B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-7041/2018
S e n t e n z a d e l 4 d i c e m b r e 2 0 1 9 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A., Recapito destinatario: c/o B., ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti facoltativa, ammontare dei contributi (decisione su opposizione del 21 novembre 2018).
C-7041/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino svizzero, nato l’(...) 1977, coniugato e padre di due figli, risiede dalla nascita in Argentina, dove esercita la professione di cardiologo ed è titolare di uno studio medico indipendente. A.b Il 23 febbraio 1998 ha depositato presso la Cassa Svizzera di Com- pensazione (di seguito: CSC) la dichiarazione di partecipazione all’assicu- razione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito: as- sicurazione facoltativa), accolta dall’amministrazione con effetto dal 1° marzo 1998 (doc. 1 pp. 67-72 dell’incarto della CSC). Da allora ha regolar- mente contribuito all’assicurazione facoltativa, incrementando in maniera progressiva l’ammontare del versamento, passato dal contributo minimo dei primi anni a un contributo di fr. 5'103.85 per l’anno 2016, sulla base di un reddito annuo determinante di 770'045.- pesos argentini (ARS), corri- spondente a fr. 49'660.20 (doc. 1-72). B. B.a Il 10 aprile 2018 la CSC ha ricevuto la dichiarazione del reddito e della sostanza (R+S) per l’anno 2017 (doc. 79). Come per gli anni precedenti, A. ha indicato di essere indipendente (p. 2), quantificando le en- trate lorde annue della propria attività in ARS 2'137'396.-, IVA esclusa e indicato quale reddito netto, dedotte le spese professionali, ARS 1'133'487.- (p. 19). B.b Con decisione del 7 agosto 2018 la CSC ha fissato il contributo per l’anno 2017 in fr. 10'506.10 sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 102'100.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo al saggio di 0.05795 il reddito annuale dell’attività indipendente stimato dall’amministrazione in ARS 1'762'715.- (doc. 80). B.c Il 26 agosto 2018 l’assicurato ha fatto opposizione contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento e la riconsiderazione. Egli ha con- testato il calcolo del contributo per il 2017, l’autorità inferiore non avendo tenuto conto di una serie di spese personali e famigliari – che a suo modo di vedere andrebbero dedotte dalle entrate annue dell’attività indipendente, riducendo in tal modo il reddito netto determinante per l’anno 2017 ad ARS 503'605.- – nonché della situazione economica in Argentina, con partico- lare riferimento alla forte inflazione – che lo penalizza nei pagamenti in va- luta estera – e ai costi sociali elevati – non essendovi alcuna presa a carico
C-7041/2018 Pagina 3 da parte dello Stato. In definitiva egli sostiene di non essere in grado di far fronte al pagamento del contributo per l’anno 2017, corrispondendo lo stesso al 60% del proprio reddito netto (doc. 81). B.d Con decisione su opposizione del 21 novembre 2018, notificata alla sorella dell’assicurato residente in Svizzera (come da sua esplicita richie- sta [doc. 81]), l’amministrazione ha trasmesso il nuovo conteggio del con- tributo, indicando nel dettaglio quali deduzioni sono ammesse e quali no. Sulla base di un reddito determinante annuo di ARS 1'692'887.- (= 2'137'396.- – 444'509.-), corrispondente a fr. 98'100.- al corso annuo medio del peso argentino di 0.05795, ne è quindi risultato un contributo per l’anno 2017 di fr. 10'094.50 (doc. 86-87). C. C.a Avverso il provvedimento dell’autorità inferiore l’11 dicembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (TAF) contestando il calcolo del contributo per il 2017, considerato troppo elevato a fronte del costo della vita e della forte inflazione in corso in Argentina e non rispettoso delle reali entrate annue su cui egli ha potuto effettivamente contare nell’anno di riferimento. Ribadendo le argomenta- zioni già esposte in sede di opposizione ha quindi chiesto una riconsidera- zione della decisione, riservandosi di produrre, in caso di bisogno, i giusti- ficativi a comprova degli importi indicati (doc. TAF 1). C.b Nonostante l’impugnativa, con versamento del 23 novembre 2018 (di fr. 2'500.-) e del 14 gennaio 2019 (di fr. 9'138.75) il ricorrente ha saldato alla CSC buona parte del contributo oggetto del contendere. C.c Con risposta del 25 febbraio 2019 la CSC ha riferito che le pertinenti disposizioni legali non prevedono la deduzione dal reddito di riferimento delle imposte o dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali del paese di residenza, né contemplano la possibilità di ridurre l’importo dei contributi da versare all’assicurazione facoltativa. Essa ha pertanto confermato la decisione impugnata, proponendo il rigetto del ricorso (doc. TAF 7). C.d Pur avendone avuto la possibilità (doc. TAF 8, 9), il ricorrente non ha presentato un memoriale di replica. C.e Con ordinanza del 12 settembre 2019, l’autorità inferiore è stata invi- tata a indicare su quali fonti si è basata per stabilire il corso annuo medio valido per il 2017 e le modalità di tale calcolo (doc. TAF 10). La CSC ha
C-7041/2018 Pagina 4 regolarmente dato seguito con osservazioni del 26 settembre 2019, su cui si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 11). C.f Le osservazioni del 26 settembre 2019 sono state quindi trasmesse al ricorrente per un’ulteriore eventuale presa di posizione (doc. TAF 12 e 14). Nel termine impartito l’insorgente non si è espresso (doc. TAF 16).
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giu- dica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicem- bre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino svizzero e risiede in Argentina dalla nascita. Non avendo la Svizzera concluso alcuna convenzione internazionale riguar- dante le prestazioni per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità con tale
C-7041/2018 Pagina 5 Paese, i diritti e gli obblighi del ricorrente in materia si determinano unica- mente alla luce del diritto svizzero (sentenza del TAF C-6767/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 3). 2.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche. Le modifiche del diritto posteriori alla data determinante della decisione litigiosa non sono di con- seguenza pertinenti (DTF 139 II 297 consid. 2.1; 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). 2.3 In concreto, trattandosi del contributo all’assicurazione facoltativa AVS/AI per l’anno 2017 la presente procedura è pertanto retta dalle dispo- sizioni in vigore al 1° gennaio 2017, con le rispettive modifiche intervenute fino al momento della decisione impugnata. 2.4 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 21 novembre 2018. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. Contestato in concreto è il calcolo eseguito dall’amministrazione per deter- minare l’ammontare del contributo annuo all’AVS/AI facoltativa a carico di A._______ per l’anno 2017, segnatamente il riconoscimento solo parziale delle deduzioni apportate al reddito da attività indipendente. 4. 4.1 4.1.1 L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et sur- vivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, pag. 24, n o 37).
C-7041/2018 Pagina 6 4.1.2 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propria- mente detta), sono assicurate all’AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa (let. b). Per l’assicurazione obbligatoria propriamente detta, l’affiliazione avviene ex lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L’assoggettamento al regime dell’AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell’art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condi- zione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., pag. 25, n o 40). 4.1.3 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l’adesione all’assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (VALTERIO, op. cit., pag. 55, n o 158). Tali condizioni sono cumulative; ciò significa che nella misura in cui una di esse non è adempiuta, l’adesione all’AVS/AI facoltativa non è possibile. L’art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo “d’assicurazione” e non di “contribuzione”, ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter aderire all’assicurazione facoltativa (VALTERIO, op. cit., n o 158). 4.2 4.2.1 Sulla base della delegazione di competenze prevista dall’art. 2 cpv. 6 e dall’art. 154 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF, RS 831.111). 4.2.2 Giusta l’art. 25 OAF, le disposizioni in materia di contributi della LAVS e dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e
C-7041/2018 Pagina 7 per i superstiti (OAVS, RS 831.101) sono in principio applicabili all’assicu- razione facoltativa, nella misura in cui l’OAF non vi deroghi (VALTERIO, op. cit., pag. 55, n o 155). L’ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha inoltre emanato le Direttive sull’AVS/AI facoltativa (DAF) e quelle sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), entrambe valide dal 1° gennaio 2008, nella versione in vigore al 1° gennaio 2017 (cfr. consid. 2.2 – consultabili sotto https://sozialversicherun- gen.admin.ch/it/ > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > Versioni [sito consultato il 10 settembre 2019]). 4.2.3 L’art. 4 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Nell’ambito dell’assicurazione facoltativa, l’importo dei contributi ammonta al 9.8% del reddito determinante, il contributo minimo ammonta a fr. 914.- annui (art. 13b cpv. 1 OAF, nella versione in vigore al 1° gennaio 2017). 4.2.4 I contributi sono fissati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo, che corrisponde all’anno civile (art. 14 cpv. 1 OAF). Per il calcolo dei con- tributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo (art. 14 cpv. 2 1 a frase OAF). 4.2.5 Una riduzione dei contributi ai sensi dell’art. 11 LAVS non entra in linea di conto nell’assicurazione facoltativa, ritenuto che la stessa può es- sere richiesta unicamente da persone assicurate obbligatoriamente all’AVS/AI. 5. 5.1 Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. L’art. 17 OAVS precisa che vanno considerati quale reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente tutti i redditi con- seguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agri- cola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale. Gli elementi essenziali del reddito da lavoro e gli elementi che non ne fanno parte o possono essere dedotti dal reddito lordo prima del calcolo dei con- tributi sono menzionati all’art. 9 cpv. 2 LAVS e agli art. 6 segg., 17-18 OAVS (DAF n. 4012).
C-7041/2018
Pagina 8
5.2
5.2.1 Giusta l’art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo,
a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia
escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte
esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'in-
teresse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in fran-
chi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Le direttive succitate prevedono in particolare che sono deducibili dal red-
dito lordo solo le spese enumerate nell’art. 9 cpv. 2 lett. a–e LAVS (DIN
1097).
5.2.2 L’art. 18 cpv. 1 OAVS stabilisce che per distinguere e determinare le
deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS, sono
applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (cfr. anche
DIN n. 1093) e meglio, trattandosi di attività lucrativa indipendente, gli art.
27 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS
642.11).
Per l’art. 27 cpv. 1 LIFD in caso di attività lucrativa indipendente sono de-
ducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
Sono tali segnatamente (cpv. 2):
condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo
scopo.
C-7041/2018 Pagina 9 d. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell’articolo 18 capoverso 2; e. le spese di formazione e formazione continua professionali del per- sonale, comprese le spese di riqualificazione. Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri (cpv. 3). Secondo le direttive succitate inoltre nel calcolo dei contributi AVS/AI/IPG non si tiene conto delle deduzioni generali dell’art. 33 LIFD (DIN n. 1094 e 1113) fatta eccezione – a determinate condizioni (cfr. consid. 7.3.4) – per quella prevista per i versamenti personali a favore del secondo pilastro (art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS, DTF 132 V 209 consid. 4.1 e 5.2, si confronti anche SBVR XIV- U. KIESER, Soziale Sicherheit, 3 a ed., pag. 1275 N 241-243), né quelle sociali previste dall’art. 35 LIFD (DIN 1096). Tali voci di spesa, d’altro canto, non sono neppure sussumibili quali spese generali atte a conseguire il reddito lordo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS, non risultando essere in relazione diretta con il conseguimento del reddito da attività lucrativa in- dipendente (KIESER, op. cit., pag. 1273, N 236 nota 587). Infine non vanno considerate le spese per il mantenimento della persona indipendente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale della persona indipendente, dal momento che la deduzione di tali costi è pure espressamente esclusa in ambito fiscale (art. 34 LIFD). 5.2.3 L’onere della prova riguardo alle deduzioni volte a ridurre il reddito determinante, la loro giustificazione commerciale e la loro portata incombe alla persona assicurata che se ne vuole prevalere (sentenza del TF 2C_295/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 4.1, sentenza del TAF C- 6116/2017 del 25 giugno 2019 consid. 6.3.2.2). 5.3 5.3.1 Giusta l’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. 5.3.2 Nel caso in cui – come nell’evenienza concreta – le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione (art. 23
C-7041/2018 Pagina 10 cpv. 5 1a frase OAVS, sentenza del TAF C-6116/2017 del 25 giugno 2019 consid. 6.3.2.3). In tal senso gli assicurati devono dare le indicazioni ne- cessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustifi- cativi (art. 23 cpv. 5 2a frase OAVS). La Cassa di compensazione deve invitare gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa indipendente a presen- tare una ricevuta delle imposte, il conteggio dei profitti e delle perdite per gli anni in questione o altri giustificativi (DAF n. 4040). Essa verifica quindi l’esattezza delle indicazioni fornite: se queste non le sembrano verosimili, essa può richiedere altri giustificativi e, se necessario, procedere ad una tassazione d’ufficio (DAF n. 4042). 6. 6.1 Nel caso concreto il ricorrente dal 2008 esercita l’attività lucrativa di medico, specialista in cardiologia, a titolo indipendente (si cfr. doc. 7). Nella dichiarazione del reddito e della sostanza (R+S) per l’anno 2017, egli ha presentato – come per gli anni addietro – i bilanci della propria attività, quantificando le entrate lorde in ARS 2'137'396.- e le spese di esercizio in ARS 1'003'909.-, pari ad un reddito netto di ARS 1'133'487.- (doc. 79 p. 7- 19). La differenza fra tale importo e quello riportato nell’apposito formulario della dichiarazione (ARS 1'013'487.- [doc. 79 p. 4]), è verosimilmente ri- conducibile a un errore di battitura. 6.2 Sulla base della documentazione prodotta, l’autorità inferiore ha dap- prima stabilito, nella decisione del 7 agosto 2018, un reddito da attività in- dipendente annuo corrispondente ad ARS 1'762'715.- (doc. 80 p. 3), senza tuttavia indicare il calcolo che le ha permesso di giungere a tale importo. 6.3 Nell’ambito dell’opposizione, così come pure in sede di ricorso, l’assi- curato ha esposto un nuovo calcolo del fabbisogno personale e delle spese di esercizio, quantificate in ARS 1'633'791.- e così suddivise (cfr. doc. 81 p. 3, tradotto al doc. TAF 5): Pulizia ARS 15'463.- Baby sitter durante il lavoro ARS 57'583.- Spese commercialista ARS 5'600.- RC professionale ARS 8'640.- Istruzione figli ARS 186'400.- Attrezzature mediche ARS 14'000.- Pasti sul lavoro ARS 36'000.- Assicurazione vita ARS 30'000.- Manutenzione studio medico ARS 54'820.-
C-7041/2018 Pagina 11 Assicurazione malattia ARS 121'200.- Affitto ARS 62'500.- Affiliazione, abbonamenti ARS 61'849.- Imposta preventiva sulla cifra d’affari ARS 10'669.- Tassa per lavoro indipendente ARS 44'700.- Contr. obblig. ente di previdenza dei medici ARS 48'000.- Trasporti e auto (uso al 75% per lavoro) ARS 107'100.- Ammortamento ARS 47'800.- Ammortamento non rendicontato nel 2016 ARS 47'800.- Comunicazione e internet ARS 18’737.- Trasferte prof. / congressi / aggiornamenti ARS 48'000.- Imposta preventiva sul reddito ARS 606'930.- Partendo dal reddito lordo annuo di ARS 2'137'396.-, già indicato in prece- denza (doc. 79 p. 19), il ricorrente ha quindi calcolato un reddito netto di ARS 503'605.- (doc. 81 e doc. TAF 1). 6.4 Nella decisione su opposizione del 21 novembre 2018 l’amministra- zione ha spiegato che le spese di baby sitter, educazione/scuola dei figli, pasti sul luogo di lavoro, premi assicurativi (per malattia, piani di pensiona- mento, infortuni, disoccupazione, ecc.), ammortamento 2016 come pure le imposte alla fonte non sono spese detraibili dal reddito annuo lordo di ARS 2'137'396.- (doc. 87). Essa ha quindi ammesso a titolo di deduzioni un importo di ARS 444'509.- e meglio: Pulizia ARS 15'463.- Onorari commercialista ARS 5'600.- RC professionale ARS 8'640.- Materiale uso medico ARS 14'000.- Riparazioni e Manutenzione ARS 54'820.- Affitto ARS 62'500.- Adesioni, abbonamenti ARS 61'849.- Trasporti e auto (uso al 75% per lavoro) ARS 107'100.- Ammortamento 2017 ARS 47'800.- Comunicazione e internet ARS 18’737.- Trasferte prof. / congressi / aggiornamenti ARS 48'000.- ottenendo così un reddito netto annuo determinante per il calcolo dei con- tributi all’AVS/AI facoltativa di ARS 1'692'887.- (doc. 87 p. 1).
C-7041/2018 Pagina 12 7. 7.1 Giova innanzitutto rilevare che il reddito lordo di ARS 2'137'396.- (o reddito globale), non risulta essere oggetto di contestazione. L’autorità in- feriore si è attenuta alle dichiarazioni dell’insorgente ritenendole affidabili a fronte della documentazione versata agli atti (art. 23 cpv. 5 OAVS). Su tale aspetto non occorre pertanto indugiare ulteriormente. 7.2 Nella propria impugnativa, il ricorrente rivolge una prima critica alle de- duzioni dal reddito globale riconosciute dall’amministrazione. A mente dell’insorgente, non è corretto includere nel reddito determinante per il cal- colo del contributo gli importi destinati al pagamento delle imposte, dei con- tributi agli enti previdenziali e agli altri assicuratori sociali dal momento che tali somme non sono state effettivamente percepite, ma dedotte alla fonte dalle proprie entrate. Vi sono inoltre delle spese destinate al fabbisogno della famiglia, che risultando necessarie – in particolare all’istruzione e al tempo libero dei figli, a fronte della particolare situazione socioeconomica argentina – dovrebbero a suo dire essere tenute in conto dall’amministra- zione. 7.3 7.3.1 Come indicato in precedenza, per stabilire l’ammontare del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, possono essere dedotti dal reddito globale unicamente quegli elementi enumerati esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 let. a-f LAVS (sentenza del Tribunale federale delle assicu- razioni H 67/04 del 25 novembre 2004 consid. 7.6 pubblicata in SVR 2005 AVS Nr. 11 pag. 35; DIN n. 1097). Ciò significa che deduzioni sociali come quelle previste dall’art. 33 LIFD riguardanti in particolare premi e contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione contro la disoccupazione, gli infor- tuni e sulla vita non entrano in linea di conto (per quanto riguarda l’assicu- razione infortuni si confronti e ZAK 1986 pag. 221 seg., KIESER, op. cit., pag. 1273, N 236, secondo cui si tratta non di spese per il conseguimento del reddito bensì tendenti all’acquisto di una potenziale fonte di reddito). Lo stesso vale per quanto previsto dall’art. 35 LIFD (riguardanti in partico- lare i figli a carico e i figli agli studi), nonché per le imposte alla fonte per- cepite presso l’assicurato in Svizzera o all’estero, non essendo per l’ap- punto previste dalla suddetta disposizione (SVR 2005 AVS Nr. 11 pag. 35
C-7041/2018 Pagina 13 consid. 7.6 e riferimenti ivi citati; VALTERIO, op. cit., pag. 139, n o 440; KIE- SER, op. cit., pag. 1272, N 234 ss.). È pertanto a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha considerato fra le deduzioni ammissibili le seguenti voci di spesa: istruzione dei figli (ARS 186'400), assicurazione vita (ARS 30'000.-), assicurazione medica (ARS 121'200.-), imposta preventiva sulla cifra d’affari (ARS 10'669.-), tassa per lavoro indipendente (ARS 44'700.-), imposta preventiva sul reddito (ARS 606'930.-) 7.3.2 Per quanto concerne le spese generali necessarie a conseguire il reddito lordo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS, sono deducibili soltanto quelle comprovate (art. 27 cpv. 1 LIFD) e in relazione diretta con il conse- guimento del reddito da attività lucrativa indipendente, che servono al man- tenimento di una fonte di reddito, non per acquisire una fonte di reddito (DTF 101 V 94 consid. 3; KIESER, op.cit. pag. 1273, N 236). Non rientrano invece in questa categoria le spese che servono all’acquisto o all’esten- sione della fonte di reddito (impresa, commercio o azienda; art. 34 lett. d LIFD), né si possono dedurre gli interessi maturati su partecipazioni giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD (cfr. VALTERIO, op. cit., pag. 139, n o 441). Non possono pertanto entrare in linea di conto le spese della babysitter (ARS 57'583.-) che, stando alle dichiarazioni dell’assicurato, si occupa dei due figli quando lui e la moglie sono al lavoro. Innanzitutto poiché non è dato sapere se è per tale motivo o per altri non inerenti l’attività lavorativa che la babysitter viene assunta. Neppure è noto a che tasso di occupazione corrisponda la retribuzione versata (importo per altro non verificabile sulla scorta della documentazione agli atti). In secondo luogo poiché non si tratta di un costo avente influsso diretto sul reddito dell’attività lucrativa indipen- dente. Certo, seguendo la tesi del ricorrente la sua assunzione permette- rebbe a lui e alla moglie di svolgere la propria attività lucrativa, tuttavia non si tratta di un costo operativo strettamente connesso allo studio medico. D’altro canto, come visto, spese relative al mantenimento dell’assicurato e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione profes- sionale dell’assicurato, sono espressamente escluse dall’art. 34 LIFD e pertanto a maggior ragione non possono venir considerate nell’ambito della determinazione del reddito netto dell’attività indipendente. Inoltre le deduzioni per i figli sono espressamente previste all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD. Parimenti non possono essere conteggiati i pasti fuori casa pari a ARS 36'000.- dal momento che quest’ultimi, contrariamente a quanto è il caso
C-7041/2018 Pagina 14 per l’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD), non figurano fra le spese professionali deducibili dal reddito dell’attività indipendente, né rientrano fra le spese generali necessarie a conseguire il reddito lordo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS. Risulta inoltre corretto ritenere non deducibile, come fatto dall’amministra- zione, l’ammortamento non registrato nel 2016 (ARS 47'800.-). Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. b LAVS, infatti l’ammortamento degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, è ammesso nella misura in cui sono allibrati all’anno di riferimento (VALTERIO, op. cit., pag. 140, n o 443). 7.3.3 È infine a giusta ragione che non sono stati conteggiati i contributi versati dall’assicurato all’ente previdenziale dei medici (ARS 48'000.-). Benché l’art. 9 cpv. 2 let. e LAVS, preveda la possibilità di dedurre – in parte – i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, il Tribunale federale ha precisato (DTF 115 V 337 consid. 2a e 2b, vedi anche sentenza del TF H 156/03 del 17 giugno 2004, consid. 2.1 e segg.) che sono considerati istituti di previdenza professionale unicamente quelli attivi nel secondo pi- lastro ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40). Versamenti fatti da parte di persone indipendenti al di fuori di tale contesto, come ad esempio per la previdenza individuale vincolata (pilastro 3°), non possono essere oggetto di una tale deduzione, non essendo prevista dall’art. 9 cpv. 2 let. e LAVS ed essendo stata espressamente esclusa dal Consiglio federale all’epoca dell’elaborazione della OAVS (e meglio dell’art. 18 cpv. 3 aOAVS; sentenza del TF H 156/03 del 17 giugno 2004, consid. 2.2; cfr. anche VAL- TERIO, op. cit., pag. 141, n o 449; OFK/AHVG/IVG-FELIX FREY, ad. art. 9 AHVG, N 20, ed. Orell Füssli, Schaffausen/Zürich/Winterthur 2018). 7.4 In definitiva non può trovare accoglimento la contestazione dell’insor- gente, né risultano sostenibili le motivazioni addotte a sostegno della pro- pria tesi. Critiche per altro mai sollevate in precedenza, nonostante da anni egli fosse affiliato e pagasse regolarmente il contributo all’assicurazione facoltativa. Se non nel dettaglio, quantomeno nella sostanza, il metodo uti- lizzato dalla CSC per determinare il reddito annuo derivante dall’attività in- dipendente doveva quindi essergli noto. Risulta pertanto assodato, con il grado della verosimiglianza preponde- rante, valido nelle assicurazioni sociali, che nel corso del 2017 A._______ ha conseguito un reddito netto annuo, determinante per il calcolo dei con- tributi all’AVS/AI facoltativa di ARS 1'692'887.-.
C-7041/2018 Pagina 15 8. 8.1 A fronte della particolare situazione socioeconomica in cui versa l’Ar- gentina, il ricorrente ha inoltre contestato il corso di cambio utilizzato dalla CSC per la conversione in franchi svizzeri del reddito annuo di ARS 1'692'887.- percepito nel 2017. 8.2 8.2.1 Riguardo alla situazione socioeconomica, non vi sono dubbi circa il fatto che l’Argentina stia subendo da anni un’importante e progressiva in- flazione (cfr. anche sentenza del TAF C-6767/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 9 e i riferimenti ivi menzionati). Dagli anni duemila il valore del peso argentino non ha smesso di diminuire e l’equivalente del valore di ARS 100 al 31 gennaio 2014, corrisponde oggi a ARS 438.62 (fonte: https://fxtop.com/de/inflationsrechner.php?A=100&C1=ARS&I- DICE=ARCPI2008&DD1=31&MM1=01&YYYY1=2014&DD2=13&MM2=0 9&YYYY2=2019&btnOK=%C3%84quivalent+berechnen; consultata il 13 settembre 2019). 8.2.2 Pur comprendendo le difficoltà che comporta una tale situazione e pur concordando con il ricorrente riguardo alle conseguenze della progres- siva inflazione sul potere d’acquisto dei consumatori argentini, questo Tri- bunale è costretto a rilevare che tali aspetti non hanno alcuna rilevanza nell’ambito della presente vertenza. Non soltanto la LAVS e le ordinanze menzionate non considerano tale fattore nella determinazione del reddito dell’attività lucrativa e del contributo annuo, ma neppure ne tengono conto per eventualmente accordare una riduzione dell’importo del contributo do- vuto dall’assicurato. In tal senso le disposizioni in parola non lasciano alcun margine d’apprezzamento, indicando in maniera precisa ed esaustiva le modalità di calcolo del contributo all’assicurazione facoltativa AVS/AI e la- sciando ai fattori socioeconomici un minimo ruolo unicamente nella fissa- zione del tasso di cambio rispetto al franco svizzero. 8.3 Secondo l’art. 16 cpv. 1 e 2 OAF i contributi sono dovuti in franchi sviz- zeri e devono essere pagati in Svizzera in tale valuta. Al riguardo l’art. 14 cpv. 3 OAF stabilisce che per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo di riferimento, ossia dell’anno civile. È inoltre precisato che tale corso è sta- bilito dalla Cassa di compensazione. La CSC dispone di conseguenza di un ampio margine d’apprezzamento e, secondo la legge, è libera di fissare
C-7041/2018 Pagina 16 il corso annuo medio utile alla conversione dei redditi percepiti dall’assicu- rato all’estero in franchi svizzeri. (cfr. sentenza del TAF C-6767/2014 del 25 ottobre 2016 consid. 8.2). 8.4 Nella misura in cui le disposizioni legali sono rispettate, l’esame del Tribunale sarà limitato al solo esame dell’arbitrarietà del tasso di conver- sione stabilito dall’autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 8.3.3 e riferimenti citati). 8.5 Secondo costante giurisprudenza una decisione è arbitraria (art. 9 Cost.) quando contraddice in modo palese la situazione di fatto, quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra soluzione potrebbe pure essere im- maginabile, e sembrare persino migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo risultato e non uni- camente nella motivazione (DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 132 I 17 con- sid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF 131 I 467 consid. 3.1). 8.6 Nel caso concreto, il tasso ritenuto dalla CSC è di ARS 1.- per fr. 0.05795 per l’anno 2017. Invitata a chiarire le modalità con cui essa determina il corso annuo medio – sulla base del margine d’apprezzamento concessole dall’art. 14 cpv. 3 OAF – l’autorità inferiore ha spiegato che per prassi essa procede a dei rilevamenti periodici al termine di ogni trimestre, sulla base dei dati forniti da PostFinance. Al corso del giorno del trimestre in questione essa addi- ziona i corsi dei tre trimestri precedenti dividendo poi per quattro il risultato ottenuto. Il tasso di cambio medio al 31 dicembre 2017 è stato pertanto calcolato sommando il corso del giorno alla fine di ogni trimestre (31 marzo [0.06512], 30 giugno [0.057742], 30 settembre [0.05608] e 31 dicembre 2017 [0.052866803]) e dividendo per quattro il risultato ottenuto (doc. TAF 11). Tale modo di procedere risulta essere affidabile e ponderato, permet- tendo di attenersi al reale sviluppo nel corso dell’anno del tasso di cambio della valuta estera rispetto al franco svizzero, senza che il calcolo risulti falsato da eventuali temporanee fluttuazioni anomale, in un senso e nell’al- tro. Comparando i dati su cui si è fondata l’amministrazione (trasmessi unita- mente al doc. TAF 11), a quelli pubblicamente consultabili su altre piatta- forme di cambio online, si osserva che il corso annuale del peso argentino ritenuto dall’amministrazione è perfettamente in linea con essi.
C-7041/2018 Pagina 17 Dai dati trimestrali dell’anno 2017 risultanti dal sito Oanda (https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/; consultato il 30 set- tembre 2019), emerge infatti un corso di cambio annuale al 31 dicembre 2017 di ARS 1.- per fr. 0.057455 (= [0.06469 + 0.05823 + 0.05543 + 0.05147] / 4), mentre dal sito FxTop (https://fxtop.com/it/conversione-va- lute-passato.php; consultato il 30 settembre 2019) lo stesso si attesta a ARS 1.- per fr. 0.057468 (= [0.065127 + 0.057757 + 0.055257+ 0.051731] / 4). Neppure procedendo a un calcolo più dettagliato della media annua, som- mando il corso giornaliero alla fine di ogni mese del 2017 per poi dividere il risultato ottenuto per dodici, si giungerebbe a una differente conclusione. In tal modo si otterrebbe infatti un corso di cambio annuale di ARS 1.- per fr. 0.058773 con Oanda ({gennaio [0.06269], febbraio [0.06505], marzo [0.06469], aprile [0.06426], maggio [0.06096], giugno [0.05823], luglio [0.05442], agosto [0.05510], settembre [0.05543], ottobre [0.05640], no- vembre [0.05658], dicembre [0.05147]} / 12) e di ARS 1.- per fr. 0.058815 con FxTop ({gennaio [0.062337], febbraio [0.064983], marzo [0.065127], aprile [0.064192], maggio [0.060416], giugno [0.057757], luglio [0.054785], agosto [0.055603], settembre [0.055257], ottobre [0.056546], novembre [0.05705], dicembre [0.051731]} / 12). I risultati, pur essendo allineati con quelli risultanti dalla media trimestrale esposta sopra, risultano lievemente svantaggiosi – per il ricorrente – rispetto al corso di cambio annuale ritenuto dalla CSC. Ne consegue che non vi è pertanto motivo di scostarsi né dal metodo di calcolo adottato dalla CSC (media annuale calcolata suddividendo sulla base del corso giornaliero di fine trimestre), né tantomeno dalle fonti da cui essa ha attinto i dati del corso giornaliero della fine dei quattro trimestri del 2017 (PostFinance), essendo coerenti con il tasso di conversione ritenuto da altre piattaforme di cambio valuta. La censura sollevata è pertanto infondata. 9. Si rileva da ultimo che la contribuzione alle spese amministrative del 5% - ossia di fr. 480.70 – fissata nella decisione impugnata è conforme alla legge. A copertura delle loro spese di amministrazione, infatti, le casse di compensazione possono prelevare dai loro affiliati contributi differenziati commisurati alla loro capacità economica (art. 69 cpv. 1 LAVS e art. 157 OAVS ). Giusta l’art. 18a cpv. 1 OAF, per le persone assicurate facoltativa- mente all’AVS/AI, il contributo alle spese amministrative corrisponde al
C-7041/2018 Pagina 18 tasso massimo stabilito nell’ordinanza dell’11 ottobre 1972 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS, ossia al 5% (art. 1 nell’attuale versione dell’Ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS del 19 ottobre 2011, RS 831.143.41). Lo stesso è prelevato contemporaneamente ai contributi (art. 18a cpv. 2 OAF). 10. Visto quanto precede, il ricorso non merita tutela e la decisione su opposi- zione impugnata va confermata. 11. 11.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce- durali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 11.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-7041/2018 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: