

C-7055/2018 Pagina 5 B.i Con annotazione del 13 settembre 2018, il consulente in integrazione professionale ha poi rilevato che il reddito da invalido è definito in base ai dati forniti dalle statistiche salariali relativi alle attività semplici e ripetitive, ritenuto che la formazione di cui ha beneficiato il ricorrente è sfruttabile unicamente nella propria azienda. Non risulta opportuno riferirsi al salario percepito nella ditta di famiglia, dal momento che l’insorgente dispone del diritto di firma individuale e, in tale ambito, può prendere decisioni per l’azienda, assumendosene pure i rischi. Peraltro, oltre a svolgere i lavori amministrativi, egli si occupa della redazione delle offerte e dei contatti con i clienti, attività da considerarsi specialistiche e che possono essere svolte solo da persone con una determinata esperienza di lavoro (doc. A 201). B.j Con decisione del 9 novembre 2018, l’UAIE ha deciso che l’interessato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° febbraio 2013 (decorso il termine di attesa legale di un anno, giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2015 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi, giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI), rendita già versata (come da decisione del 25 aprile 2017 [decisione poi annullata dal Tribunale amministrativo federale per quanto attiene alla soppressione della rendita intera con effetto al 1° agosto 2015]; doc. A 207). C. C.a Il 12 dicembre 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 9 novem- bre 2018 mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame e di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2013 e ad una mezza rendita, o perlomeno ad un quarto di rendita, dal 1° agosto 2015. Si è doluto di un’errata deter- minazione del suo reddito da valido e del suo reddito da invalido. Quale reddito da valido, l’autorità inferiore deve considerare il salario che egli ha percepito nel 2011, ossia fr. 105'040.-, non essendovi altresì elementi che permettano di ritenere che non avrebbe potuto mantenere tale salario an- che negli anni successivi. Secondo il ricorrente, da tale importo non deve essere dedotta la metà della perdita fiscale del 2011, di fr. 43'018.-, ritenuto che solo nel 2011 è stata registrata una perdita aziendale di una certa im- portanza e che la ditta non ha mai distribuito (ai propri soci) degli utili, fermo restando che la perdita registrata nel 2011 dovrebbe essere ripartita fra lui medesimo, il fratello ed il padre, secondo le quote sociali allora detenute (1/3 ciascuno). Quale reddito da invalido, l’autorità inferiore deve ritenere il salario effettivo che percepisce nella ditta di famiglia, ossia fr. 52'000.-. L’in- sorgente ha poi sottolineato che nel calcolo per la determinazione del

C-7055/2018 Pagina 6 grado d’invalidità, dal confronto fra il reddito da invalido di fr. 105'040.- ed il reddito da invalido di fr. 52'000.-, si otterrebbe una perdita di guadagno del 50%. Peraltro anche ricorrendo ad un reddito ipotetico da invalido fon- dato su dati statistici relativi alle attività semplici e ripetitive, la perdita di guadagno sarebbe del 47%, con la conseguenza che dovrebbe perlomeno essergli attribuito un quarto di rendita successivamente al 31 luglio 2015 (doc. TAF 1). C.b Il 9 gennaio 2019, il ricorrente ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Con risposta al ricorso del 28 febbraio 2019, l’UAIE ha proposto la reie- zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al preavviso dell’Ufficio AI del Cantone D._______ del 26 febbraio 2019, nel quale è stata ribadita, in virtù dell’inchiesta del 27 marzo 2018 per l’attività professionale indipendente e del rapporto del 27 marzo 2018 del consu- lente in integrazione professionale, la correttezza della definizione del red- dito da valido (fr. 91'241.- [reddito di fr. 112'750.-, secondo le iscrizioni figu- ranti sull’estratto del conto individuale {CI}, con deduzione della metà della perdita registrata dalla ditta di fr. 43'018.-]) e del reddito da invalido (di fr. 60’028.- [reddito conseguibile in attività semplici e ripetitive secondo i dati forniti dalle statistiche salariali, superiore a quello conseguito nella sua ditta di famiglia]; doc. TAF 7). C.d Con scritto del 25 marzo 2019, il ricorrente ha rinunciato a presentare la replica, riconfermandosi nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 12 dicembre 2018 (doc. TAF 9), scritto che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore con provvedimento del 29 marzo 2019 (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

C-7055/2018 Pagina 7 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 1.5 1.5.1 Va peraltro precisato che di principio è oggetto del litigio l’assegna- zione di tutte le rendite dell’assicurazione svizzera per l’invalidità concer- nenti un determinato assicurato. In effetti, secondo costante giurispru- denza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscet- tibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell’impugna- tiva. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle pre- stazioni, il potere cognitivo del giudice non è dunque limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell’amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenze del TAF C-3164/2017 del 14 novembre 2019 consid. 1.5, C-3859/2016 del 22 maggio 2017 consid. 7 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii). Tuttavia, nella presente fattispecie la rendita intera assegnata al ricorrente dal 1° febbraio 2013 al 31 luglio 2015 è già stata confermata da questo Tribunale con sentenza C-3194/2017 del 27 settembre 2017 (cresciuta in giudicato). A prescindere dal fatto che l’asse- gnazione di tale rendita non è contestata in questa sede e che non è nep- pure consentito di riesaminare la succitata sentenza del TAF del 27 set- tembre 2017 cresciuta in giudicato, non si potrebbe comunque che ribadire come la rendita intera accordata al ricorrente per la menzionata durata sia legittima e giustificata rispettivamente fondata su sufficiente documenta- zione medica di cui agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore e su una con- vincente valutazione della conseguente incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività fino al 22 aprile 2015 (cfr., la valutazione dell’autorità infe- riore fondata segnatamente sul rapporto di visita medica del 22 aprile 2015

C-7055/2018 Pagina 8 del dott. E., specialista in chirurgia ortopedica, medico incaricato dall’assicurazione C. [doc. B 174], e la relativa documentazione medica componente l’incarto dell’assicurazione C._______ [doc. B 1 a doc. B 175]). Peraltro, nella sentenza del TAF C-3194/2017 del 27 settembre 2017 è pure stato ritenuto che è intervenuto il 22 aprile 2015 un migliora- mento dello stato di salute del ricorrente tale da giustificare la valutazione dell’autorità inferiore secondo la quale era data da tale momento una resi- dua capacità lavorativa del 100% in un’attività sostitutiva adeguata (consid. 5.2). Anche ciò non è contestato in questa sede né è lecito (rispettivamente troverebbe una seria giustificazione) un riesame della menzionata sen- tenza del TAF del 27 settembre 2017 su questo punto. 1.5.2 Pertanto, resta ancora aperta la questione di sapere se da un corretto raffronto dei redditi (rispettivamente determinazione dei redditi determi- nanti da valido e da invalido) consegua, come preteso dal ricorrente, un suo diritto ad una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (di metà o di un quarto) anche successivamente al 31 luglio 2015. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno

C-7055/2018 Pagina 9 della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina di principio secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove norme a partire dalla data della loro entrata in vigore. 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 23 marzo 2013. L'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata.

C-7055/2018 Pagina 10 3.3 Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impu- gnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti veri- ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer- tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (DTF 118 V 200 consid. 3a in fine; sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2). 4. Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz- zera per più di 6 anni (doc. A 169) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 5.1.1 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assi- curato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in con- siderazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'at- tività (art. 6 LPGA). 5.1.2 5.1.2.1 Di principio, la nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in ambito LAINF e nell’assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 134 V 343 consid. 3.4.1; 133 V 549 consid. 6.1 con rinvii). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell’invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare dovrebbe condurre al medesimo grado di invalidità. Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente (DTF 133 V 549 consid. 6 con rinvii).

C-7055/2018 Pagina 11 5.1.2.2 Se nella DTF 126 V 288, il Tribunale federale aveva comunque già relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado di invalidità nell’ambito dell’as- sicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, nella DTF 133 V 549 il Tri- bunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288), e, per conseguenza, l’Ufficio AI non è legittimato a inter- porre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettiva- mente la decisione su opposizione, dell’assicuratore infortuni sulla que- stione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 con- sid. 10; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-3194/2017 del 27 set- tembre 2017 consid. 6.4). 5.1.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.1.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov- vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.1.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren- dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata

C-7055/2018 Pagina 12 in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 5.2.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2 e 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 con rinvii). 5.2.2 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali- dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con- seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi- ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 6.2 Quanto all’oggetto litigioso nella presente procedura (v. consid. 1.5.2 del presente giudizio), questo Tribunale rileva, inoltre, che, con decisione su opposizione del 4 marzo 2016, la C._______ ha accordato al ricorrente, per i postumi infortunistici, una rendita d’invalidità del 42% (confronto fra

C-7055/2018 Pagina 13 un reddito da valido di fr. 105'040.- ed un reddito da invalido di fr. 61'104.- ), a decorrere dal 1° agosto 2015 (doc. A 67; v. anche la decisione della C._______ del 28 gennaio 2016 [doc. A 60]). 7. 7.1 Nel caso di un assicurato esercitante un’attività lucrativa, il grado d’in- validità deve essere determinato, in virtù dell’art. 16 LPGA in combinazione con l’art. 28a cpv. 1 LAI, sulla base di un confronto dei redditi. Il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esi- gibile da lui, dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi red- diti e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il grado d’invalidità (metodo generale del confronto dei redditi; DTF 137 V 334 consid. 3.3.1 e 130 V 343 consid. 3.4.2; sentenze del TF 8C_536/2017 del 5 marzo 2018 consid. 5.1 e 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 4.1). Per il confronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell’inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valuta- zione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone in- tervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.1 e 4.2). Il confronto dei redditi de- terminanti, nella fissazione del grado d’invalidità di un assicurato domici- liato all’estero, deve essere fatto sullo stesso mercato del lavoro, posto che la disparità della remunerazione e del costo della vita da un paese all’altro non permette di procedere a una comparazione oggettiva dei redditi in que- stione (DTF 137 V 20 consid. 5.2.3.2). 7.2 Anche per i lavoratori indipendenti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo di raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo. Se non è possibile determinare o stimare in ma- niera attendibile i due redditi (o anche uno solo) di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA), al confronto delle attività e valutare il grado di inva- lidità ritenendo l’incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla si- tuazione economica (metodo straordinario di graduazione; sentenze del TF

C-7055/2018 Pagina 14 9C_886/2011 consid. 4.2 e 4.3 e 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 con- sid. 2.2). 7.3 Nel caso in esame, come rettamente ritenuto sia dalla C._______ sia dall’autorità inferiore, il grado d’invalidità va determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, i redditi determinanti – da valido e da in- valido – potendo essere accertati in modo attendibile. Resta pertanto aperta la questione di sapere come debbano essere determinati nel caso di specie i rispettivi redditi da prendere in considerazione. 8. 8.1 Reddito da valido 8.1.1 Per determinare il reddito ipotetico da valido, occorre stabilire quanto guadagnerebbe la persona assicurata, secondo il principio della verosimi- glianza preponderante, quale persona sana al momento della decorrenza del diritto alla rendita, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito deve essere determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Questo perché normal- mente, in base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe con- tinuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; 134 V 322 consid. 4.1). 8.1.2 Tuttavia, in presenza di circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il red- dito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni ri- guardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitiva- mente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità

C-7055/2018 Pagina 15 (sentenze del TF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.3 e 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2). 8.1.3 Nel caso di lavoratori indipendenti, il reddito da valido può, di princi- pio, essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sul conto indivi- duale della persona assicurata. Tuttavia, se il reddito percepito fino all’in- sorgere dell’invalidità è diminuito o aumentato in modo straordinario du- rante un breve periodo, occorre tenere conto del reddito medio percepito su un periodo di tempo più lungo. Inoltre, sia la persona assicurata che l’Ufficio AI possono dimostrare che il reddito effettivamente percepito (sog- getto a contributi) è di importo superiore od inferiore rispetto al reddito re- gistrato nel conto individuale (sentenze del TF 9C_651/2019 del 18 feb- braio 2020 consid. 6.1 con rinvii, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 2.1 e 9C_771/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.6.1). 8.1.4 8.1.4.1 B._______ è una società a garanzia limitata, iscritta al registro di commercio del Cantone D._______ il 3 luglio 2007, avente quale scopo, fra l’altro, la fornitura e montaggio di carpenteria metallica, coperture, lat- toniere, controsoffitti, pareti mobili, infissi per fabbricati civili ed industriali, il commercio di materiali prefabbricati civili, industriali e commerciali per costruzioni, la consulenza tecnica a terzi o per conto di terzi, l’intermedia- zione immobiliare per lavori ed opere inerenti l’attività sociale (estratto del registro di commercio del Cantone D.; doc. A 36). 8.1.4.2 Sin dal 2007, il ricorrente è socio della ditta di famiglia. Da dicembre del 2010, egli è (socio) comproprietario della ditta con il fratello; entrambi detengono una quota del 50% del capitale sociale e dispongono, da aprile del 2012, del diritto di firma individuale (v. l’estratto del registro di commer- cio; doc. A 36). Per tale motivo, l’autorità inferiore ha considerato l’insor- gente quale lavoratore indipendente (v. lo scritto dell’Ufficio AI del Cantone D. del 22 maggio 2015; doc. A 37). 8.1.4.3 L’insorgente ha lavorato per la ditta B._______, come metalcostrut- tore (con mansioni di lavori manuali in generale, lavori manuali di monta- tura, montaggio di carpenterie metalliche), da luglio del 2007 a febbraio del 2012, data in cui ha subito il primo infortunio (questionario per il datore di lavoro del 21 maggio 2013; doc. A 13). 8.1.4.4 Per quanto attiene al reddito da valido, l’autorità inferiore, conside- rati il ruolo e le attività svolte dall’insorgente nella ditta di famiglia prima

C-7055/2018 Pagina 16 dell’infortunio così come lo sviluppo della ditta negli anni successivi, ha ri- tenuto che si giustifica di riferirsi al reddito che il ricorrente ha percepito nel 2011, di fr. 112'750.-, secondo le iscrizioni figuranti sull’estratto del conto individuale. L’UAIE ha tuttavia rilevato che, nel caso di un lavoratore indi- pendente, devono essere considerati sia i redditi personali che i risultati aziendali, lo stesso essendo infatti disposto ad assumersi il rischio azien- dale. A tal proposito, dai dati economici relativi all’attività della ditta, risulta una perdita nel 2011 di fr. 43'018.-. Secondo l’autorità inferiore, dal reddito percepito dall’insorgente nel 2011, di fr. 112'750.-, deve essere dedotta la metà della perdita registrata dalla ditta nel 2011, di fr. 43'018.-, tenuto conto della suddivisione del capitale sociale e dell’attività tra il ricorrente ed il fra- tello, a prescindere che la ditta abbia versato, o meno, degli utili ai propri soci. L’UAIE ha quindi determinato un reddito da valido di fr. 91'241.- (v. il preavviso dell’Ufficio AI del Cantone D._______ del 26 febbraio 2019; doc. TAF 7). 8.1.4.5 Il ricorrente fa valere che, come alle istruzioni vincolanti di cui alla sentenza di cassazione del Tribunale amministrativo federale del 27 set- tembre 2017, quale reddito da valido ci si deve riferire al salario che egli ha percepito nel 2011, ossia fr. 105'040.-, reddito che corrisponde all’importo ritenuto dalla C._______ (nella decisione su opposizione del 4 marzo 2016). Prima dell’infortunio, occorso il 20 febbraio 2012, egli lavorava infatti come metalcostruttore esperto e svolgeva il ruolo di caposquadra/respon- sabile sui cantieri. La ditta era altresì in piena espansione. Non vi sono peraltro elementi che permettano di ritenere che egli non avrebbe potuto mantenere tale salario anche negli anni successivi. Secondo l’insorgente, dal reddito di fr. 105'040.- non deve però essere dedotta la metà della per- dita fiscale, di fr. 43'018.-, ritenuto che solo nel 2011 è stata registrata una perdita aziendale di una certa importanza e che la ditta non ha mai distri- buito ai propri soci degli utili, fermo restando comunque che un’eventuale perdita registrata nel 2011 dovrebbe essere ripartita fra lui medesimo, il fratello ed il padre, secondo le quote sociali allora detenute (1/3 ciascuno [come all’estratto del registro di commercio]; v. il ricorso del 12 dicembre 2018 [doc. TAF 1]). 8.1.4.6 Nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 27 marzo 2018 (consecutivo ad una visita in ditta del 16 gennaio 2018), l’ispettore dell’AI, dopo avere descritto la formazione scolastica e profes- sionale dell’insorgente, il tipo d’impresa e l’attività aziendale, ha reputato che, in assenza del danno alla salute, il medesimo avrebbe svolto l’attività di metalcostruttore indipendente. In particolare, l’ispettore ha indicato che il ricorrente, prima dell’insorgere del danno alla salute, lavorava sui cantieri

C-7055/2018 Pagina 17 come metalcostruttore (con mansioni di copertura tetti, infissi, finestre, lat- toneria) e dirigeva il lavoro degli operai. Il fratello si occupava dell’ammini- strazione della ditta (con mansioni, fra l’altro, di contatti con i clienti e reda- zione di offerte e preventivi), al di fuori dell’orario di lavoro sui cantieri. An- che il fratello lavorava infatti sui cantieri, imparando il mestiere dall’insor- gente e acquisendo con il tempo una buona esperienza nel campo della metalcostruzione. Quanto all’attività svolta, essendo tutti e due i fratelli comproprietari della ditta in egual misura, il lavoro era organizzato as- sieme, nel senso che si confrontavano sul lavoro da eseguire e prendevano decisioni congiuntamente. Tuttavia, era il ricorrente il perno dell’attività per- ché era lui ad avere le conoscenze e l’esperienza in merito alle varie fasi dei lavori e riguardo alla direzione dei lavori sui cantieri, prendendo deci- sioni, dando indicazioni agli operai e dirigendo i lavori. All’inizio dell’attività, l’insorgente e il fratello hanno deciso di attribuirsi un salario relativamente modesto in prospettiva di uno sviluppo futuro della ditta. Nel 2011, il ricor- rente ha poi ritenuto corretto, in accordo con il fratello, riconoscersi un sa- lario adeguato al ruolo ricoperto nonché alle conoscenze, all’esperienza e agli sforzi profusi nella ditta negli anni precedenti. L’ispettore dell’AI ha al- tresì riferito che, dopo l’insorgere del danno alla salute e dopo aver bene- ficiato di provvedimenti di reinserimento professionale, l’insorgente ha ri- preso l’attività lavorativa nella ditta di famiglia a livello amministrativo. La ditta è, nel frattempo, gestita completamente dal fratello, nonostante il ri- corrente rimanga titolare al 50% e disponga del diritto di firma individuale. In conclusione, secondo l’ispettore, l’impegno, la formazione e l’esperienza dell’insorgente sono stati indispensabili alla crescita e all’evoluzione della ditta. Quest’ultimo, dopo gli anni iniziali di sacrificio, proprio nel 2011 si è concesso, in accordo con il fratello, il salario che riteneva consono agli sforzi e all’esperienza profusa nella ditta negli anni precedenti (doc. A 190). 8.1.4.7 Ciò premesso, questo Tribunale può senz’altro ammettere – circo- stanza incontestata fra le parti in causa – che il ricorrente avrebbe svolto l’attività di metalcostruttore indipendente anche nel 2015, in caso di capa- cità lavorativa intatta. Egli disponeva delle conoscenze e dell’esperienza per poter svolgere e dirigere lavori di metalcostruzione sui cantieri (v. il rap- porto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 27 marzo 2018; doc. A 190). Peraltro, come indicato dal Tribunale amministrativo fe- derale nella sentenza del 27 settembre 2017, “dopo una prima fase di av- viamento e di lenta crescita è proprio a partire dal 2011 che la ditta di fami- glia ha finalmente fatto il salto di qualità per affermarsi nella realtà ticinese. Il brusco rallentamento della cifra d’affari occorso nel 2012 è sintomatico dell’importanza che l’attività dell’insorgente rivestiva in una piccola realtà aziendale come quella della ditta B._______. Occorre pertanto riconoscere

C-7055/2018 Pagina 18 che non vi sono elementi agli atti che permettano di affermare che il reddito del ricorrente – legato a doppia mandata ai risultati dell’impresa di famiglia – avrebbe subito delle notevoli flessioni nel corso degli anni successivi” (sentenza del TAF C-3194/2017 consid. 8.3.1). Sebbene la C._______ ab- bia ritenuto un guadagno di fr. 105'040.- (reddito assicurato [doc. A 67]) e quand’anche dal questionario per il datore di lavoro risulti un salario di fr. 111'000.- (doc. A 13), questo Tribunale ritiene corretto, come fatto dall’au- torità inferiore, riferirsi al reddito da valido di fr. 112'750.- , percepito dall’in- sorgente nel 2011, anno precedente l’insorgere del danno alla salute, e risultante dalle iscrizioni figuranti sull’estratto del conto individuale. Peral- tro, quand’anche per denegata ipotesi si volesse prendere in considera- zione il reddito di fr. 105'040.- ritenuto dalla C._______ (invero meno pre- ciso) o invece quello risultante dal questionario del datore di lavoro di fr. 111'000.- (senza l’ammontare di fr. 1'750.- indicato separatamente nel conto individuale del ricorrente e su cui sono pure stati versati dal datore di lavoro i contributi previsti dalla legge), nulla cambierebbe all’esito della lite, ritenuto che da un raffronto di tali redditi da valido con il reddito da invalido determinante (cfr. consid. 8.2 del presente giudizio), consegui- rebbe comunque il diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° agosto 2015 (v. considerandi in diritto che seguono). Lo stesso accadrebbe se, sempre per denegata ipotesi, si volesse prendere in considerazione la me- dia tra i salari conseguiti nell’azienda del ricorrente da lui stesso nel 2011 e dal fratello dal 2013 al 2015 (fratello che ha sostanzialmente ripreso la posizione e l’attività dell’insorgente medesimo dopo l’infortunio dello stesso nel 2012 [anno 2012 chiaramente non rappresentativo per l’azienda di cui il ricorrente e contitolare, ritenuto il brusco rallentamento della cifra d'affari occorso nel 2012 a causa del citato infortunio dell’insorgente {cfr. sentenza del TAF C-3194/2017 consid. 8.3.1}]), media che si situerebbe a fr. 105'289.- (v. risultanze del CI dei due titolari negli anni in questione [421'157:4]). 8.1.4.8 Peraltro – a prescindere che il ricorrente è (socio) comproprietario della ditta, possiede una quota del 50% del capitale sociale e dispone del diritto di firma individuale (doc. A 36 [estratto del registro di commercio]) e quand’anche la ditta B._______ abbia registrato per l’anno 2011 una per- dita di fr. 43'018.- (doc. A 39 pag. 88 [conto economico 2011]) – non si giustifica, contrariamente a quanto deciso dall’UAIE, di dedurre dal reddito da valido, secondo le iscrizioni figuranti sull’estratto CI, la perdita della so- cietà (di fr. 43'018.- [registrata nel 2011]) e più precisamente la metà di tale perdita (di fr. 21'509.- [quota parte di ½ con il fratello). Infatti, la perdita societaria di fr. 43'018.- è limitata ad un anno, ossia il 2011, mentre negli anni successivi, almeno fino al 2015 (ma anche oltre per quanto emerge

C-7055/2018 Pagina 19 dagli atti di causa), vi è sempre stato un utile, anche se non di medesima entità. Pertanto l’anno 2011 non può essere comunque preso in conside- razione quale anno di riferimento per un’eventuale contabilizzazione di utile rispettivamente perdita nella determinazione del reddito da valido decisivo. La perdita d’esercizio del 2011 appare dovuta a motivi congiunturali indi- pendentemente dunque dalla prestazione lavorativa del ricorrente (e di suo fratello). Nella determinazione del reddito determinante da valido non può pertanto essere presa in considerazione la perdita straordinaria d’esercizio del 2011 (cfr. su questo punto anche la sentenza del TF 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 6.2), senza che vi siano altresì motivi sufficienti – né il ricorrente lo ha esplicitamente e motivatamente preteso – di prendere in considerazione l’utile dell’azienda. Peraltro, e quand’anche per denegata ipotesi si volesse prendere in considerazione la media tra le perdite e gli utili aziendali tra il 2011 e il 2015 (con esclusione del 2012, anno manife- stamente non rappresentativo per l’azienda di cui il ricorrente e contitolare, ritenuto il brusco rallentamento della cifra d'affari occorso nel 2012 a causa dell’infortunio del ricorrente [cfr. sentenza del TAF C-3194/2017 consid. 8.3.1]) si giungerebbe ad un utile annuale di fr. 8'738.90 ([69'911:4]:2) che, aggiunto al salario da valido precedentemente indicato (rispettivamente a tutti quelli alternativi indicati, per denegata ipotesi, al consid. 8.1.4.7 del presente giudizio) e raffrontato al salario da invalido (cfr. consid. 8.2 del presente giudizio), nulla cambierebbe all’esito della lite, dal momento che dal relativo calcolo conseguirebbe comunque un grado d’invalidità supe- riore al 40%, ma inferiore al 50%. Basti ancora rilevare che l’autorità infe- riore non ha preteso, tanto meno dimostrato (nel senso della verosimi- glianza preponderante), che in un mercato equilibrato del lavoro la presta- zione lavorativa del ricorrente da valido avrebbe comportato un salario in- feriore a quello percepito nel 2011 nella propria azienda. 8.1.4.9 Per il resto, ritenuto che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente è intervenuto a decorrere dal 22 aprile 2015, nel senso di una ritrovata capacità al lavoro del 100% in attività confacenti allo stato di sa- lute, occorrerebbe di principio adeguare il reddito da valido per il 2011, di fr. 112'750.-, al 2015, anno determinante per il raffronto dei redditi. Va quindi fatto riferimento ad un reddito da valido di fr. 115'606.40 (l’indice dei salari nominali per la categoria degli uomini è passato da 2171 nel 2011 a 2226 nel 2015 [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica]; quanto alla pratica di adeguare il reddito all’evoluzione [nominale o reale] dei salari, essa è già stata ritenuta corretta anche in relazione ai lavoratori indipendenti [DTF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1]). L’autorità inferiore, in virtù delle (generiche) indicazioni di cui al rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 27 marzo 2018, ha ritenuto di

C-7055/2018 Pagina 20 poter prescindere da tale adeguamento del reddito da valido all’evoluzione dei salari. A prescindere dal fatto che nella menzionata inchiesta per l’atti- vità professionale indipendente del 27 marzo 2018, si afferma, ma non di- mostra con idonee riflessioni e il ricorso a dati comparativi affidabili, che nell’ambito dell’attività svolta dal ricorrente non vi sarebbe motivo di ade- guare il reddito da valido del 2011 all’evoluzione dei salari fino al 2015, nulla cambierebbe nuovamente all’esito della lite, dal momento che quale che sia il salario da valido del ricorrente che si volesse prendere a riferi- mento (fr. 105'040.- [C.], fr. 111'000.- [datore di lavoro], fr. 112'750.- [secondo i dati dell’estratto CI, aggiornati o meno al 2015] o fr. 105’289.- [media dei salari 2011, 2013, 2014 e 2015; v. in dettaglio consid. 8.1.4.7 del presente giudizio]), dal raffronto dei redditi con il salario da in- valido (cfr. consid. 8.2) conseguirebbe comunque un grado d’invalidità su- periore al 40%, ma inferiore al 50%, con la conseguenza che si giustifica in ogni caso l’erogazione a favore dell’insorgente di un quarto di rendita – come deciso dalla C. – a decorrere dal 1° agosto 2015. 8.2 Reddito da invalido 8.2.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situa- zione salariale concreta dell’assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera com- pleta e ragionevole la capacità di lavoro residua, il reddito derivante dall’at- tività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 3b/aa). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, segnatamente perché dopo l’insorgenza dell’invalidità la persona assicurata non ha esercitato alcuna attività lucra- tiva oppure non ha esercitato una nuova attività lucrativa, malgrado essa sia ragionevolmente esigibile, oppure non sfrutta in maniera completa e ragionevole la residua capacità lavorativa, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (DTF 139 V 592 consid. 2.3; 126 V 75 consid. 3b/bb; sentenza del TF 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 5.1), fermo restando che di principio occorre fare riferimento ai dati statistici più recenti (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Il ricorso ai dati statistici è senz’altro indicato per quegli assicurati che in ragione del danno alla salute non possono più riprendere ad esercitare la propria atti- vità lavorativa, in quanto fisicamente troppo gravosa, ma che conservano una capacità lavorativa importante per dei lavori leggeri. Per tali assicurati il salario statistico è sufficientemente rappresentativo del reddito che essi sarebbero in grado di realizzare da invalidi, dal momento che si riferisce ad

C-7055/2018 Pagina 21 un ampio ventaglio di attività non qualificate e compatibili con delle limita- zioni funzionali poco marcate (sentenza del TF 9C_57/2008 del 3 novem- bre 2008; v. anche la sentenza del TAF C-785/2018 del 6 maggio 2019 consid. 13.2.4). Non ha senso, di regola, riferirsi ai dati statistici quando la persona assicurata è stata riformata con successo in una nuova profes- sione (sentenza del TF 9C_57/2008 del 3 novembre 2008 consid. 4) o quando essa è in grado, nonostante il danno alla salute, di riprendere ad esercitare la professione abituale (sentenza del TF 9C_576/2016 del 13 luglio 2017 consid. 5; v. anche la sentenza del TAF C-785/2018 consid. 13.2.1). 8.2.2 Di principio, sono applicabili i dati salariali medi nazionali risultanti dalla Tabella TA1 dell’ISS relativa al settore privato, segnatamente il salario lordo, valore mediano, per divisioni economiche, totale. Tuttavia, qualora ciò risulti opportuno, ci si può riferire al salario lordo di un singolo settore o di una singola categoria professionale alfine di permettere all’assicurato di sfruttare in maniera ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavo- rativa residua. Questo sarà in particolare il caso qualora, prima dell’insor- genza del danno alla salute, la persona assicurata ha lavorato per molti anni nello stesso settore e l’esercizio di un’attività lucrativa in un altro set- tore non appare esigibile (sentenza del TF 8C_457/2017 dell’11 ottobre 2017 consid. 6.2). Poiché i salari statistici sono generalmente fondati su un orario settimanale di 40 ore, gli stessi devono essere adeguati all’orario usuale medio settimanale del corrispondente settore d’impiego (DTF 126 V 75 consid. 3b/bb). Inoltre, tali salari devono essere adeguati all’evolu- zione dei salari, applicando l’indice valido per gli uomini o per le donne (DTF 129 V 408 consid. 3.1). 8.2.3 Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale, non possono mettere completamente a frutto la loro capa- cità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di re- gola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti di- pende dall’insieme delle circostanze personali e professionali concrete (li- mitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che l’amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale valutazione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata di caso in caso (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b). È

C-7055/2018 Pagina 22 compito dell’amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice motivare l’en- tità della deduzione. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato. Ne discende che il Tribunale amministrativo federale, quando è chiamato a verificare il potere di apprezzamento esercitato dall’amministrazione per fissare l’estensione della riduzione sul reddito da invalido, deve in partico- lare domandarsi se una riduzione più o meno elevata (ma comunque limi- tata al 25% [DTF 126 V 75]) sia maggiormente appropriata o si imponga per un valido motivo, ma senza altrimenti sostituire il proprio apprezza- mento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/dd e 6). 8.2.4 Per quanto attiene al reddito da invalido, l’UAIE si è riferito al salario conseguibile nel 2015 in attività semplici e ripetitive, di fr. 60'028.-, secondo i dati forniti dalle statistiche salariali, ritenuto che la formazione ad hoc di cui ha beneficiato il ricorrente non è sfruttabile al di fuori dell’ambito della ditta di famiglia. Secondo l’autorità inferiore, non è opportuno considerare quale reddito da invalido il salario, di fr. 43'333.-, che l’insorgente ha per- cepito presso la ditta di famiglia nel 2017 (da marzo a dicembre, come in- dicato nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 27 marzo 2018; doc. A 190 pag. 499), poiché questo salario non è, sempre secondo l’autorità inferiore, rappresentativo dell’effettivo contributo che for- nisce alla ditta, di modo che egli non sfrutta in maniera completa il proprio potenziale economico (v. il preavviso dell’Ufficio AI del Cantone D._______ del 26 febbraio 2019; doc. TAF 7). 8.2.5 Il ricorrente si oppone, per contro, all’applicazione di un reddito ipo- tetico da invalido, fondato su dati statistici relativi alle attività semplici e ripetitive, dal momento che è possibile riferirsi ad un salario concreto, ossia al salario che egli percepisce nell’azienda di famiglia, di fr. 52'000.- (se- condo i certificati di salario [doc. A 188]; v. il ricorso del 12 dicembre 2018 [doc. TAF 1]). 8.2.6 Questo tribunale constata che l’insorgente ha dapprima svolto un pe- riodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento pro- fessionale (CAP) dal 4 al 29 aprile 2016 (doc. A 80). Nel rapporto del CAP del 12 maggio 2016, è indicato che il ricorrente è motivato a reinserirsi pro- fessionalmente, ma che non concepisce soluzioni integrative diverse da quella prospettata nella ditta di famiglia. Tale possibilità di reinserimento professionale (nella ditta di famiglia a livello amministrativo) non appare

C-7055/2018 Pagina 23 particolarmente adeguata alle sue predisposizioni e inclinazioni. Le man- sioni nei settori della manutenzione, della logistica o del commercio al det- taglio risultano più consone alle sue inclinazioni e caratteristiche personali. L’insorgente dispone del potenziale attitudinale e scolastico per affrontare una formazione in tali ambiti, ma non ha mostrato interesse verso gli stessi e volontà di intraprendere una formazione scolastica completa (doc. A 80 pag. 193). 8.2.7 Ciò premesso, è stato ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto svol- gere un’attività quale impiegato di commercio (doc. A 90). Egli ha quindi beneficiato di provvedimenti di riformazione professionale, nel senso di una formazione applicata alla pratica dell’ufficio della ditta, da giugno 2016 a febbraio 2017, volta a formarlo quale impiegato amministrativo presso la ditta B._______ (doc. A 90, doc. 122 e doc. A 156), durante la quale ha seguito, fra l’altro, delle lezioni individuali di tedesco (applicato alle esi- genze aziendali), di informatica (presso la ditta) e di contabilità (presso la ditta), unitamente ad un accompagnamento sul posto di lavoro (doc. A 94, A 120 e A 148; v. anche doc. A 138 [accordo sugli obiettivi di formazione {apprendimento pratico del lavoro in azienda, apprendimento dell’informa- tica, apprendimento della contabilità, apprendimento del tedesco}]). Al ter- mine della formazione, è stato ritenuto siccome reintegrato. Al 1° marzo 2017, l’insorgente è poi stato assunto quale impiegato di commercio presso la ditta di famiglia (v. il rapporto del consulente in integrazione professio- nale del 10 marzo 2017; doc. A 156). 8.2.8 A tal proposito, nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale in- dipendente del 27 marzo 2018, è riferito che il ricorrente ha ripreso a lavo- rare nella ditta di famiglia, occupandosi di mansioni amministrative (come rispondere ai telefoni, stendere offerte, smistare la posta, verificare il ma- teriale in entrata ed in uscita, controllare le ore dei dipendenti, fornitura del magazzino, ordini e acquisti; doc. A 190 pag. 497). Il consulente in integra- zione professionale, nel rapporto del 27 marzo 2018, ha altresì specificato che l’insorgente ha beneficiato di una formazione “ad hoc”, volta a ricollo- carlo nella ditta di famiglia. Nell’ambito di un percorso formativo persona- lizzato gli sono state impartite le basi per svolgere delle attività amministra- tive concernenti esclusivamente la ditta B._______. Il ricorrente è quindi in grado di gestire la piccola amministrazione della ditta, occupando la posi- zione di impiegato amministrativo. Secondo il consulente, nella misura in cui l’insorgente volesse cambiare posto di lavoro e cercare un’occupazione quale impiegato amministrativo su un mercato equilibrato del lavoro, egli dovrebbe svolgere un’ulteriore formazione, segnatamente una formazione quale apprendista (di commercio) con attestato federale di capacità (doc.

C-7055/2018 Pagina 24 A 165 e doc. A 189). Il ricorrente medesimo ha peraltro dichiarato che le sue conoscenze amministrative non risulterebbero sfruttabili al di fuori dell’ambito della ditta di famiglia (doc. A 190 pag. 501). 8.2.9 Questo Tribunale ritiene che dagli accertamenti effettuati dall’autorità inferiore, in particolare dalla più volte menzionata inchiesta per l’attività pro- fessionale indipendente (doc. A 189 e 190), è stato appurato, con il neces- sario grado della verosimiglianza preponderante, che il ricorrente non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua residua ca- pacità lavorativa in attività sostitutive adeguate. Egli non ha infatti manife- stato interesse verso le mansioni nei settori della manutenzione, della logi- stica o del commercio al dettaglio, mansioni allora ritenute siccome più consone alle sue inclinazioni e caratteristiche personali, né la volontà di intraprendere una “formazione scolastica completa” per un’attività sostitu- tiva ragionevolmente esigibile (v. il rapporto del CAP del 12 maggio 2016; doc. A 80). Egli si è quindi sottoposto unicamente a quei provvedimenti di reinserimento professionale volti a reintrodurlo nella ditta quale impiegato amministrativo, durante i quali ha certo acquisito delle conoscenze per po- ter esercitare delle mansioni amministrative nella ditta di famiglia, senza peraltro aver voluto acquisire alcun attestato rispettivamente conoscenze amministrative che sarebbero stati necessari per svolgere delle attività so- stitutive esigibili sia nella propria azienda di famiglia sia al di fuori dell’am- bito della stessa. Il reddito di fr. 52’000.- effettivamente conseguito nell’at- tività svolta quale impiegato amministrativo per la ditta B._______ succes- sivamente al recupero, dopo l’infortunio, di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (secondo i certificati di salario; doc. A 188), non può quindi essere ritenuto quale reddito da invalido. Quest’ultimo deve quindi essere calcolato sulla base dei dati statistici relativi alle attività sem- plici e ripetitive esigibili (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 6). Non appare peraltro oppor- tuno riferirsi al solo reddito conseguibile nel settore di attività per cui l’in- sorgente ha beneficiato di una formazione ad hoc da parte dell’AI per poter reintegrare la sua azienda, tale formazione essendo stata giudicata sic- come incompleta/insufficiente all’opportuno ed esigibile sfruttamento delle residue capacità lavorative in un mercato equilibrato del lavoro (cfr., sulla questione, anche la sentenza del TF 9C_338/2019 consid. 6 con rinvii). 8.2.10 Per quel che concerne il reddito da invalido, va dunque fatto riferi- mento al reddito annuale ottenibile in attività semplici e ripetitive nel 2015 di fr. 60'047.05 (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2014 di fr. 5’312.- [valore mediano totale, livello di competenze 1], secondo la per-

C-7055/2018 Pagina 25 tinente tabella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, di un’in- dicizzazione del salario dello 0,4% rispetto al 2014 nonché di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nel 2015 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica] e della presa in considerazione di una riduzione giu- risprudenziale del 10%, come ritenuto peraltro dall’autorità inferiore [per tenere conto del fatto che l’insorgente può svolgere solo attività leggere], la quale, oltre a non essere contestata, appare ammissibile). 9. Raffronto dei redditi Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 115'606.40 (v. il considerando 8.1.4.9 del presente giudizio) e quello da invalido di fr. 60'047.05 (v. il con- siderando 8.2.10 del presente giudizio) consegue la determinazione di un grado d’invalidità del 48% ([{115'606.40 – 60'047.05} x 100] : 115'606.40 = 48,06%), che determina il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità svizzera. 10. Visto quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impu- gnata decisione del 9 novembre 2018 riformata nel senso che – fermo re- stando il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2013 al 31 luglio 2015 (v. il considerando 1.5.1 del presente giudizio), rendita già ver- sata come da decisione dell’UAIE del 25 aprile 2017 – al ricorrente è rico- nosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'in- validità dal 1° agosto 2015. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle prestazioni di legge do- vute, se del caso con i relativi interessi. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, delle spese processuali ridotte (cfr. sentenza del TAF C-3300/2016 del 18 marzo 2019 consid. 10.1), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 PA). Il loro ammontare è fissato in fr. 400.-. L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 9 gennaio 2019, è computato con le spese processuali. L’eccedenza di fr. 400.- sarà restituita al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), ritenuto che è stato dato seguito alla conclusione ricorsuale subordinata di un quarto di

C-7055/2018 Pagina 26 rendita a tempo indeterminato a decorrere dal 1° agosto 2015 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-3300/2016 consid. 10.2.4). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre- sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7055/2018 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 9 novembre 2018 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2015. Per il resto, il ricorso è respinto. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle pre- stazioni dovute, se del caso con i relativi interessi. 3. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente. L'anti- cipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 9 gennaio 2019, è computato con le spese processuali. L’eccedenza di fr. 400.- sarà restituita al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2’800.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-7055/2018 Pagina 28 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

30

Gerichtsentscheide

51